Ricorso  della  Regione  Toscana,  in  persona del Presidente pro
tempore,  autorizzato  con deliberazione della giunta regionale n. 75
del  28 gennaio 2002, rappresentato e difeso, per mandato in calce al
presente  atto,  dagli  avvocati  Vito  Vacchi,  Lucia  Bora  e Fabio
Lorenzoni   e   presso   lo   studio  di  quest'ultimo  elettivamente
domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43,
    Contro  il  Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per
la  dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 11, 17
comma  2; 24 commi 2, 4 e 9; 29 comma 2; 30; 33; 35; 41, commi 1 e 2;
52 commi 10, 17 e 20; 60, comma 1, lett. d); 64, commi 1 e 2; 66; 67,
commi 1 e 2; 70, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 8; 71 della legge 28 dicembre
2001  n. 448,  recante  disposizioni  per  la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato.
    Sul  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29
dicembre  2001  e' stata pubblicata la legge finanziaria 2002 (n. 448
del  28  dicembre 2001). Nel testo, oltre a non essere state recepite
istanze  espresse dalle regioni in sede di Conferenza unificata, sono
state  inserite  disposizioni  che  incidono  su normative di settore
attinenti   a   materie  di  competenza  regionale,  con  profili  di
illegittimita'  costituzionale,  specie  alla luce delle innovazioni,
introdotte  dalla  legge  costituzionale  18  ottobre  2001 n. 3 che,
com'e'  noto,  ha  modificato  le  disposizioni  del  titolo V, parte
seconda,  della Costituzione. Da qui la necessita' della proposizione
del   presente   ricorso,  per  la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale delle disposizioni di seguito indicate:
        1)  illegittimita' costituzionale dell'art. 11 per violazione
delIart. 117 della Costituzione.
    L'art. 11   riguarda   le   fondazioni   e,   modificando  alcune
disposizioni  del  decreto legislativo n. 153/1999, disciplina i c.d.
"settori   ammessi"   in   cui   puo'  esplicarsi  l'attivita'  delle
fondazioni,  i  criteri  di  composizione  dell'organo  di indirizzo,
l'attribuzione  all'autorita'  di vigilanza del compito di dettare il
regolamento per l'attuazione delle nuove disposizioni.
    La  norma  si  pone  in  contrasto  con le attribuzioni regionali
riconosciute dall'art. 117, terzo e quarto comma della Costituzione.
    Le  fondazioni, infatti, tutt'ora esercitano attivita' creditizia
e  bancaria,  con  la  conseguenza che la relativa disciplina rientra
nella  materia  delle casse di risparmio che il nuovo art. 117, terzo
comma,  attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle
regioni.
    Inoltre  i  "settori  ammessi" in cui puo' esplicarsi l'attivita'
delle  fondazioni,  rientrano,  in assoluta prevalenza, nelle materie
ora  attribuite  alla  potesta'  legislativa regionale concorrente o,
addirittura,  esclusiva:  al legislatore statale e' precluso, quindi,
organizzare  le  modalita'  di  esercizio delle funzioni che dovranno
essere oggetto unicamente delle specifiche leggi regionali.
    La  norma  (al  secondo  comma)  incide  poi  sulla  composizione
dell'organo  di  indirizzo di tali enti, intervenendo cosi in maniera
rilevante  a  menomare  la  potesta' legislativa riservata in materia
alla regione.
    La    norma   e'   altresi'   incostituzionale   per   violazione
dell'art. 117,  sesto  comma, della Costituzione perche' ai commi 1 e
14  attribuisce  il  potere  regolamentare  (finalizzato a dettare le
norme  attuative  della nuova legge e a modificare i settori ammessi)
all'Autorita'  di  vigilanza  (le cui funzioni sono esercitate in via
transitoria  dal  Ministro, ex art. 1 lett e) del decreto legislativo
n. 153/1999),  mentre  il  potere  regolamentare  e'  attribuito alle
regioni   in   tutte  le  materie  che,  come  quella  in  questione,
appartengono alla competenza regionale.
        2)  Incostituzionalita' dell'art. 17, comma 2, per violazione
dell'art. 117 della Costituzione.
    L'art. 17,  comma 2, inserisce una ulteriore norma dopo l'art. 40
del  decreto  legislativo  n. 165/2001  (Norme  sull'ordinamento  del
lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni pubbliche), la quale
prevede la verifica da parte del Governo e dei Comitati di settore in
merito alle implicazioni finanziarie della contrattazione integrativa
di  compatto  e  la definizione di metodologie e criteri di riscontro
anche   a   campione   sui   contratti   integrativi   delle  singole
amministrazioni (regioni comprese).
    Pertanto si introducono nuove forme di controllo sulle previsioni
della contrattazione integrativa di comparto e si richiede l'invio di
informazioni   in   merito  ai  costi  della  contrattazione  stessa,
addirittura  in  base  al  modello  di  rilevazione  predisposto  dal
Ministero:  tutto cio' contrasta con l'art. 117 della Costituzione in
base al quale la materia della contrattazione collettiva e' riservata
allo  Stato solo con riferimento all'ordinamento e all'organizzazione
dello Stato e degli enti pubblici nazionali (art. 117, secondo comma,
lett. g)), mentre e' di esclusiva competenza regionale nelle restanti
ipotesi.
