Ricorso  per  conflitto di attribuzioni della Regione del Veneto,
in  persona  del  presidente  della  giunta  regionale  pro  tempore,
autorizzato  con  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2123 del
3 agosto  2001  rappresentata  e difesa dall'avv. Romano Morra, della
direzione  regionale  affari legislativi e legali, e dall'avv. Andrea
Manzi,  del  foro  di  Roma, con domicilio eletto presso lo studio di
quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5, giusta procura a margine
del presente atto;
    Contro:  Provincia  autonoma di Trento, in persona del presidente
della giunta regionale pro tempore, via Romagnosi n. 9, Trento;
    E  nei  confronti:  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri pro
tempore;
    Per  la  dichiarazione che non spetta alla Provincia di Trento in
via esclusiva l'esercizio delle funzioni relative alle concessioni di
derivazione  di  acqua pubblica che interessino, oltre alla Provincia
di  Trento anche la Regione Veneto, nonche' le funzioni relative alla
determinazione  dei canoni di concessione e all'introito dei relativi
proventi,  in  difetto della necessaria previa intesa di cui all'art.
89,  comma  2,  del  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, per
invasione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla
Regione  Veneto dagli articoli 115, 117, 118 e 119 della Costituzione
e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    E per il conseguente annullamento:
        1)   della   deliberazione  della  giunta  provinciale  della
Provincia  di  Trento  del 15 giugno 2001, n. 1527 recante "Indirizzi
applicativi  delle  norme  di  attuazione  dello  statuto speciale in
materia   di   impianti   afferenti   grandi   derivazioni   a  scopo
idroelettrico  posti  a  scavalco  del  territorio della provincia ed
altre regioni limitrofe" conosciuta solo a seguito della trasmissione
da  parte  della Provincia di Trento pervenuta in data 27 giugno 2001
(doc. 2);
        2)   della   determinazione   del   dirigente   del  servizio
utilizzazione  delle acque pubbliche della Provincia di Trento del 21
giugno  2001,  prot. n. 93 recante "Istanza di data 12 settembre 2000
della  Primiero  Energia  S.p.a.  intesa  ad  ottenere  il nulla osta
all'acquisizione,  per subingresso all'Enel S.p.a., della titolarita'
della  concessione per grande derivazione idroelettrica relativa agli
impianti  di Val Schener e Moline con derivazione dai torrenti Cismon
e  Vanoi (Provincia di Trento) e Val Rosna (Provincia di Belluno), ai
sensi  del  combinato  disposto  dell'art. 20 testo unico 11 dicembre
1933,  n. 1775,  dell'art. 1-bis,  d.P.R.  26  marzo  1977, n. 235, e
dell'art. 14, d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381" conosciuta solo a seguito
trasmissione  da parte della Provincia di Trento pervenuta in data 27
giugno 2001 (doc. 3);

F a t t o


    1.  -  In  data  19  settembre 2000 la Primiero Energia S.p.a. ha
presentato  la  richiesta  del  nulla  osta previsto dall'art. 20 del
testo  unico  n. 1775/1933  per  acquisire  la  titolarita' di grande
derivazione  ad  uso idroelettrico dal torrente Cismon e dal torrente
Rio  Val Rosna degli impianti denominati di Val Schener e Moline gia'
di  pertinenza  dell'ENEL  S.p.a.  in  forza del decreto ministeriale
n. 955 del 19 luglio 1988.
    E'   opportuno   preliminarmente   precisare  l'ubicazione  degli
impianti.
    Si   tratta   di  un  impianto  le  cui  centrali  di  produzione
dell'energia  sono  situate  in  provincia  di Belluno e, quindi, nel
territorio  della  Regione  Veneto,  cosi'  come le opere di di presa
(site nel comune di Sovramonte in provincia di Belluno) e parte delle
opere di sbarramento.
    Nel  territorio  della  provincia di Trento ricadono invece parte
dello  sbarramento  e  parte dell'invaso che si determina a monte per
effetto   dello   sbarramento   medesimo   (tecnicamente   denominato
"rigurgito").
