IL GIUDICE DI PACE

    Nel procedimento civile n. 303 /2001 R.G., tra Tropea Cosimo, sia
in  proprio  che nella qualita' e Tropea Manuel contro Maviglia Luca,
Naviglia Luciano, Bayerische Assicurazioni S.p.a. l.r.p.t., avente ad
oggetto:    risarcimento    danni,    questione    di    legittimita'
costituzionale;

                      Premesso e ritenuto che:

    Dagli  atti  del  procedimento  civile  n. 303/2001, vertente tra
Tropea  Cosimo e Tropea Manuel, rappresentati e difesi dall'avv. Rosa
Lombardo,  contro  Maviglia  Luca,  rappresentato  e difeso dall'avv.
Sebastiano   Strangio,   e   Maviglia   Luciano,  nonche'  Bayerische
Assicurazioni  S.p.a.  1.r.p.t.,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.
Giuseppe  Marino,  discende  che  gli  attori  hanno  inteso proporre
richiesta  di  risarcimento danni, a seguito di incidente stradale ad
essi  occorso  addi'  27 agosto 2000, e verificatosi, a dire di essi,
per colpa, imprudenza e negligenza dei convenuti.
    La  Societa'  Bayerische  Assicurazioni  S.p.a.  si costituiva in
giudizio  proponendo impugnativa di routine alla domanda attrice onde
porre in dubbio la responsabilita' del proprio assicurato.
    Per  quel  che attiene alla responsabilita' del preteso esecutore
dell'evento dannoso avveniva che, nel mentre lo atto introduttivo del
giudizio  parte  istante  evidenziava colpa, imprudenza e negligenza,
assolute,  il  convenuto  Maviglia  Luca,  con  l'ausilio del proprio
difensore  di fiducia, impugnava tale asserto e chiedeva, per contro,
procedersi nei confronti del Tropea medesimo.
    Tanto esponendo con modalita' del tutto opposte rispetto a quelle
descritte  dall'attore  originario,  l'incidente, per cui e' causa, e
chiedendo  l'ammissione  e l'escussione, contestuale, della prova per
testi siccome articolata nella comparsa riconvenzionale.
    Chiedeva,  altresi',  dichiararsi  la totale soccombenza attorea,
sia  pure  in  tono  solidale con la societa' di Assicurazioni Milano
S.p.a.,  in  virtu'  del rapporto assicurativo per la responsabilita'
civile  automobilistica,  tra  costoro  intercorrente; tanto che, per
essa  societa'  assicuratrice,  chiedeva autorizzarsi l'evocazione in
giudizio.
    Secondo la prevalente e piu' recente giurisprudenza della suprema
corte  -  tra  le altre cass. 3 dicembre 1994, n. 10419; cass. un. 11
novembre  1991, n. 12006 -, la disposizione dell'art. 22, (che regola
la  preventiva  richiesta  di  risarcimento  e  messa in mora a mezzo
lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento),  della legge 24
dicembre   1969   n. 990   subordina  la  proponibilita'  dell'azione
risarcitoria,  anche  se  formulata  soltanto contro il responsabile,
alla richiesta dell'indennizzo all'assicuratore.
    Tale  subordinazione processuale si estende, anche, al decorso di
sessanta  giorni  da  tale  richiesta  e trova applicazione anche con
riguardo  alla  domanda  riconvenzionale  avanzata  dal convenuto che
assuma, a sua volta, la responsabilita' dell'attore.
    La  normativa  in  vigore, che regola lo svolgimento del processo
dinanzi   al  giudice  di  pace,  riconosce,  nell'ottica  di  questa
superiore tutela, la necessita' del contradditorio immediato fuori da
opportunita', per le altre parti, - ed in questo caso per l'attore -,
di difesa e giusto processo per chi, come chi ha introdotto la causa,
ha necessita' di ottenerlo.
    Va  considerato  che  nel procedimento davanti al giudice di pace
non  si configura una distinzione tra udienza di prima comparizione e
prima  udienza  di  trattazione,  onde  deve  ritenersi che' le parti
all'udienza  di cui all'art. 320 c.p.c. possano ancora allegare fatti
nuovi  e  proporre  nuove domande od eccezioni, in considerazione del
fatto  che  esse  sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza; il
prefato schema rituale e', in ogni caso, caratterizzato dal regime di
preclusioni  che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui
disposizioni  sono  pur  sempre  applicabili  in  mancanza di diversa
disciplina,  con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il
giudice  invita  le  parti a "precisare definitivamente i fatti", non
possono  essere  proposte  nuove  domande  o  eccezioni  e allegare a
fondamento  di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi
o estintivi di rapporti giuridici.
    In  tal  caso,  dunque,  dinanzi  al  giudice unico, la norma che
regola  l'ammissibilita'  dell'azione  riconvenzionale del convenuto,
nei  confronti  dell'attore,  e'  disciplinata  in modo ben definito,
tant'e'  che  essa  e'  ammissibile, e, per conseguenza, procedibile,
solo nell'osservanza dei requisiti che si diranno appresso.
    Detti requisiti, imposti a norma degli art. 166, 167, 269 c.p.c.,
stabiliscono  che  il  convenuto,  che  intende  chiamare in causa un
terzo,  deve,  a  pena  di  decadenza, costituirsi anche chiedendo il
differimento  dell'udienza  di  prima  comparizione, almeno 20 giorni
prima  dell'udienza  di  comparizione, fissata nell'atto di citazione
ovvero   almeno   20   giorni  prima  dell'udienza  fissata  a  norma
dell'art. 168-bis,  comma  5, a cui tenore il giudice istruttore puo'
differire  la  data  della  prima  udienza  fino  ad un massimo di 45
giorni.
    Ai  fini della tempestiva costituzione, dinanzi al giudice unico,
non  ha  invece  rilevanza  il dettato dell'art. 168-bis comma 4 (che
ricalca  quanto  disposto  dall'art. 82  disp. att. c.p.c.), il quale
recita che se nel giorno fissato per la prima comparizione il giudice
istruttore   non  tiene  udienza,  la  comparizione  delle  parti  e'
d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva.
    Sicche'   avviene  che,  nel  caso  di  spostamento  dell'udienza
indicata  nell'atto  di citazione, occorre tenere distinto il caso in
cui  il termine dei 20 giorni decorre dalla data fissata nell'atto di
citazione  e,  qualora,  in  ottemperanza  all'art. 168-bis  comma 4,
l'udienza  fissata  nell'atto  di  citazione venga differita a quella
immediatamente  successiva  in quanto il giudice istruttore designato
non  tiene  udienza  in  quel  giorno;  per contro, il termine dei 20
giorni  si calcola a partire dalla data della nuova udienza, qualora,
valendosi  dell'art.  168-bis,  comma  5, il giudice istruttore abbia
disposto per ragioni di opportunita' il rinvio ad altra udienza.
    Dinanzi  al  giudice  di  pace tutte le preclusioni che precedono
sono  state  cancellate  dal  legislatore,  tout  court,  con la sola
limitazione  che  se  nel giorno fissato per la prima comparizione il
giudice  di  pace  non tiene udienza, la comparizione delle parti e',
d'ufficio, rimandata alla udienza immediatamente successiva.

