LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso
proposto da: FF.SS. S.p.a. Ferrovie dello Stato Societa' di trasporti
e  servizi  per  azioni,  in  persona  del  legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via di Ripetta 22, presso
lo  studio dell'avvocato Gerardo Vesci, che lo rappresenta e difende,
giusta delega in atti, ricorrente;
    Contro  Bernardo  Giovanbattista,  intimato,  e  sul  2o  ricorso
n. 23259/00   proposto  da:  Bernardo  Giovambattista,  elettivamente
domiciliato   in   Roma,   via   Flaminia,   354,  presso  lo  studio
dell'avvocato  Franco  Luberti,  rappresentato e difeso dall'avvocato
Pietro  Bianchi, giusta delega in atti, controricorrente e ricorrente
incidentale,
    nonche'  contro  FF.SS. S.p.a. - Ferrovie dello Stato Societa' di
trasporti  e servizi per azioni, in persona del legale rappresentante
pro  tempore,  elettivamente domiciliato in Roma, via di Ripetta, 22,
presso  lo  studio  dell'avvocato Gerardo Vesci, che lo rappresenta e
difende,   giusta   delega   in  atti,  controricorrente  al  ricorso
incidentale  avverso  la  sentenza  n. 23/00  del Tribunale di Paola,
depositata il 18 febbraio 2000 - R.G.N. 721/98;
    Udita  la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13 febbraio 2002 dal consigliere dott. Michele De Luca;
    Udito  il  p.m.  in  persona  del  sostituto procuratore generale
dott. Marco  Pivetti  che  ha  concluso,  chiedendo  che sia ritenuta
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale,  per  violazione dell'articolo 36 della Costituzione,
dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384
convertito  nella  legge  14 novembre 1992 n. 438, nella parte in cui
consente  che  il  lavoro prestato oltre all'orario normale di lavoro
sia  compensato in misura inferiore alla retribuzione corrisposta per
il   lavoro   prestato  nel  corso  dell'orario  normale  di  lavoro,
adeguatamente   maggiorata;   in   subordine:   rigetto  del  ricorso
principale e di quello incidentale.

                          Ritenuto in fatto

    Con  decreto  ingiuntivo  del 14 maggio 1996, il pretore di Paola
ingiungeva alle Ferrovie dello Stato S.p.a. il pagamento dell'importo
(lire  318.690  oltre  accessori)  -  preteso  a  titolo  di maggiore
compenso  del  lavoro straordinario prestato a far tempo dal novembre
del  1992 - in favore del proprio dipendente Giovanbattista Bernardo,
che  ne  aveva fatto domanda in base al rilievo che quel compenso era
stato   calcolato,  in  misura  inferiore  a  quella  dovuta,  "senza
considerare i vari aumenti stipendiali maturati dal 1992 ad oggi".
    Dopo  avere  ricordato  il  criterio  di calcolo del compenso per
lavoro  straordinario  (art. 44,  in  relazione all'art. 36, C.C.N.L.
1990/1992  per i ferrovieri) - mediante l'applicazione delle aliquote
di  maggiorazione (nelle misure percentuali variabili, in relazione a
tipi   diversi   di   straordinario,   previste   dall'art. 44)  alla
retribuzione   convenzionale   (costituita   soltanto   da  stipendio
tabellare,  indennita' integrativa speciale e rateo della tredicesima
mensilita':  art. 36) - il ricorso delle Ferrovie dello Stato S.p.a.,
in  opposizione  al  decreto  ingiuntivo,  recava  - per quel che qui
interessa  -  l'esplicita  ammissione  che, fino al 1992, la societa'
aveva  provveduto  (con  proprie  circo-lari) a "determinare le nuove
misure  dello  straordinario  con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun
anno, in ossequio" al contratto collettivo, mentre, "a far data dal 1
gennaio  1993, non (aveva) piu' provveduto ad adeguare gli incrementi
retributivi  in  considerazione  delle  disposizioni  emanate  con il
decreto-legge  n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992 n. 438
(...) e della legge 24 dicembre 1993 n. 537 (...)", che - (anche) per
il  compenso  del  lavoro  straordinario  dei  ferrovieri,  in quanto
"comprensivo  dell'indennita' integrativa speciale (art. 36 C.C.N.L.,
cit.)" - stabiliva che va corrisposto, "nella stessa misura dell'anno
1992", per il 1993 (art. 7, comma 5, decreto-legge n. 384, convertito
nella  legge  14 novembre 1992, n. 438, cit.) e, rispettivamente, per
il  "triennio  1994/1996"  (art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre
1993, n. 537).
    Aderendo  alla  tesi della societa' opponente, il pretore adito -
con  sentenza  del  15  ottobre  1997  -  accoglieva l'opposizione al
decreto ingiuntivo.
