IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 7575/2001
Reg.  Gen.,  proposto  da  Vigilante  Mario,  rappresentato  e difeso
dall'avv.  Roberto  De  Giacomo,  con domicilio eletto in Napoli, via
Tino di Camaino n. 6, c/o studio legale Violante,
    Contro il Ministero delle Finanze (recte: Ministero dell'economia
e  delle  finanze),  in persona del Ministro pro tempore - Guardia di
Finanza,  Comando  provinciale  di Napoli - rappresentato e difeso ex
lege  in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli,
con  domicilio  eletto  ope  legis presso gli uffici della stessa, in
Napoli, via A. Diaz n. 11,
    Per l'annullamento:
        a)  del  provvedimento n. 28141 del 2 maggio 2001, comunicato
il 7 maggio 2001, con il quale il Comando Provinciale di Napoli della
Guardia  di  Finanza  ha  disposto  la  sospensione precauzionale dal
servizio  del ricorrente, a titolo obbligatorio, ai sensi dell'art. 4
della legge 27 marzo 2001, n. 97;
        b)  di  ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto,
connesso,  collegato  e  conseguente  e per quanto occorra del foglio
n. 13722 datato 19 aprile 2001;
    Visti il ricorso ed i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'amministrazione
intimata e le annesse produzioni;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
    Visti gli atti tutti di causa;
    Uditi  alla  camera di consiglio del 19 settembre 2001 - relatore
il magistrato dr. Carpentieri - gli avv. riportati a verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

                           Fatto e diritto

    Il maresciallo ordinario della Guardia di Finanza Vigilante Mario
e'  stato  condannato in primo grado dal Tribunale penale di Messina,
con  sentenza  del  27  febbraio  2001,  alla pena di anni quattro di
reclusione  per  il  reato p.e.p. dall'articolo 317 del c.p, per aver
ricevuto  una  somma  di  denaro  nell'ambito di una verifica fiscale
(fatti  commessi  in  concorso  e col vincolo della continuazione nel
febbraio 1990 e nel luglio 1991).
    Egli  e'  stato  sospeso  precauzionalmente dal servizio a titolo
obbligatorio  dal  28  ottobre al 31 dicembre 1994 ed e' stato quindi
riammesso in servizio a decorrere dal 10 gennaio 1995.
    Con  il  provvedimento  n. 28141 del 2 maggio 2001, oggetto della
presente   impugnativa,   adottato   ai   sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo  4  della  legge 27 marzo 2001, n. 97, il ricorrente e'
stato  dunque  nuovamente  sospeso  precauzionalmente dall'impiego, a
titolo obbligatorio, a seguito della suddetta sentenza di primo grado
di condanna.
    A  sostegno  del  gravame  parte  ricorrente deduce, tra l'altro,
l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 4 della legge n. 97 del
2001  per  contrasto  con  gli  articoli  3, 4, 24, 35, 36 e 97 della
Costituzione.
    Si  e'  costituita  ed ha resistito in giudizio l'amministrazione
intimata,  che  ha  rassegnato  conclusioni nel senso del rigetto del
gravame.
    Le  altre  censure di illegittimita' proposte da parte ricorrente
non appaiono fondate.
    S'impone   pertanto   l'esame   dei   profili  di  illegittimita'
costituzionale  della  norma  introdotta  dall'articolo 4 della legge
n. 97  del  2001, che e' posta dall'amministrazione a giustificazione
dell'atto.
    La  questione  di  legittimita'  costituzionale  sollecitata  dal
ricorrente  si  presenta,  ad  avviso del Collegio, rilevante ai fini
della  decisione  della  presente  controversia  e non manifestamente
infondata,  donde  la  sospensione  della causa e la rimessione degli
atti al giudice delle leggi.
