ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 6 marzo 2001 relativa alla insindacabilita' delle opinioni espresse dall'on. Guido Lo Porto nei confronti del dott. Domenico Gozzo, promosso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, con ricorso depositato il 18 maggio 2001 ed iscritto al n. 192 del registro ammissibilita' conflitti. Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto che, con ricorso datato 2 maggio 2001 e depositato nella cancelleria della Corte il 18 maggio 2001, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, investito di un giudizio nei confronti del deputato Guido Lo Porto - imputato del delitto di diffamazione aggravata a mezzo stampa, per avere offeso, mediante un comunicato poi diffuso da un'agenzia giornalistica, la reputazione del dott. Domenico Gozzo, Sostituto presso la Procura della Repubblica di Palermo - ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 6 marzo 2001 (documento IV-quater n. 180), ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale, concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione); che il giudice ricorrente dopo aver premesso che l'anzidetta deliberazione della Camera dei deputati "inibisce l'esercizio della giurisdizione"; e dopo aver evidenziato la propria legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene reputa illegittima la deliberazione in questione, chiedendone conseguentemente l'annullamento: cio' in quanto la ritenuta insindacabilita' riguarderebbe, in realta', dichiarazioni prive del necessario nesso con la funzione parlamentare e la relativa attivita' tipica, difettando, tra l'altro, uno specifico atto parlamentare cui esse sarebbero riferibili; con conseguente menomazione della sfera di attribuzioni dell'autorita' giudiziaria investita del giudizio. Considerato che in questa fase, la Corte e' chiamata a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilita' (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87); che, quanto al requisito soggettivo, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta e' legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale e' investito, la volonta' del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita; che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la dichiarazione di insindacabilita' delle opinioni espresse da un proprio membro, e' legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere che rappresenta; che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il giudice ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione, che ritiene illegittima, con la quale la Camera dei deputati ha qualificato le dichiarazioni del parlamentare, per le quali era in corso il giudizio, come insindacabili in quanto comprese nell'esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma, della Costituzione); che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.