LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso
proposto da: FF.SS. S.p.a. Ferrovie dello Stato Societa' di trasporti
e servizi per azioni, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via di Ripetta 22, presso
lo studio dell'avvocato Gerardo Vesci, che lo rappresenta e difende,
giusta delega in atti, ricorrente;
Contro Bernardo Giovanbattista, intimato, e sul 2o ricorso
n. 23259/00 proposto da: Bernardo Giovambattista, elettivamente
domiciliato in Roma, via Flaminia, 354, presso lo studio
dell'avvocato Franco Luberti, rappresentato e difeso dall'avvocato
Pietro Bianchi, giusta delega in atti, controricorrente e ricorrente
incidentale,
nonche' contro FF.SS. S.p.a. - Ferrovie dello Stato Societa' di
trasporti e servizi per azioni, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via di Ripetta, 22,
presso lo studio dell'avvocato Gerardo Vesci, che lo rappresenta e
difende, giusta delega in atti, controricorrente al ricorso
incidentale avverso la sentenza n. 23/00 del Tribunale di Paola,
depositata il 18 febbraio 2000 - R.G.N. 721/98;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13 febbraio 2002 dal consigliere dott. Michele De Luca;
Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale
dott. Marco Pivetti che ha concluso, chiedendo che sia ritenuta
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale, per violazione dell'articolo 36 della Costituzione,
dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384
convertito nella legge 14 novembre 1992 n. 438, nella parte in cui
consente che il lavoro prestato oltre all'orario normale di lavoro
sia compensato in misura inferiore alla retribuzione corrisposta per
il lavoro prestato nel corso dell'orario normale di lavoro,
adeguatamente maggiorata; in subordine: rigetto del ricorso
principale e di quello incidentale.
Ritenuto in fatto
Con decreto ingiuntivo del 14 maggio 1996, il pretore di Paola
ingiungeva alle Ferrovie dello Stato S.p.a. il pagamento dell'importo
(lire 318.690 oltre accessori) - preteso a titolo di maggiore
compenso del lavoro straordinario prestato a far tempo dal novembre
del 1992 - in favore del proprio dipendente Giovanbattista Bernardo,
che ne aveva fatto domanda in base al rilievo che quel compenso era
stato calcolato, in misura inferiore a quella dovuta, "senza
considerare i vari aumenti stipendiali maturati dal 1992 ad oggi".
Dopo avere ricordato il criterio di calcolo del compenso per
lavoro straordinario (art. 44, in relazione all'art. 36, C.C.N.L.
1990/1992 per i ferrovieri) - mediante l'applicazione delle aliquote
di maggiorazione (nelle misure percentuali variabili, in relazione a
tipi diversi di straordinario, previste dall'art. 44) alla
retribuzione convenzionale (costituita soltanto da stipendio
tabellare, indennita' integrativa speciale e rateo della tredicesima
mensilita': art. 36) - il ricorso delle Ferrovie dello Stato S.p.a.,
in opposizione al decreto ingiuntivo, recava - per quel che qui
interessa - l'esplicita ammissione che, fino al 1992, la societa'
aveva provveduto (con proprie circo-lari) a "determinare le nuove
misure dello straordinario con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun
anno, in ossequio" al contratto collettivo, mentre, "a far data dal 1
gennaio 1993, non (aveva) piu' provveduto ad adeguare gli incrementi
retributivi in considerazione delle disposizioni emanate con il
decreto-legge n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992 n. 438
(...) e della legge 24 dicembre 1993 n. 537 (...)", che - (anche) per
il compenso del lavoro straordinario dei ferrovieri, in quanto
"comprensivo dell'indennita' integrativa speciale (art. 36 C.C.N.L.,
cit.)" - stabiliva che va corrisposto, "nella stessa misura dell'anno
1992", per il 1993 (art. 7, comma 5, decreto-legge n. 384, convertito
nella legge 14 novembre 1992, n. 438, cit.) e, rispettivamente, per
il "triennio 1994/1996" (art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre
1993, n. 537).
Aderendo alla tesi della societa' opponente, il pretore adito -
con sentenza del 15 ottobre 1997 - accoglieva l'opposizione al
decreto ingiuntivo.
