ha pronunciato la seguente Ordinanza Nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 98 e 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 2001 dal Tribunale di Milano sul ricorso proposto da Caguana Valentin Pablo Antonio contro Fallimento Isla de John Martin S.a.s. di Maragno Rosa & C., iscritta al n. 224 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1a serie speciale, dell'anno 2001. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice relatore Annibale Marini. Ritenuto che, con ordinanza emessa il 25 gennaio 2001, il giudice del Tribunale di Milano, delegato al fallimento della Isla de John Martin S.a.s. di Maragno Rosa & C., ha sollevato, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 98 e 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), "nella parte in cui il primo prevede che il ricorso in opposizione allo stato passivo sia presentato al giudice delegato ed il secondo prevede che il giudice delegato sia il giudice istruttore della causa di opposizione"; che, ad avviso del rimettente, l'aspetto realmente innovatore del novellato art. 111 della Costituzione va individuato nella acquisita autonomia dei principi da esso fissati, ed in particolare del principio dell'indipendenza del giudice, rispetto ai singoli precetti costituzionali di cui agli artt. 24, 25, 101 e 111 (vecchio testo) Cost; che da tale considerazione discenderebbe una valutazione di "potenziale conflitto" tra l'art. 98 della legge fallimentare e lo stesso art. 111 Cost., nella parte in cui quest'ultimo prevede che il processo debba svolgersi davanti ad un giudice imparziale; che il giudice infatti - sempre secondo il rimettente - puo' ritenersi davvero imparziale "soltanto se il suo approccio al processo non e' alterato da conoscenze acquisite in precedenza (nell'esercizio delle funzioni giudiziarie) che si collochino al di fuori del medesimo giudizio e se, biunivocamente, le conoscenze apprese nel processo possano condizionare l'esercizio delle altre funzioni assegnategli e cio' indipendentemente dal fatto [...] che vi sia identita' di valutazione contenutistica della fattispecie"; che la piu' recente giurisprudenza della Corte, ed in particolare la sentenza n. 387 del 1999, sembrerebbe al riguardo voler superare - ad avviso del rimettente - quella diversita' di approccio fra il processo penale e quello civile che aveva condotto la stessa Corte ad affermare, in passato, che il problema della prevenzione cognitiva si attenua nel processo civile per effetto della mediazione offerta dall'impulso paritario delle parti; che il medesimo rimettente si dice consapevole del fatto che questione analoga a quella da lui sollevata e' stata dichiarata non fondata con sentenze n. 94 del 1975 e n. 158 del 1970 e manifestamente infondata con ordinanza n. 304 del 1998; che, tuttavia, gli argomenti posti a base della pronuncia di manifesta infondatezza sarebbero, a suo avviso, suscettibili di critica, sia nella parte in cui tenderebbero a sminuire il ruolo del giudice delegato nell'ambito del collegio, nella fase di opposizione, sia nella parte in cui mirerebbero a sottolineare una profonda diversita' di profilo cognitorio tra la fase della verifica del passivo e la fase dell'opposizione, sull'assunto che nella fase sommaria la cognizione sarebbe limitata a prove cartolari; che, sotto il primo profilo, la natura collegiale dell'organo cui e' affidata la decisione nel giudizio di opposizione non costituirebbe garanzia sufficiente a salvaguardare il principio della imparzialita' del giudice; che, sotto il secondo aspetto, da un lato non sarebbe corretto affermare che nel processo di opposizione allo stato passivo possano essere assunti tutti i mezzi di prova previsti per il processo di cognizione, essendo escluse le prove costituende che presuppongono la disponibilita' della lite, come la confessione ed il giuramento, dall'altro sarebbe altresi' inesatta l'affermazione secondo cui, nella fase della verificazione del passivo, le uniche prove utilizzabili dal giudice delegato sarebbero quelle cartolari, potendo egli assumere anche le opportune informazioni previste dall'art. 95 della legge fallimentare; che nemmeno potrebbe ritenersi, d'altro canto, al fine di escludere il denunciato vizio di legittimita' costituzionale, che la fase necessaria della verifica sommaria del passivo e quella eventuale dell'opposizione costituiscano fasi dello stesso processo, dovendo al contrario riconoscersi la natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta infondatezza o, in subordine, di infondatezza della questione, in quanto identica a quella gia' dichiarata non fondata con sentenze n. 157 del 1970 e n. 94 del 1975; che nelle suddette sentenze si porrebbe in luce come il processo fallimentare sia ispirato al principio della concentrazione presso i suoi organi di ogni controversia che ne deriva, con conseguenti inevitabili collegamenti ed interferenze processuali, non rilevanti tuttavia agli effetti della legittimazione del giudice, "per la prevalente apprezzabile esigenza di portare allo stesso organo giurisdizionale tutto il procedimento e di ridurlo ad unita'"; che tali considerazioni resterebbero valide - ad avviso dell'Avvocatura - anche dopo la riforma del processo civile operata dalla legge n. 353 del 1990, stante la riserva di collegialita' riguardante le controversie in tema di opposizione allo stato passivo, verosimilmente ispirata proprio dall'esigenza di mantenere una dialettica interna all'organo, in considerazione della partecipazione al collegio del magistrato da cui il provvedimento opposto promana; che la stessa Corte, del resto, dichiarando manifestamente infondata la medesima questione, con ordinanza n. 304 del 1998, ha precisato che condizione necessaria per l'incompatibilita' endoprocessuale e' la preesistenza di valutazioni ricadenti sulla medesima res iudicanda e che non vi e' identita' di res iudicanda quando due cognizioni dello stesso fatto siano, caratterizzate come appunto, secondo la parte pubblica, e' nella specie - l'una dalla particolare sommarieta' e l'altra dalla completezza dell'accertamento effettuato sulla base di tutto il materiale probatorio acquisibile; che la sentenza n. 387 del 1999 - diversamente da quanto il rimettente mostra di ritenere - non modificherebbe, ad avviso ancora dell'Avvocatura, siffatta impostazione ne' il testo novellato dell'art. 111 della Costituzione introdurrebbe elementi di novita' nella questione, essendo indubbio che il valore costituzionale della terzieta' ed imparzialita' del giudice fosse gia' acquisito nella costituzione vivente e nella stessa giurisprudenza della Corte costituzionale. Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 167 del 2001, ha dichiarato identica questione manifestamente infondata, anche con riferimento al novellato art. 111 Cost; che si osserva in tale pronuncia come gia' nelle precedenti sentenze n. 94 del 1975 e n. 158 del 1970 e nell'ordinanza n. 304 del 1998 richiamate dallo stesso rimettente fosse stata esclusa qualsiasi incompatibilita' tra l'attivita' istruttoria e decisoria relativa alla causa di opposizione allo stato passivo e quella svolta in precedenza dal giudice delegato per la formazione dello stato passivo; che l'evocazione dell'ulteriore parametro rappresentato appunto dall'art. 111 Cost., nella nuova formulazione, non introduce rispetto a tale giurisprudenza - "profili nuovi o diversi di illegittimita' costituzionale, essendo la terzieta' ed imparzialita' del giudice - alla cui stregua la questione e' posta - pienamente tutelate nella carta costituzionale, anche anteriormente alla citata novella"; che nella medesima pronuncia si rileva altresi' come non sia pertinente il richiamo, operato anche dall'attuale rimettente, ai principi enunciati nella successiva sentenza n. 387 del 1999, del resto pienamente coerente con la precedente giurisprudenza della Corte in argomento, in quanto la formazione dello stato passivo ad opera del giudice delegato e la pronuncia sulla (eventuale) opposizione al medesimo stato passivo non attengono alle stesse valutazioni decisorie, ne' i due provvedimenti sono contraddistinti da una uguale idoneita' al giudicato; che, sotto il primo aspetto, va ribadita la netta distinzione tra la cognizione sommaria del giudice delegato - il cui potere di assumere "le opportune informazioni" non puo' certo essere confuso con la possibilita', a lui certamente negata, di avvalersi di ogni mezzo di prova - e quella piena del giudice dell'opposizione, che incontra i soli limiti connaturati alla indisponibilita' della materia; che, per quanto riguarda il secondo profilo, alla stregua del diritto vivente, l'efficacia preclusiva dello stato passivo non opposto e' di natura meramente endoprocessuale e solo la sentenza resa sulla opposizione e' suscettibile di assumere effetti di giudicato; che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.