    Le  citate  forme  di  controllo  interferiscono  dunque  con  la
suddetta  autonomia regionale costituzionalmente garantita in tema di
ordinamento  ed  organizzazione regionale dal citato art. 117, quarto
comma    della    Costituzione,    con   conseguente   illegittimita'
costituzionale   dell'art. 40-bis,   commi   1,  2  e  3,  introdotti
dall'art. 17, comma 2, della legge finanziaria in esame.
        3)  Incostituzionalita'  dell'art.  24,  commi  2, 4 e 9, per
violazione dell'art. 117 della Costituzione.
    L'art. 24  disciplina il patto di stabilita' interno per province
e  comuni,  stabilendo il limite del disavanzo per l'anno 2002 (comma
1) e per gli anni 2003 e 2004 (comma 5).
    Per  quanto  qui interessa, il comma 2 dell'art. 24 pone un tetto
alle  spese  correnti,  prevedendo  che  per l'anno 2002 il complesso
delle  spese  correnti,  al netto degli interessi passivi e di quelle
finanziate  da  programmi  comunitari,  non puo' superare l'ammontare
degli  impegni  a  tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentato del 6
per cento.
    Il  comma  4  dello  stesso  articolo  dispone  che  le  suddette
limitazioni percentuali di incremento si applicano anche al complesso
dei  pagamenti  per  spese  correnti  con  riferimento  ai  pagamenti
effettuati nell'esercizio finanziario 2000.
    Il  comma  9  prevede poi la sanzione per il mancato rispetto dei
limiti  di cui al comma 4, stabilendo che l'importo dei trasferimenti
spettanti  agli  enti locali "inadempienti" e' ridotto in misura pari
alla   differenza   tra   gli  obiettivi  assegnati  ed  i  risultati
conseguiti.  Il  medesimo  comma 9 prevede ancora che gli enti locali
sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze,
secondo   modalita'  e  tempi  stabiliti  con  decreto  dello  stesso
Ministero,  le  informazioni  concernenti  il  rispetto  dei tetti di
spesa;  in  caso  di  mancata  trasmissione delle informazioni l'ente
viene   considerato   inadempiente   ai   fini   del   raggiungimento
dell'obiettivo   ed   i   trasferimenti   ad   esso   spettanti  sono
ulteriormente   ridotti  dell'1  per  cento  rispetto  alla  prevista
riduzione  dei  trasferimenti  erariali  a  valere  sui  fondi di cui
all'art. 34  comma  1  lettere  a),  b)  e c) del decreto legislativo
n. 504/1992  (fondo  ordinario, fondo consolidato e fondo perequativo
degli squilibri di fiscalita' locale).
    Le  suddette  disposizioni  appaiono  lesive  delle  attribuzioni
regionali di cui all'art. 117 della Costituzione.
    Innanzitutto,    infatti;   il   nuovo   art. 117   annovera   il
"coordinamento  della finanza pubblica" tra le materie a legislazione
concorrente,  in  cui,  quindi,  compete  alle  regioni  la  potesta'
legislativa.  Lo Stato dovrebbe pertanto limitarsi solo a determinare
i  principi  fondamentali,  mentre  nelle disposizioni impugnate sono
dettate in modo analitico norme direttamente regolanti la materia.
    Inoltre  la riforma costituzionale, com'e' noto, ha modificato il
previgente  principio del parallelismo tra la funzione legislativa ed
amministrativa;  oggi  mentre la potesta' legislativa e' regionale in
un cospicuo e rilevante numero di materie, le funzioni amministrative
devono  di  regola essere allocate in capo ai comuni, ad eccezione di
quelle  insuscettibili  a restare a tale livello, secondo il criterio
di adeguatezza
    Ne  consegue  che  la regione, nell'ambito della propria potesta'
legislativa,  disciplina l'esercizio di funzioni di titolarita' degli
enti   locali;   ma  tale  legislazione  regionale  sara'  del  tutto
vanificata  dal  fatto  che  i  comuni non potranno poi concretamente
esercitare  le  loro  funzioni  per  il  previsto  limite  di  spesa.
L'introduzione  di tale tetto all'effettuazione delle spese correnti,
calcolato  in  riferimento  alla  spesa  storica  del 2000 (neanche a
quella   dell'anno   precedente,   rispetto  alla  quale  si  sarebbe
determinata,  almeno,  una  linea  di  continuita' con il livello dei
servizi  e delle funzioni esercitate al momento dell'approvazione del
bilancio  2002), a prescindere dalle risorse di cui ciascun ente puo'
in  concreto  disporre,  anche in forza delle entrate derivanti dalla
sua  autonomia  finanziaria,  si risolve in una predeterminazione dal
centro  del livello massimo delle funzioni e dei compiti esercitabili
dagli  enti locali, con la conseguenza di costringere gli enti stessi
a  tagliare  servizi  e  funzioni  e  a  non rispettare le previsioni
contenute  nelle  leggi  regionali  circa  l'esercizio delle funzioni
medesime.
