IL TRIBUNALE

    Preso atto dell'ordinanza n. 261/2001 della Corte costituzionale,
con  la  quale  sono  stati  restituiti  gli  atti  del  procedimento
n. 294/99  RG  trib.,  perche'  questo  giudice  valuti nuovamente la
rilevanza  della  questione proposta, alla luce dell'intervento della
normativa di cui alla legge n. 63/2001;
    Rilevato al riguardo: che l'art. 197-bis c.p.p., introdotto dalla
legge  richiamata,  e  l'intervenuta  modifica  dell'art. 197  stesso
codice  contemplano  la  possibilita'  di  sentire  come  testi,  fra
l'altro,  le persone imputate del medesimo reato solo nel caso in cui
la sentenza che le riguarda sia passata in cosa giudicata;
        che,  quanto  al  giudizio  in  corso, la sentenza emessa nei
confronti  di  Anna  e  Maria  Rosaria Orlandese per i medesimi fatti
oggetto  delle  attuali  imputazioni  e'  ancora  gravata da appello,
sicche' non e' possibile, allo stato, sentire le predette in qualita'
di testimoni;
        che  le stesse hanno gia' rifiutato di rispondere nella veste
di persone imputate in un procedimento connesso;
        che  proprio  rispetto alla possibilita' di un simile rifiuto
era  stata  sollevata  a  suo tempo la questione di costituzionalita'
dell'art. 210 c.p.p.;
        che  le  modifiche  normative  nel  frattempo intervenute non
hanno  sostanzialmente  apportato elementi di novita' alla situazione
di  stallo  che  aveva indotto il tribunale a rimettere gli atti alla
Corte;
        che,   ferme   restando   al  riguardo  le  valutazioni  gia'
prospettate con riferimento all'art. 210 c.p.p., un ulteriore profilo
di    incoerenza    emerge,    nella    nuova    normativa,   laddove
all'art. 197-bis,  quinto  comma, espressamente si prevede l'assoluta
inutilizzabilita'    delle   dichiarazioni   rese   contra   se   dal
teste-imputato, cio' che dovrebbe costituire una garanzia sufficiente
anche per le persone il cui procedimento sia ancora in corso;
        che  dunque e' tuttora necessario che la Corte costituzionale
si  pronunci  sulla conformita' agli artt. 111 e 3 della Costituzione
degli   artt. 210,   197   e  197-bis  c.p.p.,  nella  parte  in  cui
irragionevolmente  non  consentono  la  pienezza  del contraddittorio
voluta dalla legge fondamentale;