IL GIUDICE DI PACE
Nel procedimento civile n. 303 /2001 R.G., tra Tropea Cosimo, sia
in proprio che nella qualita' e Tropea Manuel contro Maviglia Luca,
Naviglia Luciano, Bayerische Assicurazioni S.p.a. l.r.p.t., avente ad
oggetto: risarcimento danni, questione di legittimita'
costituzionale;
Premesso e ritenuto che:
Dagli atti del procedimento civile n. 303/2001, vertente tra
Tropea Cosimo e Tropea Manuel, rappresentati e difesi dall'avv. Rosa
Lombardo, contro Maviglia Luca, rappresentato e difeso dall'avv.
Sebastiano Strangio, e Maviglia Luciano, nonche' Bayerische
Assicurazioni S.p.a. 1.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Giuseppe Marino, discende che gli attori hanno inteso proporre
richiesta di risarcimento danni, a seguito di incidente stradale ad
essi occorso addi' 27 agosto 2000, e verificatosi, a dire di essi,
per colpa, imprudenza e negligenza dei convenuti.
La Societa' Bayerische Assicurazioni S.p.a. si costituiva in
giudizio proponendo impugnativa di routine alla domanda attrice onde
porre in dubbio la responsabilita' del proprio assicurato.
Per quel che attiene alla responsabilita' del preteso esecutore
dell'evento dannoso avveniva che, nel mentre lo atto introduttivo del
giudizio parte istante evidenziava colpa, imprudenza e negligenza,
assolute, il convenuto Maviglia Luca, con l'ausilio del proprio
difensore di fiducia, impugnava tale asserto e chiedeva, per contro,
procedersi nei confronti del Tropea medesimo.
Tanto esponendo con modalita' del tutto opposte rispetto a quelle
descritte dall'attore originario, l'incidente, per cui e' causa, e
chiedendo l'ammissione e l'escussione, contestuale, della prova per
testi siccome articolata nella comparsa riconvenzionale.
Chiedeva, altresi', dichiararsi la totale soccombenza attorea,
sia pure in tono solidale con la societa' di Assicurazioni Milano
S.p.a., in virtu' del rapporto assicurativo per la responsabilita'
civile automobilistica, tra costoro intercorrente; tanto che, per
essa societa' assicuratrice, chiedeva autorizzarsi l'evocazione in
giudizio.
Secondo la prevalente e piu' recente giurisprudenza della suprema
corte - tra le altre cass. 3 dicembre 1994, n. 10419; cass. un. 11
novembre 1991, n. 12006 -, la disposizione dell'art. 22, (che regola
la preventiva richiesta di risarcimento e messa in mora a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento), della legge 24
dicembre 1969 n. 990 subordina la proponibilita' dell'azione
risarcitoria, anche se formulata soltanto contro il responsabile,
alla richiesta dell'indennizzo all'assicuratore.
Tale subordinazione processuale si estende, anche, al decorso di
sessanta giorni da tale richiesta e trova applicazione anche con
riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto che
assuma, a sua volta, la responsabilita' dell'attore.
La normativa in vigore, che regola lo svolgimento del processo
dinanzi al giudice di pace, riconosce, nell'ottica di questa
superiore tutela, la necessita' del contradditorio immediato fuori da
opportunita', per le altre parti, - ed in questo caso per l'attore -,
di difesa e giusto processo per chi, come chi ha introdotto la causa,
ha necessita' di ottenerlo.
Va considerato che nel procedimento davanti al giudice di pace
non si configura una distinzione tra udienza di prima comparizione e
prima udienza di trattazione, onde deve ritenersi che' le parti
all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c. possano ancora allegare fatti
nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del
fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza; il
prefato schema rituale e', in ogni caso, caratterizzato dal regime di
preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui
disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa
disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il
giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non
possono essere proposte nuove domande o eccezioni e allegare a
fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi
o estintivi di rapporti giuridici.
In tal caso, dunque, dinanzi al giudice unico, la norma che
regola l'ammissibilita' dell'azione riconvenzionale del convenuto,
nei confronti dell'attore, e' disciplinata in modo ben definito,
tant'e' che essa e' ammissibile, e, per conseguenza, procedibile,
solo nell'osservanza dei requisiti che si diranno appresso.
