ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  delibera  della  Camera  dei  deputati  del
27 ottobre   1999   relativa  alla  insindacabilita'  delle  opinioni
espresse  dall'on. Mario  Borghezio  nei  confronti  del  dott. Luigi
Tennirelli,  promosso con ricorso del Tribunale di Novara, notificato
il  26 maggio  2000,  depositato  in Cancelleria il 14 giugno 2000 ed
iscritto al n. 27 del registro conflitti 2000.
    Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  18 dicembre  2001  il giudice
relatore Giovanni Maria Flick;
    Udito l'avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.

                          Ritenuto in fatto

    1.  - Il Tribunale di Novara, nel corso di un procedimento penale
a   carico   dell'on. Mario   Borghezio   -  imputato  dei  reati  di
diffamazione  a  mezzo  stampa  e  di  minaccia,  in  esito ad alcune
dichiarazioni  rilasciate  nei  confronti  del segretario comunale di
Novara  - ha sollevato, con ordinanza del 16 novembre 1999, conflitto
di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in relazione
alla  delibera  del  27 ottobre  1999  con  la  quale, accogliendo le
proposte  della  giunta  per  le autorizzazioni a procedere, e' stato
ritenuto  che  le  opinioni  manifestate  dall'on. Borghezio  - ed in
relazione  alle  quali  e'  in  corso il citato procedimento penale -
risultano  espresse  nell'esercizio della funzione parlamentare e, in
quanto tali, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.
    Il  Tribunale premette che, in data 18 ottobre 1996 in Novara, il
deputato  Borghezio  aveva  rilasciato,  dapprima  ai  giornalisti di
alcune  testate  televisive locali e successivamente nel corso di una
manifestazione  pubblica,  dichiarazioni  di  natura  diffamatoria  e
minacciosa  nei  confronti  del  segretario comunale di Novara, dott.
Luigi  Tennirelli,  in relazione al comportamento da questi tenuto in
una  seduta  del  consiglio comunale. In particolare, l'on. Borghezio
aveva  affermato:  "...  rispondiamo  come governo della Padania alla
provocazione  antidemocratica del solito terronaccio paracadutato dal
governo  di  Roma,  con il suo sguardo occhialuto, a controllare e ad
inficiare  le libere determinazioni dell'autonomia locale; ... questo
termine  "terronaccio"  e'  un  termine eufemistico ... tra militanti
duri e puri della vecchia guardia leghista avrei usato sicuramente un
termine  molto  piu'  appropriato  ai  modi  di fare antidemocratici,
incivili,  beceri  di  un  rappresentante  del  potere centrale dello
Stato,  che  ogni giorno non perde occasione di mostrare il suo volto
razzista  ...  attraverso  personaggi  gauleiter...".  Inoltre, nelle
stesse  circostanze  di  tempo  e  di  luogo,  il  predetto  deputato
pronunciava la seguente frase, contestata, nel procedimento penale in
questione, quale ipotesi di reato di minaccia: L'atto grave compiuto,
caro  Prefetto  di  Novara  ... e' un avvertimento. Vogliamo usare il
vostro  linguaggio,  mafiosi di Roma, e' un avvertimento mafioso alla
libera  autodeterminazione  dei  cittadini  di Novara e dei cittadini
liberi   della   Padania...  non  e'  igienico  che  l'ex  segretario
innominabile di Novara si presenti alla prossima seduta del consiglio
comunale.  Per usare il vostro linguaggio, mafiosi di Roma, questo e'
un avvertimento!".
