ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 223, comma 2,
del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 385 (Nuovo codice della
strada),   come  modificato  dall'art. 120  del  decreto  legislativo
10 settembre   1993,   n. 360,   promossi  con  ordinanze  emesse  il
15 novembre  e  il 7 dicembre 2000 dal Tribunale di Imperia, iscritte
ai  nn. 370,  371  del  registro  ordinanze  2001  e pubblicate nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica,  1a  serie  speciale,  n. 21
dell'anno 2001.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che  con  due  ordinanze  di identico tenore, emesse il
15 novembre  2000  ed  il  7 dicembre  2000  nel corso di altrettanti
giudizi   di   opposizione   avverso   provvedimenti  di  sospensione
provvisoria  della  validita' della patente di guida, il Tribunale di
Imperia  ha  sollevato,  in riferimento agli artt. 3, 16, 24, 25 e 97
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 223,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992,
n. 385 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 120 del
decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n. 360, nella parte in cui
prevede  che  il  prefetto  possa disporre la sospensione provvisoria
della  validita' della patente di guida anche nelle "ipotesi di reato
perseguibili   a   querela,   ancorche'   l'azione   penale   risulti
improcedibile o comunque non iniziata";
        che  il  giudice a quo premette, in punto di fatto, di essere
investito  dell'opposizione  avverso  un provvedimento prefettizio di
sospensione  provvisoria  della  validita'  della  patente  di guida,
adottato  ai  sensi dell'art. 223, comma 2, del codice della strada a
seguito  di  un  incidente  stradale  da  cui  erano derivate lesioni
personali:  fatto  in relazione al quale, peraltro, la persona offesa
non aveva proposto querela entro il termine di legge;
        che,  quanto alla non manifesta infondatezza della questione,
il  rimettente  osserva  come,  nel caso di violazione di norme sulla
circolazione  stradale  da cui siano derivati danni alle persone, sia
prevista  l'applicazione,  con la sentenza di condanna emessa in sede
penale,  della  sanzione  amministrativa accessoria della sospensione
della patente;
        che   in  relazione  alle  ipotesi  di  reato  ora  indicate,
l'art. 223,  comma 2, del codice della strada stabilisce altresi' che
il  prefetto  disponga,  su  segnalazione dell'organo accertatore, la
sospensione   provvisoria  della  patente,  ove  sussistano  "fondati
elementi di una evidente responsabilita'";
        che  quest'ultima disposizione, peraltro - nella parte in cui
obbliga   l'autorita'  amministrativa  ad  emanare  il  provvedimento
interdittivo  della  guida  anche  quando  il  reato  ipotizzato  sia
perseguibile  a  querela  e  la  stessa  non  sia  stata  proposta  -
risulterebbe  intrinsecamente  irragionevole  e contraria ai principi
costituzionali  di  uguaglianza,  di  buon  andamento  della pubblica
amministrazione, di legalita' e tassativita' in materia sanzionatoria
e  di  liberta'  di  circolazione,  oltre  che  lesiva del diritto di
difesa;
        che  nell'ipotesi  considerata, difatti, la natura cautelare,
innegabilmente  propria  della  sospensione provvisoria della patente
rispetto  all'esito  sfavorevole all'imputato del giudizio penale (al
quale  soltanto  conseguirebbe  l'irrogazione  della  sanzione vera e
propria),  risulterebbe  completamente  "stravolta"  e  la  misura si
trasformerebbe  essa  stessa  in  una sanzione, non prevista peraltro
dalla legge;
        che a differenza delle altre misure di cautela preventiva, le
quali  possono  essere  adottate, in rapporto ai reati perseguibili a
querela,  solo se questa sia presentata (come stabilisce, ad esempio,
l'art. 381, comma 3, cod. proc. pen.), la sospensione della patente -
provvedimento  che  pure "comprime con inevitabile danno economico la
liberta'   di   circolazione"  -  potrebbe  essere  disposta  in  via