    L'ubicazione  e le caratteristiche dell'impianto non sono oggetto
di  contestazione  e  del resto risultano chiaramente descritte anche
dalla  corrispondenza intercorsa con il Ministero dei lavori pubblici
e la Provincia autonoma di Trento.

    2. - Nell'ambito   del   conferimento   di   funzioni  e  compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali sono state
trasferite anche funzioni in materia di demanio idrico.
    In  particolare  con  l'art  89, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n. 112,  sono  state  trasferite,  tra
l'altro,  le funzioni relative "alla gestione del demanio idrico, ivi
comprese  tutte  le funzioni amministrative relative alle derivazioni
di  acqua  pubblica,  alla  ricerca, estrazione e utilizzazione delle
acque  sotteranee,  alla tutela del sistema idrico sotteraneo nonche'
alla  determinazione  dei  canoni  di  concessione e all'introito dei
relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'art. 29, comma 3,
del presente decreto legislativo".
    E'  necessario precisare che la data di decorrenza dell'esercizio
della  generalita'  delle funzioni conferite e' determinato, ai sensi
dell'art. 7  del  decreto  legislativo  n. 112  del 1998, da appositi
decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri di attribuzione
delle risorse umane e strumentali.
    Per  quanto  concerne  piu'  specificatamente  le  concessioni di
grandi  derivazioni  per  uso  idroelettrico,  il decreto legislativo
n. 112  del 1998, all'art. 29, comma 3, aveva invece demandato ad una
successiva  normativa  di  recepimento  della  direttiva  comunitaria
96/1992/CE,  la  definizione  di  apposite  norme per il conferimento
delle funzioni.
    Tale  direttiva  e'  stata recepita con il decreto legislativo 16
marzo  1999,  n. 79  "attuazione  della  direttiva 96/1992/CE recante
norme  comuni  per il mercato interno dell'energia elettrica", il cui
art. 12,  comma  10,  ha  provveduto  a completare il conferimento di
funzioni   afferenti   le   concessioni   idroelettriche,  rinviando,
relativamente alle modalita' ed al termine per l'effettivo esercizio,
a  quanto  gia'  stabilito  dagli  articoli  7 e 89, commi 4 e 5, del
decreto legislativo n. 112 del 1998.
    Orbene,  dal complesso quadro normativo cosi' delineato si evince
che, dalla data del 1 gennaio 2001, stabilito dal d.P.C.m. 12 ottobre
2000  in  materia  di  opere  pubbliche  e pubblicato nel supplemento
ordinario n. 224 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000,
tali  funzioni  sono  pertanto  esercitate  dalle  regioni  a statuto
ordinario.
    Peraltro  la Regione Veneto, con gli articoli 82 e seguenti della
legge  regionale  13 aprile 2001, n. 11, ha provveduto a disciplinare
la materia.

    3. - Come precisato l'ubicazione dell'impianto a scavalco tra due
regioni  (le centrali di produzione dell'energia, le opere di presa e
parte  delle  opere  di sbarramento sono situate nel territorio della
Regione  Veneto,  mentre  parte dello sbarramento e parte dell'invaso
che  si determina a monte per effetto dello sbarramento medesimo sono
situate   nel   territorio   della   Provincia  di  Trento)  dimostra
chiaramente  che  la  grande  derivazione  ad  uso  idroelettrico dal
torrente   Cismon  e  dal  torrente  Rio  Val  Rosna  degli  impianti
denominati  di  Val  Schener  e  Moline  gia' di pertinenza dell'ENEL
S.p.a.  in forza del d.m. n. 955 del 19 luglio 1988, interessa sia la
Regione Veneto sia la Regione Trentino-Alto Adige.