    Il  ricorrente  evidenzia  come  la  delibera  della  Camera  dei
deputati  del  27 ottobre  1999  -  con  la  quale  e'  stata sancita
l'insindacabilita'  delle  predette affermazioni, sul presupposto che
esse  siano  state  rese nell'esercizio della funzione parlamentare -
non  sia in realta' condivisibile, in quanto non sussisterebbe alcuna
connessione  della  condotta  contestata al deputato Borghezio con la
sua  attivita'  parlamentare ed, in particolare, con l'interrogazione
da  esso  presentata  il  17 ottobre  1996,  il  giorno  prima  delle
dichiarazioni  contestate.  Secondo  il  tribunale, queste ultime non
rappresenterebbero,  infatti,  proiezione esterna o mera divulgazione
della  prima  e  costituirebbero,  piuttosto,  una condotta autonoma,
ancorche'   riconducibile  alla  medesima  vicenda.  In  particolare,
secondo  l'argomentazione  del  tribunale ricorrente, restano escluse
dalla  sfera  di operativita' della prerogativa costituzionale "tutte
le  manifestazioni  di  pensiero  che,  espresse  in  comizi, cortei,
trasmissioni  televisive,  non  vantano alcun collegamento funzionale
con  l'attivita' parlamentare, se non quello soggettivo (per il fatto
che  le  condotte  sono  poste  in essere da chi e' "anche deputato o
senatore)".  Nel caso di specie, in particolare, la frase pronunciata
dall'on. Borghezio,   oggetto   della   contestazione  del  reato  di
minaccia, risulterebbe totalmente estranea ad una finalita' di tutela
degli  interessi e delle prerogative del parlamentare e persino ad un
contesto  di  dibattito  politico,  traducendosi solo in una concreta
minaccia  per l'incolumita' fisica o comunque personale della persona
offesa.  Il Tribunale, pertanto, non potendo disattendere la delibera
di insindacabilita', ha sollevato conflitto di attribuzione in ordine
al  corretto  esercizio del potere della Camera di valutare, nel caso
di   specie,   la   sussistenza  dei  presupposti  di  applicabilita'
dell'art. 68,  primo  comma, Cost; ed ha richiesto alla Corte, previa
delibazione  di  ammissibilita'  del  conflitto, l'annullamento della
delibera predetta.
    2.   -  La  Corte  ha  dichiarato  ammissibile  il  conflitto  di
attribuzione con ordinanza n. 150 del 2000.
    3.  -  Il  ricorrente  ha provveduto alla notifica dell'ordinanza
predetta  al  Presidente  della Camera dei deputati in data 25 maggio
2000   (e,  dunque,  entro  il  termine  dei  sessanta  giorni  dalla
comunicazione,  assegnatogli  con  la medesima ordinanza); nonche' al
deposito,   presso   la   cancelleria  della  Corte,  del  ricorso  e
dell'ordinanza  notificati - a norma dell'art. 26, terzo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - a
mezzo fax, in data 14 giugno 2000, evidenziando che la relata di tale
notifica  gli  era  pervenuta  solo  il  giorno  precedente.  In data
22 giugno  2000  risulta  infine effettuato il deposito in originale,
essendo  pervenuto in quella data, presso la cancelleria della Corte,
il  plico  postale  contenente  le  copie  notificate alla Camera dei
deputati  in  persona  del  suo Presidente e la relazione di avvenuta
notifica.
