LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso
proposto  da:  Ministero  delle  finanze, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
presso  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  che  lo  rappresenta e
difende ope legis; ricorrente;
    Contro Aviofer S.p.a.; intimato;
    E  sul secondo ricorso n. 05254/1999 proposto da: Aviofer S.p.a.,
in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via Panama n. 68, presso lo studio dell'avvocato
Puoti   Giovanni,   che   la   difende,  giusta  procura  a  margine;
controricorrente e ricorrente incidentale;
    Nonche'  contro  Ministero delle finanze, in persona del Ministro
pro  tempore,  elettivamente  domiciliato in Roma, via dei Portoghesi
n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e
difende ope legis; controricorrente al ricorso incidentale;
    Avverso  la  sentenza  n. 219/1997  della  Commissione tributaria
regionale di Roma, depositata il 12 dicembre 1997;
    Udita  la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30 marzo 2001 dal consigliere dott. Giuseppe Falcone;
    Udito  per  il ricorrente, l'avvocato dello Stato Laporta, che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso principale; il rigetto del ricorso
incidentale;
    Udito  per  il  resistente,  l'avvocato  Puoti,  che  ha  chiesto
l'accoglimento  del  ricorso  incidentale;  il  rigetto  del  ricorso
principale;
    Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott.
Raffaele Palmieri che ha concluso previa riunione ex art. 335 c.p.c.,
il  rigetto  dell'eccezione pregiudiziale, l'accoglimento del ricorso
dell'amministrazione   delle   finanze,  ric.  n.  2822/1999  e  ric.
n. 5254/1999 - ordinanza.
    La  Corte,  rilevato  che  l'Aviofer  Breda  S.p.a. ha presentato
istanza  di  rimborso  per un credito per L. 8.311.477.000, calcolato
sulla  base di quanto dichiarato per l'anno 1988, sul presupposto che
per  un  errore  contenuto  nel  modello  760 non era stato possibile
operare  una  compensazione tra il suo credito d'imposta derivante da
ritenute   su   utili  ricevuti  e  perdite  pregresse  di  esercizio
(possibilita'  riconosciuta invece dai modelli formulati per gli anni
anteriori e posteriori al 1988, ma esclusa solo per il 1988);
        che la sentenza favorevole alla predetta societa', resa dalla
Commissione  tributaria  regionale  del  Lazio  (che ha confermato la
decisione  di  primo  grado), e' stata impugnata dall'Amministrazione
delle  finanze  dello  Stato,  che  ha  sostenuto la legittimita' del
modello  760 redatto per il 1988 alla stregua dell'art. 14 del d.P.R.
n. 917/1986  nella  sua  formulazione  originaria, e che ha sostenuto
altresi'  l'irretroattivita'  dell'art.  1  del  d.l. n. 90 del 1990,
convertito  in legge n. 165/1990, che ha modificato il citato art. 14
del d.P.R. n. 917/1986, consentendo la compensazione;
        che   l'Aviofer   S.p.a.   da  una  parte  ha  resistito  con
controricorso per eccepire l'inammissibilita' del ricorso per carenza
di legittimazione e di interesse ad agire, e dall'altra ha presentato
ricorso  incidentale  per  chiedere  la cassazione senza rinvio della
sentenza  impugnata,  che  non  avrebbe dichiarato l'inammissibilita'
dell'appello  proposto  dall'ufficio II.DD. di Roma e dalla direzione
regionale  delle  Entrate  per  il  Lazio  e  non anche dal centro di
servizi  (ritenuto  unico  legittimato  passivo  dal giudice di primo
grado),  e  per  sostenere conseguentemente il passaggio in giudicato
della sentenza di primo grado;
        che   l'eccezione   di   inammissibilita'  e'  manifestamente
infondata, dovendosi ritenere che l'Amministrazione delle finanze, in
persona  del  Ministro  in  carica, ha legittimazione ed interesse ad
impugnare  una  sentenza  emessa  nei confronti di organi e di uffici
gerarchicamente subordinati;
        che  anche  il ricorso incidentale si appalesa manifestamente
infondato  dal  momento  che  in  base all'art. 10 d.lgs. n. 546/1992
"parte"  nel processo che ha ad oggetto atti del centro di servizi e'
l'Ufficio delle Entrate del Ministero delle finanze al quale spettano
le attribuzioni sul rapporto controverso;
    Considerato  che  il  problema  non  riguarda la legittimita' del
modello  760  relativo  al  1988, redatto alla stregua della norma in
vigore  in  quel momento, ma riguarda la disciplina emergente proprio
dall'art. 14,  comma  4,  del  testo  unico delle imposte sui redditi
contenuto  nel d.P.R. n. 917/1986, che ha modificato per un solo anno
(1988)  la  regola precedente che consentiva la compensazione (regola
giustamente  poi  ripristinata  con effetto dal 1o gennaio 1989 dalla
legge n. 165/1990);
        che  tale  disciplina,  rimasta  in  vigore per un solo anno,
suscita  forti  dubbi  di  illegittimita'  costituzionale  sia per un
eccesso  di  delega da parte del legislatore che ha redatto il citato
art. 14  del  Testo  unico  sulle  imposte  dirette,  e  sia  per  la