    A  seguito  di  gravame  del  soccombente,  il Tribunale di Paola
accoglieva,  invece,  la  domanda di Giovanbattista Bernardo - con la
sentenza ora denunciata - essenzialmente, per quel che qui interessa,
in base ai rilievi seguenti:
        "l'aumento,   a   partire  dal  novembre  1992,  di  elementi
rientranti nel concetto di retribuzione normale, ma non facenti parte
di quello diverso di retribuzione convenzionale (...), ha determinato
il  superamento  del compenso orario per lavoro ordinario rispetto al
compenso  orario  per  lavoro  straordinario"  e  "la  forbice  si e'
ulteriormente  divaricata  negli  anni  successivi ed a seguito della
stipulazione  dei  C.C.N.L.  del 1994 e del 1998 i quali, quanto allo
straordinario,  (...),  hanno  statuito il mantenimento degli importi
derivanti dall'applicazione dell'art. 44 C.C.N.L. 1990/1992";

        pertanto,  "gli aumenti stipendiali contrattualmente pattuiti
hanno   ovviamente   determinato  un  incremento  della  retribuzione
normale, a fronte del blocco dei compensi per lo straordinario";

    -  le  prospettate "premesse pacifiche in fatto (...) non possono
che  portare a condividere l'affermazione che - dal 1 novembre 1992 -
il  lavoro  sfraordinario dei dipendenti F.S. e' retribuito in misura
inferiore al lavoro ordinario";
        "da qui la dedotta nullita' delle clausole contrattuali sopra
citate,  (...),  per  violazione  dei  principi  inderogabili  di cui
all'art.   2108  c.c.  ed  all'art. 5  R.d.l.  692/23,  da  ritenersi
subentranti  nella  regolazione  dei  rapporti  tra le parti ai sensi
dell'art. 1419, co. 2o c.c.";
      all'"articolata   ricostruzione",   fin   qui  prospettata,  la
societa'  appellata  "oppone  (...) l'applicabilita' (...) del blocco
dei compensi, nella fattispecie per straordinario, operato dal quinto
comma  dell'art  7  del  d.l.  n. 384/1992,  sino  al  termine del 31
dicembre  1993,  poi prorogato, da successivi interventi legislativi,
prima  al 31 dicembre 1996 e, poi, al 31 dicembre 1999 (art. 3, comma
36, legge n. 537/1993 e art. 1, comma 66, legge n. 662/1996);
        infatti,  la  societa' appellata "sostiene (...) di non avere
proceduto  ad  alcun  adeguamento della misura dello straordinario, a
partire   dal   1  gennaio  1993,  proprio  in  ossequio  al  dettato
legislativo: posto che il quinto comma dell'art. 7 citato imponeva il
blocco  di  tutte  le  indennita'  che,  a prescindere dalla fonte di
disciplina,   comprendessero  una  quota  di  indennita'  integrativa
speciale,  le  stesse  devono essere erogate, fino alla data prevista
dalla legge, nella stessa misura adottata per l'anno 1992";
        tuttavia,  "proprio  sul presupposto, che si puo' dire certo,
dell'applicabilita'   dell'art.  7  cit.,  anche  nei  confronti  dei
dipendenti  della  S.p.a. F.S., il pretore di Torino, con ordinanza 9
maggio  1997,  ha  sollevato questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  7, comma 5, e delle successive disposizioni di proroga per
ritenuta   contrarieta'   con   il   precetto   dell'art.   36  della
Costituzione";
        con   sentenza   n. 242   del   17   giugno  1999,  la  Corte
costituzionale ha dichiarato, bensi', "non fondata la questione cosi'
sollevata, procedendo pero' ad una interpretazione della disposizione
che  non  coincide  con  quella  sposata  dal  Tribunale di Torino" -
nonche'  dalla  sentenza  appellata - "posto che ha limitato l'ambito
d'applicazione  del  quinto  comma e del "blocco", ivi introdotto, ai
meccanismi   automatici  di  indicizzazione  (indennita'  integrativa
speciale e indennita' di contingenza quanto al settore privato);
        benche' non sia vincolante, l'interpretazione, proposta dalla
Corte   costituzionale   (sentenza   n. 242/99,   cit.),   dev'essere
condivisa,  soprattutto,  per  un  "argomento davvero conclusivo: una
norma,  che  consentisse di retribuire un'ora di lavoro straordinario
in  misura  inferiore rispetto ad un'ora di quello ordinario, sarebbe
in contrasto con il precetto dell'articolo 36 della Costituzione";
        tuttavia, la disposizione in esame (comma 5 dell'art. 7) puo'
essere interpretata nel senso prospettato - sebbene "il dato testuale
(possa)  ingenerare confusione" - anche in base al rilievo, sul piano