    Di qui l'incostituzionalita' dell'art. 24, commi 2, 4 e 9.
        4)  Incostituzionalita' dell'art. 29, comma 2, per violazione
dell'art. 119 della Costituzione.
    L'art. 29  disciplina  le  misure  di  efficienza delle pubbliche
amministrazioni ed e' espressamente applicabile anche alle regioni.
    Il  comma  2 della norma prevede che le amministrazioni pubbliche
possono  ricorrere  a forme di autofinanziamento con entrate proprie,
cessione dei servizi prodotti o compartecipazione alle spese da parte
degli utenti del servizio. Tale disposizione si pone in contrasto con
l'art. 119 della Costituzione: essa infatti collega le indicate forme
di  autofinanziamento  alla  finalita'  di  ridurre  progressivamente
l'entita'  degli  stanziamenti  e dei trasferimenti pubblici a carico
del  bilancio  dello Stato. Cio' comporta che lo Stato puo' ridurre i
trasferimenti   alle   regioni   invocando   l'autofinanziamento   in
questione,  cosi  non  garantendo la necessaria copertura finanziaria
delle   competenze   regionali,  in  violazione  dell'art. 119  della
Costituzione,  che,  al  comma 5, ha costituzionalizzato il principio
del congruo finanziamento delle funzioni attribuite alle regioni.
    La disposizione impugnata contrasta altresi' con il secondo comma
dell'art. 119,  ai  sensi  del quale lo Stato e' chiamato a dettare i
principi  di  coordinamento  della  finanza  pubblica  e  del sistema
tributario:  lo Stato, al di fuori ed in assenza di tale normativa di
coordinamento,  non puo' stabilire specifiche e puntuali disposizioni
che  limitano  l'autonomia  finanziaria  garantita alle regioni dalla
citata norma costituzionale.
        5)  Incostituzionalita' dell'art. 30 per violazione dell'art.
117 della Costituzione.
    L'art.  30  prevede  che il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali si avvale di Italia Lavoro S.p.a., istituita con la direttiva
del  presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, per la
promozione  e  la gestione di azioni nel campo delle politiche attive
dei lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego.
    Dalla  norma si ricava che il Ministero, e per esso Italia Lavoro
S.p.a.,  svolge  compiti  di  politiche  attive  del  lavoro,  mentre
l'art. 117  della Costituzione riserva allo Stato la sola definizione
di  principi  e  di standard in materia di lavoro, con la conseguenza
che  la  legislazione  e  la  gestione in materia sono riservate alle
regioni,  dotate  di proprie aziende ed enti strumentali, e agli enti
locali.
        6)  Incostituzionalita' dell'art. 33 per violazione dell'art.
117 della Costituzione.
    L'art.  33  riguarda  i  servizi  dei  beni  culturali ed integra
l'art. 10  del decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 (istitutivo
dei Ministero per i beni e le attivita' culturali), prevedendo che il
Ministero,  al  fine  della  valorizzazione  dei  beni  culturali  ed
ambientali,  possa  dare in concessione, a soggetti diversi da quelli
statali,  la  gestione  di servizi finalizzati al miglioramento della
fruizione  pubblica  e della valorizzazione del patrimonio artistico.
Cio'  secondo  le  modalita',  i  criteri  e le garanzie definiti con
regolamento   adottato  con  decreto  ministeriale  che  dovra',  tra
l'altro,  fissare  le procedure di affidamento del servizio (mediante
licitazione  privata),  i  compiti  dello  Stato  e dei concessionari
riguardo   alle   questioni  relative  ai  restauri  e  all'ordinaria
manutenzione  dei  beni,  i  parametri  di  offerta  al pubblico e di
gestione  dei  siti  culturali.  La  norma  stabilisce  altresi'  che
costituisce  titolo  di preferenza, per la concessione della gestione
dei  servizi  di  valorizzazione  del patrimonio, la presentazione da
parte   dei   soggetti   concorrenti   di   progetti  di  gestione  e
valorizzazione  complessi  e plurimi che includano - accanto a beni e
siti  di  maggiore  rilevanza  -  anche beni e siti definiti "minori"
collocati  in centri urbani con popolazione pari o inferiore a 30.000
abitanti,  purche' sia comunque salvaguardata l'autonomia scientifica
e di immagine individuale del museo minore.
    Tale  articolo  interviene  anche sulla disciplina della gestione
dei  servizi  volti  alla valorizzazione dei beni culturali. Per tale
profilo   la   norma   presenta   due   profili   di   illegittimita'
costituzionale.
    Il  primo  riguarda il fatto che, com'e' noto, nel nuovo art. 117
della  Costituzione,  mentre  la tutela dei beni culturali e' materia
riservata   alla  potesta'  legislativa  esclusiva  dello  Stato,  la
valorizzazione del beni culturali medesimi e' materia di legislazione
concorrente e, percio', per la valorizzazione lo Stato deve limitarsi
a  determinare  con legge i principi fondamentali, mentre la potesta'
legislativa nella materia compete alle regioni.
