IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  sentenza, sul ricorso n. 9887/2001
proposto  da  Balato  Nicola,  rappresentato e difeso dall'avv. Mario
Racco  ed  elettivamente  domiciliato  nel  suo studio in Roma, viale
Mazzini, n. 114/B;
    Contro  Ministero  della  sanita'  e Ministero dell'universita' e
ricerca scientifica e tecnologica, in persona dei rispettivi ministri
p.t.,  ed Universita' degli studi di Napoli "Federico II", in persona
del  rettore  p.t.,  rappresentati  e difesi dall'Avvocatura generale
dello  Stato, con la quale elettivamente domiciliano in Roma, via dei
Portoghesi,  n. 12;  per  l'annullamento  della nota n. 046230 del 24
luglio  2001  a  firma  del  decano  dell'Universita'  degli studi di
Napoli,  recante  in  oggetto  "Opzione  ex  art. 5 commi 7-8 decreto
legislativo   n. 515/1999";   per   l'accertamento  del  diritto  del
ricorrente a vedersi garantita l'applicazione della normativa vigente
sull'ordinamento  universitario, quale risulta dal d.P.R. n. 382/1980
e   successive   modificazioni  ed  integrazioni  e  dalle  ulteriori
disposizioni legislative intervenute in materia, in tema di esercizio
dell'attivita' libero-professionale a regime di impegno a tempo pieno
o definito, previa:
        devoluzione  alla  Corte  costituzionale, in via incidentale,
della questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni del
d.lgs. n. 517/1999 secondo quanto esposto in ricorso;
        sospensione  dell'efficacia  della  nota  impugnata e di ogni
ulteriore   atto,   emanato   e/o  emanando  dall'amministrazione  in
riferimento,   ancorche'  non  cognito  al  momento,  pedissequamente
applicativo   delle   norme   di  cui  si  contesta  la  legittimita'
costituzionale.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  delle  indicate
amministrazioni;
    Visti gli atti della causa;
    Nominato relatore, per la camera di consiglio del 30 agosto 2001,
il consigliere Antonino Savo Amodio;
    Uditi, altresi', l'avv. Racco e l'avv. dello Stato Volpe;
    Vista l'ordinanza cautelare della Sezione n. 5283/2001;
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

                              F a t t o

 e   d i r i t t o      1.  -  Il  ricorrente,  docente universitario
afferente  alla  facolta' di medicina e chirurgia, in servizio presso
l'Universita' degli studi di Napoli, impugna il provvedimento con cui
viene disposta l'applicazione del regime di impegno a tempo definito,
in  quanto  sanitario  optante  per  l'attivita' libero-professionale
extramuraria,  a  norma dell'art. 5, comma 12, del d.lgs. 21 dicembre
1999, n. 517, di cui deduce la illegittimita' costituzionale.

    2.  - Il ricorso investe vari profili della legislazione delegata
di  riforma  del  settore  sanitario  per  farne  discendere,  in via
derivata,  l'incostituzionalita'  della  norma  precitata:  va allora
definito  e circoscritto l'oggetto del giudizio, in quanto l'esame di
questo  giudice  deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto
ed  immediato  della  contestazione  giudiziale, e cioe' l'automatica
correlazione   tra   opzione   per  l'attivita'  libero-professionale
extramuraria ed il regime di tempo definito imposto dal detto art. 5,
comma 12.

    3.  -  Rileva  preliminarmente  il  collegio  che, con precedente
ricorso   giurisdizionale   n. 3851/2000,   il   ricorrente   ha gia'
impugnato, unitamente ad altri sanitari, l'intimazione di opzione tra
attivita'  assistenziale intramuraria (definita anche come "attivita'
assistenziale    esclusiva")    e    attivita'   libero-professionale
extramuraria  ai  sensi  dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. n. 517/1999
cit.;  con  ordinanza  n. 10903/2000,  la  sezione  ha  sollevato, in
relazione a tale ricorso, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 5,  comma  8,  del d.lgs. n. 517 cit. per contrasto con gli
artt.  3  e  97  Cost.,  dell'art. 5,  comma 7, per contrasto con gli
artt. 33  e  76  Cost.,  dell'art.  5, commi da 1 a 16 e da 8 ad 11 e
dell'art. 3 in parte qua, per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.