preventiva  anche  quando,  difettando  la  querela,  il procedimento
penale  non  abbia  luogo: col risultato che essa verrebbe "scontata"
senza alcun possibile rimedio;
        che  in  tal  modo,  il diritto di difesa del soggetto la cui
patente  e'  stata  cautelarmente  sospesa resterebbe sostanzialmente
rimesso  all'arbitrio  della  parte  lesa,  libera di non proporre la
querela  e  di  inibire,  cosi', all'interessato l'accertamento della
propria   innocenza   (presunta   fino   alla   condanna  definitiva)
nell'ambito naturale del giudizio penale;
        che   ne  deriverebbe,  in  pari  tempo,  una  ingiustificata
disparita'  di  trattamento  tra  i  soggetti  "che  hanno  avuto  la
possibilita'  di  essere  sottoposti  a  giudizio"  e  quelli "cui il
giudizio  e'  stato  negato",  benche'  destinatari  di  "analoga  ed
impropria  "sanzione  ": ne' l'accertamento penale potrebbe ritenersi
superfluo  solo  perche'  la norma impugnata subordina la sospensione
provvisoria al riscontro di una "evidente" responsabilita', stante la
genericita' ed indeterminatezza di tale concetto;
        che  lo  stesso  legislatore  avrebbe  mostrato  del resto di
condividere  i  rilievi  esposti,  allorche', nell'introdurre, con il
d.P.R.  9 ottobre  1997,  n. 431,  una  nuova  disciplina  in materia
analoga   -   quella   delle  patenti  nautiche  -  ha  espressamente
subordinato, all'art. 25, comma 4, il corrispondente provvedimento di
sospensione   all'"inizio"  del  procedimento  penale  nei  confronti
dell'abilitato  e, dunque, alla presentazione della querela, nei casi
in cui essa e' richiesta;
        che  emergerebbe cosi', peraltro, una ulteriore disparita' di
trattamento  tra  conducenti  di  mezzi  terrestri  e di natanti, non
potendo  sostenersi che la tutela dell'incolumita' personale richieda
minor  tutela  durante  la  navigazione,  piuttosto  che  durante  la
circolazione su strada;
        che e' intervenuto in entrambi i giudizi di costituzionalita'
il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  il  quale ha chiesto che la
questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
    Considerato   che   le  due  ordinanze  di  rimessione  sollevano
identiche questioni, onde i relativi giudizi possono essere riuniti e
decisi congiuntamente;
        che  i  dubbi di costituzionalita' espressi dal giudice a quo
poggiano  sulla  premessa  interpretativa  per  cui la sanzione della
sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 del codice
della  strada  nei casi di violazione di norme del medesimo codice da
cui  siano  derivati  "danni alle persone", non possa essere comunque
applicata  allorche'  -  trattandosi  di reato perseguibile a querela
(come  nell'ipotesi  di  lesioni colpose) - l'azione penale non abbia
corso per difetto di questa;
        che  da  cio'  il  rimettente  trae  la  conseguenza  che, in
violazione  di  plurimi parametri costituzionali (tra cui, in primis,
quello  di  ragionevolezza),  l'art. 223,  comma  2, del codice della
strada  -  prevedendo  indistintamente, nelle ipotesi di reato dianzi
indicate,  la  misura  cautelare  della sospensione provvisoria della
patente  da  parte  del  prefetto  -  consentirebbe di applicare tale
misura,  anticipatoria  della  sanzione  vera  e  propria,  anche  in
fattispecie  nelle  quali  la  sanzione  definitiva  resterebbe,  per
contro, radicalmente preclusa;
        che  il presupposto interpretativo da cui il rimettente muove
contrasta,   tuttavia,   con  l'indirizzo  seguito  dalla  prevalente
giurisprudenza di legittimita', la quale ritiene che nelle ipotesi in
cui  l'azione  penale  non  possa  essere  iniziata  per  mancanza di
querela, si determina non gia' una preclusione all'applicazione della
sanzione  della sospensione della patente, ma soltanto lo spostamento
della   relativa   competenza   dal   giudice   penale  all'autorita'
amministrativa;
        che,  al  riguardo,  giova  in  effetti  osservare  che  -  a
differenza  del  precedente codice della strada, il quale (secondo la