A seguito di gravame del soccombente, il Tribunale di Paola
accoglieva, invece, la domanda di Giovanbattista Bernardo - con la
sentenza ora denunciata - essenzialmente, per quel che qui interessa,
in base ai rilievi seguenti:
"l'aumento, a partire dal novembre 1992, di elementi
rientranti nel concetto di retribuzione normale, ma non facenti parte
di quello diverso di retribuzione convenzionale (...), ha determinato
il superamento del compenso orario per lavoro ordinario rispetto al
compenso orario per lavoro straordinario" e "la forbice si e'
ulteriormente divaricata negli anni successivi ed a seguito della
stipulazione dei C.C.N.L. del 1994 e del 1998 i quali, quanto allo
straordinario, (...), hanno statuito il mantenimento degli importi
derivanti dall'applicazione dell'art. 44 C.C.N.L. 1990/1992";
pertanto, "gli aumenti stipendiali contrattualmente pattuiti
hanno ovviamente determinato un incremento della retribuzione
normale, a fronte del blocco dei compensi per lo straordinario";
- le prospettate "premesse pacifiche in fatto (...) non possono
che portare a condividere l'affermazione che - dal 1 novembre 1992 -
il lavoro sfraordinario dei dipendenti F.S. e' retribuito in misura
inferiore al lavoro ordinario";
"da qui la dedotta nullita' delle clausole contrattuali sopra
citate, (...), per violazione dei principi inderogabili di cui
all'art. 2108 c.c. ed all'art. 5 R.d.l. 692/23, da ritenersi
subentranti nella regolazione dei rapporti tra le parti ai sensi
dell'art. 1419, co. 2o c.c.";
all'"articolata ricostruzione", fin qui prospettata, la
societa' appellata "oppone (...) l'applicabilita' (...) del blocco
dei compensi, nella fattispecie per straordinario, operato dal quinto
comma dell'art 7 del d.l. n. 384/1992, sino al termine del 31
dicembre 1993, poi prorogato, da successivi interventi legislativi,
prima al 31 dicembre 1996 e, poi, al 31 dicembre 1999 (art. 3, comma
36, legge n. 537/1993 e art. 1, comma 66, legge n. 662/1996);
infatti, la societa' appellata "sostiene (...) di non avere
proceduto ad alcun adeguamento della misura dello straordinario, a
partire dal 1 gennaio 1993, proprio in ossequio al dettato
legislativo: posto che il quinto comma dell'art. 7 citato imponeva il
blocco di tutte le indennita' che, a prescindere dalla fonte di
disciplina, comprendessero una quota di indennita' integrativa
speciale, le stesse devono essere erogate, fino alla data prevista
dalla legge, nella stessa misura adottata per l'anno 1992";
tuttavia, "proprio sul presupposto, che si puo' dire certo,
dell'applicabilita' dell'art. 7 cit., anche nei confronti dei
dipendenti della S.p.a. F.S., il pretore di Torino, con ordinanza 9
maggio 1997, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 7, comma 5, e delle successive disposizioni di proroga per
ritenuta contrarieta' con il precetto dell'art. 36 della
Costituzione";
con sentenza n. 242 del 17 giugno 1999, la Corte
costituzionale ha dichiarato, bensi', "non fondata la questione cosi'
sollevata, procedendo pero' ad una interpretazione della disposizione
che non coincide con quella sposata dal Tribunale di Torino" -
nonche' dalla sentenza appellata - "posto che ha limitato l'ambito
d'applicazione del quinto comma e del "blocco", ivi introdotto, ai
meccanismi automatici di indicizzazione (indennita' integrativa
speciale e indennita' di contingenza quanto al settore privato);
benche' non sia vincolante, l'interpretazione, proposta dalla
Corte costituzionale (sentenza n. 242/99, cit.), dev'essere
condivisa, soprattutto, per un "argomento davvero conclusivo: una
norma, che consentisse di retribuire un'ora di lavoro straordinario
in misura inferiore rispetto ad un'ora di quello ordinario, sarebbe
in contrasto con il precetto dell'articolo 36 della Costituzione";
tuttavia, la disposizione in esame (comma 5 dell'art. 7) puo'
essere interpretata nel senso prospettato - sebbene "il dato testuale
(possa) ingenerare confusione" - anche in base al rilievo, sul piano