    4.  -  In sede di delibazione dell'istanza cautelare odiernamente
proposta  dal  ricorrente,  la  sezione  ha meditatamente ritenuto di
accordare,  sia  pure  interinalmente,  il  chiesto  provvedimento di
sospensione,   rinviando   a   separata   contestuale   ordinanza  la
proposizione   della   questione  di  costituzionalita'  del  sistema
normativo posto a base dell'impugnata applicazione del tempo definito
per  possibile  contrasto,  quantomeno,  con gli artt. 3, 97, 33 e 76
Cost.,  anche in riferimento all'art. 11 del d.P.R. n. 382/1980, come
modificato  dall'art. 3, legge n. 705/1985 e dagli artt. 3 e 4, legge
n. 118/1989.
    In   questa   sede,   in  punto  di  rilevanza,  basti  ricordare
l'orientamento   della  Corte  costituzionale  secondo  il  quale  il
requisito  della rilevanza non viene meno nel caso in cui il giudice,
contemporaneamente  all'ordinanza  di rimessione, abbia disposto, con
separato  provvedimento,  la sospensione stessa, in via provvisoria e
temporanea,  sino  alla  ripresa  del giudizio cautelare (cfr. sentt.
n. 444 del 1990, 367 del 1991 e 4 del 2000); e cio' anche per il caso
che  la  dedotta  costituzionalita'  di  una o piu' norme legislative
costituisca  l'unico  motivo  del  ricorso  innanzi al giudice a quo,
essendo  comunque  individuabile  nel  giudizio principale un petitum
separato  e  distinto dalle questioni di legittimita' costituzionale,
sul  quale  questo  giudice  e'  chiamato a pronunciarsi (cfr. sentt.
n. 263 del 1994, 128 del 1998 e 4 del 2000, cit.).

    5. - Sempre in punto di rilevanza, va ricordato che la contestata
applicazione del tempo definito e' imposta dall'art. 5, comma 12, del
d.lgs.  21  dicembre  1999,  n. 517,  cit.:  si'  che, dovendosi fare
necessariamente  applicazione  della  detta disposizione, il giudizio
non  puo'  essere  definito indipendentemente dalla risoluzione della
questione di legittimita' costituzionale.
    D'altro   canto,   il  provvedimento  in  questa  sede  impugnato
costituisce puntuale applicazione della disposizione medesima, con la
conseguenza  che  l'eventuale eliminazione della stessa dalla realta'
giuridica    determinerebbe    il    soddisfacimento   dell'interesse
sostanziale del ricorrente.

    6. - La questione, oltre che rilevante, appare non manifestamente
infondata;  invero,  come  gia'  esposto  e  ritenuto nella precitata
ordinanza   cautelare,   la   sezione   dubita   della   legittimita'
costituzionale  della  norma  posta  a  base del detto provvedimento:
ritiene  pertanto  di  dover sollevare, anche d'ufficio per i profili
non    trattati    dal   ricorrente,   la   relativa   questione   di
costituzionalita'  per contrasto con i gia' ricordati artt. 3, 97, 33
e  76 Cost., anche in riferimento all'art. 11 del d.P.R. n. 382/1980,
come  modificato  dall'art.  3, legge n. 705/1985 e dagli artt. 3 e 4
della legge n. 118/1989.

    7. - Ragioni di economia processuale imporrebbero di non ripetere
le   considerazioni   gia'   esposte  nella  ricordata  ordinanza  di
rimessione n. 10903/2000; peraltro, per comodita' di giudizio nonche'
di  esposizione  dei  profili  specificatamente oggetto della odierna
ordinanza,  si  ritiene  opportuno  riportare i contenuti della detta
ordinanza:
    "5.   -   Viene   in  primo  luogo  in  considerazione  la  norma
dell'art. 5,  comma  8, del d.lgs. n. 517/1999, che impone un termine
perentorio  (che  sia di tale natura non revocabile in dubbio, attese
le  conseguenze  derivanti  dall'omesso  esercizio  dell'opzione  nel
termine  fissato,  previste  dall'ultima  parte del comma stesso) per
l'esercizio  dell'opzione  ai sensi e per gli effetti di cui al comma
7:  tale  ultimo  comma  stabilisce che i professori ed i ricercatori
universitari  afferenti  alla facolta' di medicina e chirurgia optano
rispettivamente    per   l'esercizio   di   attivita'   assistenziale
intramuraria  ai sensi dell'art. 15-quinquies del decreto legislativo
30  dicembre  1992,  n. 502,  e successive modificazioni e secondo le
tipologie  di  cui  alle  lettere  a),  b), c) e d) del comma 2 dello
stesso    articolo    ovvero    per    l'esercizio    di    attivita'
libero-professionale  extramuraria;  tali  tipologie  fanno  espresso
riferimento   alle  strutture  aziendali  individuate  dal  direttore
generale  d'intesa con il collegio di direzione, con cio' ponendo una
stretta  correlazione  tra l'individuazione delle strutture destinate
all'attivita'   libero-professionale   e  l'esercizio  dell'attivita'
medesima.