sistematico,  che  la  disposizione stessa sarebbe priva di qualsiasi
significato  utile,  se  il  blocco  -  ivi previsto - riguardasse la
"totalita'  delle  voci retributive" che per il 1993 risultavano gia'
congelate (dal comma 1 dello stesso art. 7);
        "esclusa,  quindi  l'applicabilta' del disposto dell'articolo
7,  comma  5  d.l.  384/1992  occorre  verificare se nell'ordinamento
esistano  norme  imperative  che  impongono  al  datare  di lavoro di
compensare  il  lavoro  straordinario  in  misura  maggiore  a quello
ordinario: e, se si', in che misura";
        si  tratta  -  oltre  che  del principio costituzionale, piu'
volte  citato,  dell'articolo  36  della  Costituzione  - anche delle
disposizioni  di  legge  ordinaria  dell'art. 2108  c.c. e dell'art 5
R.d.l.  n. 692/1923:  "la prima, in quanto affermatrice del principio
generale  per  cui, in caso di straordinario, spetta al lavoratore un
aumento  di  retribuzione  rispetto  a  quella  dovuta  per il lavoro
ordinario;  la  seconda,  in  quanto  fissa  un  limite minimo a tale
aumento, che non puo' essere inferiore al dieci per cento";
        infatti,     l'inapplicabilita',     peraltro    controversa,
dell'articolo  5  R.d.l. n. 692/1923 ai ferrovieri - come, in genere,
al  personale  addetto  a  "servizi  pubblici" (ai sensi dell'art. 1,
comma 3 dello stesso R.d.l. n. 692/1923) - non esclude, tuttavia, che
"il  combinato  disposto  dell'art  2108  c.c.  e  delle  norme della
contrattazione  collettiva, assicurando, per il lavoro straordinario,
una  maggiorazione della retribuzione dovuta per quello ordinario, in
coerenza con l'articolo 36 della Costituzione, garantisce un compenso
proporzionato  alla  maggiore  penosita' del lavoro protratto oltre i
limiti    dell'orario   normale"   (come   ha   ritenuto   la   Corte
costituzionale,  nell'ordinanza  n. 716  del  1988,  a sostegno della
declaratoria  contestuale,  conseguentemente  adottata,  di manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, proprio,
dell'articolo  5  R.d.l.  n. 692/1923,  in  quanto  inapplicabile  al
personale addetto a servizi pubblici);
        coerentemente, le norme della contrattazione collettiva - che
non   hanno   previsto   maggiorazioni   retributive  per  il  lavoro
straordinario  prestato  dai  ferrovieri  dopo il 1992 (in violazione
dell'art  2108  c.c.) - vanno dichiarate nulle e sostituite (ai sensi
dell'art. 1419, secondo comma, c.c.) "se non dal disposto dell'art. 5
(R.d.l.  n. 692/1923)  citato,  con la norma imperativa dell'articolo
2108  c.c.,  cosi'  come  integrata  dalla  pregressa  volonta' delle
parti";
        ora,  "con  il  C.C.N.L.  1990  -  1992 le parti hanno voluto
riconoscere  una maggiorazione, pari almeno al 10 ed al 15 per cento,
per  quel  che  riguarda  lo  straordinario  feriale e festivo: hanno
infatti   applicato,   ad   una   base  di  calcolo  piu'  ristretta,
maggiorazioni piu' elevate rispetto a quelle comunemente riconosciute
(21 e 40 per cento)";
        alla stessa conclusione si perviene, tuttavia, ove si proceda
alla   determinazione   del  compenso  per  lavoro  straordinario  in
applicazione  del  precetto dell'articolo 36 della Costituzione, "che
certo  non  potrebbe  dirsi  realizzato  nel  caso  in  cui  trovasse
accoglimento  la tesi (...) secondo cui lo straordinario risulterebbe
adeguatamente remunerato con una sola lira in piu'";
        "i  conteggi  che,  in  applicazione  dei  principi  fin  qui
esposti,  hanno  portato alla quantificazione della domanda, appaiono
del  tutto  chiari  e  comprensibili:  del resto, gli stessi non sono
stati contestati che in termini del tutto generici e indeterminati";
        la domanda, pertanto, dev'essere accolta.
    Avverso  la  sentenza  d'appello,  le Ferrovie dello Stato S.p.a.
propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
    L'intimato  resiste con controricorso e propone, contestualmente,
ricorso  incidentale,  affidato  ad  un  motivo,  al quale resiste il
ricorrente principale.
    Entrambe le parti hanno presentato memorie.

                         Osserva in diritto

    1.   -  Preliminarmente  va  disposta  la  riunione  del  ricorso
incidentale  a  quello  principale,  in quanto proposti separatamente
contro la medesima sentenza (ai sensi dell'art 335 c.p.c.).