                       Rilevato, inoltre, che:

    In  considerazione  di  quanto in premessa, e nel dualismo tra le
due  garanzie  processuali  per  le rispettive difese, avuto riguardo
all'attivita' difensiva dell'attore, nei cui confronti viene proposta
la  domanda  riconvenzionale,  nel  giudizio  dinanzi al tribunale, e
dell'attore   nei   cui   confronti   viene   proposta   la   domanda
riconvenzionale,  nel  giudizio  dinanzi  al giudice di pace, ne esce
piu''  diffusamente  avvantaggiata  la  difesa  dell'attore del primo
procedimento e cioe' quello davanti il tribunale.
    Ad  esso,  infatti,  si  applicano  le  regole  del sistema delle
preclusioni  che  gli  consentono  di  approntare una piu' completa e
meditata difesa a favore del proprio assistito.
    Per  i  procedimenti  in  corso dinanzi al tribunale alla data di
entrata in vigore della riforma, infatti, le regole sulle preclusioni
sono dettate dagli artt. 183 e 184 c.p.c. con riferimento alle prove,
poiche'  il  giudizio investe non solo il provvedimento, emesso ma la
stessa  pretesa fatta valere dal convenuto attraverso la richiesta di
declaratoria  di  soccombenza  dell'attore,  e  la vocatio in ius del
terzo ad esso unito da obbligazione solidale ed indivisibile.
    Nel  procedimento  dinanzi  al tribunale le parti possono valersi
della  facolta'  prevista  dagli  artt. 183  e 184 c.p.c. di produrre
nuovi  documenti  e  di dedurre ogni altro mezzo di prova nei termini
ben  definiti ed entro i limiti stabiliti dai predetti articoli, deve
considerarsi  ammissibile  anche  il mutamento della domanda ad opera
del creditore, rispetto a quella formulata nel ricorso.
    Il  regime  previsto dagli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. per le
domande  e  le  prove  si  estende anche alle eccezioni: l'opponente,
nell'ambito  della  difesa, ben puo', nel corso del giudizio di primo
grado,  proporre  nuove  eccezioni  rispetto  a  quelle  gia' dedotte
nell'atto  di  opposizione (cass., 16 dicembre 1974, n. 4311) o nella
prima  udienza di trattazione, sino all'udienza di precisazione delle
conclusioni, anche se si tratti di eccezioni in senso stretto.