situazione  del  tutto  irrazionale  creata sul punto e mantenuta nel
sistema  solo  per un anno, situazione di sicuro lesiva del principio
di  uguaglianza  nei  confronti  di coloro che per quell'anno avevano
crediti da porre in compensazione con le perdite;
        che  in  particolare  i  dubbi  di  legittimita' affondano le
radici nel fatto che:
          a)  la  legge  16  dicembre  1977,  n. 904,  contenente tra
l'altro  modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle
persone  giuridiche  e al regime tributario dei dividendi, all'art. 2
ha  previsto che "il credito d'imposta e' computato, in aggiunta agli
utili,  nella  determinazione  del reddito imponibile del socio ed e'
ammesso  in  detrazione dalla relativa imposta", sicche' alla stregua
di  tale  norma  di carattere generale la possibilita' di operare una
compensazione  tra credito d'imposta e perdite pregresse di esercizio
e'  stata  sempre  riconosciuta  come  un elemento caratterizzante il
sistema  rimasto in vigore fino all'entrata in vigore del testo unico
delle imposte sui redditi;
          b)  l'art.  14,  comma 4, del d.P.R. n. 917/1986, nella sua
formulazione   originaria,   ha   stabilito   che   "ai   fini  della
determinazione  dell'imposta  l'ammontare  del  credito di imposta e'
computato  in aumento del reddito complessivo netto", innovando cosi'
la  disciplina precedente senza che la legge n. 68 del 12 aprile 1984
contenesse   una  delega  implicita  o  esplicita  per  un  mutamento
sostanziale  della  disciplina del credito di imposta, e senza che si
fossero create condizioni giuridiche, economiche, politiche e sociali
che rendessero necessario un tale cambiamento;
          c)   l'art. 1,  d.l.  n. 90/1990,  convertito  nella  legge
n. 165/1990,  proprio al fine di eliminare l'incongruenza determinata
sul   punto  dal  d.P.R.  n. 917/1986,  ha  ripristinato  il  sistema
precedente   prevedendo   che   "ai   soli  fini  della  applicazione
dell'imposta,  l'ammontare  del  credito  di  imposta e' computato in
aumento del reddito complessivo";
          d)  tale modifica ha avuto effetti a partire dal 1o gennaio
1989  per cui la disciplina anomala del Tuir e' rimasta in vigore per
il solo 1988;
    Considerato  inoltre  che  questa  Corte  ha  sollevato sul punto
questione di legittimita' costituzionale con ordinanza del 25 gennaio
1999  (in  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  speciale  n. 23/1999),  con
riferimento   alla   irretroattivita'  dell'art. 14,  comma  3,  d.l.
n. 90/1990  nella  parte in cui era stato modificato l'art. 14, comma
4,  d.P.R.  n. 917/1986,  ma  la  Corte costituzionale (con ordinanza
n. 67/2001)   ha   dichiarato  la  manifesta  inammissibilita'  della
questione  posto  che non era stata denunciata l'illegittimita' della
disciplina  contenuta  nell'art. 14,  comma 4 del d.P.R. n. 917/1986,
applicabile ratione temporis, bensi' l'illegittimita' della norma che
quella disciplina aveva modificato, sia pure per i profili di diritto
intertemporale;
    Ritenuto  che  l'art. 17, legge n. 825/1971, contenente la delega
per  la  formulazione  dei  testi  unici  in  materia  tributaria, ha
previsto  la  possibilita'  di  modifiche "necessarie per il migliore
coordinamento   delle  diverse  disposizioni  e  per  eliminare  ogni
eventuale  contrasto  con i principi e i criteri direttivi stabiliti"
in  quella  legge fondamentale, e che l'art. 1 della legge n. 68/1984
(che  ha  prorogato  i  termini per la formazione del testo unico) ha
stabilito  per  il  legislatore  delegato  per la redazione del testo
unico la possibilita' di apportare modifiche per attuare tra le norme
un  coordinamento  sistematico "secondo principi unitari", sicche' e'
agevole  rilevare  che  la norma formulata nell'art. 14, comma 4, del
d.P.R.  n. 917/1986,  innovativa  rispetto  al  passato, non solo non
trova  alcuna  giustificazione  espressa  o tacita nella volonta' del
delegante  e  viene  cosi' a violare l'art. 76 della Costituzione, ma
non  si  inquadra neanche nei principi generali contenuti nel sistema
costruito  fino  al  31 dicembre 1987, poiche' viene a stravolgere un
meccanismo  studiato  per risolvere al meglio il problema del credito
di imposta vantato da chi ha gia' subito una ritenuta;
        che  in ogni caso, il citato art. 14 del t.u.i.r., rimasto in
vigore  per  il solo 1988, si pone in evidente contrasto con l'art. 3
della  Costituzione  dal  momento  che  ha  creato una ingiustificata
disparita'  di trattamento a danno dei contribuenti che in quell'anno
avevano crediti d'imposta da compensare;
        che  la  questione  di legittimita' costituzionale appare non
manifestamente  infondata ed e' altresi' rilevante dal momento che la
soluzione della controversia non puo' non discendere da una norma che
contiene  un  principio  non  espresso  in alcun modo dal legislatore
delegante  e  comunque  foriero  di una ingiustificata ed irrazionale
disparita' di trattamento;