    Per  quanto  concerne  le  funzioni  amministrative relative alle
derivazioni d'acqua (ivi comprese le derivazioni ad uso idroelettrico
essendo  terminato il regime transitorio previsto dall'art. 29, comma
3,  del decreto legislativo n. 112 del 1998, per effetto dell'entrata
in  vigore  del  decreto  legislativo n. 79 del 1999) che interessino
piu'  regioni, l'art. 89, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del
1998  cosi'  dispone:  "sino  all'approvazione del bilancio idrico su
scala  di  bacino,  previsto  dall'art. 3 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36,  le  concessioni  di  cui al comma 1, lettera i), del presente
articolo che interessino piu' regioni sono rilasciate d'intesa tra le
regioni  interessate,  in  caso  di mancata intesa nel termine di sei
mesi  dall'istanza,  ovvero  di  altro  termine  stabilito  ai  sensi
dell'art. 2  della legge n. 241 del 1990, il provvedimento e' rimesso
allo Stato".

    4. - Per quanto concerne la Regione Trentino Alto-Adige, che come
e'  noto e' regione ad autonomia differenziata, il conferimento delle
funzioni  amministrative  in  materia  di  demanio  idrico,  di opere
idrauliche   e   di   concessioni   di  grandi  derivazioni  a  scopo
idroelettrico,  produzione  e  distribuzione di energia elettrica, e'
avvenuto  a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 11
novembre  1999,  n. 463,  di  attuazione dello statuto speciale della
regione.  Per  effetto  del menzionato decreto legislativo n. 463 del
1999  le  funzioni  relative alle concessioni di grandi derivazioni a
scopo  idroelettrico  sono  state  delegate alle Province autonome di
Trento e Bolzano con decorrenza dal 1 gennaio 2000.
    Vi e' quindi una diversa decorrenza dell'esercizio delle funzioni
in  subiecta  materia: dal 1 gennaio 2000 per la provincia di Trento;
dal 1 gennaio 2001 per la Regione Veneto.

    5. - A  seguito  del trasferimento delle funzioni e compiti dello
Stato  alla  Provincia  di Trento e alla Regione Veneto, il Ministero
dei  lavori  pubblici ha provveduto a trasmettere alla Regione Veneto
ed  alla  Provincia autonoma di Trento la documentazione afferente la
richiesta  del  19  settembre  2000 presentata dalla Primiero Energia
S.p.a.  relativa al nulla osta, previsto dall'art. 20 del testo unico
n. 1775/1933,  per  acquisire la titolarita' di grande derivazione ad
uso  idroelettrico  dal  torrente Cismon e dal torrente Rio Val Rosna
degli  impianti denominati di Val Schener e Moline gia' di pertinenza
dell'ENEL  S.p.a.  in  forza  del  decreto ministeriale n. 955 del 19
luglio 1988.
    Tale  trasmissione era volta al raggiungimento dell'intesa di cui
al  comma  2  dell'art. 89  del  decreto  legislativo n. 112 del 1998
sull'esatta   considerazione   che  detti  impianti  "ricadono  nella
fattispecie  di  cui al comma 2 dell'art. 89, del decreto legislativo
31  marzo  1998,  n. 112"  (si  vedano  doc.  4  Ministero dei lavori
pubblici - Direzione generale della difesa del suolo 1 dicembre 2000,
prot.  n. TA  1-1941  "Articoli  7  e  89,  lettera  i),  del decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n. 112,  recante il conferimento delle
funzioni  e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti  locali,  in  attuazione  del  Capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59.  Trasferimento della documentazione di archivio concernente le
concessioni  di grande derivazione d'acqua, in applicazione del comma
2  dell'art. 89",  doc.  5  Ministero dei lavori pubblici - Direzione
generale  della difesa del suolo 22 dicembre 2000, prot. n. 11-995/AP
"Testo  unico  di leggi sulle acque ed impianti elettrici 11 dicembre
1933,  n. 1775,  art. 20  -  Domanda  di  subingresso  della Primiero
Energia  S.p.a.  in data 19 settembre 2000. Impianti di Val Schener e
Moline";  doc. 6  Ministero  dei lavori pubblici - Direzione generale
della  difesa del suolo 2 marzo 2001, prot. n. 2553 "Articoli 7 e 89,
lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il
conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15
marzo  1997,  n. 59.  Trasferimento  della documentazione di archivio
concernente   le   concessioni  di  grande  derivazione  d'acqua,  in
applicazione  del  comma 2 dell'art. 89. Domanda di subingresso della
Primiero  Energia  S.p.a  impianti  di  Val Schener e Moline", doc. 7
Ministero  dei  lavori pubblici - Direzione generale della difesa del
suolo 11 aprile 2001, prot. n. 2917-3101/AP "Articoli 7 e 89, lettera
i),  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n. 112,  recante il
conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15
marzo  1997,  n. 59.  Trasferimento  della documentazione di archivio
concernente   le   concessioni  di  grande  derivazione  d'acqua,  in
applicazione del comma 2 dell'art. 89").