sistematico, che la disposizione stessa sarebbe priva di qualsiasi
significato utile, se il blocco - ivi previsto - riguardasse la
"totalita' delle voci retributive" che per il 1993 risultavano gia'
congelate (dal comma 1 dello stesso art. 7);
"esclusa, quindi l'applicabilta' del disposto dell'articolo
7, comma 5 d.l. 384/1992 occorre verificare se nell'ordinamento
esistano norme imperative che impongono al datare di lavoro di
compensare il lavoro straordinario in misura maggiore a quello
ordinario: e, se si', in che misura";
si tratta - oltre che del principio costituzionale, piu'
volte citato, dell'articolo 36 della Costituzione - anche delle
disposizioni di legge ordinaria dell'art. 2108 c.c. e dell'art 5
R.d.l. n. 692/1923: "la prima, in quanto affermatrice del principio
generale per cui, in caso di straordinario, spetta al lavoratore un
aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro
ordinario; la seconda, in quanto fissa un limite minimo a tale
aumento, che non puo' essere inferiore al dieci per cento";
infatti, l'inapplicabilita', peraltro controversa,
dell'articolo 5 R.d.l. n. 692/1923 ai ferrovieri - come, in genere,
al personale addetto a "servizi pubblici" (ai sensi dell'art. 1,
comma 3 dello stesso R.d.l. n. 692/1923) - non esclude, tuttavia, che
"il combinato disposto dell'art 2108 c.c. e delle norme della
contrattazione collettiva, assicurando, per il lavoro straordinario,
una maggiorazione della retribuzione dovuta per quello ordinario, in
coerenza con l'articolo 36 della Costituzione, garantisce un compenso
proporzionato alla maggiore penosita' del lavoro protratto oltre i
limiti dell'orario normale" (come ha ritenuto la Corte
costituzionale, nell'ordinanza n. 716 del 1988, a sostegno della
declaratoria contestuale, conseguentemente adottata, di manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, proprio,
dell'articolo 5 R.d.l. n. 692/1923, in quanto inapplicabile al
personale addetto a servizi pubblici);
coerentemente, le norme della contrattazione collettiva - che
non hanno previsto maggiorazioni retributive per il lavoro
straordinario prestato dai ferrovieri dopo il 1992 (in violazione
dell'art 2108 c.c.) - vanno dichiarate nulle e sostituite (ai sensi
dell'art. 1419, secondo comma, c.c.) "se non dal disposto dell'art. 5
(R.d.l. n. 692/1923) citato, con la norma imperativa dell'articolo
2108 c.c., cosi' come integrata dalla pregressa volonta' delle
parti";
ora, "con il C.C.N.L. 1990 - 1992 le parti hanno voluto
riconoscere una maggiorazione, pari almeno al 10 ed al 15 per cento,
per quel che riguarda lo straordinario feriale e festivo: hanno
infatti applicato, ad una base di calcolo piu' ristretta,
maggiorazioni piu' elevate rispetto a quelle comunemente riconosciute
(21 e 40 per cento)";
alla stessa conclusione si perviene, tuttavia, ove si proceda
alla determinazione del compenso per lavoro straordinario in
applicazione del precetto dell'articolo 36 della Costituzione, "che
certo non potrebbe dirsi realizzato nel caso in cui trovasse
accoglimento la tesi (...) secondo cui lo straordinario risulterebbe
adeguatamente remunerato con una sola lira in piu'";
"i conteggi che, in applicazione dei principi fin qui
esposti, hanno portato alla quantificazione della domanda, appaiono
del tutto chiari e comprensibili: del resto, gli stessi non sono
stati contestati che in termini del tutto generici e indeterminati";
la domanda, pertanto, dev'essere accolta.
Avverso la sentenza d'appello, le Ferrovie dello Stato S.p.a.
propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L'intimato resiste con controricorso e propone, contestualmente,
ricorso incidentale, affidato ad un motivo, al quale resiste il
ricorrente principale.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
Osserva in diritto
1. - Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso
incidentale a quello principale, in quanto proposti separatamente
contro la medesima sentenza (ai sensi dell'art 335 c.p.c.).
