LA CORTE D'APPELLO
Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile, in grado
d'appello, iscritta al n. 2481 del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2000,
Tra Sgarbi Vittorio: elettivamente domiciliato in Roma, via
Cicerone n. 60, presso lo studio degli avv. Stefano Previti e
Pieremilio Sammarco che lo rappresentano per procura notarile, atto
notario Brunelli di Roma del 16 settembre 1996, racc. 3456, rep.
n. 28432 e delega in calce alla citazione; appellante,
E Matassa Lorenzo: elettivamente domiciliato in Roma, via
Crescenzio n. 9, presso l'avv. Emiliano Amato che, con
l'avv. Giuseppe Sireci, lo rappresenta e difende per delega in calce
alla comparsa di risposta; Societa' Cooperativa A.N.S.A. a r.l. e
Caselli Bruno: elettivamente domiciliati in Roma, via Antonio
Chinotto 1, presso lo studio dell'avv. Antonio Majonica che li
rappresenta per delega in margine alla comparsa di risposta;
appellati.
Oggetto: diffamazione, sentenza del Tribunale di Roma in data
14 febbraio 2000.
Con la sentenza indicata in oggetto il Tribunale di Roma ha
condannato l'on. Vittorio Sgarbi, in solido con la Societa'
Cooperativa A.N.S.A. a r.l. e Caselli Bruno, al risarcimento dei
danni in favore di Matassa Lorenzo, magistrato con funzioni di
sostituto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Palermo, liquidati in L. 100.000.000, quale danno non patrimoniale, e
L. 50.000.000 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 legge
8 febbraio 1948, n. 47, oltre al pagamento delle spese processuali,
ordinando la pubblicazione per estratto della sentenza sui quotidiani
"Corriere della Sera" e "Il Giornale di Sicilia".
Il tribunale ha, infatti, ravvisato gli estremi del delitto di
diffamazione nelle frasi contenute nella missiva, inviata dallo
Sgarbi all'agenzia giornalistica A.N.S.A., da questa comunicate a
vari organi di stampa e diffuse sul televideo e su Internet.
Nella nota suddetta lo Sgarbi, commentando la notizia
dell'arresto del sovrintendente ai beni culturali di Siracusa
Giuseppe Voza, ha affermato: "Quanto e' accaduto e' aberrante. Un
vero crimine contro la cultura. Hanno arrestato la cultura. Premesso
che il magistrato in questione non ha fatto nulla contro la mafia,
nulla contro niente, nulla di nulla ... ha umiliato un sovrintendente
che ha recuperato centinaia di opere d'arte, promosso scavi
importanti e realizzato a Siracusa un museo straordinario. Cosi',
anziche' rendere onore al sovrintendente Voza per quello che ha fatto
lo vanno ad arrestare per una gita in Giappone. Un fatto
intollerabile, una violenza contro la cultura tipica di uno spirito e
di una mentalita' razzista. Umiliare la cultura e' nazismo. Bisogna
fermare questi magistrati finche' si e' in tempo".
Dette espressioni sono state ritenute ingiuriose e diffamatorie
in danno del Matassa.
Avverso tale decisione lo Sgarbi ha proposto appello e, a
sostegno dell'impugnazione, ha indicato i seguenti motivi:
a) non perseguibilita' delle opinioni espresse ai sensi
dell'art. 68 Costituzione, essendo anche intervenuta pronuncia in tal
senso da parte della Camera dei deputati;
b) erronea e falsa applicazione dell'art. 274 c.p.c., non
essendo stati riuniti i procedimenti proposti dal Matassa nei suoi
confronti, tutti pendenti dinanzi al Tribunale di Roma;
c) insussistenza della diffamazione;
d) erronea valutazione dell'esimente putativa;
e) eccessiva quantificazione del danno;
f) erronea applicazione della riparazione pecuniaria di cui
all'art. 12 legge n. 47 del 1948;
g) erroneita' della disposta pubblicazione della sentenza.
L'appellante ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza
appellata previa sospensione della provvisoria esecuzione della
stessa.
Costituitosi in giudizio l'appellato Matassa ha chiesto il
rigetto dell'appello perche' infondato, proponendo, a sua volta,
appello incidentale con il quale, lamentata l'esiguita' del
risarcimento del danno e della riparazione pecuniaria, ne ha chiesto
la maggiorazione fino a quattro miliardi, instando, poi, per il
rigetto dell'istanza di sospensione e sollecitando la corte a
sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti
alla Corte costituzionale per illegittimita' della delibera della
Camera dei deputati.
Gli altri appellati, costituitisi anch'essi, hanno proposto
appello incidentale censurando la sentenza del Tribunale di Roma per
aver erroneamente affermato la responsabilita' di essi appellati.
In ordine all'appello incidentale proposto dal Matassa, facevano
rilevare che non vi era stata alcuna richiesta nei loro confronti,
essendo la richiesta rivolta nei confronti dello Sgarbi e di altri
soggetti estranei al presente giudizio.