    2.1. Con il primo motivo del ricorso principale - denunciando (ai
sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di
norme  di  diritto  (art. 1362  e  seguenti  c.c.,  7,  commi  1 e 5,
decreto-legge  n. 384,  conv.  in legge n. 438 del 1992, in relazione
agli  artt. 36 e 44 C.C.N.L. del 1990/1992) - le Ferrovie dello Stato
S.p.a.  censurano  la  sentenza  impugnata  per  avere  calcolato  il
compenso  del lavoro straordinario, prestato successivamente al 1992,
sulla  base di aumenti retributivi (previsti dai C.C.N.L. 1990-1992 e
1993-1995),  sebbene  gli  aumenti  stessi  fossero  contrattualmente
esclusi   dalla   base  di  calcolo  -  nel  rispetto  dei  parametri
costituzionali  di adeguatezza della retribuzione - e, peraltro, quel
compenso  fosse congelato - "nella stessa misura dell'anno 1992" - in
forza  di  disposizioni  di  legge  (art. 7,  comma  5, decreto-legge
n. 384,  convertito  nella  legge 14 novembre 1992, n. 438, prorogato
dall'art. 3,   comma   36,   legge   24   dicembre  1993,  n. 537  e,
successivamente,  dall'art 1, comma 66, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662),  non  essendo,  da  un  lato,  condivisibile - sotto profili
diversi  -  l'interpretazione, che ne ha dato la Corte costituzionale
(sentenza  n. 242  del  17  giugno  1999),  nel  senso  che  l'ambito
d'applicazione  del  previsto  "blocco"  fosse limitato ai meccanismi
automatici  di  indicizzazione  (indennita'  integrativa  speciale  e
indennita'  di contingenza) e, dall'altro, l'interpretazione stessa -
"inibendo  (...) solo gli aumenti automatici della retribuzione e non
quelli  contrattati" - ha finito con l'affermare "in realta' (...) un
fondamentale  principio:  la  contrattazione  collettiva - cosi' come
puo'  determinare  l'adeguamento  dei  compensi nello straordinario -
resta  libera, nell'ambito degli equilibri contrattuali, di mantenere
bloccate  le  aliquote  rispettando  i  parametri  costituzionali  di
adeguatezza della retribuzione".
    2.2 - La disposizione invocata dal ricorrente principale (art. 7,
comma  5,  decreto-legge  n. 384,  convertito nella legge 14 novembre
1992,  n. 438  e  successive  proroghe)  -  della quale non e', nella
specie,  controversa (e, comunque, risulta accertata con autorita' di
giudicato)  l'applicabilita' ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato
S.p.a. - sancisce testualmente:
    "Tutte  le  indennita',  compensi  gratifiche  ed  emolumenti  di
qualsiasi  genere,  comprensivi  per  disposizioni  di  legge  o atto
amministrativo  previsto dalla legge o per disposizione contrattuale,
di  una quota di indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27
maggio  1959, n. 324, e successive modificazioni o dell'indennita' di
contingenza  prevista  per  il settore privato o che siano, comunque,
rivalutabili  in relazione alla variazione del costo della vita, sono
corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992.".
    Tuttavia  la  Corte  costituzionale  (sentenza  del 9 - 17 giugno
1999,  n. 242,  nella  Gazzetta Ufficiale - 1a serie speciale - n. 25
del   23   giugno  1999)  -  chiamata  a  decidere  la  questione  di
legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  all'articolo 36 della
Costituzione,  della  disposizione  citata,  in  quanto "consente" di
retribuire   "un'ora   di  lavoro  straordinario,  notoriamente  piu'
gravosa,  in misura inferiore rispetto ad un'ora di lavoro ordinario"
-  ha  dichiarato  non  fondata  la questione proposta, in dipendenza
dell'interpretazione  contestuale  della  disposizione  impugnata nei
termini testuali seguenti:
    "L'art. 7,  comma  5, citato, va (...) interpretato nel senso che
la   norma   ha  riguardo  unicamente  ai  meccanismi  automatici  di
indicizzazione  e  soltanto  su  questi ultimi ha prodotto effetti di
"blocco".  In  quei  casi  invece, in cui la dinamica retributiva sia
agganciata  non  a  voci  indicizzate,  ma  a voci contrattate (come,
appunto,  nel caso del compenso per lavoro straordinario) la crescita
di  queste,  che  non  e'  vietata  dal  citato  art. 7, comma 1, non
impedisce    neppure    la   crescita   del   compenso   per   lavoro
straordinario.".
    Si tratta di interpretazione, dichiaratamente, adeguatrice.
    Infatti,  la stessa Corte costituzionale, contestualmente, motiva
l'interpretazione prospettata nei termini testuali seguenti:
        "dinanzi   a   una  scelta  interpretativa,  suscettibile  di
determinare  un  contrasto  fra la norma censurata e la Costituzione,
l'interprete  deve  ricercarne  una  diversa,  che  eviti il supposto
conflitto;  e,  nel  caso  di  specie,  l'opzione  interpretativa del
rimettente non era l'unica plausibile";
    In altri termini: tra due interpretazioni parimenti plausibili la
Corte  costituzionale  ha  scelto  quella  proposta - perche' l'unica
conforme  alla  Costituzione  -  rispetto alla opzione interpretativa
presupposta  dal giudice rimettente e dallo stesso investita da dubbi
di costituzionalita' condivisi dalla Corte.
