IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 7575/2001
Reg. Gen., proposto da Vigilante Mario, rappresentato e difeso
dall'avv. Roberto De Giacomo, con domicilio eletto in Napoli, via
Tino di Camaino n. 6, c/o studio legale Violante,
Contro il Ministero delle Finanze (recte: Ministero dell'economia
e delle finanze), in persona del Ministro pro tempore - Guardia di
Finanza, Comando provinciale di Napoli - rappresentato e difeso ex
lege in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli,
con domicilio eletto ope legis presso gli uffici della stessa, in
Napoli, via A. Diaz n. 11,
Per l'annullamento:
a) del provvedimento n. 28141 del 2 maggio 2001, comunicato
il 7 maggio 2001, con il quale il Comando Provinciale di Napoli della
Guardia di Finanza ha disposto la sospensione precauzionale dal
servizio del ricorrente, a titolo obbligatorio, ai sensi dell'art. 4
della legge 27 marzo 2001, n. 97;
b) di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto,
connesso, collegato e conseguente e per quanto occorra del foglio
n. 13722 datato 19 aprile 2001;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione
intimata e le annesse produzioni;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 19 settembre 2001 - relatore
il magistrato dr. Carpentieri - gli avv. riportati a verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
Fatto e diritto
Il maresciallo ordinario della Guardia di Finanza Vigilante Mario
e' stato condannato in primo grado dal Tribunale penale di Messina,
con sentenza del 27 febbraio 2001, alla pena di anni quattro di
reclusione per il reato p.e.p. dall'articolo 317 del c.p, per aver
ricevuto una somma di denaro nell'ambito di una verifica fiscale
(fatti commessi in concorso e col vincolo della continuazione nel
febbraio 1990 e nel luglio 1991).
Egli e' stato sospeso precauzionalmente dal servizio a titolo
obbligatorio dal 28 ottobre al 31 dicembre 1994 ed e' stato quindi
riammesso in servizio a decorrere dal 10 gennaio 1995.
Con il provvedimento n. 28141 del 2 maggio 2001, oggetto della
presente impugnativa, adottato ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il ricorrente e'
stato dunque nuovamente sospeso precauzionalmente dall'impiego, a
titolo obbligatorio, a seguito della suddetta sentenza di primo grado
di condanna.
A sostegno del gravame parte ricorrente deduce, tra l'altro,
l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 4 della legge n. 97 del
2001 per contrasto con gli articoli 3, 4, 24, 35, 36 e 97 della
Costituzione.
Si e' costituita ed ha resistito in giudizio l'amministrazione
intimata, che ha rassegnato conclusioni nel senso del rigetto del
gravame.
Le altre censure di illegittimita' proposte da parte ricorrente
non appaiono fondate.
S'impone pertanto l'esame dei profili di illegittimita'
costituzionale della norma introdotta dall'articolo 4 della legge
n. 97 del 2001, che e' posta dall'amministrazione a giustificazione
dell'atto.
La questione di legittimita' costituzionale sollecitata dal
ricorrente si presenta, ad avviso del Collegio, rilevante ai fini
della decisione della presente controversia e non manifestamente
infondata, donde la sospensione della causa e la rimessione degli
atti al giudice delle leggi.
In precedenti, del tutto analoghe, fattispecie (cfr. Ordinanze
numeri 212/2001 del 29 giugno 2001, 239/2001 del 27 luglio 2001 e
255/2001 del l8 settembre 2001) la Sezione e' gia' pervenuta alle
suddette conclusioni, che non possono che valere identicamente anche
per il caso in esame.
Al riguardo la Sezione ha cosi' motivato.
La questione e' rilevante atteso che la novella recata dalla
legge n. 97/2001 si applica anche al ricorrente, ancorche' la
sentenza di condanna (che e' del 27 febbraio 2001) sia anteriore
rispetto all'entrata in vigore della nuova legge. Soccorre, in
argomento, il chiaro disposto dell'art. 10, recante la normativa
transitoria, ove si afferma (comma 1) che le disposizioni della
presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili
e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di
entrata in vigore della legge stessa. Nel caso in esame, il
procedimento penale a carico del Vigilante - all'atto dell'adozione
del provvedimento gravato, e' in corso, attesa la pacifica non
definitivita', a quel momento, della sentenza di primo grado posta a
base della sospensione.
Deve quindi dedursi che la fattispecie sottoposta all'esame del
Tribunale amministrativo regionale e' regolata dall'art. 4 della
legge n. 97/2001: diviene allora essenziale l'esame della norma,
sotto il profilo della sua sospetta incostituzionalita',
introducendosi la relativa questione sia sulla base dello specifico
motivo di ricorso, sia per l'autonomo rilievo d'ufficio del
tribunale.
Vari sono i parametri della Carta costituzionale che il tribunale
ritiene invocabili: gli articoli 3, 4, 24, 27, 35, 36, 97 Cost.
In particolare, il parametro principale e' costituito dalla
ragionevolezza dei bilanciamento operato dal legislatore fra le
esigenze di buon andamento ed imparzialita' della pubblica
amministrazione e tutela dei diritti compressi dalla misura
cautelare.
