IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 834/1998
R.G.R. proposto da Franco Basso elettivamente domiciliato in Genova,
via XII ottobre 2/74, presso l'avv. Virginia Pennisi che lo
rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso, ricorrente;
Contro il Ministero della pubblica istruzione e il Provveditorato
agli studi di Genova nelle persone del Ministro e del provveditore
pro tempore domiciliati in Genova, viale B. Partigiane n. 2, presso
l'Avvocatura distrettuale dello Stato che li rappresenta e difende
per legge, resistenti;
Per l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze
retributive tra il VIo ed il VIIo livello e per l'annullamento dei
provvedimenti di diniego del provveditore agli studi di Genova e del
Ministro della P.I.;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della
pubblica istruzione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza dell'8 marzo 2001 la
relazione del Consigliere R. Prosperi, e uditi, altresi',
l'avv. Pennisi per il ricorrente e l'avv. dello Stato Rocchitta per
il Ministero della pubblica istruzione;
Ritenuto e considerato quanto segue:
Esposizione del fatto
Con ricorso notificato il 18 maggio 1998 Franco Basso, docente di
ruolo appartenente alla classe di concorso 26c chiedeva a questo
tribunale che venisse accertato il diritto alla corresponsione a suo
favore delle differenze retributive tra il livello di appartenenza,
il VIo, e quello superiore, essendo stato adibito per gli anni
scolastici 1996/1997 e 1997/1998 ad insegnare nella classe di
concorso 50a su incarico del provveditore agli studi di Genova, in
quanto in esubero nella propria classe di concorso.
Deduceva in diritto i seguenti motivi
1. - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36 Cost., degli
artt. 2103 e 2126 cod. civ., dell'art. 13 legge n. 300/1970,
dell'art. 2 d.lgs. n. 29/1993 e dell'art. 11 legge n. 59/1997. Le
disposizioni rubricate disciplinano la materia della retribuibilita'
delle mansioni superiori per il pubblico impiego ed hanno portato la
giurisprudenza amministrativa a riconoscere la legittimita' della
corresponsione delle maggiori differenze retributive.
Ne' la previsione limitativa di cui all'art. 25 del d.lgs.
n. 80/1998 puo' negare il diritto del ricorrente, trattandosi tra
l'altro di disposizione valida solo per il futuro.
2. - Violazione di legge ed eccesso di potere per motivazione
insufficiente. Le note dell'amministrazione con cui il diritto del
ricorrente viene negato non sono assistite da adeguata motivazione,
facendo esse mero riferimento all'assenza di disposizioni permissive
in materia.
3. - Eccesso di potere sotto vari profili. Il ricorrente, in
possesso di diploma di laurea, e' un docente tecnico in soprannumero
che e' stato designato a seguito di apposita procedura a svolgere le
mansioni di docente laureato in sostituzione del titolare di cattedra
ed in luogo di eventuale supplente non di ruolo. Percio' la mancata
corresponsione delle differenze retributive al ricorrente appare
gravemente ingiusta, anche perche' inferiore a quella che sarebbe
spettata ad un supplente non di ruolo.
Il ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso con
vittoria di spese.
il Ministero della pubblica istruzione si e' costituito in
giudizio, sostenendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il
rigetto.
Alla odierna udienza pubblica la causa e' passata in decisione.
Motivi della decisione
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. Ord.
n. 710/2001).
01c0933