    La  norma  in esame disciplina invece anche modalita' di gestione
dei  servizi volti alla valorizzazione dei beni suddetti ignorando il
nuovo assetto delle attribuzioni costituzionali.
    Il  secondo  profilo  attiene  al rinvio al futuro regolamento di
aspetti  anch'essi attinenti la valorizzazione dei beni culturali: la
previsione  contrasta con l'art. 117, sesto comma, della Costituzione
in  base  al  quale la potesta' regolamentare compete allo Stato solo
nelle materie di legislazione esclusiva, mentre in ogni altra materia
(compresa  quindi  quella  della  valorizzazione  dei beni culturali)
compete alle regioni.
    Inoltre il regolamento previsto dalla norma e' adottato, ai sensi
dell'art. 17,   comma   3   della   legge  n. 400/1988,  con  decreto
ministeriale  ammesso  dalla  giurisprudenza costituzionale, gia' nel
vigore   della   precedente   Costituzione   (tra   le  varie,  sent.
n. 204/1991),  solo  nelle  materie  di  competenza  statale e non in
quelle regionali, come invece avviene nel caso in oggetto, per quanto
attiene alla valorizzazione dei beni culturali.
    Per  tali  motivi  l'art. 33 e' in contrasto con l'art. 117 della
Costituzione.
        7)  Incostituzionalita' dell'art. 35 per violazione dell'art.
117 della Costituzione.
    L'art.  35  sostituisce  l'art. 113  del  decreto  legislativo 18
agosto   2000  n. 267  (ordinamento  degli  enti  locali),  inserisce
l'art. 113-bis   nello   stesso   decreto   legislativo   e  modifica
profondamente  la  disciplina  delle  forme  di  gestione dei servizi
pubblici locali. Schematicamente:
        e'   introdotta   la  distinzione  fra  servizi  a  rilevanza
industriale  -  per  i  quali si prevedono trasformazioni societarie,
privatizzazioni e gare - da quelli privi di rilevanza industriale per
i   quali   si   conferma  la  gestione  con  affidamento  diretto  a
istituzioni,  aziende  speciali,  societa'  di  capitali costituite o
partecipate  dagli  enti  locali,  ovvero  in  economia  in base alle
modeste dimensioni o alle caratteristiche del servizio;
        sara'  un regolamento statale ad individuare, entro sei mesi,
i  servizi  a  rilevanza  industriale  e  a  dettare  le disposizioni
necessarie  per  l'esecuzione  e  l'attuazione  della nuova normativa
(comma 16);
        e'  affermato il principio della separazione della proprieta'
e  gestione  delle reti, impianti ed altre dotazioni (gli enti locali
non  possono  cedere  la  proprieta' di tali reti ed impianti, mentre
possono  conferire  detta  proprieta'  a  S.p.a.  di cui detengano la
maggioranza  che  e'  incedibile)  dall'erogazione  del  servizio  da
consegnarsi  alla  concorrenza  del mercato (deve essere conferita la
titolarita'  del  servizio  a  societa'  di  capitali da individuarsi
attraverso   l'espletamento   di   gare  con  procedure  ad  evidenza
pubblica);
        se  le  norme che regolano i singoli settori non prevedono un
congruo   periodo  di  transizione,  il  regolamento  governativo  di
attuazione  che  definira'  i  servizi  pubblici  locali di rilevanza
industriale  indichera'  pure  i termini - non inferiori a tre anni e
non  superiori a cinque anni - di scadenza o di anticipata cessazione
della  concessione  rilasciata  con  procedure  diverse dall'evidenza
pubblica.  A  far  data  dal  termine  del periodo di transizione, e'
vietato  alle  societa' di capitali in cui la partecipazione pubblica
e' superiore al 50%, se ancora affidatarie dirette, di partecipare ad
attivita' imprenditoriali al di fuori del proprio territorio;
        entro  il  31  dicembre  2002  gli enti locali trasformano in
societa'  di  capitali  le  aziende  speciali  ed i consorzi cui sono
affidati i servizi pubblici di rilevanza industriale;
        il  quinto  comma  detta  poi  disposizioni specifiche per il
servizio  idrico  integrato,  prevedendo  che  i  soggetti competenti
individuati  dalle  regioni possono affidare tale servizio a societa'
di  capitali  partecipate unicamente dagli enti locali per un periodo
non  superiore a 5 anni; entro due anni da tale affidamento, anche se
gia'  avvenuto  alla  data di entrata in vigore della legge, gli enti
locali  procedono  ad  applicare le procedure dell'evidenza pubblica,
pena  la  perdita immediata dell'affidamento del servizio stesso alla
societa' da essi partecipata.
    L'intera disposizione e' costituzionalmente illegittima in quanto
l'art. 117 della Costituzione non contempla i servizi pubblici locali
tra le materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, ne'
tra  quelle  a  legislazione  concorrente,  con  la conseguenza che i
medesimi   rientrano  nella  potesta'  legislativa  c.d.  "esclusiva"
regionale,  ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione.
D'altra  parte  anche  la  materia  "industria" (rilevante ai fini in
esame,   poiche'  i  servizi  pubblici  locali  hanno  spesso  natura
industriale)  e'  di  competenza  esclusiva  regionale,  in  base  al
medesimo quarto comma dell'art. 117.