Anche detti appellati hanno chiesto la sospensione della
provvisoria esecuzione della sentenza, la riforma della stessa.
Con ordinanza in data 13/26 ottobre 2000, la Corte ha sospeso
l'esecuzione provvisoria della sentenza solo nei confronti dello
Sgarbi e la causa e' stata trattenuta, quindi, in decisione.
Osserva questo collegio che la Camera dei deputati nella seduta
pubblica n. 622 del 17 novembre 1999 ha approvato la proposta della
giunta per le autorizzazioni a procedere di ritenere che i fatti per
i quali e' stata pronunciata l'impugnata sentenza di condanna dello
Sgarbi concernono "opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma
dell'art. 68 della Costituzione", ritenendole sostanzialmente
divulgazione e continuazione di quelle rese nel corso dell'attivita'
parlamentare propriamente detta.
E', poi, indubitabile che, come gia' evidenziato nella richiamata
ordinanza 13/26.10.2000, sebbene la proposta della giunta (confermata
dalla Camera dei deputati) non fosse relativa specificamente al
giudizio di cui trattasi, i fatti oggetto del presente procedimento
sono gli stessi che hanno formato oggetto del procedimento penale in
relazione al quale era stato investito il Parlamento, con la
conseguenza che il giudizio deve ritenersi espresso anche con
riferimento a questo processo.
A giudizio di questo collegio, con la deliberazione assunta la
Camera dei deputati ha esercitato illegittimamente il proprio potere,
avendo affermato arbitrariamente la sussistenza del collegamento
funzionale tra le espressioni ritenute diffamatorie dal tribunale e
l'attivita' parlamentare dello Sgarbi in quanto le frasi contenute
nella nota inviata dallo Sgarbi all'A.N.S.A. non possono ritenersi
collegate all'esercizio della funzione parlamentare ma appaiono meri
apprezzamenti personali espressi - come qualunque privato cittadino -
(anche ove si consideri che lo Sgarbi svolgeva - allo stesso tempo -
attivita' di conduttore di un programma televisivo nel quale, come
incontroverso, ha parimenti espresso opinioni, sempre con riferimento
all'arresto del Voza, che hanno dato luogo al ricordato procedimento
penale e ad altri due procedimenti civili). Non puo' sostenersi,
infatti, che costituisca attivita' parlamentare e continuazione
dell'attivita' parlamentare propriamente detta l'invio della nota
suddetta poiche' non esiste uno stretto nesso funzionale con il
mandato parlamentare.
Perche' possa ritenersi che alla condotta del parlamentare sia
esteso il regime di insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione, occorre, infatti, che essa si esprima
attraverso opinioni correlate alla funzione. Tale funzione, seppure
"non si risolve negli atti tipici, e ricomprende quelli presupposti e
consequenziali" non si estende a tutta l'attivita' svolta dal
deputato o dal senatore (cfr. Corte costituzionale sentenza
n. 375/1995).
La delibera di insindacabilita' adottata dalla Camera dei
deputati e', pertanto, lesiva delle attribuzioni del Tribunale di
Roma e di questa corte in quanto il potere conferito al Parlamento
dall'art. 68 Costituzione e' stato esercitato in modo distorto e,
quindi, arbitrario dalla Camera dei deputati. Sussistono, quindi, le
condizioni per sollevare conflitto di attribuzione.
La Corte costituzionale ha affermato, infatti, con piu' pronunzie
che, nell'ambito del giudizio in tema di conflitto fra poteri
vertente su una delibera parlamentare affermativa
dell'insindacabilita' ai sensi dell'art. 68, primo comma,
Costituzione, la corte accerta la "non arbitrarieta' della delibera
parlamentare" (sent. n. 1150 del 1998), "... se vi sia stato un uso
distorto e arbitrario del potere parlamentare, tale da vulnerare le
attribuzioni degli organi della giurisdizione o da interferire sul
loro esercizio" (sent. n. 443 del 1993), "se vi sia stata illegittima
interferenza nelle attribuzioni dell'autorita' giudiziaria
(sent. n. 289 del 1998) e che "l'immunita' copre il membro del
Parlamento soltanto se per le dichiarazioni concorre il contesto
funzionale" (sent. n. 11 del 2000), che questa, corte, per le ragioni
addotte, ritiene nella specie inesistente.
La corte ritiene necessario, per decidere sull'appello proposto
dallo Sgarbi, sollevare conflitto di attribuzione ai sensi
dell'art. 37, legge 11 marzo 1953, n. 87, vertendosi in materia di
interferenza dell'esercizio del potere conferito alla Camera dei
deputati dall'art. 68, primo comma, Costituzione, nelle attribuzioni
dell'autorita' giudiziaria previste e garantite dall'art. 102
Costituzione.