tesi maggioritaria) configurava la sospensione della patente di guida
come  pena  accessoria, totalmente legata, in quanto tale, alle sorti
del  reato  cui  accedeva  -  il  nuovo  codice della strada del 1992
qualifica  tale misura come sanzione amministrativa accessoria, tanto
nei  casi  in  cui  essa segue ad una violazione costituente semplice
illecito  amministrativo,  quanto  nei  casi  in cui essa segue ad un
fatto  previsto  come  reato:  e  cio'  anche  allo scopo di renderla
insensibile   alle   vicende   del   processo   penale,  aumentandone
l'effettivita';
        che  facendo  eco alla generale previsione dell'art. 24 della
legge  24 novembre  1981,  n. 689,  l'art. 221 del nuovo codice della
strada  stabilisce,  altresi',  che  quando  l'esistenza  di un reato
dipenda da una violazione del medesimo codice non costituente reato -
ossia  nel  caso  di  connessione  obiettiva  tra  reato  ed illecito
amministrativo stradale - il giudice penale e' competente a conoscere
di entrambi e ad applicare, quindi, anche le sanzioni amministrative;
nondimeno,   la   competenza  del  giudice  penale  sulla  violazione
amministrativa   cessa  se  il  procedimento  penale  si  chiude  per
estinzione   del   reato   o   per   difetto  di  una  condizione  di
procedibilita';
        che  in tale cornice sistematica, l'art. 222 del codice della
strada  -  nello stabilire che nei casi di omicidio e lesioni colpose
per  violazione  di  norme  sulla  circolazione  stradale  il giudice
applichi,  con la sentenza di condanna, la sanzione della sospensione
della  patente  di  guida  (unitamente  alle  sanzioni amministrative
pecuniarie  previste  per  la violazione stessa) - opera dunque su un
duplice  versante:  giacche', da un lato, individua il fatto punibile
con   la   sanzione   amministrativa   accessoria   de  qua  (profilo
sostanziale);   e,  dall'altro,  attribuisce  al  giudice  penale  la
competenza  ad  irrogarla,  sul  presupposto  (e a condizione) che la
cognizione  di  quel  "fatto", in quanto costituente illecito penale,
sia a lui devoluta (profilo processuale);
        che  da  cio' si inferisce, quindi, che ove il giudice penale
non  sia  chiamato ad intervenire - come quando manchi una condizione
di  procedibilita'  - la competenza ad applicare la sanzione avuta di
mira    non    puo'   che   spettare   all'autorita'   amministrativa
ordinariamente deputatavi;
        che a tale conclusione non varrebbe opporre che il successivo
art. 224,  comma 3, del codice della strada demanda specificamente al
prefetto  il  compito  di  disporre  la sospensione della patente, in
luogo del giudice, previo accertamento dei relativi presupposti, solo
nel  caso  di  estinzione  del  reato  per  causa diversa dalla morte
dell'imputato, senza far menzione dell'ipotesi dell'improcedibilita';
        che   la   disposizione   da   ultimo   citata  -  alla  luce
dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario, dianzi ricordato -
deve  essere  infatti  letta  come espressiva della voluntas legis di
rimettere  al  prefetto  l'irrogazione  della  sanzione definitiva in
tutti   i   casi   (diversi   dalla   morte   dell'imputato)  in  cui
l'accertamento  della  responsabilita'  non  possa aver luogo in sede
penale (compreso, dunque, quello di mancanza della querela o rinuncia
alla  stessa);  e cio' non soltanto per motivi di ordine sistematico,
ma anche per una ragione di ordine logico: tra le cause di estinzione
del  reato  il  codice  penale  annovera, invero, anche la remissione
della  querela  (art. 152  cod.  pen.),  onde sarebbe inspiegabile un
diverso  trattamento  dell'ipotesi  di  mancata  presentazione  della
stessa (o di rinuncia), essendosi al cospetto di situazioni del tutto
omogenee   rispetto   all'interesse  pubblico  all'irrogazione  della
sanzione, che la norma ha inteso tutelare;
        che  in  simile  prospettiva non si riscontra, dunque, alcuno
"stravolgimento"  della funzione cautelare propria della misura della