    4.  -  Si  e'  costituita  in giudizio la Camera dei deputati, in
persona  del  suo Presidente, eccependo preliminarmente, nel relativo
atto,  l'inammissibilita'  del  conflitto  proposto.  Nell'osservare,
infatti,   che   l'intervenuta  declaratoria  di  ammissibilita'  non
preclude,  nella presente sede, un diverso apprezzamento dei medesimi
presupposti  di  ammissibilita'  del  ricorso, la difesa della Camera
evidenzia  due vizi dell'atto introduttivo del conflitto: da un lato,
esso  reca  la  sottoscrizione del solo Presidente del collegio e non
quella  di  tutti  i suoi componenti; dall'altro, l'atto introduttivo
del  conflitto  ha  veste  formale  (ed  esplicita qualificazione) di
"ordinanza"  e  non  gia'  di  "ricorso". Nel merito, la difesa della
Camera  deduce  comunque l'infondatezza del ricorso evidenziando: per
un  verso,  la  possibilita'  di inquadrare le opinioni in questione,
benche'  indirizzate  nei  confronti del segretario comunale (inteso,
peraltro,  come proiezione istituzionale dello Stato centrale), nella
"dimensione  politico-parlamentare"  delle  tematiche autonomistiche;
per  un  altro  verso, la piena corrispondenza delle dichiarazioni in
oggetto  con  l'atto  ispettivo espletato dall'on. Borghezio mediante
l'interrogazione   del   17 ottobre   1996:   cio'   che   renderebbe
incontrovertibile    la    natura    puramente   riproduttiva   delle
dichiarazioni  stesse, rispetto all'attivita' parlamentare. La difesa
della  Camera evidenzia che una diversa lettura di tali circostanze -
quale   quella  prospettata  nell'atto  di  conflitto  -  limiterebbe
l'insindacabilita'  ai soli atti compiuti all'interno del Parlamento,
secondo  un  criterio  inaccettabile perche' restrittivo. Quanto alle
espressioni che avrebbero integrato la ipotizzata minaccia, la difesa
resistente  evidenzia come le stesse si iscrivessero in un piu' ampio
"contesto   polemico-argomentativo",   che   traeva   origine   dalla
richiesta,   avanzata  dal  deputato  Borghezio  nella  interpellanza
citata,  di  "immediata rimozione dalla carica di segretario comunale
di  Novara  del  dott. Luigi Tennirelli" per una sua incompatibilita'
ambientale.  Dunque,  anche  tali  dichiarazioni, costituirebbero - a
parere  della  Camera  -  "coerente  esplicazione della ... attivita'
parlamentare di difesa degli interessi del partito della lega nord".
    5. -  Con  memoria  depositata  in  prossimita' della udienza, la
Camera  dei  deputati  ha sollevato eccezione di improcedibilita' del
ricorso   per  mancata  osservanza,  da  parte  del  ricorrente,  del
tempestivo  adempimento  del deposito della copia del ricorso e della
ordinanza  di  ammissibilita' notificati al Presidente della Camera a
norma  dell'art. 26,  terzo comma, delle norme integrative. Ad avviso
della  Camera, infatti, il deposito dell'originale del ricorso "ossia
dell'unico  atto  in  grado di attestarne la provenienza dal soggetto
legittimato    e    l'avvenuta    effettuazione    delle    richieste
notificazioni",  non potrebbe essere in alcun modo surrogato (come e'
avvenuto  nella  specie)  dalla  trasmissione  di  una semplice copia
fotoriprodotta,  che  sarebbe  priva  di tale valore probatorio. Allo
stesso  modo si contesta la ritualita' della successiva spedizione in
originale  dell'atto  introduttivo  a mezzo del servizio postale, non
potendo   tale   formalita'  valere  come  equipollente  del  formale
deposito,   in   assenza  di  una  specifica  disposizione  che  cio'
autorizzi.  Posto  quindi  -  conclude il resistente - che il ricorso
(alla  luce  della  giurisprudenza  di questa Corte) e' improcedibile
anche  qualora  l'affidamento  del  plico  al  servizio postale fosse
avvenuto  prima  della scadenza del termine utile per il deposito, se
ne  deve  dedurre  la  irrituale introduzione della "seconda fase del
giudizio  sul  conflitto":  con  la  conseguente  inammissibilita' di
quest'ultimo.  In  via  subordinata,  la  Camera  ha, nella sostanza,
ribadito le argomentazioni gia' svolte in sede di costituzione, tanto
nel  merito  che  per  quanto  attiene  alle  "ulteriori  ragioni  di
improcedibilita' sollevate nella memoria di costituzione".

