ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 38, primo e
secondo   comma,   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
29 settembre  1973,  n. 602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle
imposte  sul  reddito),  promossi  con ordinanze emesse il 2 dicembre
1997  dalla  Commissione tributaria centrale e il 17 marzo 2000 dalla
Commissione tributaria regionale di Firenze, iscritte ai numeri 262 e
639 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica numeri 15 e 35, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto  che  la  Commissione tributaria centrale, con ordinanza
pronunciata  il  2 dicembre  1997  e pervenuta alla Corte il 19 marzo
2001,   ha   sollevato,   in   relazione  agli  artt. 3  e  24  della
Costituzione,    la    questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 38, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 602
(Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul  reddito), con
riferimento  alla  previsione  di  un  termine  di  decadenza di mesi
diciotto  dalla data di versamento per la presentazione della domanda
di rimborso dei versamenti diretti;
        che l'ordinanza e' stata pronunziata nel corso di un giudizio
di   impugnazione  proposto  nel  1986  alla  Commissione  tributaria
centrale contro una decisione della Commissione tributaria di secondo
grado  di  Trapani, che (in riforma della decisione di prima istanza)
aveva  accolto il ricorso del contribuente, accertando il suo diritto
al rimborso di quanto indebitamente versato in via di autotassazione,
a titolo di I.L.O.R. per l'anno 1977;
        che  la  rimettente - premesso che nella specie il termine di
diciotto  mesi  era  decorso  -  ritiene  la  proposta  questione  di
legittimita' costituzionale rilevante e non manifestamente infondata,
"anche  in  raffronto a quanto disposto nel precedente art. 37, primo
comma",  il  quale,  per  la  situazione, sostanzialmente uguale, del
contribuente  sottoposto  a  ritenuta  diretta  da parte dello Stato,
assoggetta   invece   la  richiesta  di  rimborso  alla  prescrizione
decennale di cui all'art. 2946 del codice civile;
        che,    ad    avviso   della   rimettente,   l'illegittimita'
costituzionale  della  normativa impugnata sussisterebbe anche per il
fatto  che il secondo comma dell'art. 38 prevede la stessa disciplina
del  primo comma con riguardo alla situazione, del tutto diversa, del
rimborso   chiesto   "dal  percipiente  delle  somme  assoggettate  a
ritenuta";
        che,  pertanto,  sarebbe  violato  l'art. 3  Cost., avendo il
legislatore  ingiustificatamente previsto discipline identiche per le
situazioni  diverse  considerate  dai primi due commi dell'art. 38, e
discipline   diverse  per  le  situazioni  considerate  dall'art. 38,
secondo  comma,  e dall'art. 37, primo comma, che invece esigerebbero
un identico trattamento;
        che inoltre, secondo la rimettente, la previsione del termine
di  decadenza  limita  il  diritto  di  agire  in  giudizio garantito
dall'art. 24 della Costituzione;
        che  la  rimettente,  premesso  di  non  ignorare le ripetute
pronunce di questa Corte in materia, ritiene che - riferendosi esse a
casi  in  cui le questioni di costituzionalita' erano state sollevate
in termini che non ne consentivano "l'esame esaustivo in tutti i vari
aspetti  dell'applicabilita'  delle  norme  denunziate"  o  non erano
rilevanti  nei  relativi  giudizi  - sia consentita la riproposizione
della questione;
        che  la  Commissione  tributaria  regionale  di  Firenze, con
ordinanza  pronunciata  il  17 marzo  2000  e pervenuta alla Corte il
3 luglio  2001, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale del citato
art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973;
        che  l'ordinanza  e' stata pronunziata nel giudizio d'appello