2.1. Con il primo motivo del ricorso principale - denunciando (ai
sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di
norme di diritto (art. 1362 e seguenti c.c., 7, commi 1 e 5,
decreto-legge n. 384, conv. in legge n. 438 del 1992, in relazione
agli artt. 36 e 44 C.C.N.L. del 1990/1992) - le Ferrovie dello Stato
S.p.a. censurano la sentenza impugnata per avere calcolato il
compenso del lavoro straordinario, prestato successivamente al 1992,
sulla base di aumenti retributivi (previsti dai C.C.N.L. 1990-1992 e
1993-1995), sebbene gli aumenti stessi fossero contrattualmente
esclusi dalla base di calcolo - nel rispetto dei parametri
costituzionali di adeguatezza della retribuzione - e, peraltro, quel
compenso fosse congelato - "nella stessa misura dell'anno 1992" - in
forza di disposizioni di legge (art. 7, comma 5, decreto-legge
n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, prorogato
dall'art. 3, comma 36, legge 24 dicembre 1993, n. 537 e,
successivamente, dall'art 1, comma 66, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662), non essendo, da un lato, condivisibile - sotto profili
diversi - l'interpretazione, che ne ha dato la Corte costituzionale
(sentenza n. 242 del 17 giugno 1999), nel senso che l'ambito
d'applicazione del previsto "blocco" fosse limitato ai meccanismi
automatici di indicizzazione (indennita' integrativa speciale e
indennita' di contingenza) e, dall'altro, l'interpretazione stessa -
"inibendo (...) solo gli aumenti automatici della retribuzione e non
quelli contrattati" - ha finito con l'affermare "in realta' (...) un
fondamentale principio: la contrattazione collettiva - cosi' come
puo' determinare l'adeguamento dei compensi nello straordinario -
resta libera, nell'ambito degli equilibri contrattuali, di mantenere
bloccate le aliquote rispettando i parametri costituzionali di
adeguatezza della retribuzione".
2.2 - La disposizione invocata dal ricorrente principale (art. 7,
comma 5, decreto-legge n. 384, convertito nella legge 14 novembre
1992, n. 438 e successive proroghe) - della quale non e', nella
specie, controversa (e, comunque, risulta accertata con autorita' di
giudicato) l'applicabilita' ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato
S.p.a. - sancisce testualmente:
"Tutte le indennita', compensi gratifiche ed emolumenti di
qualsiasi genere, comprensivi per disposizioni di legge o atto
amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale,
di una quota di indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27
maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni o dell'indennita' di
contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque,
rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono
corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992.".
Tuttavia la Corte costituzionale (sentenza del 9 - 17 giugno
1999, n. 242, nella Gazzetta Ufficiale - 1a serie speciale - n. 25
del 23 giugno 1999) - chiamata a decidere la questione di
legittimita' costituzionale, in riferimento all'articolo 36 della
Costituzione, della disposizione citata, in quanto "consente" di
retribuire "un'ora di lavoro straordinario, notoriamente piu'
gravosa, in misura inferiore rispetto ad un'ora di lavoro ordinario"
- ha dichiarato non fondata la questione proposta, in dipendenza
dell'interpretazione contestuale della disposizione impugnata nei
termini testuali seguenti:
"L'art. 7, comma 5, citato, va (...) interpretato nel senso che
la norma ha riguardo unicamente ai meccanismi automatici di
indicizzazione e soltanto su questi ultimi ha prodotto effetti di
"blocco". In quei casi invece, in cui la dinamica retributiva sia
agganciata non a voci indicizzate, ma a voci contrattate (come,
appunto, nel caso del compenso per lavoro straordinario) la crescita
di queste, che non e' vietata dal citato art. 7, comma 1, non
impedisce neppure la crescita del compenso per lavoro
straordinario.".
Si tratta di interpretazione, dichiaratamente, adeguatrice.