    Ora  la  sentenza  impugnata  non  meriterebbe  le censure che le
vengono  mosse  con il primo motivo del ricorso principale - sotto il
profilo  della  violazione  di  norme  di  diritto  (art. 7, comma 5,
decreto-legge n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438
e successive proroghe) - in quanto si fonda sull'interpretazione, che
ne  viene  data  dalla  Corte  costituzionale, al dichiarato scopo di
evitare il contrasto tra la disposizione stessa e la Costituzione.
    2.3   -   Tuttavia,  l'interpretazione  adeguatrice  della  Corte
costituzionale   -   sia   che  rappresenti  la  mera  rettifica  del
presupposto  interpretativo  dal  quale  muove  il giudice rimettente
(vedi, per tutte, Corte Costituzionale n. 44, 46, 247, 299, 354, 362,
429/1997),  sia  che  risulti  funzionale  (anche a prescindere dalla
formula  usata  in  dispositivo)  ad  una pronuncia interpretativa di
rigetto  (vedi,  per  tutte,  Corte cost., n. 447, 376, 264, 87/1997,
212, 307/1996, ord. n. 44/1997) - non e' vincolante erga omnes (vedi,
per  tutte,  Corte  cost.  319/1997, 268/1990; Cass. n. 2326/1990), a
differenza  delle  pronunce  (anche  interpretative)  di accoglimento
(art. 136  Cost.),  ma  ha  sempre  l'indubbio  pregio  di avere gia'
superato uno scrutinio di costituzionalita'.
    Ora  questa  Corte  ha gia' avuto occasione di discostarsi (nella
sentenza  n. 1996/2002  del  5  dicembre  2001/12 febbraio 2002 ed in
altre  sentenze pronunciate nella stessa udienza del 5 dicembre 2001)
-   dalla   prospettata   interpretazione   adeguatrice  della  Corte
costituzionale (sentenza n. 242/1999, cit.) - enunciando il principio
di diritto seguente:
    "L'articolo  7  (e  non 1: n.d.e.), comma 5, del decreto-legge 19
settembre  1992 n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14
novembre  1992,  n. 438,  va  interpretato  nel  senso che, ad essere
corrisposte  per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992, sono
tutte  le indennita', compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi
genere, comprensivi di una quota di indennita' integrativa speciale o
dell'indennita'  di  contingenza o comunque rivalutabili in relazione
alla  variabilita'  del  costo  della  vita,  e  non le sole quote di
indennita'  integrativa  speciale  o  di  indennita'  di  contingenza
contenute nei ricordati emolumenti".
    Ne'  si  ha  motivo  di  discostarsi  da  tale  precedente (Cass.
n. 1996/2002,  cit.)  e  dall'interpretazione  che  ne viene proposta
(dell'articolo  7,  comma  5,  del  decreto-legge  19 settembre 1992,
n. 384,  convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992,
n. 438, cit., appunto).
    Intanto  pare  l'unica  compatibile con il tenore letterale della
disposizione  interpretata. Questa, infatti, fa esplicito riferimento
-  per  delimitare l'ambito d'applicazione del previsto blocco - agli
"emolumenti  di  qualsiasi  genere"  -  che  siano  "comprensivi"  di
meccanismi  automatici  di  indicizzazione  ("indennita'  integrativa
speciale   (...)   indennita'   di  contingenza  (...)  o,  comunque,
rivaluta(azioni)  in relazione alla variazione del costo della vita")
-  non gia' soltanto ai meccanismi stessi. Peraltro disposizioni - di
contenuto identico o analogo a quella ora in esame quali gli articoli
7,  comma 16 legge n. 887/1984 e 6, comma 8, legge n. 41/1986) - sono
state   interpretate  nello  stesso  senso,  anche  da  questa  Corte
proposta,  infine,  trova  conferma  ulteriore  nel  rilievo  che non
avrebbe  avuto  senso  limitare il previsto "blocco" agli effetti dei
previsti automatismi retributivi (indennita' integrativa speciale, di
contingenza o, comunque, legati alla variazione del costo della vita)
- anziche' estenderli agli emolumenti che ne siano comprensivi - dopo
la  cessazione  di quegli automatismi (di cui al protocollo 31 luglio
2002  sulla  scala  mobile,  stipulato  prima  del  decreto-legge  19
settembre 1992, n. 384).
    Ne'  alle  ragioni  prospettate  -  che  concorrono  a sorreggere
l'interpretazione  proposta  dal ricordato precedente di questa Corte
(Cass.  n. 1996/2002,  cit.)  -  risultano  contrapposte  ragioni che
inducano a discostarsene.