    Parimenti la stessa Provincia autonoma di Trento, correttamente e
in  conformita' con il quadro normativo sopra delineato, inizialmente
ha  avviato  le procedure per il raggiungimento dell'intesa di cui al
comma  2  dell'art. 89  del  decreto  legislativo  n. 112  del  1998,
sull'esatta   considerazione   che   detti  impianti  ricadono  nella
fattispecie  di  cui al comma 2 dell'art. 89, del decreto legislativo
31  marzo 1998, n. 112, (si vedano doc. 8 Provincia di Trento, nota a
firma del presidente 5 marzo 2001, prot. n. 1088/TR "Articoli 7 e 89,
lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il
conferimento delle funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15
marzo  1997,  n. 59.  Trasferimento  della documentazione di archivio
concernente   le   concessioni  di  grande  derivazione  d'acqua,  in
applicazione  del  comma  2 dell'art. 89; doc. 9 Provincia di Trento,
nota  a  firma  del  dirigente del servizio utilizzazione delle acque
pubbliche  ufficio  derivazioni  idroelettriche  23 marzo 2001, prot.
n. 1436/TR-S  109  "Artt. 7 e 89, lettera i), del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n. 112,  recante  il  conferimento  delle funzioni e
compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in   attuazione  del  Capo  I  della  legge  15  marzo  1997,  n. 59.
Trasferimento   della   documentazione  di  archivio  concernente  le
concessioni  di grande derivazione d'acqua, in applicazione del comma
2 dell'art. 89).
    Deve  inoltre  essere  sottolineato  che  il  termine di sei mesi
previsto  dal comma 2 dell'art. 89 del decreto legislativo n. 112 del
1998  per il raggiungimento dell'intesa tra le regioni interessate e'
stabilito  in via generale e residuale, nel senso che la norma stessa
ritiene applicabile il termine di sei mesi solo se non venga previsto
un diverso "termine stabilito ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241
del 1990".
    La  Regione  Veneto con delibera n. 1592 del 22 giugno 2001 (doc.
10)  in  applicazione  dell'art. 2  della  legge  n. 241 del 1990, ha
fissato in dodici mesi il termine per la conclusione del procedimento
di cui all'art. 89, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

    6. - Orbene, nonostante l'ubicazione dell'impianto a scavalco tra
le  due  regioni (le centrali di produzione dell'energia, le opere di
presa  e parte delle opere di sbarramento sono situate nel territorio
della   Regione  Veneto,  mentre  parte  dello  sbarramento  e  parte
dell'invaso  che  si  determina a monte per effetto dello sbarramento
medesimo  sono  situate  nel  territorio  della provincia di Trento),
malgrado  il Ministero dei lavori pubblici avesse gia' proceduto alla
trasmissione  della  documentazione relativa alla domanda di subentro
alle  due  regioni  affinche'  fossero  attivate  le procedure per il
raggiungimento  dell'intesa  di cui all'art. 89, comma 2, del decreto
legislativo  n. 112  del  1998, benche' la Provincia di Trento avesse
gia'  attivato,  essa  stessa,  le procedure per il raggiungimento di
detta  intesa  essendo  pacifico  che  detti  impianti ricadono nella
fattispecie  di  cui al comma 2 dell'art. 89, del decreto legislativo
31  marzo  1998,  n. 112,  inopinatamente  la  Provincia di Trento ha
invece provveduto ad un mutamento di condotta tanto repentino, quanto
privo di fondamento giuridico.
