IL TRIBUNALE

    Letti  gli atti delle cause iscritte ai nn. 179/1998 e 4180/1998;
    Ritenuto in via preliminare che, per motivi di opportunita', deve
essere  disposta  la riunione e premesso che con due distinti atti di
pignoramento  presso  terzi,  la  Grafica  Nappa  S.n.c. procedeva ad
esecuzione  forzata  nei  confronti  del  Comune di Ischia, con Poste
Italiane  S.p.a.  terzo  pignorato.     Il Comune di Ischia proponeva
opposizione   qualificata   come  ex  art. 615  c.p.c.  eccependo  la
improcedibilita'  nei confronti del terzo Poste Italiane S.p.a. quale
soggetto    diverso    dal    tesoriere    in    violazione    quindi
dell'art. 11 1-bis    della    legge n. 68/1993;   eccepiva   inoltre
l'inammisibilita'  della  esecuzione  forzata  ai  sensi dell'art. 89
d.lgs n. 77/1995  perche'  il  comune  si trova in stato di dissesto.
    Con  ordinanza  resa  in  data 18 marzo 1999 questo g.e. ordinava
l'integrazione  del  contraddittorio  nei  confronti della C.S.L. del
comune,  quale  organo  preposto  alla  trattazione  della  procedura
concorsuale atipica dello stato di dissesto, posizione quindi analoga
a  quella  del  curatore  fallimentare.      Le parti venivano infine
inviate  a depositare note.     Con ordinanza resa in data 1 dicembre
1999  questo  giudicante  rimetteva  la  questione  davanti  la Corte
costituzionale,  perche' le norme del dissesto, rendendo ineseguibili
i  titoli  esecutivi  creava una disparita' di trattamento tra i vari
creditori, in violazione del principio della par condicio creditorum.
Infatti,  l'inammissibilita'  delle  esecuzioni  forzate era limitata
solo ai crediti, ai titoli giudiziali ed alle posizioni riconducibili
allo  stato  di  dissesto, la definizione dei quali non compete ad un
organo  giudiziario  ma  ad uno amministrativo nominato dal Ministero
dell'interno.      La  normativa del dissesto regolata al momento del
pignoramento  dagli artt. 81 e ss. d.lgs. n. 77/1995 si poneva quindi
in  contrasto  con  gli  artt. 3 e 24 della Costituzione, nonche' con
l'art. 10, primo comma della Costituzione in relazione agli artt. 5 e
6   della   Convenzione   dei  Diritti  dell'Uomo  e  delle  Liberta'
Fondamentali,  in  quanto  prorogava  indefinitivamente le esecuzioni
forzate  fino  all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 89 del
d.lgs.  n. 77/1995,  senza che la legge ponesse un termine preretorio
per  la  definizione  della  procedura del dissesto.     La normativa
creava quindi una situazione assolutamente analoga a quella censurata
dalla  Corte  di  Giustizia  dei  diritti  dell'Uomo  con la sentenza
n. 22774/1993   in  materia  degli  sfratti.      Successivamente  al
provvedimento  di  rinvio alla Corte costituzionale, gli artt. da 1 a
114  del  d.lgs.  n. 77/1995  venivano abrogati dal testo unico sulla
finanza  locale approvato il 18 agosto 2000 n. 267, e quindi le norme
censurate  venivano  sostituite  da  un nuovo complesso normativo. Di
conseguenza,   la   Corte  costituzionale,  con  ordinanza  n. 8/2001
rimetteva  la questione al giudice di merito per un nuovo esame della
questione.     Questo giudicante quindi, esaminati gli atti di causa,
per  una completezza di esposizione, rileva che l'art. 11 1-bis della
legge  n. 68/1993  e' stato sostituito senza soluzioni di continuita'
dall'art. 159  che  e' assolutamente identico all'art. 113 del d.lgs.
n. 77/1995.   Su   tale   articolo   e'   intervenuta   una  copiscua
giurisprudenza  anche  costituzionale,  ma non e' stata mai decisa la
questione   della   legittimita'   costituzionale   della  norma  che
renderebbe  inammissibili  i pignoramenti presso soggetti diversi dal
tesoriere,  in  specie le Poste Italiane S.p.a.     Essa - a sommesso
avviso  di  questo  magistrato  onorario  -  deve essere censurata di
costituzionalita'  perche' limita l'attivita' del creditore con norme
procedurali  atipiche  che  si  pongono  quindi  in contrasto con gli
artt. 3 e 24  della Costituzione, perche' derogano al principio della
responsabilita'  globale  del  debitore  che,  anche se esercente una
funzione  pubblica,  non  puo'  sottrarre  beni e somme se non limiti
previsti  da  questa  Corte  nelle  sentenze nn. 138/1981 e 69/1996 e
cioe'  l'indisponibilita' delle somme e dei beni deve essere limitata
a  quelli  destinati a pubblico servizio per disposizioni di legge od
atto amministrativo. Il semplice deposito delle somme presso le Poste
italiane  S.p.a.  non puo' costituire una limitazione alle esecuzioni
forzate secondo i principi sopra enunciati.     Le norme del dissesto
introdotte  dalla nuova disciplina del dissesto (art. 254 e ss. testo
unico  sugli enti locali prevedono termini precisi per la definizione
della procedura del dissesto). Nel caso di specie, essendo stato gia'
approvato    di   rilevazione   della   massima   passiva   (delibera
n. 24 settembre  1998).  A  rigore  il piano di rilevazione, ai sensi
dell'art. 256 deve essere depositato presso il Ministero dell'interno
entro  cinque  giorni  dall'approvazione. I termini di procedura sono
indicati  espressamente  dall'art. 254  del  testo  unico  e  si deve
ritenere che essi siano gia' trascorsi senza che agli atti risulti il
pagamento  parziale  o  totale del credito della Grafica Nappa S.n.c.
    Cio'  premesso,  questo  giudicante  deve  quindi ritenere che la
normativa  degli  artt. 253  e  ss.  ed  in  particolare, nel caso di
specie,  254  testo  unico  piu'  volte  indicato,  che  peraltro  e'
sostanzialmente  analoga  a  quella  abrogata, si ponga in violazione
degli  artt.  3  e 24 della Costituzione, nonche' con l'art. 10 della
Costituzione  in  relazione all'art. 5 nella parte in cui non prevede
espressamente  e/o  non  imponga  alla  C.S.L.  termini perentori, ma
semplicemente  dilatori  per  il  completamento  della  procedura  di
dissesto.       La   differenza  non  e'  semplicemente  formale,  ma
sostanziale,  in quanto solo l'interpretazione che i termini previsti
dagli  artt.  253  e  ss.  testo unico siano perentori e' conforme al
dettato costituzionale per come richiamato dalla sentenza della corte
di  giustizia.     Di converso, la normativa in esame, prorogando con
meri  termini  dilatori  la  conclusione del procedimento, si pone in
contrasto  con gli artt. 3 e 24 della Cost. (violazione del principio
della  par  condicio  creditorum,  del diritto di difesa e sottrae il
creditore  al  giudice  naturale,  (g.o.  o  Tribunale amministrativo
regionale),  perche'  l'aventuale  contradditorio  e'  limitato  alla
verifica   dell'ammissione   del   credito  da  parte  di  un  organo
amministrativo e non dall'a.g.).