Infatti, la stessa Corte costituzionale, contestualmente, motiva
l'interpretazione prospettata nei termini testuali seguenti:
"dinanzi a una scelta interpretativa, suscettibile di
determinare un contrasto fra la norma censurata e la Costituzione,
l'interprete deve ricercarne una diversa, che eviti il supposto
conflitto; e, nel caso di specie, l'opzione interpretativa del
rimettente non era l'unica plausibile";
In altri termini: tra due interpretazioni parimenti plausibili la
Corte costituzionale ha scelto quella proposta - perche' l'unica
conforme alla Costituzione - rispetto alla opzione interpretativa
presupposta dal giudice rimettente e dallo stesso investita da dubbi
di costituzionalita' condivisi dalla Corte.
Ora la sentenza impugnata non meriterebbe le censure che le
vengono mosse con il primo motivo del ricorso principale - sotto il
profilo della violazione di norme di diritto (art. 7, comma 5,
decreto-legge n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438
e successive proroghe) - in quanto si fonda sull'interpretazione, che
ne viene data dalla Corte costituzionale, al dichiarato scopo di
evitare il contrasto tra la disposizione stessa e la Costituzione.
2.3 - Tuttavia, l'interpretazione adeguatrice della Corte
costituzionale - sia che rappresenti la mera rettifica del
presupposto interpretativo dal quale muove il giudice rimettente
(vedi, per tutte, Corte Costituzionale n. 44, 46, 247, 299, 354, 362,
429/1997), sia che risulti funzionale (anche a prescindere dalla
formula usata in dispositivo) ad una pronuncia interpretativa di
rigetto (vedi, per tutte, Corte cost., n. 447, 376, 264, 87/1997,
212, 307/1996, ord. n. 44/1997) - non e' vincolante erga omnes (vedi,
per tutte, Corte cost. 319/1997, 268/1990; Cass. n. 2326/1990), a
differenza delle pronunce (anche interpretative) di accoglimento
(art. 136 Cost.), ma ha sempre l'indubbio pregio di avere gia'
superato uno scrutinio di costituzionalita'.
Ora questa Corte ha gia' avuto occasione di discostarsi (nella
sentenza n. 1996/2002 del 5 dicembre 2001/12 febbraio 2002 ed in
altre sentenze pronunciate nella stessa udienza del 5 dicembre 2001)
- dalla prospettata interpretazione adeguatrice della Corte
costituzionale (sentenza n. 242/1999, cit.) - enunciando il principio
di diritto seguente:
"L'articolo 7 (e non 1: n.d.e.), comma 5, del decreto-legge 19
settembre 1992 n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14
novembre 1992, n. 438, va interpretato nel senso che, ad essere
corrisposte per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992, sono
tutte le indennita', compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi
genere, comprensivi di una quota di indennita' integrativa speciale o
dell'indennita' di contingenza o comunque rivalutabili in relazione
alla variabilita' del costo della vita, e non le sole quote di
indennita' integrativa speciale o di indennita' di contingenza
contenute nei ricordati emolumenti".
Ne' si ha motivo di discostarsi da tale precedente (Cass.
n. 1996/2002, cit.) e dall'interpretazione che ne viene proposta
(dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992,
n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992,
n. 438, cit., appunto).
Intanto pare l'unica compatibile con il tenore letterale della
disposizione interpretata. Questa, infatti, fa esplicito riferimento
- per delimitare l'ambito d'applicazione del previsto blocco - agli
"emolumenti di qualsiasi genere" - che siano "comprensivi" di
meccanismi automatici di indicizzazione ("indennita' integrativa
speciale (...) indennita' di contingenza (...) o, comunque,
rivaluta(azioni) in relazione alla variazione del costo della vita")
- non gia' soltanto ai meccanismi stessi. Peraltro disposizioni - di
contenuto identico o analogo a quella ora in esame quali gli articoli
7, comma 16 legge n. 887/1984 e 6, comma 8, legge n. 41/1986) - sono
state interpretate nello stesso senso, anche da questa Corte
proposta, infine, trova conferma ulteriore nel rilievo che non
avrebbe avuto senso limitare il previsto "blocco" agli effetti dei
previsti automatismi retributivi (indennita' integrativa speciale, di
contingenza o, comunque, legati alla variazione del costo della vita)
- anziche' estenderli agli emolumenti che ne siano comprensivi - dopo
la cessazione di quegli automatismi (di cui al protocollo 31 luglio
2002 sulla scala mobile, stipulato prima del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384).