    Invero  a  seguito della nota di trasmissione del 25 giugno 2001,
prot.  n. 1997/01-D201  pervenuta in data 27 giugno 2001 (doc. 3), la
Regione Veneto e' venuta a conoscenza della decisione della Provincia
di  Trento  di procedere unilateralmente all'esercizio delle funzioni
afferenti  grandi  derivazioni a scopo idroelettrico posti a scavalco
tra  le  regioni,  prescindendo  dal  raggiungimento  di qualsivoglia
previa intesa con la Regione Veneto.
    Tale decisione, oltre a rappresentare un'invasione della sfera di
competenza  costituzionalmente  garantita  alla  Regione Veneto dagli
articoli  115,  117,  118  e  119  della  Costituzione  e dal decreto
legislativo  3  marzo  1998,  n. 112,  arreca un grave nocumento agli
interessi  del  Veneto  ed  e'  priva  di  fondamento giuridico per i
seguenti motivi di

                            D i r i t t o


    1.  - Violazione degli articoli 118, comma 1, 117, comma 1, e 119
della  Costituzione per il tramite della norma legislativa interposta
dell'art. 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
    La Provincia di Trento con deliberazione 15 giugno 2001, n. 1527,
recante  "Indirizzi  applicativi  delle  norme  di  attuazione  dello
statuto  speciale in materia di impianti afferenti grandi derivazioni
a scopo idroelettrico posti a scavalco del territorio della provincia
ed  altre regioni limitrofe" dopo aver richiamato la propria potesta'
esclusiva  ad essa spettante in materia di grandi derivazioni idriche
ad  uso idroelettrico con decorrenza dal 1 gennaio 2000 nei confronti
dello  Stato,  rivendica ora la medesima potesta' anche nei confronti
degli  impianti  ricadenti  nel  territorio delle regioni confinanti,
sulla  base  dell'erroneo  assunto  che  queste,  dal 1 gennaio 2001,
sarebbero succedute nell'identica posizione dello Stato (paragrafi da
15 a 18 della menzionata deliberazione).
    Inoltre  afferma,  in  aperta  ed  insanabile  contraddizione con
quanto  da essa stessa dichiarato e piu' volte sottolineato anche dal
Ministero  dei lavori pubblici, che l'art. 89 del decreto legislativo
n. 112  del  1998,  laddove  afferma la necessita' che le funzioni in
materia  di  derivazioni  che interessano piu' regioni debbono essere
esercitate  di  intesa  tra  le  regioni  confinanti,  non troverebbe
applicazione  nei  confronti delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome (paragrafo 19 della deliberazione).
    Con  tali  apodittiche conclusioni, erronee e prive di fondamento
giuridico,  vengono  quindi  travolte  le  attribuzioni della Regione
Veneto strettamente legate al principio della territorialita'.
    Il  limite  del  territorio  quale  ambito  spaziale di validita'
dell'ordinamento  vale per ogni regione, sia essa a statuto ordinario
o  ad  autonomia  differenziata, e costituisce il limite inderogabile
all'espandersi di ogni potere regionale.
    L'esistenza  stessa  del  limite  territoriale,  contraddetta dai
provvedimenti  impugnati,  e'  una  logica  conseguenza  dello stesso
carattere   territoriale  della  regione  e  della  ripartizione  del
territorio  nazionale  in  regioni  (in dottrina Crisafulli, La legge
regionale nel sistema costituzionale delle fonti, RTDP, 1960, 262 ss;
Paladin, La potesta' legislativa regionale, Padova, 1958, 41 e ss).