    In  precedenti,  del  tutto analoghe, fattispecie (cfr. Ordinanze
numeri  212/2001  del  29  giugno 2001, 239/2001 del 27 luglio 2001 e
255/2001  del  l8  settembre  2001) la Sezione e' gia' pervenuta alle
suddette  conclusioni, che non possono che valere identicamente anche
per il caso in esame.
    Al riguardo la Sezione ha cosi' motivato.
    La  questione  e'  rilevante  atteso  che la novella recata dalla
legge  n. 97/2001  si  applica  anche  al  ricorrente,  ancorche'  la
sentenza  di  condanna  (che  e'  del 27 febbraio 2001) sia anteriore
rispetto  all'entrata  in  vigore  della  nuova  legge.  Soccorre, in
argomento,  il  chiaro  disposto  dell'art. 10,  recante la normativa
transitoria,  ove  si  afferma  (comma  1)  che le disposizioni della
presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili
e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di
entrata  in  vigore  della  legge  stessa.  Nel  caso  in  esame,  il
procedimento  penale  a carico del Vigilante - all'atto dell'adozione
del  provvedimento  gravato,  e'  in  corso,  attesa  la pacifica non
definitivita',  a quel momento, della sentenza di primo grado posta a
base della sospensione.
    Deve  quindi  dedursi che la fattispecie sottoposta all'esame del
Tribunale  amministrativo  regionale  e'  regolata  dall'art. 4 della
legge  n. 97/2001:  diviene  allora  essenziale  l'esame della norma,
sotto    il   profilo   della   sua   sospetta   incostituzionalita',
introducendosi  la  relativa questione sia sulla base dello specifico
motivo   di   ricorso,  sia  per  l'autonomo  rilievo  d'ufficio  del
tribunale.
    Vari sono i parametri della Carta costituzionale che il tribunale
ritiene invocabili: gli articoli 3, 4, 24, 27, 35, 36, 97 Cost.
    In  particolare,  il  parametro  principale  e'  costituito dalla
ragionevolezza  dei  bilanciamento  operato  dal  legislatore  fra le
esigenze   di   buon   andamento   ed  imparzialita'  della  pubblica
amministrazione   e   tutela   dei  diritti  compressi  dalla  misura
cautelare.
    La Corte costituzionale gia' si e' espressa in argomento (sent. 3
giugno 1999, n. 206), rilevando che l'art. 15, comma 4-septies, della
legge  19  marzo  1990,  n. 55  e' costituzionalmente legittimo nella
parte  in  cui  stabilisce  che  i  dipendenti  delle amministrazioni
pubbliche,  i quali abbiano riportato condanna, anche non definitiva,
per determinati delitti, siano sospesi immediatamente dall'ufficio.
    La  pronuncia  e'  particolarmente  pertinente in quanto la legge
n. 97/2001,  oltre  che per altre fondamentali esigenze, quali quella
di  contemperare  alcuni  aspetti  di  rilievo  pubblicistico  con la
disciplina    privarizzata    del    lavoro   presso   le   pubbliche
amministrazioni  ex  d.lgs  n. 29/1993  (ora d.lgs n. 16 del 30 marzo
2001),  e'  intervenuta  proprio  per reinserire una norma di portata
analoga   a   quella   dell'art.  15  summenzionato,  attesa  la  sua
abrogazione ad opera del T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000).
    L'abrogazione, disposta nel T.U.E.L. (salvo per cio' che riguarda
gli ammimstratori e i componenti degli organi delle aziende sanitarie
e  ospedaliere  e  i  consiglieri regionali), ha comportato, infatti,
anche l'effetto di eliminare la sospensione automatica dei dipendenti
pubblici, ponendo la necessita' di riformulazione della norma.
    Dall'esame  della  sentenza n. 206/1999 si evince che la Corte ha
svolto  il  suo esame limitatamente alla compatibilita' dell'art. 15,
comma   4-septies  citato,  in  relazione  alla  condanna  per  reato
associativo di stampo mafioso.