    Tale  stretta correlazione e', del resto, logico corollario della
compenetrazione  tra  l'attivita'  sanitaria  assistenziale  e quella
didattico-scientifica  dei  docenti  universitari  della  facolta' di
medicina, che operano nelle cliniche e negli istituti universitari di
ricovero  e  cura,  che  costituisce  il dato caratterizzante le loro
funzioni  ed  il  conseguente  stato  giuridico  (cfr. Corte cost. 16
maggio 1997, n. 134).
    E nel senso della "inscindibilita'" delle attivita' assistenziali
del  personale  universitario  da quelle di didattica e di ricerca si
pone  anche l'art. 5 del d.m. 31 luglio 1997, che reca le linee guida
per la stipula dei protocolli d'intesa universita-regioni.
    Nel sistema normativo scaturente dall'art. 5, comma 7, del d.lgs.
n. 517/1999   e   dall'art. 15-quinquies,   comma   2,   del   d.lgs.
n. 502/1992,  e' quindi configurabile un obbligo dell'amministrazione
di  individuare  le  strutture  aziendali  entro  cui  va  esercitata
l'attivita'  assistenziale  intramuraria (o le soluzioni alternative,
di  cui all'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448),
si'  da  rendere  concretamente  disponibili le strutture stesse ed i
servizi  (in tal senso, cfr., anche, Cons. Stato, VI sez., ordinanza,
24  marzo  2000,  n. 1431).  E  tale  obbligo dell'amministrazione e'
correlato  al diritto all'esercizio di attivita' libero-professionale
individuale nell'ambito delle strutture aziendali (art. 15-quinquies,
punto  2,  lettera a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo
introdotto  dall'art. 13  del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229) da parte
dei  sanitari universitari, diritto il cui esercizio sembra di dubbia
attuabilita'  in assenza della detta individuazione e predisposizione
delle   strutture,   non   apparendo   rilevante,   sul  piano  della
effettivita' del diritto stesso, la mera possibilita' di tutela nelle
competenti   sedi  nei  confronti  dei  funzionari  inadempienti  (ex
art. 72, comma 11, della legge n. 448 del 1998).
    Se    cio'   e'   vero,   sembra   ravvisabile   una   intrinseca
contraddittorieta', pur nel medesimo contesto normativo, tra il comma
8,  dell'art. 5,  del  d.lgs.  n. 517/1999  cit. - nella parte in cui
introduce il censurato termine perentorio per l'opzione, omettendo di
subordinare  o  comunque  correlare  l'opzione medesima alla concreta
disponibilita'  delle  strutture  - ed il comma 7, nella parte in cui
(rinviando  alle  tipologie di cui alle lettere a), b), c), d), comma
2,    art. 15-quinquies   del   d.lgs.   n. 502/1992   e   successive
modificazioni)  fa  riferimento  all'individuazione  delle  strutture
medesime,  con  conseguente  configurabilita',  per  tale profilo, di
un'ipotesi  di  contrasto  tra la censurata disposizione dell'art. 5,
comma   8,   del   d.lgs.   n. 517/1999,   sub-specie   di  manifesta
irragionevolezza   ed   intrinseca   contraddittorieta'  col  sistema
normativo  in  cui  si colloca e l'art. 3 della Costituzione - inteso
come  generale  canone  di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento
(Corte  costituzionale  n. 204/1982)  - nonche' col principio di buon
andamento  ex  art. 97  Cost.: quest'ultimo, in particolare, sotto il
profilo  della  mancanza  di proporzionalita' dei mezzi prescelti dal
legislatore delegato rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o
alle   finalita'  da  perseguire,  nonche'  sotto  il  profilo  della
razionale organizzazione dei servizi.