                           Osservato che:

    Il   fatto   processuale   della   proposizione   della   domanda
riconvenzionale  in  udienza significa, per la difesa dell'attore che
deve  esperire  ogni  tentativo per isolare e respingere la richiesta
del convenuto, violazione al principio del contraddittorio che e' uno
dei diritti fondamentali del nostro sistema di tutela.
    Che  il  nostro  codice  di  rito prevede che il giudice non puo'
pronunciare sulla domanda delle parti.
    Nel  parallelismo  con il nostro sistema penale v'e' da dire che,
avuto  riguardo all'accusa nei confronti dell'imputato, se l'imputato
stesso  non ha avuto dell'accusa, contro di lui non puo' pronunciarsi
sentenza  di  condanna.  Anche  se,  contrariamente al nostro sistema
civile,  come  piu' avanti si dira', tale principio e' corroborato da
apposita   norma,   in   quello   penale,  in  mancanza  di  espressa
statuizione,  lo  si desume dal complesso delle norme che regolano la
partecipazione  nel  processo  penale  medesimo.  Nel  nostro sistema
civile questo principio e' sanzionato dall'art. 101 del rito, secondo
il  quale  appunto, "il giudice puo' statuire sopra alcuna domanda se
la  parte quale e' proposta non e' stata regolarmente citata e non e'
comparsa".
    Avuto riguardo al caso in esame va osservato che il principio del
contraddittorio  ha  un  logico fondamento ed un elemento pratico che
gli  derivano  sia  dal carattere dualistico dell'azione civile, che,
essendo  bilaterale,  si  deve porre nei confronti di una controparte
nei confronti della quale si chiede un provvedimento che dovra' avere
i  suoi effetti; nello stesso momento genera un fine pratico, laddove
richiede una attivita' contrapposta delle parti.
    Se  il  contraddittorio,  non  solo fine a se stesso, inteso come
materiale esistenza delle due, o piu', parti in giudizio, deve essere
garantito,   e'   compito  del  giudice  far  si'  che  esso  divenga
manifestazione  del  principio della uguaglianza fattiva delle parti;
esso  e'  elemento  essenziale  e  indefettibile di ogni processo che
voglia essere una garanzia per la persona umana.
    Ritiene  questo  giudice  di  pace  che detto principio, peraltro
adottato  e fatto proprio dalla maggior parte dei Paesi piu' avanzati
del  pianeta,  debba  collegarsi  a  quanto sancisce, all'art. 24, la
nostra  Carta  costituzionale  che  sancisce che la difesa e' diritto
inviolabile in ogni stato e grado di ogni procedimento.
    Compresa  quindi  la  difesa  che  l'attore,  nel processo civile
dinanzi  al  giudice di pace, e nei confronti del quale il convenuto,
costituendosi,  ha  proposto  domanda  riconvenzionale contro di lui,
dovra'  avere  il  tempo,  i modi e le possibilita' di approntare per
contrastare tale domanda.
    Ritiene,  comunque,  questo  giudice  di  pace  che  garantire il
principio  del  contraddittorio  all'attore  nel  caso  de  quo,  non
significa che l'attore debba necessariamente contraddire o difendersi
dall'impeto del convenuto, ma che debba essere messo, per come appena
discusso,  nelle  condizioni  di farlo ove cio' sia di suo interesse;
non  escludendo,  in tal caso, la possibilita' che esso attore voglia
astenersi dal difendersi.
    Ancor  piu'  carente e' l'affermazione della tutela del principio
del  contraddittorio  a  favore  dell'attore,  e  nei  confronti  del
convenuto proponente la domanda riconvenzionale allorquando la stessa
non  contenga  gli  elementi  indispensabili alla validita' dell'atto
stesso; la domanda riconvenzionale dovra' essere pregna dei requisiti
di individuazione della domanda siano essi: soggetti, oggetto, causa,
e dovra' contenere le sue conclusioni.
    Ma  il  nemico  e'  dietro l'angolo: la mancanza di tali elementi
essenziali, - siano essi in parte o quasi in tutto mancanti -, motivo
di  nullita'  dell'atto,  e'  colmata  dagli scritti dell'attore gia'
costituito,  e, sulla carenza dei fatti conoscitivi della domanda per
il  giudice  ha  gia'  provveduto  l'attore stesso mediante l'atto di
citazione  in atti. Cosa possa operare quest'ultimo, laddove l'intero
sistema  processuale  e' coperto dal manto della sanatoria, e' poco o
nulla. Potrebbe, per quel che vale per il proseguimento del giudizio,
non accettare il contraddittorio.
    Ma  al  giudice  di  pace  la sua norma istitutiva ha devoluto il
compito   di   sorvolare   su   queste  che  sono  varie  quisquilie,
nell'interesse  della  speditezza  del  processo. Non a caso e' stata
concessa  al  convenuto  la facolta' di costituirsi in giudizio anche
senza  lo strumento processuale della comparsa di risposta scritta. E
non  a  caso la validita' del suo asserto rivendicativo della ragione
processuale  permane,  ed  e'  altrettanto valida, se la proposizione
della sua domanda riconvenzionale, nei confronti dell'attore, avviene
oralmente. Ed altrettanto oralmente esso convenuto potra' chiamare in
causa  i  terzi;  col  solo  compito di notificare loro il verbale di
causa.
    Considera  questo giudice di pace che, se riportandosi a siffatta
argomentazione,  ci  si dovesse addentrare nei meandri della facolta'
prevista  dall'art. 82 primo comma cod. proc. civ., le conclusioni da
trarre diventerebbero, quantomeno, parossistiche.
    Se  allo  sbarramento  della  norma a danno dell'attore, nel caso
concreto,  ci  si dovesse riferire al temperamento previsto dall'art.
320  cod.  proc.  civ.  anche qui, ritiene il giudicante, si andrebbe
incontro  ad un errore, per come piu' avanti si argomentera' in esito
alla  predisposizione  di  materia  processuale  del  tutto contraria
dell'attuale  Governo  prevista  dal  Consiglio  dei  ministri del 21
dicembre 2001;
    Ritiene  il  giudice  di  pace  che tale caso sia affine a quello
della  domanda  nuova  proposta  in  corso  di  causa,  nei confronti
dell'attore  gia' costituito, in quanto, essendo gia' pendente tra le
parti  un regolare rapporto processuale l'attore deve essere in grado
di  difendersi  alla stessa stregua del convenuto cui la norma di cui
all'art.   318,   secondo   comma,  concede  ben  trenta  giorni  per
predisporre le sue difese.