    Anzi,  all'odierna  udienza,  il pubblico ministero - proprio sul
presupposto  che  quella  interpretazione debba essere condivisa - ha
concluso,  in  via principale, per la declaratoria di rilevanza e non
manifesta    infondatezza    della    questione    di    legittimita'
costituzionale,  in  riferimento all'art 36 della Costituzione, della
disposizione  in  esame  (articolo  7,  comma 5, del decreto-legge 19
settembre  1992,  n. 384,  convertito, con modificazioni, nella legge
14 novembre  1992,  n. 438, cit.) "nella parte in cui consente che il
lavoro  prestato  oltre  l'orario  normale  sia  compensato in misura
inferiore  alla  retribuzione  corrisposta per il lavoro prestato nel
corso dell'orario normale, adeguatamente maggiorata".
    Questa   Corte   ritiene  di  dovere  accogliere  le  prospettate
conclusioni   del   pubblico   ministero,   senza   che  ne  risulti,
sostanzialmente, disatteso il proprio precedente (Cass. n. 1996/2002,
cit.).
    Anche  questo  precedente,  infatti,  si  pone  il problema se la
disposizione in esame - nell'interpretazione accolta contestualmete -
possa    dare   luogo   alla   stessa   questione   di   legittimita'
costituzionale,  in  riferimento  all'articolo 36 della Costituzione,
gia'  prospettata  alla Corte costituzionale e da questa ritenuta non
fondata  (nella  sentenza  n. 242/1999,  cit.),  solo  in  dipendenza
dell'interpretazione  adeguatrice  della  disposizione, che lo stesso
precedente intende disattendere.
    Tuttavia la questione di legittimita' costituzionale non e' stata
sollevata,   dal   ricordato   precedente   di  questa  Corte  (Cass.
n. 1996/2002,  cit.),  soltanto  per la mancanza dell'accertamento di
fatto  -  demandato,  contestualmente,  al giudice di rinvio - "se la
retribuzione  di un'ora di lavoro ordinario sia divenuta, nel periodo
in  contestazione,  (...),  superiore  alla retribuzione di un'ora di
lavoro straordinario (...)".
    La  sentenza impugnata, invece, reca tale accertamento di fatto -
come  e'  stato ricordato in narrativa - ne' questo risulta investito
da specifiche censure.
    Pertanto   puo'   essere   dichiarata   -   ancorche'  lo  stesso
accertamento  di  fatto  fosse  davvero  indispensabile  a  tale fine
(siccome  ritenuto  da Cass. n. 1996/2002, cit.) - la rilevanza e non
manifesta  infondatezza - nei sensi di cui alla motivazione che segue
-  la  questione di legittimita' costituzionale della disposizione in
esame  (articolo 7,  comma  5,  del  decreto-legge 19 settembre 1992,
n. 384,  convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992,
n. 438,  e successive proroghe, cit.), in riferimento all'articolo 36
della Costituzione.
    2.4.  - La rilevanza - che e' rimessa alla "motivata" valutazione
del  giudice  rimettente  (in  tal  senso,  vedi,  per  tutte,  Corte
costituzionale ord. n. 234/2001, sent. n. 239796, 297/1986, 246/1986,
228  e  165/1985, 293, 61/1984; Cass. ord. n. 107/1994, - si risolve,
infatti,  nell'influenza  -  ai  fini della definizione, appunto, del
giudizio  a quo - delle disposizioni o delle "norme" (sullo specifico
punto,  vedi,  per  tutte,  Corte  costituzionale  n. 321/1998,  198,
186/1999,   78/2001,  204/1982;  Cass.,  sez.  un.,  4823/1987),  che
risultino  investite  della  questione di legittimita' costituzionale
(in tal senso, vedi, per tutte, Corte costituzionale ord. n. 81/2001,
289/1999,   sent.  n. 117/1996,  518/1991;  Cass.  11555,  9131/1995,
4389/1987, 5694/1986, 4789/1986, 3802/1985).
    In  particolare,  la  questione di legittimita' costituzionale e'
rilevante,  nel  giudizio  di  cassazione, quando risulti strumentale
rispetto  alla soluzione - censurata con il ricorso - di questioni di
diritto  sostanziale  o  processuale  (in tal senso, vedi, per tutte,
Cass.   1368/1992,  4389/1987,  5694/1986,  3802/1985,  cit.  e,  con
riferimento  alle  impugnazioni  in generale, Cass. 4789/1986, cit.),
senza supporre, tuttavia, un accertamento di fatto ulteriore da parte
del giudice di merito (vedi, per tutte, Cass. 4389/1987, cit.).
