ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 2,
del  decreto-legge  7 gennaio  2000,  n. 2  (Disposizioni urgenti per
l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999,
n. 2,  in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni,
nella  legge  25 febbraio  2000,  n. 35,  e  513  codice di procedura
penale, promossi con ordinanze emesse il 17 marzo 2000 e il 4 ottobre
2000 dal Tribunale di Grosseto rispettivamente iscritte al n. 591 del
registro  ordinanze  2000  e  al  n. 65 del registro ordinanze 2001 e
pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica,  1a  serie
speciale, n. 43 dell'anno 2000 e n. 6 dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 5 dicembre 2001 il Giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che,  con  due ordinanze di analogo contenuto emesse il
17 marzo 2000 ed il 4 ottobre 2000 (r.o. n. 591 del 2000 e r.o. n. 65
del  2001),  il  Tribunale  di  Grosseto  ha  sollevato  questione di
legittimita'  costituzionale,  in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione,   dell'"intero"  art. 1,  comma  2,  del  decreto-legge
7 gennaio   2000,   n. 2   (Disposizioni   urgenti  per  l'attuazione
dell'art. 2  della  legge  costituzionale  23 novembre 1999, n. 2, in
materia  di  giusto  processo),  convertito, con modificazioni, nella
legge  25 febbraio 2000, n. 35; "ovvero" della medesima norma, "nella
sola parte" in cui limita la valutazione delle dichiarazioni rese nel
corso  delle  indagini  preliminari  da chi, per libera scelta, si e'
sempre  volontariamente  sottratto  all'esame dell'imputato o del suo
difensore,  a quelle gia' acquisite al fascicolo per il dibattimento;
"ovvero",  ancora,  in  riferimento  all'art. 111 della Costituzione,
dell'art. 513 cod. proc. pen;
        che,  ad  avviso  del giudice a quo, la prima delle due norme
impugnate  -  nel  disciplinare  in via transitoria l'utilizzabilita'
delle  dichiarazioni precedentemente rese da imputati in procedimenti
connessi   che  rifiutino  di  sottoporsi  all'esame  dibattimentale,
limitandola  alle  sole dichiarazioni gia' acquisite al fascicolo del
dibattimento  alla data di entrata in vigore della citata legge n. 35
del  2000 - determinerebbe una disparita' di trattamento fra imputati
legata  ad  un dato del tutto casuale, aleatorio e "discrezionale nei
tempi":  con  la  "paradossale conseguenza" che non potrebbero essere
utilizzati  verbali  di interrogatorio, "che in nulla differiscono da
altri gia' acquisiti";
        che  la disciplina censurata risulterebbe priva di intrinseca
ragionevolezza  ed,  inoltre,  costituirebbe  vulnus anche al diritto
inviolabile di difesa statuito dal secondo comma dell'art. 24 Cost.;
        che,  pur  "nella  consapevolezza  della  singolarita' di una
opzione interpretativa alternativa", il rimettente impugna altresi' -
ritenendolo tuttora vigente - l'art. 513 cod. proc. pen., sul rilievo
che  la  possibilita'  da  esso  sancita, di acquisire, attraverso il
meccanismo  delle  contestazioni,  le  dichiarazioni  di  imputati in
procedimenti  connessi  che  rifiutino  di  sottoporsi  all'esame  si
porrebbe "in evidente contrasto" con il nuovo precetto costituzionale
in  tema  di  "giusto  processo"  di  cui all'art. 111 Cost. e con la
disciplina  di  cui  alla  legge 25 febbraio 2000, n. 35, che di esso
"costituisce concreta attuazione";
        che  nel  giudizio originato dall'ordinanza n. 65 del 2001 si
e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  concludendo  per
l'inammissibilita' e, comunque, per l'infondatezza della questione.
    Considerato  che  le  due  ordinanze  del  Tribunale  di Grosseto
sollevano  la  medesima  questione  e  che  va  pertanto  disposta la
riunione dei relativi giudizi;
        che  il  giudice  rimettente  formula,  contestualmente,  tre
diverse   censure  di  legittimita'  costituzionale,  che  investono:
l'art. 1,  comma  2,  del  d.  l. n. 2 del 2000, come convertito, con
modificazioni,  nella  legge  n. 35  del 2000, "nella sua totalita'";
"ovvero"  la medesima norma "nella parte in cui limita la valutazione
delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi,
per  libera  scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'esame
dell'imputato  e  del  suo  difensore,  a  quelle  gia'  acquisite al
fascicolo  del  dibattimento", entrambe in riferimento agli artt. 3 e
24   Cost.;   "ovvero",   ancora,  l'art. 513  cod.  proc.  pen.,  in
riferimento all'art. 111 Cost.;
        che  tali  censure si pongono, peraltro, in evidente rapporto
di  reciproca alternativita', avuto riguardo agli effetti conseguenti
agli   interventi   richiesti:   mentre,   infatti,   la  caducazione
dell'intera  norma  di  cui  all'art. 1,  comma 2, del d. l. n. 2 del
2000,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge n. 35 del 2000,
comporterebbe  l'espunzione,  dal  regime  transitorio  in  esame, di
qualsiasi  possibilita'  di  utilizzazione  delle  dichiarazioni gia'
acquisite  al  fascicolo  del  dibattimento;  la caducatoria parziale
della  medesima  norma, nei termini richiesti dal rimettente, avrebbe
l'opposto  effetto di estendere l'operativita' del regime transitorio
stesso;  laddove,  poi, con riferimento all'impugnativa dell'art. 513
cod.  proc. pen., non viene chiarita la sua concatenazione con quella
relativa alla disciplina transitoria, rendendo cosi' non scrutinabile
questa parte del quesito;
        che, pertanto, avendo il giudice a quo omesso di concentrarsi
sull'una  o  l'altra  delle alternative proposte, le questioni devono
essere  dichiarate  manifestamente inammissibili, perche' prospettate
in modo ancipite (cfr., ex plurimis, ordinanze n. 420 del 2001; n. 78
e n. 418 del 2000; n. 378 del 1998).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.