ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi con n. 15 ordinanze emesse il 23 dicembre 2000 dal tribunale di Milano, in composizione monocratica, rispettivamente iscritte dal n. 204 al n. 211 al n. 223; e dal 229 al 234 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 e n. 13, 1a serie speciale, dell'anno 2001. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice relatore Carlo Mezzanotte. Ritenuto che, con undici ordinanze di analogo contenuto in data 23 dicembre 2000 (r.o. da n. 204 a n. 211 del 2001, n. 223 del 2001; e da n. 229 a n. 234 del 2001) il tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6 e dell'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevedono che la mancata convalida del trattenimento in centri di permanenza temporanea e di assistenza dello straniero soggetto a provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica emesso dall'autorita' giudiziaria legittimi indiscriminatamente la permanenza dello straniero presso il centro per un periodo di complessivi venti giorni"; che, con le stesse ordinanze, il tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 13, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale anche dell'art. 14, comma 1, del medesimo decreto legislativo, "nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero in centri di permanenza temporanea ed assistenza quando non e' possibile eseguirne con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento per l'indisponibilita' di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo"; che, quanto alla prima questione, i remittenti rilevano che le disposizioni censurate, che prevedono la convalida del trattenimento, stabilendo che essa "comporta" la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni, contrasterebbero con l'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, in quanto attribuirebbero a tale provvedimento non solo la funzione di ratificare l'operato dell'autorita' di pubblica sicurezza, ma anche quella di legittimare per il futuro la privazione della liberta' personale, per un periodo di tempo predeterminato; che il contrasto con l'art. 13 della Costituzione sarebbe ancor piu' evidente ove si consideri che la disciplina in esame precluderebbe al giudice ogni verifica sulla congruita' della durata del trattenimento in relazione ai presupposti che ne hanno reso necessaria l'applicazione; che i remittenti, nelle anzidette ordinanze, deducono altresi' la violazione dell'art. 13, secondo comma, della Costituzione da parte dell'art. 14, comma 1, del testo unico sull'immigrazione, in quanto questo consentirebbe al questore di adottare la misura del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea ed assistenza anche per l'indisponibilita' di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, e cioe' per un ostacolo accidentale, non addebitabile allo straniero, superabile con congrui strumenti organizzativi e, comunque, tale da non giustificare in alcun modo il sacrificio, sia pure temporaneo, della liberta' personale del soggetto coinvolto, ben oltre i rigorosi limiti previsti dal dettato costituzionale; che in tutti giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate. Considerato che le ordinanze propongono le medesime questioni e i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente; che la prima delle questioni sollevate, che investe l'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui prevede che, per effetto della convalida della autorita' giudiziaria, il trattenimento dello straniero presso centri di permanenza temporanea ed assistenza possa protrarsi fino a complessivi venti giorni, e' stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 105 del 2001; che i remittenti non adducono profili ed argomenti nuovi rispetto a quelli gia' esaminati; che la seconda questione riguarda invece l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, del quale i giudici a quibus denunciano il contrasto con l'art. 13, secondo comma, della Costituzione, poiche', consentendo al questore di disporre il trattenimento dello straniero nei centri di permanenza quando non e' possibile eseguirne con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera per l'indisponibilita' di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, permetterebbe all'autorita' di polizia di adottare tale misura anche per un impedimento accidentale, che non sarebbe addebitabile allo straniero, potrebbe essere rimosso con la predisposizione di congrue misure organizzative e, in ogni caso, non giustificherebbe il sacrificio della liberta' personale; che le ordinanze di rimessione non descrivono le concrete fattispecie dalle quali i giudizi di convalida avevano preso le mosse, ne' riferiscono per quale dei motivi previsti dal censurato art. 14, comma 1 (necessita' di "procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o nazionalita', ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilita' di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo"), il questore aveva ritenuto di non potere eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ed aveva disposto il trattenimento degli stranieri presso il centro di permanenza temporanea e assistenza; che la omessa descrizione della fattispecie, in presenza di una disposizione legislativa che consente il trattenimento per una varieta' di ipotesi differenti, ciascuna delle quali puo' di per se' costituire la base legale della misura restrittiva, si risolve in un difetto di motivazione circa la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.