Ne' alle ragioni prospettate - che concorrono a sorreggere
l'interpretazione proposta dal ricordato precedente di questa Corte
(Cass. n. 1996/2002, cit.) - risultano contrapposte ragioni che
inducano a discostarsene.
Anzi, all'odierna udienza, il pubblico ministero - proprio sul
presupposto che quella interpretazione debba essere condivisa - ha
concluso, in via principale, per la declaratoria di rilevanza e non
manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale, in riferimento all'art 36 della Costituzione, della
disposizione in esame (articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge
14 novembre 1992, n. 438, cit.) "nella parte in cui consente che il
lavoro prestato oltre l'orario normale sia compensato in misura
inferiore alla retribuzione corrisposta per il lavoro prestato nel
corso dell'orario normale, adeguatamente maggiorata".
Questa Corte ritiene di dovere accogliere le prospettate
conclusioni del pubblico ministero, senza che ne risulti,
sostanzialmente, disatteso il proprio precedente (Cass. n. 1996/2002,
cit.).
Anche questo precedente, infatti, si pone il problema se la
disposizione in esame - nell'interpretazione accolta contestualmete -
possa dare luogo alla stessa questione di legittimita'
costituzionale, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione,
gia' prospettata alla Corte costituzionale e da questa ritenuta non
fondata (nella sentenza n. 242/1999, cit.), solo in dipendenza
dell'interpretazione adeguatrice della disposizione, che lo stesso
precedente intende disattendere.
Tuttavia la questione di legittimita' costituzionale non e' stata
sollevata, dal ricordato precedente di questa Corte (Cass.
n. 1996/2002, cit.), soltanto per la mancanza dell'accertamento di
fatto - demandato, contestualmente, al giudice di rinvio - "se la
retribuzione di un'ora di lavoro ordinario sia divenuta, nel periodo
in contestazione, (...), superiore alla retribuzione di un'ora di
lavoro straordinario (...)".
La sentenza impugnata, invece, reca tale accertamento di fatto -
come e' stato ricordato in narrativa - ne' questo risulta investito
da specifiche censure.
Pertanto puo' essere dichiarata - ancorche' lo stesso
accertamento di fatto fosse davvero indispensabile a tale fine
(siccome ritenuto da Cass. n. 1996/2002, cit.) - la rilevanza e non
manifesta infondatezza - nei sensi di cui alla motivazione che segue
- la questione di legittimita' costituzionale della disposizione in
esame (articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992,
n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992,
n. 438, e successive proroghe, cit.), in riferimento all'articolo 36
della Costituzione.
2.4. - La rilevanza - che e' rimessa alla "motivata" valutazione
del giudice rimettente (in tal senso, vedi, per tutte, Corte
costituzionale ord. n. 234/2001, sent. n. 239796, 297/1986, 246/1986,
228 e 165/1985, 293, 61/1984; Cass. ord. n. 107/1994, - si risolve,
infatti, nell'influenza - ai fini della definizione, appunto, del
giudizio a quo - delle disposizioni o delle "norme" (sullo specifico
punto, vedi, per tutte, Corte costituzionale n. 321/1998, 198,
186/1999, 78/2001, 204/1982; Cass., sez. un., 4823/1987), che
risultino investite della questione di legittimita' costituzionale
(in tal senso, vedi, per tutte, Corte costituzionale ord. n. 81/2001,
289/1999, sent. n. 117/1996, 518/1991; Cass. 11555, 9131/1995,
4389/1987, 5694/1986, 4789/1986, 3802/1985).
In particolare, la questione di legittimita' costituzionale e'
rilevante, nel giudizio di cassazione, quando risulti strumentale
rispetto alla soluzione - censurata con il ricorso - di questioni di
diritto sostanziale o processuale (in tal senso, vedi, per tutte,
Cass. 1368/1992, 4389/1987, 5694/1986, 3802/1985, cit. e, con
riferimento alle impugnazioni in generale, Cass. 4789/1986, cit.),
senza supporre, tuttavia, un accertamento di fatto ulteriore da parte
del giudice di merito (vedi, per tutte, Cass. 4389/1987, cit.).
