ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera del 17 giugno 1999 della Camera dei
deputati relativa alla insindacabilita' delle opinioni espresse
dall'on. Maurizio Gasparri nei confronti del dott. Giancarlo Caselli
ed altri, promosso con ricorso del giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Monza, notificato il 22 agosto 2000,
depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2000 ed iscritto al n. 40 del
registro conflitti 2000.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
Udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2002 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick;
Udito l'avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 19 aprile 2000, il giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Monza ha sollevato conflitto di
attribuzione tra i poteri dello Stato nei confronti della Camera dei
deputati, a seguito della deliberazione adottata dall'Assemblea nella
seduta del 17 giugno 1999 (atti Camera, doc. IV-quater, n. 72), con
la quale e' stata approvata la proposta della giunta per le
autorizzazioni a procedere, di dichiarare che i fatti per i quali e'
in corso il procedimento penale nei confronti del deputato Maurizio
Gasparri concernono opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio
delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione. Il procedimento penale nei confronti del deputato
Gasparri concerne un'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa
(artt. 595, primo e terzo comma, cod. pen., e 13 della legge
8 febbraio 1948, n. 47), in relazione a dichiarazioni dal medesimo
rese nel corso di una intervista rilasciata ad un quotidiano,
ritenute offensive della reputazione di alcuni magistrati della
procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo (dott.
Giancarlo Caselli, dott. Vittorio Aliquo', dott. Antonio Ingroia,
dott. Giovanni Di Leo, dott.ssa Lia Sava), che erano stati impegnati
nell'inchiesta relativa al dott. Luigi Lombardini. L'on. Gasparri si
sottolinea nell'atto di conflitto avrebbe fra l'altro affermato,
nella intervista in questione: "Attenzione i nastri che la Procura di
Palermo spedira' al C.S.M. potrebbero venire manipolati ... Mi sembra
che l'intera inchiesta sia stata condotta in maniera anche troppo
disinvolta. Perche', per esempio, l'avv. Concas si era allontanato
dall'ufficio di Lombardini al momento del suicidio? Molti punti
devono essere chiariti e solo un attento esame dei nastri potra'
darci le risposte che cerchiamo. Ma, visti i precedenti, esiste la
possibilita' che quelle cassette possano essere ritoccate dalla
Procura di Palermo. Potrebbero essere cancellate alcune parti
importanti ... E' tanto facile riprodurre una cassetta".
Ad avviso del giudice ricorrente, la Camera dei deputati non
avrebbe legittimamente esercitato il proprio potere valutativo, e
cio' a causa della mancanza assoluta di nesso tra le dichiarazioni
espresse nel corso della intervista giornalistica e la funzione
parlamentare. L'iter argomentativo della relazione della giunta
approvata dalla assemblea, si fonda, infatti, sulla circostanza che
"le frasi proferite dal deputato costituiscono un giudizio ed una
critica di natura sostanzialmente politica su fatti e circostanze che
all'epoca erano al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica
nonche' del dibattito politico-parlamentare cio' sia pure in assenza
di un collegamento specifico con atti o documenti parlamentari, che
comunque deve ritenersi implicito, attesa l'ampiezza e la diffusione
che ebbe a suo tempo la discussione tanto sugli organi di stampa
quanto, in generale, nel dibattito politico". Tale deliberazione
darebbe quindi erroneamente per scontato il superamento del problema
dell'estensione dell'area di insindacabilita' dell'esercizio delle
funzioni tipicamente parlamentari o para-parlamentari allo
svolgimento di attivita' politica anche genericamente intesa e non
funzionale all'esercizio delle funzioni medesime.
