ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 155, quarto
comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre
2000  dal  Tribunale  di Bolzano sul reclamo proposto da Volgger Anna
contro  Ebner Anton, iscritta al n. 287 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1a serie
speciale, dell'anno 2001.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Fernanda Contri.
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di Bolzano, con ordinanza emessa il
20 ottobre  2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e
35  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 155,   quarto   comma,   del  codice  civile,  "laddove  la
possibilita'   della   trascrizione   (ovvero  annotazione  tavolare)
dell'assegnazione    del   diritto   d'abitazione   nell'appartamento
familiare a favore del coniuge venga fatta dipendere dall'affidamento
dei  figli  (legittimi), influenzando quindi anche l'opponibilita' di
tale diritto nei confronti del terzo acquirente";
        che il tribunale, investito del reclamo avverso il decreto di
rigetto   dell'istanza   di  trascrizione  tavolare  del  diritto  di
abitazione,  afferma  che  la  sentenza  n. 454  del 1989 della Corte
costituzionale  -  con  la quale e' stata dichiarata l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 155, quarto comma, cod. civ. nella parte in
cui  non  prevede  la  trascrizione  del  provvedimento giudiziale di
assegnazione   della  abitazione  nella  casa  familiare  al  coniuge
affidatario  della  prole,  ai fini della opponibilita' ai terzi - e'
espressamente  motivata  con  riferimento all'affidamento dei figli e
che   quindi  non  e'  suscettibile  di  una  diversa  e  piu'  ampia
interpretazione, come vorrebbe invece la ricorrente;
        che  il  giudice a quo osserva che, ai sensi degli artt. 155,
quarto  comma,  cod.  civ.  e  6, sesto comma, della legge n. 898 del
1970,  l'affidamento  dei figli rappresenta un criterio preferenziale
per l'assegnazione del diritto di abitazione, il quale non esclude la
valutazione  di  altri  elementi  anche  di natura economica, come e'
avvenuto nella fattispecie, nella quale sono assenti i figli;
        che  la  limitazione  della trascrizione del provvedimento di
assegnazione   del   diritto  di  abitazione  alle  sole  ipotesi  di
affidamento  di prole determinerebbe, ad avviso del giudice a quo una
evidente disparita' di trattamento rispetto alla previsione contenuta
nella  disciplina  del  divorzio,  con  la conseguenza che il coniuge
separato riceverebbe una tutela minore rispetto a quella garantita al
coniuge divorziato;
        che  qualora, come nella specie, l'acquisto dell'appartamento
sia  effettuato  con i proventi dell'attivita' lavorativa di uno solo
dei  coniugi,  cui,  per  tale  ragione,  sia assegnato il diritto di
abitazione, sarebbe leso anche il principio costituzionale che tutela
il lavoro in tutte le sue forme.
    Considerato  che  il giudice a quo afferma che l'assegnazione del
diritto  di  abitazione  nell'appartamento  familiare  non trascritto
tavolarmente  va  considerata inutiliter data nei confronti del terzo
acquirente,  richiamando al riguardo la giurisprudenza della Corte di
cassazione,  secondo  cui  il diritto di abitazione nell'appartamento
familiare  ha  natura  personale  e  puo'  essere  opposto  al  terzo
acquirente   unicamente   se   sia   stato  trascritto  nei  registri
immobiliari  non  solo  per  il  periodo successivo alla scadenza del
termine  novennale  dall'assegnazione,  ma anche anteriormente a tale
scadenza;
        che   il  rimettente  tralascia  di  considerare  il  diverso
orientamento  della  medesima  Corte  che sostiene l'opponibilita' ai
terzi dell'assegnazione della casa coniugale nei limiti del novennio,
anche se non trascritta;
        che,  come  questa  Corte ha ripetutamente affermato, qualora
non  possa  ritenersi formato il diritto vivente e sussistano invece,
sul medesimo tema, diversi orientamenti giurisprudenziali, il giudice
a  quo  e'  tenuto  a  indicare  specificamente  le  ragioni  che gli
precludono  di  risolvere  il giudizio mediante l'applicazione di una
delle possibili interpretazioni giurisprudenziali;
        che  infatti  il  ricorso al giudizio di costituzionalita' e'
consentito  solo  ove  non  sia  possibile  risolvere  altrimenti  la
fattispecie dedotta nel procedimento;
        che,  nonostante  la  diversita' degli orientamenti esistenti
nella   materia  de  qua  il  rimettente  non  ha  dato  conto  della
possibilita' di interpretare in altro modo la norma impugnata, con la
conseguenza   che   la   questione  deve  dichiararsi  manifestamente
inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.