La Corte costituzionale gia' si e' espressa in argomento (sent. 3
giugno 1999, n. 206), rilevando che l'art. 15, comma 4-septies, della
legge 19 marzo 1990, n. 55 e' costituzionalmente legittimo nella
parte in cui stabilisce che i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, i quali abbiano riportato condanna, anche non definitiva,
per determinati delitti, siano sospesi immediatamente dall'ufficio.
La pronuncia e' particolarmente pertinente in quanto la legge
n. 97/2001, oltre che per altre fondamentali esigenze, quali quella
di contemperare alcuni aspetti di rilievo pubblicistico con la
disciplina privarizzata del lavoro presso le pubbliche
amministrazioni ex d.lgs n. 29/1993 (ora d.lgs n. 16 del 30 marzo
2001), e' intervenuta proprio per reinserire una norma di portata
analoga a quella dell'art. 15 summenzionato, attesa la sua
abrogazione ad opera del T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000).
L'abrogazione, disposta nel T.U.E.L. (salvo per cio' che riguarda
gli ammimstratori e i componenti degli organi delle aziende sanitarie
e ospedaliere e i consiglieri regionali), ha comportato, infatti,
anche l'effetto di eliminare la sospensione automatica dei dipendenti
pubblici, ponendo la necessita' di riformulazione della norma.
Dall'esame della sentenza n. 206/1999 si evince che la Corte ha
svolto il suo esame limitatamente alla compatibilita' dell'art. 15,
comma 4-septies citato, in relazione alla condanna per reato
associativo di stampo mafioso.
Dallo scrutinio svolto, la Corte ha, in sintesi, dedotto che la
gravita' di quel reato abilita il legislatore, senza lesione del
principio di ragionevolezza, a prevedere misure cautelari automatiche
per il dipendente della p.a., condannato anche se non via definitiva.
Ad avviso di questo tribunale, la sentenza della Corte ha pero'
anche indicato l'ipotesi estrema, oltre la quale la lesione di quel
principio non si pone come manifestamente infondata.
Ed infatti la condanna di un dipendente di una pubblica
amministrazione per un delitto riconducibile alla criminalita'
organizzata appare quanto di piu' destabilizzante per
l'amministrazione stessa, considerato, da un lato, il carattere
tendenzialmente irretrattabile della partecipazione alle associazioni
di stampo mafioso, dall'altro, la peculiarita' di queste ultime a
porsi in senso antagonista alle istituzioni, con modalita'
permanente.
Se quindi il principio di ragionevolezza - principio "assoluto"
fra i valori costituzionali - non puo' dirsi vulnerato in quella
ipotesi estrema, la tematica del bilanciamento razionale fra esigenze
di buon andamento ed imparzialita' della pubblica amministrazione e
tutela dei diritti compressi dalla misura cautelare sembra invece
porsi in fattispecie, quale quella in esame, ove l'attuale ricorrente
e' stato si' condannato per un reato di particolare gravita'
(art. 317 c.p.) ma tale episodio criminoso, almeno stando
all'imputazione, e' scollegato ad ambienti stabilmente criminali e
risulta posto in essere in concorso e con continuazione, ma al di
fuori di ipotesi delinquenziali associative (anche semplici).
Il ricorrente, inoltre, dopo avere subito un non lungo periodo di
sospensione dal servizio (per 63 giorni), e' stato riammesso a far
data dal 1 gennaio 1995 e, a quel che emerge dagli atti, negli oltre
cinque anni successivi di servizio non ha dato luogo ad apprezzamenti
negativi per la sua condotta di finanziere.
Sempre dalla sentenza n. 206/1999 si apprende che vi sono delle
ipotesi in cui non e' irragionevole la discrezionalita' demandata al
legislatore di identificare ipotesi circoscritte nelle quali
l'esigenza cautelare e' apprezzata in via generale ed astratta,
tuttavia, trattandosi della valutazione di interessi strettamente
legati alla attivita' amministrativa, non v'e' dubbio che, in via
ordinaria, debba essere la stessa amministrazione a compiere il
relativo apprezzamento, con riguardo alle caratteristiche del caso
concreto.
La richiamata sentenza n. 206 del 1999 si inserisce peraltro nel
solco di un consolidato orientamento volto ad escludere ogni
automatismo di trasposizione di effetti dal piano penale a quello
disciplinare e cautelare nell'ambito del rapporto d'impiego,
orientamento cristallizzatosi, come e' noto, nella previsione
dell'articolo 9 della legge n. 19 del 1990 (Corte Cost. 14 ottobre
1998, n. 971).
Il presente processo va quindi sospeso, disponendosi la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Con distinta ordinanza e' disposto l'accoglimento della domanda
cautelare per il solo tempo necessario all'espletamento
dell'incidente di costituzionalita', attesa la particolare gravita'
del pregiudizio che nelle more verrebbe ad essere subito dal
ricorrente (Cons. St., ad. plen., 20 dicembre 1999, ord. n. 2/1999;
Corte cost., 12 gennaio 2000, n. 4).