                           Osservato che:

    Le  censure  mosse in esito a quanto sopra appaiono, in atto, ben
piu'  fondate dall'avere assurto all'odierna cronaca l'avere discusso
il Consiglio dei ministri di venerdi' 21 dicembre 2001 la modifica di
ulteriore  snellimento  del  processo  davanti  al  giudice  di  pace
mediante  una  unica  udienza  di  cognizione e di trattazione per la
quale  il  dettato del penultimo comma di cui all'art. 320 cod. proc.
civ. cadrebbe in non cale.

                             Atteso che:

    E' evidente la incostituzionalita' della norma nella parte in cui
consente  alle  parti  la  costituzione il di' dell'udienza e che, in
presenza  di  domanda  riconvenzionale  o richiesta di estensione del
processo civile al terzo non consente all'attore costituito di potere
validamente  ed  oculatamente  esercitare la sua attivita' difensiva,
con  la  previsione  di  un congruo termine ad hoc, lasciando, cosi',
libero   il  convenuto  di  promuovere,  anche  oralmente,  qualsiasi
iniziativa processuale a discapito delle altre parti costituite.
    Tale  principio  contrasta  col  disposto di cui all'art. 3 nella
parte in cui non viene riconosciuto al cittadino medesima eguaglianza
e pari dignita' dinanzi alla legge.
    Il  medesimo  principio contrasta col disposto di cui all'art. 24
della  Costituzione,  nella  parte  in  cui riconosce al cittadino la
libera  facolta'  di  agire  nel  giudizio  per  la tutela dei propri
diritti   ed  interessi  legittimi,  essendo  la  difesa  un  diritto
inviolabile sempre e dovunque.
    Lo  stesso  principio  contrasta,  ancora,  col  disposto  di cui
all'art.  111  della  Costituzione  nella  parte  in  cui  non attua,
mediante il giusto processo, le norme sulla giurisdizione.
    Il  richiamato  principio  contrasta,  in  ultimo,  con  tutto lo
spirito  etico  e  morale della carta costituzionale secondo il quale
sul  destino  del  cittadino non possono e ne' devono pesare fatti ed
atti da esso non voluti: siano essi la nascita, il suo sito ed il suo
nome.

                       Ritenuto, infine, che:

    Quanto   al   paventato  provvedimento  legislativo  dell'attuale
Governo  verra'  ancor  di  piu'  compresso il tempo di "riflessione"
della  difesa  e  diminuiti  i  tempi  di  approntamento  degli  atti
difensivi di parte, sicche' in nome di un piu' celere svolgimento del
processo civile si andra' a discapito della qualita' del risultato.