    Ora,  nel  caso  di specie, la disposizione in esame (articolo 7,
comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  14  novembre 1992, n. 438, e successive
proroghe,  cit.)  -  quale  che ne sia l'interpretazione - concorre a
disciplinare   la   dedotta  fattispecie  e  la  violazione  di  tale
disposizione  -  nell'interpretazione  che  ne  viene  proposta dalla
sentenza ora impugnata - risulta denunciata, quale error in iudicando
(art. 360, n. 3, c.p.c.), con il primo motivo del ricorso principale.
    Inoltre   l'applicazione   della  disposizione  stessa  non  solo
"consente"  -  ma  addirittura  ha  prodotto,  effettivamente,  nella
dedotta  fattispecie  -  il  risultato  che, "dal 1 novembre 1992, il
lavoro  straordinario  dei  dipendenti  F.S.  e' retribuito in misura
inferiore  al  lavoro ordinario" - come risulta accertato, per quanto
si  e' detto, dalla sentenza ora impugnata - realizzando anche quella
condizione  di rilevanza che pare ipotizzata dal ricordato precedente
di questa Corte (Cass. n. 1996/2002, cit.).
    D'altro  canto,  l'interpretazione  della  disposizione  in esame
(articolo  7,  comma  5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito,  con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438,
e  successive proroghe, cit.) - che questa Corte intende ribadire, in
coerenza  con  il  proprio  precedente  (Cass.  n. 1996/2002, cit.) -
disattende,  per  quanto  si  e'  detto, la contraria interpretazione
adeguatrice  della  Corte  costituzionale (sent. n. 242/1999, cit.) e
concorre  a  motivare  ulteriormente  la  rilevanza della prospettata
questione di legittimita' costituzionale.
    In  dipendenza  dell'interpretazione proposta - che comporterebbe
l'accoglimento  del  primo  motivo del ricorso principale - la stessa
questione  di legittimita' costituzionale della disposizione in esame
pare,   altresi',   non   manifestamente  infondata,  in  riferimento
all'articolo 36 della Costituzione.
    Solo  all'esito  della  decisione della questione di legittimita'
costituzionale  prospettata,  tuttavia, sara' possibile esaminare non
solo   il   primo   motivo  del  ricorso  principale  -  che  investe
direttamente  la  disposizione  impugnata - ma anche gli altri motivi
dello  stesso  ricorso  nonche' il ricorso incidentale, che parimenti
suppongono,  sotto profili diversi, lo scrutinio di costituzionalita'
della disposizione medesima.
    2.5.  -  E'  ben  vero, infatti, che - come e' stato anticipato -
l'interpretazione   adeguatrice  della  Corte  costituzionale  (sent.
n. 242/1999,  cit.)  -  che  questa  Corte  intende  disattendere, in
coerenza  con  il proprio precedente (Cass. n. 1996/2002, cit.) - non
ha  efficacia  vincolante  erga  omnes,  a  differenza della sentenza
(anche  interpretativa) di accoglimento (art. 136 Cost.), ma soltanto
nell'ambito  del  giudizio  a  quo  (vedi,  per  tutte,  Corte  cost.
319/1997, 268/1990, cit.; Cass. 2326/1990, cit.).
    Puo'  dare  luogo, tuttavia, al meccanismo della doppia pronuncia
(vedi,  per tutte, Corte costituzionale 37/1985, 9/1965 e 49/1971) in
altri termini, alla pronuncia di rigetto della Corte costituzionale -
nell'ipotesi    di    successivo   dissenso   dalla   interpretazione
adeguatrice,  che ne risulti presupposta - puo' seguire una pronuncia
di  accoglimento  della  Corte, che sostanzialmente imponga la stessa
interpretazione    adeguatrice    disattesa   -   mediante   sentenza
interpretativa    di    accoglimento    -    oppure    che   dichiari
costituzionalmente  illegittima  la  disposizione,  ove  non riesca a
ricavarne   -  in  via  interpretativa  -  una  norma  conforme  alla
Costituzione.   Resta,   peraltro,   la  possibilita'  che  la  Corte
costituzionale,  nonostante  il  dissenso, ribadisca - con la propria
interpretazione  adeguatrice - la pronuncia di non fondatezza oppure,
addirittura,  ne  adotti  una  di  manifesta  infondatezza (vedi, per
tutte, Corte cost. n. 218, 232, 319, 324/1997, 226/1994).
    In  tale prospettiva, la questione di legittimita' costituzionale
della  disposizione  in esame (articolo 7, comma 5, del decreto-legge
19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge
14  novembre  1992, n. 438, e successive proroghe, cit.) pare - oltre
che  rilevante,  per  quanto  si  e' detto - anche non manifestamente
infondata, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione.
    Invero l'interpretazione qui proposta pare, bensi', l'unica che -
per  quanto  si e' detto - risulti compatibile con la disposizione in
esame.
