ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a seguito della delibera della Camera dei deputati del 6 marzo
2001   relativa   alla   insindacabilita'   delle  opinioni  espresse
dall'on. Guido  Lo  Porto  nei  confronti  del  dott. Domenico Gozzo,
promosso  dal  giudice  per  le indagini preliminari del Tribunale di
Caltanissetta,  con  ricorso depositato il 18 maggio 2001 ed iscritto
al n. 192 del registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto che, con ricorso datato 2 maggio 2001 e depositato nella
cancelleria della Corte il 18 maggio 2001, il giudice per le indagini
preliminari  del Tribunale di Caltanissetta, investito di un giudizio
nei  confronti  del deputato Guido Lo Porto - imputato del delitto di
diffamazione  aggravata a mezzo stampa, per avere offeso, mediante un
comunicato  poi  diffuso  da un'agenzia giornalistica, la reputazione
del   dott.   Domenico  Gozzo,  Sostituto  presso  la  Procura  della
Repubblica  di  Palermo  - ha sollevato conflitto di attribuzione tra
poteri  dello  Stato  nei  confronti  della  Camera  dei deputati, in
relazione  alla  deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta
del  6 marzo  2001  (documento IV-quater n. 180), ha dichiarato che i
fatti  per  i quali era in corso il procedimento penale, concernevano
opinioni  espresse  da  un membro del Parlamento nell'esercizio delle
sue  funzioni,  in  quanto  tali insindacabili (art. 68, primo comma,
della Costituzione);
        che  il giudice ricorrente dopo aver premesso che l'anzidetta
deliberazione  della  Camera dei deputati "inibisce l'esercizio della
giurisdizione";  e  dopo aver evidenziato la propria legittimazione a
sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto
organo  giurisdizionale  competente  a  dichiarare definitivamente la
volonta'   del   potere   cui   appartiene   reputa   illegittima  la
deliberazione     in    questione,    chiedendone    conseguentemente
l'annullamento:   cio'   in   quanto   la  ritenuta  insindacabilita'
riguarderebbe,  in  realta', dichiarazioni prive del necessario nesso
con   la  funzione  parlamentare  e  la  relativa  attivita'  tipica,
difettando,  tra  l'altro,  uno  specifico atto parlamentare cui esse
sarebbero  riferibili;  con  conseguente  menomazione  della sfera di
attribuzioni dell'autorita' giudiziaria investita del giudizio.
    Considerato  che  in questa fase, la Corte e' chiamata a delibare
esclusivamente  se  il  ricorso  sia  ammissibile,  valutando,  senza
contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed
oggettivo  di  un  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato,
impregiudicata    ogni   definitiva   decisione   anche   in   ordine
all'ammissibilita'  (art. 37,  terzo  e  quarto  comma,  della  legge
11 marzo 1953, n. 87);
        che,  quanto  al  requisito  soggettivo,  il  giudice  per le
indagini   preliminari   presso  il  Tribunale  di  Caltanissetta  e'
legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare
definitivamente,  per  il  procedimento  del  quale  e' investito, la
volonta'  del  potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle
funzioni   giurisdizionali   svolte   in  posizione  di  indipendenza
costituzionalmente garantita;
        che,  parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
dichiarazione  di  insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  da un
proprio membro, e' legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente  a  dichiarare  definitivamente la volonta' del potere che
rappresenta;
        che,  per  quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il  giudice  ricorrente  denuncia  la  lesione della propria sfera di
attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della
deliberazione,  che  ritiene  illegittima, con la quale la Camera dei
deputati  ha  qualificato  le  dichiarazioni del parlamentare, per le
quali era in corso il giudizio, come insindacabili in quanto comprese
nell'esercizio  delle  funzioni  parlamentari  (art. 68, primo comma,
della Costituzione);
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di  un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.