                       Considerato in diritto

    1.  - Il presente conflitto di attribuzione e' stato promosso dal
Tribunale  di  Novara  nei  confronti  della  Camera dei deputati, in
relazione  alla  delibera del 27 ottobre 1999, con la quale la stessa
Camera ha dichiarato che le opinioni manifestate dall'on. Borghezio -
e  per le quali pende procedimento penale per i reati di diffamazione
a   mezzo   stampa  e  di  minaccia  -  dovevano  ritenersi  espresse
nell'esercizio  della  funzione  parlamentare, ai sensi dell'art. 68,
primo  comma,  della  Costituzione.  Nel  caso  di  specie,  in  data
18 ottobre  1996,  il  deputato  Borghezio  aveva  formulato - sia ai
giornalisti  di  alcune  testate televisive locali di Novara, sia nel
corso  di  una  successiva manifestazione pubblica - delle accuse nei
confronti  del segretario comunale di Novara, dott. Luigi Tennirelli,
a  causa  del  comportamento  da  questi  tenuto  in  una  seduta del
Consiglio  comunale  di  Novara,  affermando:  "...  rispondiamo come
governo  della  Padania  alla provocazione antidemocratica del solito
terronaccio  paracadutato  dal  governo  di  Roma, con il suo sguardo
occhialuto,  a  controllare  e  ad inficiare le libere determinazioni
dell'autonomia  locale;  ... questo termine terronaccio e' un termine
eufemistico  ...  tra  militanti  duri  e  puri della vecchia guardia
leghista avrei usato sicuramente un termine molto piu' appropriato ai
modi  di  fare antidemocratici, incivili, beceri di un rappresentante
del  potere centrale dello Stato, che ogni giorno non perde occasione
di   mostrare   il  suo  volto  razzista  ...  attraverso  personaggi
gauleiter".  Inoltre,  nelle  stesse circostanze di tempo e di luogo,
l'on.  Borghezio  aveva  aggiunto:  "...  non  e'  igienico  che l'ex
segretario  comunale innominabile di Novara si presenti alla prossima
seduta  del  Consiglio  comunale.  Per  usare  il  vostro linguaggio,
mafiosi di Roma, questo e' un avvertimento!". Secondo il Tribunale di
Novara,   non   sussisterebbe   alcuna   connessione  della  condotta
contestata  al  deputato Borghezio con la sua attivita' parlamentare,
in particolare con la interrogazione da lui presentata alla Camera il
17 ottobre   1996   (ossia   il   giorno   precedente  rispetto  alle
dichiarazioni   contestate):   le   dichiarazioni   incriminate   non
rappresenterebbero,  infatti,  la  mera  divulgazione  della suddetta
interrogazione,   ma  si  tradurrebbero  in  una  condotta  autonoma,
ancorche' riconducibile alla medesima vicenda.
    2.  -  La  Camera  dei deputati ha sollevato, in via preliminare,
eccezione  di  inammissibilita' del ricorso sotto un duplice profilo.
Un  primo  rilievo,  asseritamente  preclusivo rispetto all'esame del
merito,   riposerebbe,   infatti,   sulla   circostanza   che  l'atto
introduttivo  risulta  contenere esclusivamente la sottoscrizione del
presidente  del  collegio  e  non  quella  di ciascuno dei componenti
dell'organo,  come  invece  sarebbe richiesto - a parere della Camera
resistente  -  dall'art. 26  delle  norme  integrative  per i giudizi
davanti  a  questa  Corte.  La  Camera  sottolinea  al  riguardo come
l'esigenza di tale requisito formale derivi dal fatto che soltanto il
collegio,   nella  sua  interezza,  puo'  essere  qualificato  organo
"competente  a  dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui
appartiene":   sicche'   l'assenza  di  una  completa  sottoscrizione
integrerebbe  una causa di inammissibilita' del ricorso, "anche sotto
il  profilo  della  carenza  di  legittimazione  in  capo  al preteso
ricorrente".  Un  secondo  vizio  dell'atto  introduttivo deriverebbe
dalla  irritualita'  della  relativa notifica, in quanto, trattandosi
nella  specie  di  ordinanza e non del ricorso - come affermato nella
pronuncia    di    ammissibilita'   -   "mancherebbe   quell'elemento
indispensabile  a  tale  scopo  che  e'  l'ordine  del  giudice  alla
cancelleria di procedere alla notificazione stessa".