    E'  quindi  chiaro  che  norme  statutarie,  di  attuazione dello
statuto,  legislative  o provvedimenti amministrativi delle regioni a
statuto   speciale   non   possono   in  nessun  caso  pretendere  di
disciplinare   situazioni   o   rapporti  al  di  fuori  del  proprio
territorio,  altrimenti  incorrerebbero, come nel caso di specie, nel
vizio  di  incostituzionalita'  per  incompetenza, dovendo perseguire
interessi  propri  della comunita' regionale, collegati al territorio
della  regione,  inteso  come  misura della loro dimensione (v. Corte
costituzionale sentenza n. 68 del 1990).
    In  tal  senso  la norma di cui all'art. 89, comma 2, del decreto
legislativo  n. 112  del  1998 che impone l'acquisizione della previa
intesa  tra  le  regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di
derivazioni  idriche  che  interessino piu' regioni, altro non e' che
l'espressione del principio della territorialita'.
    Giova  ricordare  che rispetto a norme formulate in modo identico
all'art. 89,  comma  2, del decreto legislativo 112 del 1998, nessuno
ha mai dubitato imponessero necessariamente l'intesa tra piu' regioni
per  l'esercizio  di funzioni di comune interesse, prescindendo dalla
circostanza  che  si  trattasse  di  regioni  a statuto ordinario o a
statuto  speciale:  si veda l'art. 98, del d.P.R. n. 616 del 1977, in
base  al  quale  sono  state  emanate la legge della Regione Veneto 1
dicembre  1989, n. 51, la legge della Regione Veneto 1 dicembre 1989,
n. 52  e  la legge della Provincia di Trento n. 36 del 1983; l'art. 8
del  d.P.R.  n. 616  del 1977; art. 8, comma 3, della legge n. 36 del
1994; art. 15 della legge n. 183 del 1989.
    Con  i  provvedimenti  impugnati  la Provincia autonoma di Trento
rivendica  invece  la propria potesta' a disciplinare unilateralmente
impianti ubicati nel territorio del Veneto.

    2.  -  Violazione  degli  articoli  115,  117,  118  e  119 della
Costituzione.
    Le  argomentazioni  della  Provincia  autonoma  si fondano su una
norma  il  cui unico scopo e' quello di disciplinare il riparto delle
competenze  in  materia  di  derivazione  di  acque  pubbliche  entro
l'ambito territoriale della regione, tra le proprie province, e a cui
invece  viene  apoditticamente  attribuito  il diverso significato di
disciplinare   il  riparto  delle  competenze  tra  regioni  diverse.
Conclusione   quest'ultima  che  appare,  oltre  che  erronea,  anche
estranea  all'ordinamento  giuridico vigente, venendo in definitiva a
sancire  un  principio  di  sovraordinazione gerarchica tra regioni a
statuto  speciale  e  regioni  a  statuto ordinario, la cui lesivita'
dell'autonomia  della  Regione Veneto protrebbe trovare applicazione,
potenzialmente,  anche in ambiti e materie diverse da quelle del caso
di specie.
    La  disposizione  invocata dalla Provincia di Trento e' l'art. 14
del  d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, recante "Norme di attuazione dello
statuto  speciale  per  la  Regione Trentino-Alto Adige in materia di
urbanistica ed opere pubbliche" che cosi' dispone: "Salvo il disposto
del  comma  successivo,  ai fini dell'applicazione delle disposizioni
concernenti  le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche,
si  ha riguardo a tutti gli effetti alla provincia nel cui territorio
ricadono  in tutto o in parte le opere di presa o di prima presa, nel
caso  di  impianti  a catena o in serie, anche se appartenenti a piu'
concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa
stessa.
    Per  la  concessione  di grande derivazione a scopo idroelettrico
dal    torrente    Avisio    in   localita'   Stramentizzo   spettano
rispettivamente  alle  Province  di  Trento  e  di  Bolzano 2/3 e 1/3
dell'energia,  o  del  corrispondente  compenso in denaro, dovuti dal
concessionario  ai  sensi  del  primo  e terzo comma dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ferma
restando  la  decorrenza  di  tali  obblighi dalla data di entrata in
vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1".