    Dallo  scrutinio  svolto, la Corte ha, in sintesi, dedotto che la
gravita'  di  quel  reato  abilita  il legislatore, senza lesione del
principio di ragionevolezza, a prevedere misure cautelari automatiche
per il dipendente della p.a., condannato anche se non via definitiva.
    Ad  avviso  di questo tribunale, la sentenza della Corte ha pero'
anche  indicato  l'ipotesi estrema, oltre la quale la lesione di quel
principio non si pone come manifestamente infondata.
    Ed   infatti  la  condanna  di  un  dipendente  di  una  pubblica
amministrazione   per  un  delitto  riconducibile  alla  criminalita'
organizzata    appare    quanto    di    piu'   destabilizzante   per
l'amministrazione  stessa,  considerato,  da  un  lato,  il carattere
tendenzialmente irretrattabile della partecipazione alle associazioni
di  stampo  mafioso,  dall'altro,  la peculiarita' di queste ultime a
porsi   in   senso   antagonista   alle  istituzioni,  con  modalita'
permanente.
    Se  quindi  il principio di ragionevolezza - principio "assoluto"
fra  i  valori  costituzionali  -  non puo' dirsi vulnerato in quella
ipotesi estrema, la tematica del bilanciamento razionale fra esigenze
di  buon  andamento ed imparzialita' della pubblica amministrazione e
tutela  dei  diritti  compressi  dalla misura cautelare sembra invece
porsi in fattispecie, quale quella in esame, ove l'attuale ricorrente
e'  stato  si'  condannato  per  un  reato  di  particolare  gravita'
(art. 317   c.p.)   ma   tale   episodio   criminoso,  almeno  stando
all'imputazione,  e'  scollegato  ad ambienti stabilmente criminali e
risulta  posto  in  essere  in concorso e con continuazione, ma al di
fuori di ipotesi delinquenziali associative (anche semplici).
    Il ricorrente, inoltre, dopo avere subito un non lungo periodo di
sospensione  dal  servizio  (per 63 giorni), e' stato riammesso a far
data  dal 1 gennaio 1995 e, a quel che emerge dagli atti, negli oltre
cinque anni successivi di servizio non ha dato luogo ad apprezzamenti
negativi per la sua condotta di finanziere.
    Sempre  dalla  sentenza n. 206/1999 si apprende che vi sono delle
ipotesi  in cui non e' irragionevole la discrezionalita' demandata al
legislatore   di   identificare   ipotesi  circoscritte  nelle  quali
l'esigenza  cautelare  e'  apprezzata  in  via  generale ed astratta,
tuttavia,  trattandosi  della  valutazione  di interessi strettamente
legati  alla  attivita'  amministrativa,  non v'e' dubbio che, in via
ordinaria,  debba  essere  la  stessa  amministrazione  a compiere il
relativo  apprezzamento,  con  riguardo alle caratteristiche del caso
concreto.
    La  richiamata sentenza n. 206 del 1999 si inserisce peraltro nel
solco   di  un  consolidato  orientamento  volto  ad  escludere  ogni
automatismo  di  trasposizione  di  effetti dal piano penale a quello
disciplinare   e   cautelare   nell'ambito  del  rapporto  d'impiego,
orientamento   cristallizzatosi,   come  e'  noto,  nella  previsione
dell'articolo  9  della  legge n. 19 del 1990 (Corte Cost. 14 ottobre
1998, n. 971).
    Il   presente   processo   va  quindi  sospeso,  disponendosi  la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Con  distinta  ordinanza e' disposto l'accoglimento della domanda
cautelare    per    il   solo   tempo   necessario   all'espletamento
dell'incidente  di  costituzionalita', attesa la particolare gravita'
del  pregiudizio  che  nelle  more  verrebbe  ad  essere  subito  dal
ricorrente  (Cons.  St., ad. plen., 20 dicembre 1999, ord. n. 2/1999;
Corte cost., 12 gennaio 2000, n. 4).