    Conseguentemente     compete     alle     regioni    disciplinare
l'organizzazione  e  le  modalita'  di  gestione dei servizi pubblici
locali,  nel  rispetto  della  Costituzione  e  dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
    Tale  conclusione  resta ferma anche esaminando quelle competenze
di  natura  c.d.  "trasversale"  che  l'art. 117  secondo comma della
Costituzione riserva allo Stato in via esclusiva.
    Ci  si  riferisce,  per  quanto  qui  rileva,  alla "tutela della
concorrenza"  (art. 117  lett.  e)), alla "determinazione dei livelli
essenziali  delle  prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che  devono  essere  garantiti  su  tutto  il  territorio  nazionale"
(art. 117 lett. m)) e alle "funzioni fondamentali di comuni, province
e citta' metropolitane" (art. 117, lett. p)).
    Non  e'  pertinente  il  richiamo  alla  lettera  e),  perche' la
disciplina  dei  servizi  pubblici locali implica la promozione della
concorrenza  che  non  e'  riservata  allo  Stato;  similmente non e'
rilevante  il  riferimento  all'art 117, lett. m), che non riguarda i
servizi aventi natura industriale, ma solo quelli sociali. Per questi
ultimi,  poi,  la  competenza statale e' limitata alla determinazione
dei   livelli  essenziali  e  quindi  degli  standards  minimi  delle
prestazioni,   e   cio'   non  preclude  la  competenza  regionale  a
disciplinare gli aspetti concernenti l'organizzazione del servizio.
    Infine  non  rileva  neppure  la  citata lettera p) dell'art. 117
della  Costituzione,  in quanto la gestione del servizio pubblico non
costituisce   una   funzione   fondamentale   dell'ente   locale,  ma
un'attivita'  di  regola esercitata in regime di concorrenza e quindi
sottratta  ad  una  gestione  effettuata con gli strumenti del potere
pubblico.
    Per i suddetti motivi la norma e' illegittima.
    L'art. 35    e'    altresi'   incostituzionale   per   violazione
dell'art. 117,  sesto  comma,  della  Costituzione:  come  sopra gia'
rilevato,  il  comma  16,  infatti,  attribuisce  ad  un  regolamento
governativo l'adozione delle disposizioni necessarie per l'esecuzione
e l'attuazione della norma e l'individuazione dei servizi a rilevanza
industriale,  mentre allo Stato spetta la potesta' regolamentare solo
nelle  materie  di  legislazione esclusiva. Tra queste non rientra la
materia  dei  servizi  pubblici  locali,  con  conseguente competenza
regolamentare regionale.
        8)  Incostituzionalita'  dell'art.  41,  commi  1,  e  2, per
violazione dell'art. 117 e dell'art. 119 della Costituzione.
    L'art.  41  comma  1  -  inserito  nel  capo  VI  concernente gli
strumenti  di  gestione  del  debito  pubblico  -  dispone  che,  per
contenere  il costo dell'indebitamento e per monitorare gli andamenti
della  finanza  pubblica,  il Ministero dell'economia e delle finanze
coordina  l'accesso  al  mercato  dei  capitali  degli  enti  e delle
regioni: a tal fine gli enti locali e le regioni devono comunicare al
Ministero  i  dati  relativi  alla propria situazione finanziaria. Il
contenuto  e le modalita' di tale coordinamento e dell'invio dei dati
saranno stabiliti con decreto ministeriale, il quale approvera' anche
le  norme  relative  all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli
strumenti derivati da parte degli enti locali e delle regioni.
    La  disposizione,  nella  parte  in  cui  si  applica  anche alle
regioni,  si pone in contrasto con gli art. 117 e 119 del nuovo testo
costituzionale.
    Vero   e'   infatti  che  l'art. 117  inserisce  la  materia  del
coordinamento  della  finanza  pubblica  tra  quelle  a  legislazione
concorrente,  in  cui,  quindi,  lo  Stato puo determinare i principi
fondamentali ed e' altrettanto vero che l'art. 119 della Costituzione
relativo  all'autonomia  finanziaria  di  entrata  e  di  spesa delle
regioni fa salvi i principi di coordinamento della finanza pubblica.
    Tuttavia  nel  caso  in  esame  non  vengono  dettati  i principi
fondamentali  del  coordinamento  della  finanza  pubblica: la norma,
infatti,  prevede un coordinamento operativo del Ministero sugli enti
locali e sulle regioni ed un controllo sui dati finanziari.
    Inoltre    appare    lesivo    delle    attribuzioni    regionali
costituzionalmente  garantite  in materia anche la determinazione con
un  decreto ministeriale del contenuto e delle modalita' del previsto
coordinamento  a tale proposito, gia' nel vigore del precedente testo
costituzionale,  la  Corte costituzionale ha piu' volte affermato che
non  e'  consentito allo Stato, con decreti ministeriali, interferire
nell'esercizio di competenze regionali costituzionalmente garantite.
