LA CORTE D'APPELLO

    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile, in grado
d'appello,  iscritta  al  n. 2481  del  ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2000,
    Tra  Sgarbi  Vittorio:  elettivamente  domiciliato  in  Roma, via
Cicerone  n. 60,  presso  lo  studio  degli  avv. Stefano  Previti  e
Pieremilio  Sammarco  che lo rappresentano per procura notarile, atto
notario  Brunelli  di  Roma  del  16 settembre 1996, racc. 3456, rep.
n. 28432 e delega in calce alla citazione; appellante,
    E   Matassa  Lorenzo:  elettivamente  domiciliato  in  Roma,  via
Crescenzio    n. 9,    presso    l'avv. Emiliano   Amato   che,   con
l'avv. Giuseppe  Sireci, lo rappresenta e difende per delega in calce
alla  comparsa  di  risposta;  Societa' Cooperativa A.N.S.A. a r.l. e
Caselli   Bruno:  elettivamente  domiciliati  in  Roma,  via  Antonio
Chinotto  1,  presso  lo  studio  dell'avv. Antonio  Majonica  che li
rappresenta   per  delega  in  margine  alla  comparsa  di  risposta;
appellati.
    Oggetto:  diffamazione,  sentenza  del  Tribunale di Roma in data
14 febbraio 2000.
    Con  la  sentenza  indicata  in  oggetto  il Tribunale di Roma ha
condannato   l'on. Vittorio   Sgarbi,   in  solido  con  la  Societa'
Cooperativa  A.N.S.A.  a  r.l.  e  Caselli Bruno, al risarcimento dei
danni  in  favore  di  Matassa  Lorenzo,  magistrato  con funzioni di
sostituto  presso  la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Palermo, liquidati in L. 100.000.000, quale danno non patrimoniale, e
L. 50.000.000  a  titolo  di  riparazione pecuniaria ex art. 12 legge
8 febbraio  1948,  n. 47, oltre al pagamento delle spese processuali,
ordinando la pubblicazione per estratto della sentenza sui quotidiani
"Corriere della Sera" e "Il Giornale di Sicilia".
    Il  tribunale  ha,  infatti, ravvisato gli estremi del delitto di
diffamazione  nelle  frasi  contenute  nella  missiva,  inviata dallo
Sgarbi  all'agenzia  giornalistica  A.N.S.A.,  da questa comunicate a
vari organi di stampa e diffuse sul televideo e su Internet.
    Nella   nota   suddetta   lo   Sgarbi,   commentando  la  notizia
dell'arresto   del  sovrintendente  ai  beni  culturali  di  Siracusa
Giuseppe  Voza,  ha  affermato:  "Quanto e' accaduto e' aberrante. Un
vero  crimine contro la cultura. Hanno arrestato la cultura. Premesso
che  il  magistrato  in questione non ha fatto nulla contro la mafia,
nulla contro niente, nulla di nulla ... ha umiliato un sovrintendente
che   ha   recuperato  centinaia  di  opere  d'arte,  promosso  scavi
importanti  e  realizzato  a  Siracusa un museo straordinario. Cosi',
anziche' rendere onore al sovrintendente Voza per quello che ha fatto
lo   vanno   ad   arrestare  per  una  gita  in  Giappone.  Un  fatto
intollerabile, una violenza contro la cultura tipica di uno spirito e
di  una  mentalita' razzista. Umiliare la cultura e' nazismo. Bisogna
fermare questi magistrati finche' si e' in tempo".
    Dette  espressioni  sono state ritenute ingiuriose e diffamatorie
in danno del Matassa.
    Avverso  tale  decisione  lo  Sgarbi  ha  proposto  appello  e, a
sostegno dell'impugnazione, ha indicato i seguenti motivi:
        a) non  perseguibilita'  delle  opinioni  espresse  ai  sensi
dell'art. 68 Costituzione, essendo anche intervenuta pronuncia in tal
senso da parte della Camera dei deputati;
        b) erronea  e  falsa  applicazione  dell'art. 274 c.p.c., non
essendo  stati  riuniti  i procedimenti proposti dal Matassa nei suoi
confronti, tutti pendenti dinanzi al Tribunale di Roma;
        c) insussistenza della diffamazione;
        d) erronea valutazione dell'esimente putativa;
        e) eccessiva quantificazione del danno;
        f) erronea  applicazione  della riparazione pecuniaria di cui
all'art. 12 legge n. 47 del 1948;
        g) erroneita' della disposta pubblicazione della sentenza.
    L'appellante  ha  chiesto,  quindi,  la  riforma  della  sentenza
appellata  previa  sospensione  della  provvisoria  esecuzione  della
stessa.
    Costituitosi  in  giudizio  l'appellato  Matassa  ha  chiesto  il
rigetto  dell'appello  perche'  infondato,  proponendo,  a sua volta,
appello   incidentale   con   il  quale,  lamentata  l'esiguita'  del
risarcimento  del danno e della riparazione pecuniaria, ne ha chiesto
la  maggiorazione  fino  a  quattro  miliardi,  instando, poi, per il
rigetto  dell'istanza  di  sospensione  e  sollecitando  la  corte  a
sollevare  conflitto  di  attribuzione tra poteri dello Stato davanti
alla  Corte  costituzionale  per  illegittimita' della delibera della
Camera dei deputati.
    Gli  altri  appellati,  costituitisi  anch'essi,  hanno  proposto
appello  incidentale censurando la sentenza del Tribunale di Roma per
aver erroneamente affermato la responsabilita' di essi appellati.
