IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 834/1998
R.G.R.  proposto da Franco Basso elettivamente domiciliato in Genova,
via   XII  ottobre  2/74,  presso  l'avv.  Virginia  Pennisi  che  lo
rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso, ricorrente;
    Contro il Ministero della pubblica istruzione e il Provveditorato
agli  studi  di  Genova nelle persone del Ministro e del provveditore
pro  tempore  domiciliati in Genova, viale B. Partigiane n. 2, presso
l'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato che li rappresenta e difende
per legge, resistenti;
    Per  l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze
retributive  tra  il  VIo ed il VIIo livello e per l'annullamento dei
provvedimenti  di diniego del provveditore agli studi di Genova e del
Ministro della P.I.;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio del Ministero della
pubblica istruzione;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Data  per  letta  alla  pubblica  udienza  dell'8  marzo  2001 la
relazione   del   Consigliere   R.   Prosperi,   e  uditi,  altresi',
l'avv. Pennisi  per  il ricorrente e l'avv. dello Stato Rocchitta per
il Ministero della pubblica istruzione;
    Ritenuto e considerato quanto segue:
                        Esposizione del fatto
    Con ricorso notificato il 18 maggio 1998 Franco Basso, docente di
ruolo  appartenente  alla  classe  di  concorso 26c chiedeva a questo
tribunale  che venisse accertato il diritto alla corresponsione a suo
favore  delle  differenze retributive tra il livello di appartenenza,
il  VIo,  e  quello  superiore,  essendo  stato  adibito per gli anni
scolastici  1996/1997  e  1997/1998  ad  insegnare  nella  classe  di
concorso  50a  su  incarico del provveditore agli studi di Genova, in
quanto in esubero nella propria classe di concorso.
                Deduceva in diritto i seguenti motivi
    1.  - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36 Cost., degli
artt.  2103  e  2126  cod.  civ.,  dell'art.  13  legge  n. 300/1970,
dell'art. 2  d.lgs.  n. 29/1993  e  dell'art. 11 legge n. 59/1997. Le
disposizioni  rubricate disciplinano la materia della retribuibilita'
delle  mansioni superiori per il pubblico impiego ed hanno portato la
giurisprudenza  amministrativa  a  riconoscere  la legittimita' della
corresponsione delle maggiori differenze retributive.
    Ne'  la  previsione  limitativa  di  cui  all'art. 25  del d.lgs.
n. 80/1998  puo'  negare  il  diritto del ricorrente, trattandosi tra
l'altro di disposizione valida solo per il futuro.
    2.  -  Violazione  di  legge ed eccesso di potere per motivazione
insufficiente.  Le  note  dell'amministrazione con cui il diritto del
ricorrente  viene  negato non sono assistite da adeguata motivazione,
facendo  esse mero riferimento all'assenza di disposizioni permissive
in materia.
    3.  -  Eccesso  di  potere  sotto vari profili. Il ricorrente, in
possesso  di diploma di laurea, e' un docente tecnico in soprannumero
che  e' stato designato a seguito di apposita procedura a svolgere le
mansioni di docente laureato in sostituzione del titolare di cattedra
ed  in  luogo di eventuale supplente non di ruolo. Percio' la mancata
corresponsione  delle  differenze  retributive  al  ricorrente appare
gravemente  ingiusta,  anche  perche'  inferiore a quella che sarebbe
spettata ad un supplente non di ruolo.
    Il  ricorrente  concludeva  per  l'accoglimento  del  ricorso con
vittoria di spese.
    il  Ministero  della  pubblica  istruzione  si  e'  costituito in
giudizio,  sostenendo  l'infondatezza  del  ricorso  e chiedendone il
rigetto.
    Alla odierna udienza pubblica la causa e' passata in decisione.

                       Motivi della decisione

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   Ord.
n. 710/2001).
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