    Tuttavia, la Corte costituzionale (sentenza n. 242/1999, cit.) ha
dichiarato  non fondata la questione di legittimita' costituzionale -
che investiva l'interpretazione medesima - solo in quanto ha ritenuto
parimenti  plausibile proprio quella interpretazione adeguatrice, che
questa Corte ritiene di non potere condividere.
    Resta,    quindi,   la   medesima   questione   di   legittimita'
costituzionale   -  sull'interpretazione  qui  riproposta  -  che  ha
determinato   la  Corte  costituzionale  -  per  dichiararne  la  non
fondatezza   -   ad  optare  per  l'interpretazione  adeguatrice  qui
disattesa.
    Tanto basta per dichiarare la questione stessa non manifestamente
infondata  sulla  base  della  stessa  motivazione  che  sorregge  la
ricordata pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 242/1999,
cit.).
    Infatti  la  disposizione  impugnata  (articolo  7,  comma 5, del
decreto-legge    19   settembre   1992,   n. 384,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  14  novembre 1992, n. 438, e successive
proroghe,  cit.)  -  proprio  nell'interpretazione  che s'intende qui
ribadire  -  non  solo ha "consentito" ma, per quanto si e' detto, ha
effetivamente    prodotto,    nella   dedotta   fattispecie,   quella
retribuzione  del lavoro straordinario - in misura inferiore rispetto
a   quello   ordinario   -   che  concorre  a  motivare  i  dubbi  di
costituzionalita'  della  Corte  costituzionale ed a fondarne - sulla
prospettata  interpretazione  adeguatrice  alternativa - la ricordata
pronuncia di rigetto.
    Ne' basta.

    2.6.  - Invero "il combinato disposto dell'art. 2108 c.c. e delle
norme  della  contrattazione  collettiva,  assicurando, per il lavoro
straordinario, una maggiorazione della retribuzione dovuta per quello
ordinario,   in   coerenza  con  l'articolo  36  della  Costituzione,
garantisce  un  compenso  proporzionato  alla  maggiore penosita' del
lavoro  protratto  oltre  i  limiti  dell'orario  normale" - anche al
personale  addetto  a  "servizi  pubblici"  (quali,  nella  specie, i
ferrovieri)  -  e  consente,  pertanto,  di  ritenere  non fondata la
questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'articolo
36  della  Costituzione,  dell'inapplicabilita' allo stesso personale
(ai  sensi  dell'art. 1,  comma  3 in relazione all'art. 5 del R.d.l.
n. 692/1923) della previsione legale di una maggiorazione retributiva
minima (non inferiore al dieci per cento) per il lavoro straordinario
(come  ha ritenuto la Corte costituzionale, nell'ordinanza n. 716 del
1988).  Coerentemente,  il contrasto della disposizione ora impugnata
(articolo  7,  comma  5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito,  con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438,
e  successive  proroghe,  cit.)  -  con  il  parametro costituzionale
prospettato  (articolo  36 della Costituzione) - sembra configurabile
non  solo  quando  il "blocco" - previsto dalla disposizione stessa -
produca,   effettivamente,  il  risultato  di  retribuire  il  lavoro
straordinario in misura inferiore rispetto al lavoro ordinario - come
e'  avvenuto,  tuttavia,  nella dedotta fattispecie - ma anche quando
"consente"  - senza tuttavia, produrre effettivamente - quello stesso
risultato oppure, comunque, non garantisca "un compenso proporzionato
alla   maggiore   penosita'  del  lavoro  protratto  oltre  i  limiti
dell'orario  normale"  (cosi',  testualmente,  Corte  costituzionale,
ordinanza n. 716 del 1988, cit.).
    Ne   risulta,  pertanto,  la  non  manifesta  infondatezza  della
questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'articolo
36  della  Costituzione, che investe la stessa disposizione impugnata
(articolo  7,  comma  5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito,  con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438,
e  successive  proroghe,  cit.,  appunto) - ove l'interpretazione qui
proposta,  in  coerenza  con  il ricordato precedente di questa Corte
(Cass.   n. 1996/2002,   cit.),   sia   l'unica  compatibile  con  la
disposizione  medesima  - oppure soltanto una (od alcune) delle norme
che,  per  quanto  si  e'  detto,  se  ne  possono  ricavare  in  via
interpretativa.
    2.7.  - Pertanto  -  previa  declaratoria  di  "rilevanza" e "non
manifesta  infondatezza"  della prospettata questione di legittimita'
costituzionale  -  va  ordinata  la immediata trasmissione degli atti
alla  Corte  costituzionale  e,  sospeso  il  presente  giudizio,  va
disposto   che,  a  cura  della  cancelleria,  questa  ordinanza  sia
notificata  alle  parti  in  causa, al procuratore generale presso la
Corte  di cassazione nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri
e,  nel  contempo,  sia  comunicata  al  Presidente  della Camera dei
deputati  e  del Senato della Repubblica (ai sensi dell'art. 23 legge
11 marzo 1953 n. 87).