Ora, nel caso di specie, la disposizione in esame (articolo 7,
comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive
proroghe, cit.) - quale che ne sia l'interpretazione - concorre a
disciplinare la dedotta fattispecie e la violazione di tale
disposizione - nell'interpretazione che ne viene proposta dalla
sentenza ora impugnata - risulta denunciata, quale error in iudicando
(art. 360, n. 3, c.p.c.), con il primo motivo del ricorso principale.
Inoltre l'applicazione della disposizione stessa non solo
"consente" - ma addirittura ha prodotto, effettivamente, nella
dedotta fattispecie - il risultato che, "dal 1 novembre 1992, il
lavoro straordinario dei dipendenti F.S. e' retribuito in misura
inferiore al lavoro ordinario" - come risulta accertato, per quanto
si e' detto, dalla sentenza ora impugnata - realizzando anche quella
condizione di rilevanza che pare ipotizzata dal ricordato precedente
di questa Corte (Cass. n. 1996/2002, cit.).
D'altro canto, l'interpretazione della disposizione in esame
(articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438,
e successive proroghe, cit.) - che questa Corte intende ribadire, in
coerenza con il proprio precedente (Cass. n. 1996/2002, cit.) -
disattende, per quanto si e' detto, la contraria interpretazione
adeguatrice della Corte costituzionale (sent. n. 242/1999, cit.) e
concorre a motivare ulteriormente la rilevanza della prospettata
questione di legittimita' costituzionale.
In dipendenza dell'interpretazione proposta - che comporterebbe
l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale - la stessa
questione di legittimita' costituzionale della disposizione in esame
pare, altresi', non manifestamente infondata, in riferimento
all'articolo 36 della Costituzione.
Solo all'esito della decisione della questione di legittimita'
costituzionale prospettata, tuttavia, sara' possibile esaminare non
solo il primo motivo del ricorso principale - che investe
direttamente la disposizione impugnata - ma anche gli altri motivi
dello stesso ricorso nonche' il ricorso incidentale, che parimenti
suppongono, sotto profili diversi, lo scrutinio di costituzionalita'
della disposizione medesima.
2.5. - E' ben vero, infatti, che - come e' stato anticipato -
l'interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale (sent.
n. 242/1999, cit.) - che questa Corte intende disattendere, in
coerenza con il proprio precedente (Cass. n. 1996/2002, cit.) - non
ha efficacia vincolante erga omnes, a differenza della sentenza
(anche interpretativa) di accoglimento (art. 136 Cost.), ma soltanto
nell'ambito del giudizio a quo (vedi, per tutte, Corte cost.
319/1997, 268/1990, cit.; Cass. 2326/1990, cit.).
Puo' dare luogo, tuttavia, al meccanismo della doppia pronuncia
(vedi, per tutte, Corte costituzionale 37/1985, 9/1965 e 49/1971) in
altri termini, alla pronuncia di rigetto della Corte costituzionale -
nell'ipotesi di successivo dissenso dalla interpretazione
adeguatrice, che ne risulti presupposta - puo' seguire una pronuncia
di accoglimento della Corte, che sostanzialmente imponga la stessa
interpretazione adeguatrice disattesa - mediante sentenza
interpretativa di accoglimento - oppure che dichiari
costituzionalmente illegittima la disposizione, ove non riesca a
ricavarne - in via interpretativa - una norma conforme alla
Costituzione. Resta, peraltro, la possibilita' che la Corte
costituzionale, nonostante il dissenso, ribadisca - con la propria
interpretazione adeguatrice - la pronuncia di non fondatezza oppure,
addirittura, ne adotti una di manifesta infondatezza (vedi, per
tutte, Corte cost. n. 218, 232, 319, 324/1997, 226/1994).
In tale prospettiva, la questione di legittimita' costituzionale
della disposizione in esame (articolo 7, comma 5, del decreto-legge
19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge
14 novembre 1992, n. 438, e successive proroghe, cit.) pare - oltre
che rilevante, per quanto si e' detto - anche non manifestamente
infondata, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione.