    Nella memoria depositata in prossimita' della udienza, infine, la
Camera  dei  deputati  ha  eccepito  la improcedibilita' del ricorso,
stante  "la  radicale  inidoneita'  delle  modalita'  utilizzate  dal
Tribunale  di  Novara  per  la trasmissione del ricorso stesso, a dar
luogo  all'apertura  della  seconda fase del giudizio sul conflitto".
Cio'  in quanto - sottolinea la Camera - il ricorso del tribunale era
pervenuto  alla  cancelleria  di  questa  corte, in un primo tempo, a
mezzo  fax,  ed  in seguito - successivamente, peraltro, allo scadere
del  termine di cui all'art. 26, terzo comma, delle norme integrative
-   tramite   servizio   postale.  Non  potendosi,  dunque,  ritenere
surrogabile   il   deposito   dell'originale   del   ricorso  con  la
trasmissione  di  una  copia  fotoriprodotta,  "che  e' priva di tale
valore  probatorio";  e poiche' difetta una norma che autorizzi nella
specie  l'impiego  del servizio postale: ne deriverebbe - conclude la
resistente  -  l'improcedibilita' del conflitto, alla luce della piu'
volte  affermata  perentorieta' del termine di cui al gia' richiamato
art. 26, terzo comma, delle norme integrative.
    3. - Le questioni preliminari sollevate dalla difesa della Camera
dei deputati devono essere tutte disattese.
    Quanto  al  primo  rilievo, concernente la mancata sottoscrizione
dell'atto  introduttivo  da  parte  di  tutti  i  membri del collegio
giudicante,  bastera'  infatti  rammentare  che  questa Corte ha gia'
avuto  modo  di  affermare  che  "l'atto  introduttivo  del conflitto
promosso  da  un organo collegiale deve essere sottoscritto da chi lo
rappresenta,  vale a dire dal suo presidente" (v. sentenza n. 321 del
2000):  sicche'  nessun  vizio  puo'  ritenersi affliggere per questo
aspetto  il  provvedimento,  con il quale e' stato proposto l'odierno
conflitto.  Identica  sorte  deve essere riservata anche alla seconda
eccezione,  fondata  sulla  forma  - ordinanza anziche' ricorso - che
caratterizza  l'atto introduttivo ed ai connessi rilievi in merito al
procedimento di notificazione, asseritamente carente di un ordine del
giudice:  si tratta, infatti, di questioni gia' piu' volte delibate e
disattese  da  questa  Corte (v., fra le altre, l'ordinanza n. 10 del
2001 e la sentenza n. 137 del 2001), in ordine alle quali non vengono
prospettati   argomenti  nuovi  o  diversi  da  quelli  a  suo  tempo
esaminati.
    E'  invece  nuova la tematica coinvolta dalla terza eccezione: la
asserita inidoneita' - a fungere quale rituale modalita' di deposito,
agli  effetti  di  quanto  previsto  dall'art. 26, terzo comma, delle
norme  integrative  - dell'invio, attraverso teletrasmissione a mezzo
fax,   del   ricorso   introduttivo   con  la  prova  della  avvenuta
notificazione del ricorso e dell'ordinanza ammissiva del conflitto, e
del   successivo  inoltro  degli  originali  attraverso  il  servizio
postale.
    In proposito, come rammenta la Camera resistente, e' ben vero che
questa  Corte  ha costantemente affermato, a far tempo dalla sentenza
n. 87  del 1977, che il deposito del ricorso nel termine previsto dal
piu'  volte richiamato art. 26, terzo comma, delle norme integrative,
costituisce  un  adempimento  necessario affinche' si possa aprire la
seconda  fase  del  conflitto  relativa  alla  decisione  di  merito;
precisando  altresi'  che  siffatto  termine ha carattere perentorio,
poiche'  da  esso  decorre  l'intera  catena  degli ulteriori termini
fissati  per  la  prosecuzione  del  giudizio  (v., fra le tante e da
ultimo,   sentenza   n. 293   del   2001).  Altrettanto  corretto  e'
l'ulteriore richiamo della Camera dei deputati all'assunto secondo il
quale  non  puo'  considerarsi  "equivalente  al  tempestivo deposito
l'affidamento   nel  termine  dell'atto  da  depositare  al  servizio
postale,  in mancanza di una regola generale o speciale, da applicare
a questo procedimento, in tal senso" (v. sentenza n. 449 del 1997).