    In  ordine all'appello incidentale proposto dal Matassa, facevano
rilevare  che  non  vi era stata alcuna richiesta nei loro confronti,
essendo  la  richiesta  rivolta nei confronti dello Sgarbi e di altri
soggetti estranei al presente giudizio.
    Anche   detti   appellati  hanno  chiesto  la  sospensione  della
provvisoria esecuzione della sentenza, la riforma della stessa.
    Con  ordinanza  in  data  13/26 ottobre 2000, la Corte ha sospeso
l'esecuzione  provvisoria  della  sentenza  solo  nei confronti dello
Sgarbi e la causa e' stata trattenuta, quindi, in decisione.
    Osserva  questo  collegio che la Camera dei deputati nella seduta
pubblica  n. 622  del 17 novembre 1999 ha approvato la proposta della
giunta  per le autorizzazioni a procedere di ritenere che i fatti per
i  quali  e' stata pronunciata l'impugnata sentenza di condanna dello
Sgarbi  concernono  "opinioni  espresse  da  un membro del Parlamento
nell'esercizio   delle   sue  funzioni,  ai  sensi  del  primo  comma
dell'art. 68   della   Costituzione",   ritenendole   sostanzialmente
divulgazione  e continuazione di quelle rese nel corso dell'attivita'
parlamentare propriamente detta.
    E', poi, indubitabile che, come gia' evidenziato nella richiamata
ordinanza 13/26.10.2000, sebbene la proposta della giunta (confermata
dalla  Camera  dei  deputati)  non  fosse  relativa specificamente al
giudizio  di  cui trattasi, i fatti oggetto del presente procedimento
sono  gli stessi che hanno formato oggetto del procedimento penale in
relazione  al  quale  era  stato  investito  il  Parlamento,  con  la
conseguenza  che  il  giudizio  deve  ritenersi  espresso  anche  con
riferimento a questo processo.
    A  giudizio  di  questo collegio, con la deliberazione assunta la
Camera dei deputati ha esercitato illegittimamente il proprio potere,
avendo  affermato  arbitrariamente  la  sussistenza  del collegamento
funzionale  tra  le espressioni ritenute diffamatorie dal tribunale e
l'attivita'  parlamentare  dello  Sgarbi in quanto le frasi contenute
nella  nota  inviata  dallo Sgarbi all'A.N.S.A. non possono ritenersi
collegate  all'esercizio della funzione parlamentare ma appaiono meri
apprezzamenti personali espressi - come qualunque privato cittadino -
(anche  ove si consideri che lo Sgarbi svolgeva - allo stesso tempo -
attivita'  di  conduttore  di un programma televisivo nel quale, come
incontroverso, ha parimenti espresso opinioni, sempre con riferimento
all'arresto  del Voza, che hanno dato luogo al ricordato procedimento
penale  e  ad  altri  due  procedimenti civili). Non puo' sostenersi,
infatti,  che  costituisca  attivita'  parlamentare  e  continuazione
dell'attivita'  parlamentare  propriamente  detta  l'invio della nota
suddetta  poiche'  non  esiste  uno  stretto  nesso funzionale con il
mandato parlamentare.
    Perche'  possa  ritenersi  che alla condotta del parlamentare sia
esteso  il  regime  di insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo
comma,  della  Costituzione,  occorre,  infatti,  che essa si esprima
attraverso  opinioni  correlate alla funzione. Tale funzione, seppure
"non si risolve negli atti tipici, e ricomprende quelli presupposti e
consequenziali"  non  si  estende  a  tutta  l'attivita'  svolta  dal
deputato   o   dal   senatore  (cfr.  Corte  costituzionale  sentenza
n. 375/1995).
    La   delibera  di  insindacabilita'  adottata  dalla  Camera  dei
deputati  e',  pertanto,  lesiva  delle attribuzioni del Tribunale di
Roma  e  di  questa corte in quanto il potere conferito al Parlamento
dall'art. 68  Costituzione  e'  stato  esercitato in modo distorto e,
quindi,  arbitrario dalla Camera dei deputati. Sussistono, quindi, le
condizioni per sollevare conflitto di attribuzione.
    La Corte costituzionale ha affermato, infatti, con piu' pronunzie
che,  nell'ambito  del  giudizio  in  tema  di  conflitto  fra poteri
vertente     su     una     delibera     parlamentare     affermativa
dell'insindacabilita'    ai    sensi   dell'art. 68,   primo   comma,
Costituzione,  la  corte accerta la "non arbitrarieta' della delibera
parlamentare"  (sent. n. 1150  del 1998), "... se vi sia stato un uso
distorto  e  arbitrario del potere parlamentare, tale da vulnerare le
attribuzioni  degli  organi  della giurisdizione o da interferire sul
loro esercizio" (sent. n. 443 del 1993), "se vi sia stata illegittima
interferenza    nelle    attribuzioni    dell'autorita'   giudiziaria
(sent. n. 289  del  1998)  e  che  "l'immunita'  copre  il membro del
Parlamento  soltanto  se  per  le  dichiarazioni concorre il contesto
funzionale" (sent. n. 11 del 2000), che questa, corte, per le ragioni
addotte, ritiene nella specie inesistente.
    La  corte  ritiene necessario, per decidere sull'appello proposto
dallo   Sgarbi,   sollevare   conflitto   di  attribuzione  ai  sensi
dell'art. 37,  legge  11 marzo  1953, n. 87, vertendosi in materia di
interferenza  dell'esercizio  del  potere  conferito  alla Camera dei
deputati  dall'art. 68, primo comma, Costituzione, nelle attribuzioni
dell'autorita'   giudiziaria   previste   e  garantite  dall'art. 102
Costituzione.