proposto   -   contro   la  decisione  della  Commissione  tributaria
provinciale   di   Siena   che  aveva  riconosciuto  il  diritto  del
contribuente  al  rimborso di somme indebitamente versate a titolo di
I.R.P.E.F.,  sia  per  ritenuta  diretta  sia  per  autotassazione  -
dall'Amministrazione  finanziaria,  la quale eccepiva che il rimborso
era stato chiesto dopo il decorso del termine di diciotto mesi di cui
alla norma impugnata;
        che,   secondo   la  rimettente,  il  rimborso  spettante  al
contribuente  che  abbia  effettuato  il versamento diretto, regolato
dall'art. 38,  e  quello  spettante  al  contribuente  assoggettato a
ritenuta  diretta,  regolato  dall'art. 37, sarebbero disciplinati in
modo  irragionevolmente  diverso,  non  essendo  agevole  comprendere
perche' quest'ultimo sia sottoposto alla prescrizione decennale ed il
primo  sia  invece  soggetto ad un breve termine di decadenza, con la
conseguenza che o l'art. 38 viene interpretato nel senso che anche il
rimborso  da  esso  previsto debba essere chiesto nel termine (non di
decadenza,  ma)  di  prescrizione,  ovvero  e'  incostituzionale  per
violazione degli artt. 3 e 24 Cost;
        che  questa  conclusione,  ad avviso della rimettente, non e'
superata  nemmeno  dall'elevazione  del  termine  a  quarantotto mesi
disposta  dall'art. 1,  comma  5,  della legge 13 maggio 1999, n. 133
(Disposizioni   in   materia  di  perequazione,  razionalizzazione  e
federalismo  fiscale),  permanendo forti ed ingiustificate differenze
tra le normative a raffronto, soprattutto per l'"ampia ... diversita'
temporale   tra  il  termine  prescrizionale  di  10  anni  e  quello
decadenziale di quarantotto mesi";
        che nel giudizio di cui alla seconda ordinanza e' intervenuto
il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  tramite  l'Avvocatura
generale  dello  Stato, depositando memoria, nella quale ha sostenuto
la manifesta infondatezza della questione.
    Considerato che i giudizi introdotti dalle ordinanze in epigrafe,
riguardando la stessa disposizione di legge, debbono essere riuniti;
        che,  dopo  la  pronuncia  dell'ordinanza  n. 262,  il  testo
dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sui redditi) e' stato modificato due volte,
prima  dall'art. 1,  comma  5,  della  legge  13 maggio  1999, n. 133
(Disposizioni   in   materia  di  perequazione,  razionalizzazione  e
federalismo fiscale), che ha elevato a quarantotto mesi il termine di
decadenza  di  cui al comma 1 dell'art. 38, e poi dall'art. 34, comma
6,   della  legge  23 dicembre  2000,  n. 388  (Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato), che ha
fissato  negli stessi quarantotto mesi il termine di decadenza di cui
al  comma  2  dell'art. 38, per i rimborsi chiesti dal percipiente di
somme assoggettate a ritenuta;
        che  inoltre, dopo la pronuncia delle due ordinanze, il testo
dell'art. 37 del d.P.R. n. 602 del 1973, da esse assunto come tertium
comparationis e' stato modificato dall'art. 34, comma 5, della citata
legge  n. 388  del  2000,  che  -  in  tema  di  rimborsi  chiesti da
contribuenti   assoggettati  a  ritenuta  diretta  -  al  termine  di
prescrizione  di cui all'art. 2946 cod. civ. ha sostituito il termine
di decadenza di quarantotto mesi;
        che  compete  a  ciascuna  delle  rimettenti - in riferimento
all'ambito  della  censura  rispettivamente  sollevata  - valutare se
queste  modificazioni  legislative  siano  applicabili  nei giudizi a
quibus   e,  in  caso  positivo,  se  le  questioni  di  legittimita'
costituzionale   possano   considerarsi   ancora   rilevanti   e  non
manifestamente infondate;
        che,  pertanto,  secondo  la  giurisprudenza  di questa Corte
(cfr.  ordinanze  n. 284 del 2001 e n. 102 del 1999), gli atti devono
essere restituiti ai giudici a quibus.