In data 31 gennaio 2001 la questura di Milano, ufficio stranieri, chiedeva la convalida del provvedimento di trattenimento ai sensi dell'art. 14, comma 5, del t.u. sull'immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) di: Edogiawerie Blessing presso il centro di permanenza temporanea e assistenza "Arcangelo Corelli" di Milano, risultato inosservante del provvedimento di espulsione emesso il 30 gennaio 2001, dal questore di Verona. Osserva questo giudice che la permanenza presso il centro, pur denominata "trattenimento", e' misura di evidente carattere forzoso. Infatti: E' previsto l'assoluto divieto dello straniero di allontanarsi dal centro (art. 21 d.P.R. 394/1999). Il ripristino della misura a mezzo della forza pubblica in caso di indebito allontanamento (art. 14 d.lgs. n. 286/1998) L'attribuzione al questore delle misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico del centro, nonche' quelle occorrenti per l'indebito allontanamento e per ripristinare la misura (art. 21). Sembra evidente che questa sorta di "detenzione amministrativa" (pur effettuata in strutture che non fanno parte della amministranzione penitenziaria, ma di quella degli interni), ricada sotto il disposto dell'art. 13 della Costituzione, e debba percio' essere supportata da provvedimento motivato dell'autorita' giudiziaria ex art. 13, della Costituzione. Premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, l'art. 13 della Costituzione e' applicabile in ugual modo sia al cittadino che allo straniero, ritiene questo giudice che seri dubbi di costituzionalita' debbano essere sollevati relativamente all'art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998. Infatti, la "convalida" disposta dal giudice all'esito del controllo dei presupposti per l'espulsione e il trattenimento e' atto idoneo ad attribuire validita' alla restrizione della liberta' personale per il periodo di tempo antecedente alla convalida stessa, ma non puo' operare per il futuro, legittimando la ulteriore privazione della liberta' per i successivi venti giorni. Il termine "convalida" nella ordinaria accezione, anche legislativa, attiene alla convalida di quanto gia' avvenuto, mentre il decreto legislativo de quo, nello stabilire che la "convalida" comporta la permanenza nel centro per un periodo complessivo di venti giorni, attribuisce al provedimento del giudice, che dovrebbe ratificare l'operato della forza pubblica per il passato, la funzione di legittimare la privazione della liberta' per il futuro, per un periodo di tempo determinato solo nel massimo, e che non consente al giudice nessun tipo di controllo ulteriore (si pensi al caso dello straniero che sostenga dinnanzi al giudice della convalida di essere in possesso di regolari documenti, che non possa esibire al momento della convalida, ma che riesca a rintracciare qualche giorno dopo)