    Il comma 2 dello stesso art. 41 prevede poi che gli enti locali e
le  regioni  possano convertire i mutui contratti dopo il 31 dicembre
1996  anche  con  la  rinegoziazione  dei  medesimi: in tale parte la
previsione  -  irragionevole perche' non e' dato comprendere il senso
del  limite  temporale  posto  -  si pone in contrasto con l'art. 119
della  Costituzione,  perche', non consentendo di rinegoziare i mutui
antecedenti la suddetta data, preclude il minor onere finanziario che
questa  rinegoziazione  componerebbe,  per l'avvenuta diminuzione dei
tassi di interesse.
        9)  Incostituzionalita'  dell'art.  52  commi  17  e  20, per
violazione dell'art. 117 della Costituzione.
    L'art.   52   intitolato   "Interventi   vari"   contiene  alcune
disposizioni  lesive  delle  competenze  regionali costituzionalmente
garantite dall'art. 117 della Costituzione. In particolare:
        il   comma   17   sottrae   dall'applicabilita'  del  decreto
legislativo.  n. 114/1998, sull'esercizio dell'attivita' commerciale,
le fiere a carattere religioso, benefico o politico. La materia delle
fiere  rientra  tra  le  attribuzioni  esclusive  regionali  ai sensi
dell'art. 117,  quarto  comma  della  Costituzione e pertanto in tale
materia   e'  ora  precluso  al  legislatore  statale  dettare  norme
legislative, riservate integralmente all'autonomia della regione;
        il   comma   20  modifica  le  sanzioni  amministrative  gia'
stabilite   dall'art. 7   della   legge  11  novembre  1975,  n. 584,
applicabili  in  caso di violazioni al divieto di fumo in determinati
locali  e  su mezzi di trasporto pubblico. Qui si verte in materia di
tutela  della  salute  e  quindi concorrente, ai sensi dell'art. 117,
terzo  comma  della  Costituzione:  ne  discende  che  lo  Stato deve
limitarsi  a  porre  i  principi  fondamentali  della materia, con la
conseguenza  che determinare le sanzioni amministrative concretamente
applicabili  per  le  singole  violazioni rientra tra le attribuzioni
regionali.
        10)  Incostituzionalita'  degli artt. 52, comma 10; 60, comma
1,  lett.  d);  64,  commi  1 e 2; 66; 67, commi 1 e 2 per violazione
degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.
    Un  gruppo  di  norme  della legge finanziaria disciplina aspetti
attinenti  l'agricoltura  che,  dopo  la modifica dell'art. 117 della
Costituzione, rientra tra le materie a potesta' legislativa esclusiva
della  regioni.  Da  cio'  consegue  che  in tale materia non e' piu'
ammesso  l'intervento del legislatore ordinario, ma solo quello della
legge  regionale,  nel  rispetto  della  Costituzione  e  dei vincoli
derivanti    dall'ordinamento    comunitario    e    dagli   obblighi
internazionali. In contrasto con tale nuovo assetto di competenze, si
pongono le seguenti disposizioni:
        il  comma  10  dell'art.  52,  ai sensi del quale il Ministro
delle politiche agricole e forestali puo' consentire, d'intesa con la
Conferenza  Stato-regioni,  per periodi di produzione lattiera in cui
si  verifichino eventi di particolare gravita', che il versamento del
prelievo  per  le  quote  latte  avvenga  con  le  modalita' previste
dall'art.  1, commi 15 e 16, del d.l. n. 43/1999, convertito in legge
n. 118/1999  (che  disciplinano il beneficio della rateizzazione). La
norma interferisce con la potesta' legislativa esclusiva regionale in
materia di agricoltura: il rispetto di tale potesta' impone che ormai
lo  Stato  si  astenga del tutto dal legiferare in materia; invece si
continuano a prevedere funzioni ministeriali esercitate di intesa con
la  Conferenza  Stato-regioni,  come  se  non esistesse la competenza
esclusiva  regionale  di  cui  al citato art. 117, quarto comma della
Costituzione.   La   disposizione   lede   anche   l'art. 118   della
Costituzione,  perche'  l'attribuzione  delle  funzioni  previste dal
citato   comma  10  dell'art.  52  in  capo  al  Ministro  non  trova
giustificazione   nelle  esigenze  di  carattere  unitario,  ne'  nei
principi  di  sussidiarieta',  differenziazione  ed  adeguatezza  che
devono costituire il parametro costituzionale per l'allocazione delle
funzioni amministrative;
        l'art.  60,  comma  1,  lett. d), il quale inserisce il comma
7-bis   nell'art. 8  della  legge  23  dicembre  2000  n. 388  (legge
finanziaria  2001),  disponendo  che  con  decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente
per   i  rapporti  Stato-regioni,  sono  stabilite  le  tipologie  di
investimento  per  le  imprese  agricole  e  per  quelle  della prima
trasformazione   e   commercializzazione   ammesse   agli  aiuti,  in
osservanza  del  piano  di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE)
n. 1257/1999  e  dell'art. 17  del  decreto  legislativo  n. 228/2001
concernente  il  trasferimento  del vantaggio economico ai produttori
agricoli.   La  norma  incide  quindi  sulla  disciplina  di  aspetti
rientranti   nella  materia  dell'agricoltura,  con  invasione  delle
competenze  legislative regionali. La disposizione e' altresi' lesiva
in  quanto  rinvia  la  disciplina  concreta ad un atto ministeriale,
mentre, come gia' rilevato sopra, lo Stato, ex art. 117, sesto comma,
non  puo' emanare regolamenti in materie in materie diverse da quelle
rientranti  nella  sua legislazione esclusiva (e l'agricoltura non e'
tra queste), ne' un decreto ministeriale puo' essere fonte di per se'
idonea  a  dettare  norme  che  interferiscono  con  le  attribuzioni
regionali costituzionalmente garantite.