Il giudice per le indagini preliminari - dopo aver pertanto
escluso che le dichiarazioni rilasciate dall'on. Gasparri siano
riferibili all'esercizio delle funzioni ispettive del parlamentare -
richiama, a sostegno del conflitto, la giurisprudenza di questa Corte
a proposito del requisito della connessione tra le opinioni espresse
dal parlamentare e l'esercizio delle relative funzioni, come
indefettibile presupposto di legittimita' della deliberazione
parlamentare di insindacabilita'. Dato che la condotta addebitabile
all'on. Gasparri non presenterebbe oggettivamente alcun legame con
atti parlamentari, essa, ad avviso del ricorrente, dovrebbe rientrare
nella cognizione riservata, anche in forza di precetti costituzionali
(artt. 24, 101 e 102 Cost.), al sindacato giurisdizionale: "a meno di
voler trasformare di fatto la prerogativa di cui all'art. 68, primo
comma, della Costituzione da strumento di tutela dell'autonomia delle
Camere a privilegio di deputati e senatori". Il ricorrente chiede,
quindi, che previa dichiarazione di ammissibilita' del conflitto, la
Corte dichiari che non spettava alla Camera dei deputati la
valutazione della condotta addebitabile all'on. Gasparri, in quanto
estranea alla previsione dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione, ed annulli di conseguenza l'impugnata delibera,
ritenuta lesiva della sfera di attribuzioni giurisdizionali,
costituzionalmente garantita, del giudice per le indagini
preliminari.
2. - Il conflitto e' stato dichiarato ammissibile con ordinanza
n. 387 del 2000.
3. - Si e' costituita la Camera dei deputati, contestando la
fondatezza delle censure poste a base del conflitto. Al riguardo, si
rammenta come, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, e'
necessario che le dichiarazioni extra moenia siano collegate con
l'esercizio delle funzioni parlamentari; ma cio' non significa che
tale rapporto di inerenza possa concretizzarsi solo laddove il
parlamentare abbia cura di citare, nel corso delle proprie
dichiarazioni, gli specifici atti parlamentari cui quelle
dichiarazioni si riferiscono. Ne' d'altra parte e' possibile ridurre
come sembra presupporre la tesi del ricorrente il rapporto di
comunicazione politica, fra i parlamentari e l'opinione pubblica, ad
un "mero rapporto informativo di tipo formalistico e quasi
burocratico"; cosi' come e' da respingere la critica rivolta alle
motivazioni addotte in sede parlamentare a sostegno della delibera di
insindacabilita'. Quest'ultima, infatti, in tanto ha ritenuto
applicabile alla fattispecie l'art. 68, primo comma, Cost., in quanto
ha potuto ravvisare nelle dichiarazioni rese dal parlamentare un
collegamento obiettivo con l'attivita' politicoparlamentare:
collegamento testimoniato, peraltro, da numerosi atti tipici di
sindacato parlamentare, i quali "hanno come motivo costante pressanti
preoccupazioni ed interrogativi in ordine allo svolgimento
dell'interrogatorio del dott. Lombardini (ossia l'identico motivo
attorno a cui ruotano le preoccupazioni espresse dall'on. Gasparri
che hanno dato luogo al presente conflitto)". Ne' sarebbe convincente
conclude la difesa della Camera opporre che gli atti di sindacato
ispettivo di cui innanzi si e' detto provengano da altri
parlamentari: la verifica del rapporto di inerenza tra le
dichiarazioni incriminate e l'attivita' parlamentare non puo'
circoscriversi agli atti posti in essere dal singolo parlamentare,
"ben potendo sussistere tale rapporto ogni qualvolta questi si
ricolleghi, implicitamente od esplicitamente che sia, alle posizioni
critiche ufficializzate in atti di altri parlamentari, tanto piu' in
caso di appartenenza ad un medesimo gruppo".
Con successiva memoria, depositata in prossimita' della udienza
pubblica, la Camera dei deputati ha riproposto, "in termini sintetici
e riassuntivi", le argomentazioni gia' dedotte in sede di atto di
costituzione.
Considerato in diritto
1. - Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Monza, investito di un procedimento penale promosso nei confronti del
deputato Maurizio Gasparri per il reato di diffamazione a mezzo
stampa, ha sollevato, con ordinanza depositata il 19 aprile 2000,
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della
Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata dalla
assemblea il 17 giugno 1999 (documento IV-quater n. 72), con la quale
- su conforme parere della giunta per le autorizzazioni a procedere -
e' stato dichiarato che i fatti per i quali e' in corso il
procedimento penale concernono opinioni espresse nell'esercizio delle
funzioni parlamentari e sono, in quanto tali, insindacabili a norma
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Il giudice
confliggente, dopo aver esposto i fatti che hanno dato origine alla
formulazione della imputazione ed alla vicenda processuale, e dopo
aver richiamato i principi piu' volte espressi da questa Corte nella
ormai nutrita giurisprudenza costituzionale formatasi sull'argomento,
ha sottolineato come anche alla luce delle considerazioni e dei
rilievi che compaiono nella relazione della giunta, poi recepita
dalla deliberazione assembleare posta a fondamento del conflitto la
condotta addebitabile all'on. Gasparri esuli dall'esercizio delle
funzioni parlamentari e non presenti "oggettivamente alcun legame con
atti parlamentari, neppure nell'accezione piu' ampia".
