Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il
proprio domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma;
Nei confronti della Regione Lombardia, in persona del Presidente
della giunta regionale, per la dichiarazione della illegittimita'
costituzionale della legge della Regione Lombardia n. 19/2001, "Norme
in materia di attivita' a rischio di incidenti rilevanti", negli
articoli 3.1, 4.2 e 5.1 e 2 (B.U.R. Lombardia, I suppl. ord. n. 48
del 27 novembre 2001).
La disciplina delle attivita' a rischio di incidente rilevante
rientra nella sfera della legislazione esclusiva dello Stato ai sensi
dell'art. 117 Cost., secondo comma, lett. h) che vi comprende
espressamente la sicurezza.
Rientra, inoltre, anche nella tutela dell'ambiente (lett. s), (v.
articoli 8 e 15 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334).
L'art. 18 d.lgs. n. 334/1199, ai sensi dell'art. 72 d.lgs. 31
marzo 1998, n. 112, ha individuato alcune materie soggette alla
disciplina delle regioni, vale a dire il procedimento
dell'istruttoria tecnica, le autorita' titolari delle competenze
conseguenti, il raccordo con il procedimento di valutazione di
impatto ambientale, le modalita' di coordinamento dei soggetti che
procedono all'istruttoria tecnica, le procedure per gli interventi di
salvaguardia dell'ambiente e del territorio.
Alla regione, dunque, sono consentiti questi interventi
strumentali da mantenersi nell'ambito della disciplina statale.
La legge regionale che si impugna ha, invece, superato questi
limiti, incorrendo casi in illegittimita' costituzionale.
Art. 3.1
Vi si dispone che il rapporto preliminare di sicurezza deve
essere presentato dal gestore di nuovi stabilimenti in cui sono
presenti sostanze pericolose in quantita' uguale o superiore a quella
indicata nell'allegato I, parte 1, colonna 2 e parte 2, colonna 2 del
d.lgs. n. 334/1999.
L'art. 9.1 di quest'ultimo testo normativo richiede, invece,
perche' sorga l'obbligo del rapporto preliminare di sicurezza che le
sostanze pericolose debbono essere in quantita' uguali o superiori a
quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3 (v. richiamo
all'art. 8.1). Le quantita' indicate nella norma statale sono piu'
elevate di quelle richieste dalla norma regionale che in questo modo
ha ampliato la sfera normativa della legge statale, non limitandosi
ne' a disciplinare le materie indicate nell'art. 18 d.lgs.
n. 334/1999 ne' ad esercitare le funzioni amministrative conferite
dall'art. 72 d.lgs. n. 112/1998.
Art. 4.2
L'art. 28.4 d.lgs. n. 334/1999 ha dichiarato applicabili i
criteri stabiliti nell'allegato al decreto del Ministro dell'ambiente
13 maggio 1996 fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 10.
Sempre in via transitoria e fino al termine fissato dalla legge
statale, la norma regionale ha reso, invece, obbligatori gli elementi
previsti nel suo allegato 2, che non coincidono con quelli richiesti
dalla normativa statale.
Art. 5.1 e 2
L'art. 21.3 d.lgs. n. 334/1999 dispone l'avvio dell'istruttoria
per le modifiche individuate con il decreto dell'art. 10, vale a dire
quelle "che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello
di rischio".
La norma regionale, anche quando le modifiche non comportano
aggravio di rischio, richiede, invece, una scheda valutativa tecnica,
che presuppone naturalmente una attivita' apposita di preparazione.
La sola verifica degli effetti innovativi che la legge regionale
e' destinata a produrre sulla disciplina statale e' sufficiente a
provocarne la illegittimita' costituzionale.
Solo per completezza espositiva si fa presente come le
difformita' non diano luogo soltanto a vizi formali.
Il livello di sicurezza, salvo che non ricorrano situazioni
ambientali diversificate, da escludere quando si tratta di
stabilimenti industriali per la cui omogeneita' costruttiva non ci
sono ostacoli locali, non puo' essere che lo stesso per tutto il
territorio statale.
Adempimenti diversificati producono anche alterazioni sotto il
profilo della concorrenza in danno di quelle imprese che si trovano
ad operare in regioni la cui disciplina piu' gravosa costringe ad
affrontare costi maggiori.
Che l'art. 10 della legge regionale rinvii la sua entrata in
vigore al momento della stipulazione dell'accordo di progrannna tra
Stato e regione ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 112/1998 non puo'
avere, naturalmente, alcun rilievo ai fini della decisione del
ricorso, poiche' la legge a quella data entrerebbe direttamente in
vigore senza ulteriori interventi legislativi della regione.