sospensione   provvisoria   della   patente:   misura  che,  a  mente
dell'art. 223,  comma  2,  del  codice  della  strada, il prefetto e'
chiamato a disporre, a fini di tutela immediata della sicurezza della
circolazione  stradale,  quando  "sussistano  fondati elementi di una
evidente  responsabilita'"  per taluno dei reati in rapporto ai quali
e' prevista l'omologa sanzione accessoria;
        che  nei  casi  di  mancanza  di  querela  -  e,  amplius, di
improcedibilita' dell'azione penale - la misura in questione conserva
infatti   pienamente   detta   funzione  in  rapporto  alla  sanzione
definitiva  che sara' irrogata, non piu' dal giudice penale, ma dallo
stesso prefetto;
        che palesemente insussistente si rivela, del pari, la dedotta
violazione  del  diritto  di difesa: la previsione, nell'art. 222 del
codice  della  strada,  dell'applicabilita'  della  sospensione della
patente  ad  opera del giudice penale costituisce infatti espressione
del  principio  del  simultaneus processus; principio che non ha modo
peraltro  di  operare  quando  il  processo penale non si celebri per
difetto  di  una  condizione  di procedibilita', e che comunque resta
privo  di copertura costituzionale (cfr., ex plurimis, sentenza n. 60
del  1996;  ordinanze  n. 410  del 2000, n. 396 del 1996 e n. 308 del
1991);
        che    nella    fattispecie   considerata,   d'altro   canto,
l'interessato  -  al  di la' della facolta' di immediata impugnazione
davanti    all'autorita'    giudiziaria    ordinaria   dello   stesso
provvedimento  di  sospensione  provvisoria  (cfr. sentenza n. 31 del
1996)   -  puo'  svolgere  egualmente  con  pienezza  le  sue  difese
proponendo   opposizione   davanti   al   giudice  civile,  ai  sensi
dell'art. 205  del  codice della strada, avverso il provvedimento del
prefetto di applicazione della sanzione in via definitiva;
        che,  di  conseguenza, va negato anche il supposto vulnus del
principio  di  uguaglianza,  sotto  il  profilo  della  disparita' di
trattamento,  a  seconda delle scelte della persona offesa in tema di
proposizione  della  querela,  tra  soggetti  cui il giudizio sarebbe
concesso e soggetti cui sarebbe negato;
        che d'altro canto, una volta escluso l'ipotizzato fenomeno di
trasformazione  della sospensione provvisoria della patente in vera e
propria  sanzione,  i  sospetti  di  violazione  dei  principi "della
legalita'  e  della tassativita' in materia sanzionatoria" restano eo
ipso travolti;
        che   quanto,   poi,   all'ulteriore   profilo   di  supposta
compromissione  dell'art. 3  Cost.  -  vale a dire alla disparita' di
trattamento  tra  conducenti  di  mezzi  terrestri  e  conducenti  di
natanti,  connessa  al  fatto  che  l'art. 25,  comma  4,  del d.P.R.
9 ottobre 1997, n. 431 (recante il regolamento sulla disciplina delle
patenti  nautiche)  subordina  la sospensione cautelare della patente
nautica   all'inizio   del   procedimento  penale  -  anche  a  voler
prescindere  dal  rango  secondario della norma invocata come tertium
comparationis,  va  comunque  negata  la  validita' del postulato del
giudice  a quo, circa la totale omologabilita' delle situazioni poste
a confronto;
        che   contrariamente   a  quanto  sostenuto  dal  rimettente,
infatti,  le esigenze di tutela dell'incolumita' personale durante la
circolazione   stradale  e  durante  la  navigazione  si  prestano  a
valutazioni    legislative    diversificate,    nei    limiti   della
ragionevolezza, in rapporto alle caratteristiche dei mezzi impiegati,
nonche' alle modalita' e all'intensita' dei due tipi di circolazione;
        che  sostanzialmente  immotivati, e comunque affatto privi di
autonomia  rispetto  alle  altre  doglianze,  risultano  da  ultimo i
sospetti  di violazione dei principi di liberta' di circolazione e di
buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 16 e 97 Cost.);
        che   la   questione   deve   essere   dichiarata,  pertanto,
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.