Tale impostazione e' contestata dalla Camera resistente, la
quale, in particolare, osserva che la dedotta sussistenza del nesso
funzionale tra opinioni espresse e attivita' parlamentare non
comporta agli effetti della garanzia di insindacabilita' che il
membro del Parlamento "debba sempre limitarsi a dar conto in termini
strettamente testuali degli atti posti in essere in sede
parlamentare". Al tempo stesso - deduce ancora la Camera - non
possono condividersi i rilievi che il giudice confliggente reputa di
poter desumere dalla relazione della Giunta, poiche' in tale atto si
puntualizza come le opinioni espresse dall'on. Gasparri avessero
investito "fatti e circostanze che all'epoca erano al centro
dell'attenzione dell'opinione pubblica nonche' del dibattito politico
parlamentare", come d'altra parte era testimoniato da molti atti di
sindacato ispettivo svolti da altri parlamentari.
2. - Il ricorso e' fondato.
Come questa Corte ha avuto modo di affermare piu' volte - nella
ormai consolidata giurisprudenza formatasi sul tema dei conflitti di
attribuzione fra autorita' giudiziaria e Camere, in ordine alla
applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione -
allorche' le dichiarazioni per le quali il parlamentare e' chiamato a
rispondere in sede giurisdizionale siano state rese, come nella
specie, "del tutto al di fuori di un'attivita' funzionale
riconducibile alla qualita' di membro della Camera, e del tutto al di
fuori delle possibilita' di controllo e di intervento offerte
dall'ordinamento parlamentare, l'unico punto da verificare riguarda
l'eventualita' che la dichiarazione medesima non rappresenti altro se
non la divulgazione all'esterno di un'opinione gia' espressa, o
contestualmente espressa, nell'esercizio di funzione parlamentare"
(v., fra le tante, la sentenza n. 289 del 2001). Per poter dunque
ricondurre le dichiarazioni extra moenia al panorama delle "opinioni"
per le quali opera la garanzia costituzionale della
irresponsabilita', non bastano ne' la semplice comunanza di
argomenti, ne' l'identita' del "contesto" politico tra quelle
dichiarazioni e l'espletamento di atti tipici della funzione
parlamentare. "Occorre, invece, che la dichiarazione possa essere
qualificata come espressione di attivita' parlamentare; il che
normalmente accade se ed in quanto sussista una sostanziale
corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori
dell'esercizio delle attivita' parlamentari tipiche svolte in
Parlamento e le opinioni gia' espresse nell'ambito di queste ultime"
(v., tra le altre, la sentenza n. 76 del 2001).
Nella specie deve escludersi che alle dichiarazioni, per le quali
pende procedimento penale nei confronti dell'on. Gasparri, possa
attribuirsi siffatto carattere divulgativo di una opinione
parlamentare insindacabile. Gli atti di sindacato ispettivo evocati e
prodotti dalla difesa della Camera - compiuti, nel caso di specie, da
parlamentari diversi da quello cui si pretenderebbe estendere la
garanzia costituzionale, con riferimento esclusivo a una prospettata
attivita' di tipo meramente divulgativo - lungi dall'evidenziare,
infatti, profili di sostanziale corrispondenza rispetto alle
espressioni che formano oggetto della imputazione, si limitano a
tratteggiare e stigmatizzare l'identica vicenda attorno alla quale si
sono poi dipanate le espressioni totalmente diverse per forma,
significati e oggetto specifico poste a fondamento della accusa
contestata al predetto parlamentare.
Deve dunque ritenersi che la Camera dei deputati, nel votare per
la insindacabilita' delle dichiarazioni di cui qui si tratta, abbia
violato l'art. 68, primo comma, della Costituzione, e leso in tal
modo le attribuzioni della autorita' giudiziaria ricorrente.