        l'art.  64,  comma  1  e  2, modificando l'art. 2 del decreto
legislativo   n. 260/2000,   prevedono   le  sanzioni  amministrative
applicabili  in  caso di vigneti abusivamente impiantati ed i casi in
cui  gli stessi debbano intendersi a tutti gli effetti regolarizzati.
Anche  per  tale fattispecie si propongono i motivi di censura di cui
al precedente punto: la materia dell'agricoltura e' attribuita in via
esclusiva alla potesta' legislativa della regione, alla quale percio'
compete  determinare  le  sanzioni amministrative in questione. Ne' a
cio'  puo'  obiettarsi  che  per  il  particolare aspetto dei vigneti
abusivamente   impiantati   viene   in  considerazione  la  normativa
comunitaria  di cui al regolamento n. 1493/1999, perche' l'attuazione
di   detta  normativa  nelle  materie  regionali  compete,  ai  sensi
dell'art. 117  della  Costituzione,  alle  regioni  stesse,  nel solo
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
        l'art.  66 disciplina l'esercizio di funzioni amministrative,
con  riferimento alla predisposizione di interventi per la protezione
dall'influenza  catarrale  dei  ruminanti e la gestione del fondo per
l'emergenza   "blue   tongue",   che   interferiscono  nella  materia
dell'agricoltura  di  competenza regionale, senza che sussista alcuna
possibilita'  di ricondurre le medesime nelle attribuzioni statali ex
art.  117,  secondo comma della Costituzione. La norma viola altresi'
l'art. 118  primo  comma  della Costituzione perche' l'attribuzione a
livello  centrale  delle funzioni amministrative prevista nella norma
impugnata  non  trova  giustificazione  nelle  esigenze  di carattere
unitario,  ne'  nei  principi  di sussidiarieta', differenziazione ed
adeguatezza;
        l'art.  67,  commi 1 e 2 prevede che i finanziamenti revocati
dal  C.I.P.E.  ad iniziative nel settore agroalimentare e della pesca
sono  assegnati  al  finanziamento  di  nuovi  patti  territoriali  e
contratti  di programma nel settore medesimo; a tale fine con decreto
ministeriale sono predisposti contratti di programma ed emanati bandi
di gara per patti territoriali, attivabili e finanziabili su tutto il
territorio  nazionale  secondo gli orientamenti comunitari in materia
di  aiuti  di  Stato per l'agricoltura, nei limiti delle risorse rese
disponibili  con  le  revoche  suddette.  Anche  in  tale  ipotesi si
verifica  una  lesione  delle  attribuzioni  regionali  in materia di
agricoltura:  il  rispetto  di tali competenze imporrebbe infatti, ai
sensi  degli  artt. 117  e  119  della Costituzione, il trasferimento
delle  risorse  finanziarie  disponibili alle regioni, alle quali poi
compete  disciplinare  la  procedura  per  l'erogazione delle risorse
stesse agli aventi diritto.
        11)  Incostituzionalita'  dell'art. 70, commi 1, 2, 3, 4, 5 e
8, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione.
    L'art.  70 contiene disposizioni sugli asili nido. In particolare
il  comma  2  dispone  che  gli asili nido, quali strutture dirette a
garantire  la  formazione  e  la  socializzazione delle bambine e dei
bambini  di eta' compresa fra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere
le  famiglie  ed i genitori, rientrano fra le competenze fondamentali
dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
    La  disposizione  si  pone  in  contrasto  con  l'art.  117 della
Costituzione che non prevede gli asili nido e, in generale, i servizi
sociali  tra le materie a potesta' esclusiva statale ne' tra quelle a
potesta'  legislativa  concorrente, con la conseguenza che la materia
rientra  nella  potesta'  esclusiva regionale ai sensi dell'art. 117,
quarto  comma,  senza  che  possa  essere  prevista  dal  legislatore
ordinario una competenza fondamentale dello Stato nel settore.
    I  commi  1, 3, 4 ed 8, disciplinando l'istituzione del fondo per
gli  asili  nido,  la  sua  ripanizione  e  dotazione,  si pongono in
contrasto  con  l'art. 119 della Costituzione: tale norma infatti non
ammette  fondi  a destinazione vincolata, in quanto gli stessi ledono
l'autonomia  finanziaria  di  entrata  e  di spesa costituzionalmente
garantita alle regioni. Anche in tale ipotesi - come gia' rilevato al
precedente  punto  per  le  risorse  finanziarie  in agricoltura - il
rispetto  degli  artt.  117  e  119  della Costituzione imporrebbe il
trasferimento  non  vincolato delle risorse finanziarie alle regioni,
le quali poi dovrebbero disciplinare la procedura di erogazione delle
risorse stesse.