    Appare  quindi  non  manifestamente  infondata  la  questione  di
costituzionalita'  dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999 nella
parte  in  cui,  imponendo  di  compiere  una scelta entro un termine
perentorio,  e  attribuendo  alla mancata opzione dell'interessato un
significato  legale  tipico  (equivalenza alla scelta per l'attivita'
assistenziale   esclusiva),  non  condiziona  o  correla  l'esercizio
dell'opzione   alla  concreta  disponibilita'  delle  strutture,  per
contrasto  con  gli  artt.  3 e 97 della Costituzione sotto i profili
indicati.

    6. - Il   collegio  dubita  nel  contempo  della  conformita'  ai
parametri  costituzionali  ex art. 33 della Costituzione dell'art. 5,
comma  7,  del d.lgs. n. 517/1999, nella parte in cui impone la detta
opzione  relativamente  al  personale sanitario universitario, in uno
con le disposizioni allo stesso sottese (o comunque connesse, art. 5,
commi da  1  a 6 e da 8 a 11, e art. 3 in parte qua) in quanto sembra
porsi  ex se - indipendentemente, cioe', dal profilo della necessita'
di   prescrizione  della  previa  individuazione  delle  strutture  -
altresi'  in  contrasto con il principio dell'autonomia universitaria
nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici.
    Stabilisce   il  comma  7  cit.  che  l'opzione  per  l'attivita'
assistenziale esclusiva e' requisito necessario per l'attribuzione ai
professori  e  ricercatori  universitari di incarichi di direzione di
struttura nonche' dei programmi di cui al comma 4.
    A  tacere della incidenza sullo stato giuridico degli interessati
di   una   prescrizione  siffatta,  giusta  altresi'  le  conseguenze
derivanti alla posizione degli stessi (cfr., in particolare, commi 4,
5  e 6 dello stesso art. 5), certo e' che i programmi di cui al comma
4, infra o interdipartimentali, sono dichiaratamente finalizzati alla
integrazione  delle attivita' assistenziali, didattiche e di ricerca,
con   particolare   riguardo   alle   innovazioni   tecnologiche   ed
assistenziali,  nonche' al coordinamento delle attivita' sistematiche
di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale.
    La  preclusione  della attribuzione della responsabilita' e della
gestione  dei detti programmi per i sanitari universitari non optanti
per  l'attivita'  assistenziale  esclusiva  appare con tutta evidenza
lesiva  di  quel principio di compenetrazione tra attivita' sanitaria
assistenziale  e  attivita'  didattica  e di ricerca scientifica, che
costituisce    dato    caratterizzante   l'attivita'   dei   sanitari
universitari  e  che  trova  tutela (anche) nei principi di autonomia
didattico-scientifica postulati dall'art. 33 Cost.
    Ma  la  stessa  opzione per l'attivita' assistenziale esclusiva -
tra  l'altro irretrattabile, a norma del comma 10, dell'art. 15 cit.,
fatta eccezione per limitate specifiche ipotesi - non sembra in linea
con i principi di autonomia didattico-scientifica ex art. 33 Cost.
    L'opzione comporta l'assoggettamento dell'attivita' assistenziale
del       sanitario       universitario      alle      determinazioni
organizzative-assistenziali   del   direttore  generale  dell'azienda
ospedaliera  (sia  pure  d'intesa  col  rettore  o  su  proposta  del
responsabile di struttura complessa; in particolare, commi 1, 2, 5, 6
dell'art. 5  cit.):  dell'adempimento della attivita' assistenziali -
che pur si integrano con quelle di didattica e di ricerca a norma del
comma  2  dell'art. 5 - il personale universitario risponde al (solo)
direttore  generale, ai sensi dello stesso comma; l'attribuzione e la
revoca  degli  incarichi  di  struttura semplice e degli incarichi di
natura  professionale  e' disposta dal direttore generale su proposta
del  responsabile  della  struttura  complessa  di  appartenenza  del
sanitario  (comma  6); l'incarico di direzione di struttura complessa
e'  attribuito  (e  revocato)  dal  direttore  generale sulla base di
(mera)  intesa  con  il rettore, ai sensi del comma 5 (analogamente a
quanto  disposto  per  il  direttore  del  dipartimento  ad attivita'
integrata dall'art. 3, comma 4).
