ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 18, comma 2,
e 100 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205), promosso, con ordinanza emessa il 25 gennaio 2001, dal
giudice di pace di Pistoia, nel procedimento civile vertente tra
Maccanti Giuseppe, ed altro, e la Polizia Stradale di Pistoia,
iscritta al n. 252 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con ordinanza del 25 gennaio 2001, il giudice di
pace di Pistoia ha sollevato, in relazione all'art. 25 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205), "coordinato con l'art. 100 dello stesso decreto
legislativo";
che il rimettente, premesso che con il verbale oggetto di
gravame e' stata irrogata la sanzione di cui all'art. 18, comma 2,
del decreto legislativo n. 507 del 1999, in forza di quanto dispone
l'art. 100 del decreto in parola, il quale prevede l'applicabilita'
delle disposizioni in esso contenute anche alle violazioni commesse
anteriormente all'entrata in vigore del medesimo, osserva che il
citato art. 100 appare censurabile per violazione dell'art. 25 della
Costituzione, nella parte in cui non prevede che le disposizioni del
citato decreto legislativo n. 507 del 1999 "si applichino anche alle
violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto
stesso solo se piu' favorevoli rispetto a quelle precedentemente in
vigore";
che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha concluso per l'inammissibilita' e la manifesta infondatezza della
questione.
Considerato che l'ordinanza di rimessione non fornisce alcuna
indicazione sulla fattispecie all'esame del giudice a quo ne'
minimamente motiva circa la rilevanza, ai fini del decidere, della
proposta questione;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile (ordinanze n. 391 del 1997 e n. 8 del 2000).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi la Corte costituzionale.