Detti requisiti, imposti a norma degli art. 166, 167, 269 c.p.c.,
stabiliscono che il convenuto, che intende chiamare in causa un
terzo, deve, a pena di decadenza, costituirsi anche chiedendo il
differimento dell'udienza di prima comparizione, almeno 20 giorni
prima dell'udienza di comparizione, fissata nell'atto di citazione
ovvero almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata a norma
dell'art. 168-bis, comma 5, a cui tenore il giudice istruttore puo'
differire la data della prima udienza fino ad un massimo di 45
giorni.
Ai fini della tempestiva costituzione, dinanzi al giudice unico,
non ha invece rilevanza il dettato dell'art. 168-bis comma 4 (che
ricalca quanto disposto dall'art. 82 disp. att. c.p.c.), il quale
recita che se nel giorno fissato per la prima comparizione il giudice
istruttore non tiene udienza, la comparizione delle parti e'
d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva.
Sicche' avviene che, nel caso di spostamento dell'udienza
indicata nell'atto di citazione, occorre tenere distinto il caso in
cui il termine dei 20 giorni decorre dalla data fissata nell'atto di
citazione e, qualora, in ottemperanza all'art. 168-bis comma 4,
l'udienza fissata nell'atto di citazione venga differita a quella
immediatamente successiva in quanto il giudice istruttore designato
non tiene udienza in quel giorno; per contro, il termine dei 20
giorni si calcola a partire dalla data della nuova udienza, qualora,
valendosi dell'art. 168-bis, comma 5, il giudice istruttore abbia
disposto per ragioni di opportunita' il rinvio ad altra udienza.
Dinanzi al giudice di pace tutte le preclusioni che precedono
sono state cancellate dal legislatore, tout court, con la sola
limitazione che se nel giorno fissato per la prima comparizione il
giudice di pace non tiene udienza, la comparizione delle parti e',
d'ufficio, rimandata alla udienza immediatamente successiva.
Rilevato, inoltre, che:
In considerazione di quanto in premessa, e nel dualismo tra le
due garanzie processuali per le rispettive difese, avuto riguardo
all'attivita' difensiva dell'attore, nei cui confronti viene proposta
la domanda riconvenzionale, nel giudizio dinanzi al tribunale, e
dell'attore nei cui confronti viene proposta la domanda
riconvenzionale, nel giudizio dinanzi al giudice di pace, ne esce
piu'' diffusamente avvantaggiata la difesa dell'attore del primo
procedimento e cioe' quello davanti il tribunale.
Ad esso, infatti, si applicano le regole del sistema delle
preclusioni che gli consentono di approntare una piu' completa e
meditata difesa a favore del proprio assistito.
Per i procedimenti in corso dinanzi al tribunale alla data di
entrata in vigore della riforma, infatti, le regole sulle preclusioni
sono dettate dagli artt. 183 e 184 c.p.c. con riferimento alle prove,
poiche' il giudizio investe non solo il provvedimento, emesso ma la
stessa pretesa fatta valere dal convenuto attraverso la richiesta di
declaratoria di soccombenza dell'attore, e la vocatio in ius del
terzo ad esso unito da obbligazione solidale ed indivisibile.
Nel procedimento dinanzi al tribunale le parti possono valersi
della facolta' prevista dagli artt. 183 e 184 c.p.c. di produrre
nuovi documenti e di dedurre ogni altro mezzo di prova nei termini
ben definiti ed entro i limiti stabiliti dai predetti articoli, deve
considerarsi ammissibile anche il mutamento della domanda ad opera
del creditore, rispetto a quella formulata nel ricorso.
Il regime previsto dagli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. per le
domande e le prove si estende anche alle eccezioni: l'opponente,
nell'ambito della difesa, ben puo', nel corso del giudizio di primo
grado, proporre nuove eccezioni rispetto a quelle gia' dedotte
nell'atto di opposizione (cass., 16 dicembre 1974, n. 4311) o nella
prima udienza di trattazione, sino all'udienza di precisazione delle
conclusioni, anche se si tratti di eccezioni in senso stretto.