    Ne discende la possibile incidenza delle dette determinazioni del
direttore  generale  sulle  attribuzioni  in  materia  didattica e di
ricerca  riservate  all'istituzione universitaria (anche per cio' che
concerne  l'attivita'  di  programmazione di tali aspetti); la stessa
collocazione  funzionale  assistenziale  per effetto della esercitata
opzione  -  rimessa,  in definitiva, al direttore generale - ben puo'
incidere,  in  concreto,  sulla liberta' d'insegnamento (si pensi, in
particolare,  all'attribuzione  di  un incarico assistenziale che non
consenta   un'adeguata   e  proficua  utilizzazione  di  strutture  e
personale  per  esigenze  di  didattica  e  ricerca  nel quadro della
programmazione del dipartimento).
    L'attivita'  di insegnamento appare, in sostanza, suscettibile di
condizionamenti   in   relazione   alle   determinazioni  in  materia
assistenziale   di  un  direttore  generale  che  ha  come  obiettivo
gestionale   essenzialmente   la  realizzazione  di  un  progetto  di
assistenza  sanitaria  ospedaliera,  e  non  certo  di  un  programma
universitario scientifico-didattico.
    Cio'  in  presenza  di  una  posizione  "marginale  assegnata dal
sistema normativo in esame agli organi istituzionali dell'universita'
in   materia   di  coordinamento  degli  interessi  che  sono  propri
dell'autonomia  dell'istituzione  (id  est, di insegnamento e ricerca
scientifica),   posizione   non   bilanciata   dalla   previsione  di
partecipazione  (recte, intesa) del rettore alla nomina del direttore
del  dipartimento  ad  attivita'  integrata ex art. 3, comma 4, quale
centro di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.
    Se  e' vero, infatti, che tale organismo e' concepito in funzione
del  detto  necessario  coordinamento,  e' pur vero che gli interessi
istituzionali    dell'universita'    restano    comunque   ampiamente
condizionati  dalle scelte gestionali del direttore del dipartimento:
e  cio'  in  termini  di  programmazione,  organizzazione  e gestione
dell'attivita'   di   insegnamento   e  di  aggiornamento  e  ricerca
scientifica, che la Costituzione assegna primariamente alla autonomia
dell'universita' stessa.
    Ed  invero, a tacer d'altro, il direttore del dipartimento assume
la responsabilita' gestionale nei confronti del direttore generale in
ordine  alla  razionale  e  corretta  programmazione e gestione delle
risorse  assegnate  per  la realizzazione degli obiettivi attribuiti,
tenendo  "anche  conto  della  necessita'  di soddisfare le peculiari
esigenze  connesse alle attivita' didattiche e scientifiche, con cio'
conferendo,   nelle   scelte   decisionali,   priorita'   ai  profili
dell'assistenza rispetto a quelli della ricerca e della didattica, in
violazione,  altresi',  del  disposto  dell'art. 6, lettera b), della
legge  delega  (vedasi al riguardo il successivo punto 7), laddove si
intende  assicurare  lo  svolgimento  delle  attivita'  assistenziali
funzionali  alle  esigenze  della  didattica  e  della  ricerca,  con
inversione,  quindi,  del  processo  logico postulato dal legislatore
delegante.
    Quanto   sopra   fa  dubitare,  anche,  in  via  derivata,  della
conformita'   al  dettato  costituzionale  delle  norme  in  tema  di
organizzazione  interna  delle  aziende, di cui all'art. 3 del d.lgs.
cit.,  per  i  riflessi  sulla  posizione  dei  sanitari  optanti per
l'attivita' assistenziale esclusiva, nella parte in cui non prevedono
una   partecipazione  diretta  di  organi  universitari  alle  scelte
decisionali  in  tema  di  collegamento  tra  assistenza, didattica e
ricerca.
    Sembra  quindi  non  manifestamente  infondata  la  questione  di
costituzionalita'  dell'art. 5,  comma  7,  del  d.lgs. n. 517/1999 e
delle  norme  ad  esso  sottese,  o  comunque  connesse, in parte qua
(art. 5,  commi  da  1  a  6 e da 8 ad 11 e art. 3) per contrasto con
l'art. 33 Cost.