Invero l'interpretazione qui proposta pare, bensi', l'unica che -
per quanto si e' detto - risulti compatibile con la disposizione in
esame.
Tuttavia, la Corte costituzionale (sentenza n. 242/1999, cit.) ha
dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale -
che investiva l'interpretazione medesima - solo in quanto ha ritenuto
parimenti plausibile proprio quella interpretazione adeguatrice, che
questa Corte ritiene di non potere condividere.
Resta, quindi, la medesima questione di legittimita'
costituzionale - sull'interpretazione qui riproposta - che ha
determinato la Corte costituzionale - per dichiararne la non
fondatezza - ad optare per l'interpretazione adeguatrice qui
disattesa.
Tanto basta per dichiarare la questione stessa non manifestamente
infondata sulla base della stessa motivazione che sorregge la
ricordata pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 242/1999,
cit.).
Infatti la disposizione impugnata (articolo 7, comma 5, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive
proroghe, cit.) - proprio nell'interpretazione che s'intende qui
ribadire - non solo ha "consentito" ma, per quanto si e' detto, ha
effetivamente prodotto, nella dedotta fattispecie, quella
retribuzione del lavoro straordinario - in misura inferiore rispetto
a quello ordinario - che concorre a motivare i dubbi di
costituzionalita' della Corte costituzionale ed a fondarne - sulla
prospettata interpretazione adeguatrice alternativa - la ricordata
pronuncia di rigetto.
Ne' basta.
2.6. - Invero "il combinato disposto dell'art. 2108 c.c. e delle
norme della contrattazione collettiva, assicurando, per il lavoro
straordinario, una maggiorazione della retribuzione dovuta per quello
ordinario, in coerenza con l'articolo 36 della Costituzione,
garantisce un compenso proporzionato alla maggiore penosita' del
lavoro protratto oltre i limiti dell'orario normale" - anche al
personale addetto a "servizi pubblici" (quali, nella specie, i
ferrovieri) - e consente, pertanto, di ritenere non fondata la
questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'articolo
36 della Costituzione, dell'inapplicabilita' allo stesso personale
(ai sensi dell'art. 1, comma 3 in relazione all'art. 5 del R.d.l.
n. 692/1923) della previsione legale di una maggiorazione retributiva
minima (non inferiore al dieci per cento) per il lavoro straordinario
(come ha ritenuto la Corte costituzionale, nell'ordinanza n. 716 del
1988). Coerentemente, il contrasto della disposizione ora impugnata
(articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438,
e successive proroghe, cit.) - con il parametro costituzionale
prospettato (articolo 36 della Costituzione) - sembra configurabile
non solo quando il "blocco" - previsto dalla disposizione stessa -
produca, effettivamente, il risultato di retribuire il lavoro
straordinario in misura inferiore rispetto al lavoro ordinario - come
e' avvenuto, tuttavia, nella dedotta fattispecie - ma anche quando
"consente" - senza tuttavia, produrre effettivamente - quello stesso
risultato oppure, comunque, non garantisca "un compenso proporzionato
alla maggiore penosita' del lavoro protratto oltre i limiti
dell'orario normale" (cosi', testualmente, Corte costituzionale,
ordinanza n. 716 del 1988, cit.).
Ne risulta, pertanto, la non manifesta infondatezza della
questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'articolo
36 della Costituzione, che investe la stessa disposizione impugnata
(articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438,
e successive proroghe, cit., appunto) - ove l'interpretazione qui
proposta, in coerenza con il ricordato precedente di questa Corte
(Cass. n. 1996/2002, cit.), sia l'unica compatibile con la
disposizione medesima - oppure soltanto una (od alcune) delle norme
che, per quanto si e' detto, se ne possono ricavare in via
interpretativa.
2.7. - Pertanto - previa declaratoria di "rilevanza" e "non
manifesta infondatezza" della prospettata questione di legittimita'
costituzionale - va ordinata la immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale e, sospeso il presente giudizio, va
disposto che, a cura della cancelleria, questa ordinanza sia
notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso la
Corte di cassazione nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri
e, nel contempo, sia comunicata al Presidente della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica (ai sensi dell'art. 23 legge
11 marzo 1953 n. 87).