Osservato che:
Il fatto processuale della proposizione della domanda
riconvenzionale in udienza significa, per la difesa dell'attore che
deve esperire ogni tentativo per isolare e respingere la richiesta
del convenuto, violazione al principio del contraddittorio che e' uno
dei diritti fondamentali del nostro sistema di tutela.
Che il nostro codice di rito prevede che il giudice non puo'
pronunciare sulla domanda delle parti.
Nel parallelismo con il nostro sistema penale v'e' da dire che,
avuto riguardo all'accusa nei confronti dell'imputato, se l'imputato
stesso non ha avuto dell'accusa, contro di lui non puo' pronunciarsi
sentenza di condanna. Anche se, contrariamente al nostro sistema
civile, come piu' avanti si dira', tale principio e' corroborato da
apposita norma, in quello penale, in mancanza di espressa
statuizione, lo si desume dal complesso delle norme che regolano la
partecipazione nel processo penale medesimo. Nel nostro sistema
civile questo principio e' sanzionato dall'art. 101 del rito, secondo
il quale appunto, "il giudice puo' statuire sopra alcuna domanda se
la parte quale e' proposta non e' stata regolarmente citata e non e'
comparsa".
Avuto riguardo al caso in esame va osservato che il principio del
contraddittorio ha un logico fondamento ed un elemento pratico che
gli derivano sia dal carattere dualistico dell'azione civile, che,
essendo bilaterale, si deve porre nei confronti di una controparte
nei confronti della quale si chiede un provvedimento che dovra' avere
i suoi effetti; nello stesso momento genera un fine pratico, laddove
richiede una attivita' contrapposta delle parti.
Se il contraddittorio, non solo fine a se stesso, inteso come
materiale esistenza delle due, o piu', parti in giudizio, deve essere
garantito, e' compito del giudice far si' che esso divenga
manifestazione del principio della uguaglianza fattiva delle parti;
esso e' elemento essenziale e indefettibile di ogni processo che
voglia essere una garanzia per la persona umana.
Ritiene questo giudice di pace che detto principio, peraltro
adottato e fatto proprio dalla maggior parte dei Paesi piu' avanzati
del pianeta, debba collegarsi a quanto sancisce, all'art. 24, la
nostra Carta costituzionale che sancisce che la difesa e' diritto
inviolabile in ogni stato e grado di ogni procedimento.
Compresa quindi la difesa che l'attore, nel processo civile
dinanzi al giudice di pace, e nei confronti del quale il convenuto,
costituendosi, ha proposto domanda riconvenzionale contro di lui,
dovra' avere il tempo, i modi e le possibilita' di approntare per
contrastare tale domanda.
Ritiene, comunque, questo giudice di pace che garantire il
principio del contraddittorio all'attore nel caso de quo, non
significa che l'attore debba necessariamente contraddire o difendersi
dall'impeto del convenuto, ma che debba essere messo, per come appena
discusso, nelle condizioni di farlo ove cio' sia di suo interesse;
non escludendo, in tal caso, la possibilita' che esso attore voglia
astenersi dal difendersi.
Ancor piu' carente e' l'affermazione della tutela del principio
del contraddittorio a favore dell'attore, e nei confronti del
convenuto proponente la domanda riconvenzionale allorquando la stessa
non contenga gli elementi indispensabili alla validita' dell'atto
stesso; la domanda riconvenzionale dovra' essere pregna dei requisiti
di individuazione della domanda siano essi: soggetti, oggetto, causa,
e dovra' contenere le sue conclusioni.
Ma il nemico e' dietro l'angolo: la mancanza di tali elementi
essenziali, - siano essi in parte o quasi in tutto mancanti -, motivo
di nullita' dell'atto, e' colmata dagli scritti dell'attore gia'
costituito, e, sulla carenza dei fatti conoscitivi della domanda per
il giudice ha gia' provveduto l'attore stesso mediante l'atto di
citazione in atti. Cosa possa operare quest'ultimo, laddove l'intero
sistema processuale e' coperto dal manto della sanatoria, e' poco o
nulla. Potrebbe, per quel che vale per il proseguimento del giudizio,
non accettare il contraddittorio.