    7. - La  normativa  delegata  in  materia di opzione dei sanitari
universitari  non  sembra  inoltre  avere  compiutamente realizzato -
attese  le  evidenziate  incongruenze  del  sistema  - il disegno del
legislatore  delegante  in  ordine  alla  "coerenza  fra  l'attivita'
assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca (art. 6,
lettere  b),  c),  della  legge  30  novembre  1998, n. 419, anche in
relazione a quanto sopra esposto).
    E'  ben  vero che la normativa medesima si occupa di tale profilo
laddove   si  prevede  -  come  gia'  ricordato  al  punto  6  -  una
organizzazione  dipartimentale  al  fine  di  assicurare  l'esercizio
integrato  delle  attivita'  assistenziali,  didattiche  e di ricerca
(art. 3)  anche  sotto  l'aspetto della utilizzazione delle strutture
assistenziali;  ma  sembra  al  collegio  che  debba  ragionevolmente
dubitarsi  della  effettivita'  della richiesta coerenza tra le dette
esigenze  e  l'attivita'  assistenziale  (oltre che per i motivi gia'
illustrati)  in  presenza  di un espresso disposto della legislazione
delegata  che non consente al sanitario universitario non optante per
l'attivita'  assistenziale  esclusiva  la preposizione, non solo alla
direzione   di   strutture,   con   conseguente   impossililita'   di
impostazione   dei  programmi,  delle  modalita'  e  degli  specifici
contenuti  della  ricerca  scientifica,  ma  addirittura ai programmi
espressamente   finalizzati   alla   "integrazione   delle  attivita'
assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle
innovazioni tecnologiche ed assistenziali .
    E  tale  limite  di legge non puo' essere posto nel nulla neppure
dal sistematico rinvio a futuri (ed incerti nei contenuti) protocolli
d'intesa.
    D'altro  canto,  non puo' esservi coerenza tra i detti profili se
il  sistema  e'  sbilanciato  verso  la primaria considerazione delle
esigenze assistenziali; ne' il legislatore delegato si e' mosso nella
ottica  di  un  rafforzamento  dei  processi  di  collaborazione  tra
universita'  e  servizio  sanitario  nazionale  ex art. 6, lettera a)
della  legge  delega,  se e' vero che l'autonomia dell'universita' ne
risulta ampiamente sacrificata, giuste le pregresse considerazioni.
    Non sembra altresi' che la delega ex art. 6 lettera c) cit. abbia
ad oggetto anche la modificazione dello stato giuridico del personale
sanitario  universitario:  nel  momento  in  cui  si  va ad alterare,
quantomeno per il personale universitario non optante per l'attivita'
assistenziale esclusiva, il quadro di ragionevole compenetrazione fra
attivita'  didattico-scientifica  e  attivita' assistenziale, siccome
consolidato   anche   dal  complessivo  andamento  della  pluriennale
legislazione in materia, si va invero ad incidere in modo sostanziale
sulla   particolare   connotazione   della   posizione  dei  sanitari
universitari,   che  costituisce  il  dato  caratterizzante  le  loro
funzioni  ed  il  conseguente  stato  giuridico (Corte costituzionale
n. 134/1997 cit.).
    L'art.  6  della  legge  delega,  alla lett. c), si e' limitato a
demandare al legislatore delegato l'emanazione di idonee disposizioni
in  materia  di  personale  nel quadro dell'esigenza di assicurare la
coerenza  fra  l'attivita'  assistenziale  e  quella  di formazione e
ricerca,  e  non ha inteso assolutamente consentire lo stravolgimento
dello stato giuridico dei sanitari universitari: ed invero, l'oggetto
della  delega  e'  espressamente  e  chiaramente definito nella prima
parte  del comma 1, laddove la delega stessa e' intesa all'emanazione
di decreti legislativi specificatamente volti a ridefinire i rapporti
tra  servizio  sanitario  nazionale  e universita'; ed in tali limiti
deve mantenersi l'attivita' normativa del legislatore delegato.
    Ne'  e' riferibile ai professori e ricercatori universitari - sia
per  la  collocazione  sistematica della norma che per il richiamo in
equivoco  al  solo personale della dirigenza sanitaria in servizio al
31  dicembre  1998 - il criterio direttivo di cui all'art. 2 lett. q)
della  legge n. 419/1998 cit., in ordine alla previsione di modalita'
per  pervenire  all'esclusivita'  del rapporto di lavoro quale scelta
individuale.