    Ma,  nella  specie,  il  deposito  degli  atti notificati risulta
avvenuto  mediante  trasmissione via fax entro il termine prescritto,
dovendosi  ritenere  che  la  successiva trasmissione degli originali
abbia  avuto  la funzione di consentire la verifica dell'autenticita'
degli atti medesimi.
    4. - Nel merito il ricorso e' fondato.
    Come  questa  Corte ha avuto modo di affermare piu' volte - nella
ormai  consolidata giurisprudenza formatasi sul tema dei conflitti di
attribuzione  fra  autorita'  giudiziaria  e  Camere parlamentari, in
ordine   alla   applicazione   dell'art. 68,   primo   comma,   della
Costituzione  -  ove le dichiarazioni per le quali il parlamentare e'
chiamato  a rispondere in sede giurisdizionale siano state rese, come
nella  specie,  "del  tutto  al  di  fuori di un'attivita' funzionale
riconducibile alla qualita' di membro della Camera, e del tutto al di
fuori  delle  possibilita'  di  controllo  e  di  intervento  offerte
dall'ordinamento  parlamentare,  l'unico punto da verificare riguarda
l'eventualita' che la dichiarazione medesima non rappresenti altro se
non  la  divulgazione all'esterno ... di un'opinione gia' espressa, o
contestualmente  espressa,  nell'esercizio  di funzione parlamentare"
(v.,  fra  le  tante,  la sentenza n. 289 del 2001). Per poter dunque
ricondurre   le   dichiarazioni   extra  moenia,  al  panorama  delle
"opinioni"  per  le  quali  opera  la  garanzia  costituzionale della
irresponsabilita',  non  basta la semplice comunanza di argomenti ne'
la  medesimezza  del  "contesto"  politico tra quelle dichiarazioni e
l'espletamento  di atti tipici della funzione parlamentare. "Occorre,
invece,   che   la   dichiarazione   possa  essere  qualificata  come
espressione  di  attivita' parlamentare; il che normalmente accade se
ed  in  quanto sussista una sostanziale corrispondenza di significati
tra  le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attivita'
parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni gia' espresse
nell'ambito  di  queste  ultime" (v., tra le altre, le sentenze n. 76
del 2001 e n. 321 del 2000).
    Nella specie deve escludersi che alle dichiarazioni, per le quali
pende  procedimento  penale  nei  confronti dell'on. Borghezio, possa
attribuirsi   siffatto   carattere   divulgativo   di   una  opinione
parlamentare insindacabile. Gli atti di sindacato ispettivo evocati e
prodotti  dalla  difesa della Camera, e compiuti dall'on. Borghezio e
da  altri  parlamentari,  infatti,  lungi dall'evidenziare profili di
sostanziale  corrispondenza  rispetto  alle  espressioni  che formano
oggetto  dei  capi  di  imputazione,  si  limitano  a  tratteggiare e
stigmatizzare  l'identica vicenda, sulla quale si sono poi sviluppate
le espressioni - totalmente diverse per forma e significati - poste a
fondamento  della  accusa  contestata al predetto parlamentare; tutto
cio'  a  prescindere  dal  fatto che le minacce, che si assume essere
state  proferite dal deputato, non sono riconducibili alla nozione di
opinioni di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione.
    Deve  dunque ritenersi che la Camera dei deputati, nell'affermare
la  insindacabilita'  delle dichiarazioni di cui qui si tratta, abbia
violato  l'art. 68,  primo  comma,  della Costituzione, e leso in tal
modo le attribuzioni della autorita' giudiziaria ricorrente.