    L'unico  significato  che sembra possibile attribuire alla norma,
come  risulta  chiaro  ed inequivocabile dalla semplice lettura della
stessa,  e' quello di stabilire che se vi sono impianti a catena o in
serie,  caratterizzati  dall'avere piu' prese di derivazione di acque
pubbliche   che   ricadono   in   province   diverse   della  Regione
Trentino-Alto   Adige   si  applica,  per  individuare  la  provincia
competente, il criterio "della prima presa".
    Qualora  invece  si  tratti di impianti con un'unica presa, ma il
cui  invaso  ricada  nell'altra  delle  due  province  della  Regione
Trentino-Alto  Adige,  per  individuare la provincia competente si ha
riguardo al criterio del "massimo rigurgito a monte determinato dalla
presa stessa".
    Invocando  tale  norma,  invece, la Provincia di Trento, pretende
ora  di affermare la propria esclusiva competenza all'esercizio delle
funzioni  amministrative  in materia di grandi derivazioni idriche ad
uso  idroelettrico anche nei confronti di un impianto, come quello di
specie,  che  ricade  nel  territorio  del  Veneto  (le  centrali  di
produzione  dell'energia,  le  opere  di presa e parte delle opere di
sbarramento  sono  situate  nel  territorio), anche quando solo parte
dello  sbarramento  e  parte dell'invaso che si determina a monte per
effetto  dello sbarramento medesimo sono situate nel territorio della
Provincia di Trento.
    Conseguentemente   viene   raggiunto   il   risultato  del  tutto
paradossale  di  invocare  la  disapplicazione  della  norma  di  cui
all'art. 89,  comma  2,  del decreto legislativo n. 112 del 1998, nei
confronti della Regione Veneto, sulla base di una norma della Regione
Trentino-Alto Adige.
    L'autonomia  e le prerogative costituzionali della Regione Veneto
risultano cosi' irrimediabilmente compromesse.
    Peraltro  le  enunciazioni  secondo  cui la Provincia si riserva,
successivamente  all'adozione  dei provvedimenti impugnati, a trovare
forme    di    concertazione   asseritamente   definite   di   "leale
collaborazione"  (punti  8  e  11 del dispositivo della deliberazione
n. 1527  del  15  giugno  2001)  limitatamente a non meglio precisate
"funzioni  della  tutela dell'ambiente, de1 patrimonio idrico e degli
interessi delle popolazioni coinvolte" appaiono prive di contenuto.
    Riservandosi  di  sviluppare  ulteriori  deduzioni  nel corso del
giudizio,  si  rileva  inoltre  che  dall'esame  della corrispondenza
intercorsa  con  il  Ministero  dei lavori pubblici e la Provincia di
Trento,  appare  erronea anche l'affermazione contenuta nel paragrafo
23  della  parte  motiva,  e del punto 4 del dispositivo della citata
delibera  della  giunta  provinciale n. 1527 del 2001, secondo cui il
Ministero avrebbe affermato l'esclusiva competenza della Provincia di
Trento   alla   riscossione   dei   canoni   di   concessione,  anche
relativamente  ad  impianti  ubicati  nel  territorio  della  Regione
Veneto.
    Da  quanto  consta il Ministero ha sempre sostenuto la necessita'
del  raggiungimento  dell'intesa  di  cui  all'art. 89,  comma 2, del
decreto  legislativo  n. 112 del 1998 per quanto riguarda l'esercizio
delle   funzioni  amministrative  in  materia  di  derivazioni  e  il
completamento  della  domanda  di  rilascio  del  nulla  osta  per il
subentro  negli  impianti  siti  a  scavalco  tra  le  regioni, senza
affermare  alcuna  esclusiva  competenza  della Provincia autonoma di
Trento.