Ma al giudice di pace la sua norma istitutiva ha devoluto il
compito di sorvolare su queste che sono varie quisquilie,
nell'interesse della speditezza del processo. Non a caso e' stata
concessa al convenuto la facolta' di costituirsi in giudizio anche
senza lo strumento processuale della comparsa di risposta scritta. E
non a caso la validita' del suo asserto rivendicativo della ragione
processuale permane, ed e' altrettanto valida, se la proposizione
della sua domanda riconvenzionale, nei confronti dell'attore, avviene
oralmente. Ed altrettanto oralmente esso convenuto potra' chiamare in
causa i terzi; col solo compito di notificare loro il verbale di
causa.
Considera questo giudice di pace che, se riportandosi a siffatta
argomentazione, ci si dovesse addentrare nei meandri della facolta'
prevista dall'art. 82 primo comma cod. proc. civ., le conclusioni da
trarre diventerebbero, quantomeno, parossistiche.
Se allo sbarramento della norma a danno dell'attore, nel caso
concreto, ci si dovesse riferire al temperamento previsto dall'art.
320 cod. proc. civ. anche qui, ritiene il giudicante, si andrebbe
incontro ad un errore, per come piu' avanti si argomentera' in esito
alla predisposizione di materia processuale del tutto contraria
dell'attuale Governo prevista dal Consiglio dei ministri del 21
dicembre 2001;
Ritiene il giudice di pace che tale caso sia affine a quello
della domanda nuova proposta in corso di causa, nei confronti
dell'attore gia' costituito, in quanto, essendo gia' pendente tra le
parti un regolare rapporto processuale l'attore deve essere in grado
di difendersi alla stessa stregua del convenuto cui la norma di cui
all'art. 318, secondo comma, concede ben trenta giorni per
predisporre le sue difese.
Osservato che:
Le censure mosse in esito a quanto sopra appaiono, in atto, ben
piu' fondate dall'avere assurto all'odierna cronaca l'avere discusso
il Consiglio dei ministri di venerdi' 21 dicembre 2001 la modifica di
ulteriore snellimento del processo davanti al giudice di pace
mediante una unica udienza di cognizione e di trattazione per la
quale il dettato del penultimo comma di cui all'art. 320 cod. proc.
civ. cadrebbe in non cale.
Atteso che:
E' evidente la incostituzionalita' della norma nella parte in cui
consente alle parti la costituzione il di' dell'udienza e che, in
presenza di domanda riconvenzionale o richiesta di estensione del
processo civile al terzo non consente all'attore costituito di potere
validamente ed oculatamente esercitare la sua attivita' difensiva,
con la previsione di un congruo termine ad hoc, lasciando, cosi',
libero il convenuto di promuovere, anche oralmente, qualsiasi
iniziativa processuale a discapito delle altre parti costituite.
Tale principio contrasta col disposto di cui all'art. 3 nella
parte in cui non viene riconosciuto al cittadino medesima eguaglianza
e pari dignita' dinanzi alla legge.
Il medesimo principio contrasta col disposto di cui all'art. 24
della Costituzione, nella parte in cui riconosce al cittadino la
libera facolta' di agire nel giudizio per la tutela dei propri
diritti ed interessi legittimi, essendo la difesa un diritto
inviolabile sempre e dovunque.
Lo stesso principio contrasta, ancora, col disposto di cui
all'art. 111 della Costituzione nella parte in cui non attua,
mediante il giusto processo, le norme sulla giurisdizione.
Il richiamato principio contrasta, in ultimo, con tutto lo
spirito etico e morale della carta costituzionale secondo il quale
sul destino del cittadino non possono e ne' devono pesare fatti ed
atti da esso non voluti: siano essi la nascita, il suo sito ed il suo
nome.
Ritenuto, infine, che:
Quanto al paventato provvedimento legislativo dell'attuale
Governo verra' ancor di piu' compresso il tempo di "riflessione"
della difesa e diminuiti i tempi di approntamento degli atti
difensivi di parte, sicche' in nome di un piu' celere svolgimento del
processo civile si andra' a discapito della qualita' del risultato.