    Il  comma  5  prevede  che lo Stato e gli enti pubblici nazionali
possono  istituire,  nell'ambito  dei  propri  uffici, dei micronidi,
quali  strutture  destinate  alla cura e all'assistenza dei figli dei
dipendenti.   La   norma   dispone   poi   che  gli  standard  minimi
organizzativi  di  questi  micro  nidi  siano  definiti  in  sede  di
Conferenza unificata.
    Cosi'  formulata la disposizione del comma 5 e' incostituzionale,
perche'   interferisce  nella  materia  riservata  alle  regioni,  ex
art. 117,  quarto  comma,  dei  servizi  sociali  e  dell'assistenza.
Nessuno  contesta la possibilita' per lo Stato di istituire micronidi
nei  propri uffici, ma la disciplina di questi dovra' essere soggetta
alla  normativa  regionale,  come  quella di tutti gli asili-nido: e'
incostituzionale  quindi  prevedere  che per detti micronidi vi siano
appositi   e   specifici  standard  organizzativi  detenninati  dalla
Conferenza,  perche'  -  si  ripete  -  tali  standard saranno quelli
previsti dalla legislazione regionale per tutti gli asili nido.
        12)    Incostituzionalita'    dell'art. 71   per   violazione
dell'art. 117 della Costituzione.
    L'art.  71  estende  l'applicabilita' della legge 5 febbraio 1992
n. 177  (Norme  riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno,
Como, Bergamo e Rovigo per il trasferimento al patrimonio disponibile
e  successiva  cessione a privati) alle aree demaniali ricadenizi nel
territorio  nazionale  e  non  destinate all'esercizio della funzione
pubblica  e  su cui siano state eseguite opere di urbanizzazione e di
costruzione in epoca anteriore al 31 dicembre 1990.
    L'art.  6  della  legge n. 177/1992 - la cui applicabilita' viene
estesa  dal  citato  art. 71  a tutte le aree demaniali trasferite al
patrimonio  disponibile  comunale  -  stabilisce che l'acquisto delle
aree  da  parte  dei  privati  ha  valore  di  sanatoria agli effetti
urbanistici  e  fa  venir  meno le pretese per canoni pregressi e per
compensi  richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione
stessa  e  dalla  data  della  domanda  di  acquisto  sono  sospesi i
procedimenti  di  ingiunzione  o  di  rilascio  delle  aree  comunque
motivati.
    La  suddetta  previsione  di  una  generalizzata  sanatoria  agli
effetti  urbanistici  degli abusi commessi e' fortemente lesiva delle
attribuzioni  regionali  costituzionalmente  garantite  in materia di
edilizia,   che   rientra  tra  le  materia  affidate  alla  potesta'
legislativa esclusiva delle regioni.
    Nella  previgente  formulazione dell'art. 117 della Costituzione,
l'edilizia  era  compresa  tra  le  materie  sottoposte  a competenza
concorrente  delle  regioni,  all'interno  dell'urbanistica.  Con  la
riforma  della  norma costituzionale tutte le materie contemplate nel
vecchio  testo  sono  state  "derubricate"  cioe'  attribuite  in via
esclusiva  alla  competenza regionale, ai sensi dell'art. 117, quarto
comma.
    Da cio' consegue che oggi la legge statale non puo' stabilire una
sanatoria generalizzata degli abusi edilizi commessi, pena altrimenti
la  lesione  della  competenza  regionale: di qui la violazione della
norma impugnata.
    Lo  stesso art. 71, la' dove consente la prevista sanatoria degli
abusi  edilizi  commessi,  viola  altresi'  la competenza concorrente
regionale  in  materia  di governo del territorio e di valorizzazione
dei beni ambientali.
    Si  pensi  al fatto che la norma impugnata comporta l'alienazione
del  demanio  marittimo  oggi  in  concessione  ai  privati  per fini
turistico-ricettivi;  la  sanatoria  suddetta  permette  di condonare
abusi commessi sulle coste che invece dovrebbero essere valorizzate e
protette  anche  per  la  prevenzione  dei rischi idrogeologici. Tali
aspetti  rientrano,  con  evidenza,  nelle  materie  del  governo del
territorio  e  della  valorizzazione  dei beni ambientali, attribuite
alla  potesta'  legislativa  concorrente,  con  la conseguenza che lo
Stato   deve   limitarsi   alla   sola  determinazione  dei  principi
fondamentali.
    La norma in questione non contiene invece principi fondamentali -
da  intendersi,  com'e'  noto,  come criteri di carattere generale ai
quali  si  ispira  la  disciplina  nazionale  della  materia - ma una
previsione  specifica,  di  dettaglio,  riferita  ad  un  particolare
aspetto  della  materia,  ormai  preclusa al legislatore statale, per
effetto  del  nuovo  rapporto Stato-regioni delineato dal terzo comma
dell'art. 117   della   Costituzione   nell'ambito   della   potesta'
legislativa concorrente.