ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 33, 34, 55,
comma 6, e 78 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo  1997, n. 59); degliartt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e
5  del  decreto  legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle
regioni  delle  funzioni  amministrative  in materia di agricoltura e
pesca  e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale); del decreto
legislativo   27 maggio   1999,   n. 165  [Soppressione  dell'AIMA  e
istituzione  dell'Agenzia  per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59]; del decreto
legislativo   15 giugno   2000,  n. 188  [Disposizioni  correttive  e
integrative  del  decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante
soppressione  dell'AIMA  e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni
in  agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997,  n. 59];  dell'art. 6,  commi 2, 5 e 7, del decreto legislativo
29 ottobre   1999,  n. 419  (Riordinamento  del  sistema  degli  enti
pubblici  nazionali,  a  norma  degli  articoli  11  e 14 della legge
15 marzo  1997,  n. 59);  del  decreto  legislativo  29 ottobre 1999,
n. 449  [Riordino  dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze
equine  (UNIRE),  a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59];    del    decreto   legislativo   29 ottobre   1999,   n. 454
(Riorganizzazione  del  settore della ricerca in agricoltura, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dell'art. 2 del
decreto  legislativo  30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia
di  contenimento  dei  costi  di  produzione  e  per il rafforzamento
strutturale  delle  imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi
14  e  15,  della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449),  promosso  con
ordinanza  emessa  il 7 settembre 2000 dalla Corte dei conti, Sezione
del   controllo,   nel   procedimento   di  controllo  preventivo  di
legittimita'  del  d.P.R.  28 marzo  2000,  iscritta  al  n. 681  del
registro  ordinanze  2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 46, 1a serie speciale, dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 aprile 2001 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
    Ritenuto  che con provvedimento del 7 settembre 2000 la Corte dei
conti,  Sezione  del  controllo,  in occasione dell'esame finalizzato
alla  registrazione  del  d.P.R.  28 marzo 2000 con il quale e' stato
emanato   il   regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  delle
politiche  agricole  e  forestali,  ha sollevato, in riferimento agli
artt. 70,  76,  95,  117, 118 e 119 della Costituzione, alle norme in
materia  di  "agricoltura"  contenute  negli  statuti delle regioni a
statuto  speciale e agli artt. 1, 3, 4, 8, 11 - in particolare, comma
1, lettere a) e b) - 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega
al  Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti  locali,  per la riforma della Pubblica amministrazione e per la
semplificazione    amministrativa),    questioni    di   legittimita'
costituzionale:
        a)  degli  artt. 33,  34,  55,  comma  6,  e  78  del decreto
legislativo  30 luglio  1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
        b)  degli  artt. 1,  2,  commi  1  e 2, 3, comma 2, 4 e 5 del
decreto  legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni
delle  funzioni  amministrative  in  materia di agricoltura e pesca e
riorganizzazione dell'Amministrazione centrale);
        c)   del   decreto   legislativo   27 maggio   1999,   n. 165
[Soppressione  dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni
in  agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59];
        d)   del   decreto   legislativo   15 giugno   2000,   n. 188
[Disposizioni   correttive  e  integrative  del  decreto  legislativo
27 maggio  1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione
dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59];
        e)  dell'art. 6,  commi  2,  5  e  7, del decreto legislativo
29 ottobre   1999,  n. 419  (Riordinamento  del  sistema  degli  enti
pubblici  nazionali,  a  norma  degli  articoli  11  e 14 della legge
15 marzo 1997, n. 59);
        f)  del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 [Riordino
dell'Unione  nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59];
        g)   del   decreto   legislativo   29 ottobre   1999,  n. 454
(Riorganizzazione  del  settore della ricerca in agricoltura, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
        h) dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173
(Disposizioni  in  materia  di contenimento dei costi di produzione e
per  il  rafforzamento  strutturale  delle  imprese agricole, a norma
dell'articolo  55,  commi  14  e  15,  della  legge 27 dicembre 1997,
n. 449);
        che,   riprendendo   testualmente  i  passaggi  argomentativi
relativi  ad  altra  questione precedentemente sollevata dalla stessa
Sezione  (in  sede di controllo sul d.P.R. del 25 marzo 1999, recante
il  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  per le politiche
agricole  adottato in applicazione del decreto legislativo n. 143 del
1997) ma non definita nel merito (ordinanza n. 265 del 2000 di questa
Corte,  di  restituzione  degli  atti),  la  Corte  dei  conti deduce
numerose  censure,  anche  in  relazione  di subordinazione tra loro,
sulle  disposizioni  legislative  sopra  elencate, censure variamente
articolate  ma  essenzialmente incentrate sul rilievo che la prevista
disciplina   organizzativa   posta   con  il  regolamento  troverebbe
fondamento  in  norme legislative le quali, nel prefigurare assetto e
compiti  del "nuovo" Ministero per le politiche agricole e forestali,
sarebbero  incostituzionali  perche' non autorizzate dal tenore della
legge  di  delegazione  n. 59 del 1997 e perche' attributive di nuove
funzioni  al medesimo Ministero, in contraddizione sia con il riparto
costituzionale  delle  competenze  tra  Stato e regioni nella materia
dell'agricoltura sia con i limiti della funzione statale di indirizzo
e coordinamento;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che, nell'atto di costituzione in giudizio, ha dedotto diversi
profili  di  inammissibilita'  e  comunque nel merito di infondatezza
delle  questioni  sollevate  e  che,  in  una  successiva memoria, ha
richiamato   la   sopravvenienza  normativa  costituita  dalla  legge
24 novembre  2000,  n. 340  (Disposizioni  per  la delegificazione di
norme  e  per  la semplificazione di procedimenti amministrativi), il
cui  art. 27,  in  particolare,  dispone  che  gli atti sottoposti al
controllo   preventivo  di  legittimita'  divengono  "in  ogni  caso"
esecutivi  trascorsi  sessanta  giorni dalla loro ricezione, se entro
tale  termine  non sia intervenuta la deliberazione della Sezione del
controllo e salvo che la Corte dei conti abbia sollevato questione di
costituzionalita'  delle  norme  legislative  che sono il presupposto
dell'atto  "per  violazione dell'articolo 81 della Costituzione": una
disciplina,  questa  (sulla  cui  base il d.P.R. del 28 marzo 2000 e'
stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale portando il numero 450,
anche in difetto di registrazione da parte dell'organo di controllo),
di  carattere  procedimentale  e pertanto immediatamente applicabile,
che - conclude l'Avvocatura dello Stato - renderebbe inammissibile la
questione  anche  sotto  il  profilo  del  venire meno della potesta'
decisoria dell'organo rimettente.
    Considerato che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di
rimessione, e' stata promulgata ed e' entrata in vigore (l'8 novembre
2001)  la  legge  costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al
titolo  V della parte seconda della Costituzione), i cui artt. 3, 4 e
5,  in  particolare,  hanno sostituito gli artt. 117, 118 e 119 della
Costituzione,  invocati,  tra  altri,  come parametri nel giudizio di
costituzionalita' delle disposizioni denunciate;
        che   pertanto,  in  via  del  tutto  preliminare,  si  rende
necessario, stante il mutamento complessivo del quadro costituzionale
di  riferimento,  disporre  la restituzione degli atti alla Corte dei
conti per un nuovo esame della questione (da ultimo, ordinanze n. 203
e n. 77 del 2001).