    Sembra  pertanto ipotizzabile il contrasto della norma di opzione
(e  delle  norme sottese o connesse, gia' sopra indicate) anche con i
canoni costituzionali ex art. 76 Cost."

    8.  -  Cio'  premesso,  considerazioni analoghe vanno esposte con
riferimento  alla  norma  dell'art. 5,  comma  12, oggetto di odierno
esame,  secondo  cui, fino alla data di entrata in vigore della legge
di  riordino  dello  stato giuridico universitario, lo svolgimento di
attivita' libero professionale intramuraria comporta l'opzione per il
tempo  pieno  e  lo  svolgimento dell'attivita' extramuraria comporta
l'opzione  per  il tempo definitivo ai sensi dell'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382.
    La  norma deve, invero, ritenersi viziata, in primo luogo, in via
derivata  in quanto l'eventuale caducazione delle norme in precedenza
sottoposte  alla  verifica di costituzionalita' comporterebbe, attesa
la  correlazione automatica con le norme stesse, l'eliminazione dalla
realta' giuridica (anche) della disposizione del comma 12.
    La  norma  appare altresi' viziata ex se, ove si ponga mente alla
disciplina  del  regime dell'impegno di servizio a tempo pieno ovvero
definito  -  per  i  professori  universitari,  giusta  la previsione
dell'art. 11,  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 382/1980,
come  modificato dall'art. 3 legge n. 705/1985 e dagli articoli 3 e 4
legge n. 118/1989.
    L'ordinamento  universitario impone una scelta meditata tra tempo
pieno   e  tempo  definito,  entro  un  termine  perentorio  riferito
all'inizio dell'anno accademico e con impegno almeno biennale.
    A seconda dell'impegno prescelto, i docenti universitari assumono
una  diversa collocazione nel quadro della struttura universitaria e,
in  definitiva,  un diverso status professionale, anche in termini di
completa   (o   minore)  dedizione  ai  compiti  istituzionali  delle
universita', e cioe' l'insegnamento e la ricerca.
    Si'  che  la scelta del legislatore delegato nel senso della piu'
volte   ricordata   (nell'ordinanza   n. 10903   cit.)  "correlazione
automatica" da' adito a dubbi di costituzionalita' con riferimento al
principio  dell'autonomia  universitaria  nel  perseguimento dei fini
istituzionali didattici e scientifici ex art. 3 della Costituzione e,
incidendo  in  via  definitiva  sullo  stato  giuridico del sanitario
universitario, anche con riferimento all'art. 76 Cost., attesi i gia'
evidenziati  (sempre  nell'ordinanza n. 10903/2000) limiti ex art. 6,
lett. c) della legge delega.
    Ne' puo' non essere rilevata quella manifesta irragionevolezza ed
intrinseca  contraddittorieta',  nel  contesto  normativo inerente al
regime  di  servizio  dei  docenti  universitari, tra la disposizione
dell'art. 5 comma 12, d.lgs. n. 517 cit. e quella dell'art. 11 d.P.R.
n. 382/1980,  che gia' nell'ordinanza n. 10903/2000 e' stata rilevata
tra  altre  norme per poi farne derivare una ipotesi di contrasto con
l'art. 3  Cost.,  quale  canone generale di coerenza e ragionevolezza
dell'ordinamento,  e  con  l'art. 97  Cost.,  sotto  il profilo della
mancanza di proporzionalita' rispetto alle finalita' da perseguire.
    Sembra pertanto che la norma dell'art. 5, comma 12 non sia esente
da  dubbi  di costituzionalita', oltre che in via derivata, anche per
contrasto  con  gli  articoli 3, 33, 76 e 97 Cost., ed in riferimento
all'art. 11 d.P.R. n. 382/1980 cit, e successive modificazioni.
    9.  -  Per  le  considerazioni che precedono, va conseguentemente
sollevata  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 5,
comma  12,  d.lgs.  n. 517/1999 cit., in via derivata e per contrasto
con gli articoli 3, 33, 76 e 97 Cost.
    Va  disposta,  pertanto,  la  trasmissione  degli atti alla Corte
costituzionale,  con  conseguente  sospensione  del giudizio ai sensi
dell'art. 23  della legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla
legittimita' costituzionale delle suindicate norme.