ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del   codice   di  procedura  penale,  promosso,  nell'ambito  di  un
procedimento  penale, dal Tribunale di Biella con ordinanza emessa il
giorno  11 ottobre  2000,  iscritta  al n. 599 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1a
serie speciale, dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che il Tribunale di Biella ha sollevato, in riferimento
agli  artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione
di  legittimita'  costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura  penale,  nella parte in cui non prevede l'incompatibilita'
alla  funzione  di  giudizio  del  giudice del dibattimento che abbia
rigettato  la  richiesta  di giudizio abbreviato subordinata, a norma
dell'art. 438,   comma  5,  cod.  proc.  pen.,  ad  una  integrazione
probatoria;
        che  il  rimettente  premette  che,  prima  dell'apertura del
dibattimento,  la  difesa  degli  imputati  aveva formulato, ai sensi
degli  artt. 438, comma 5, e 555, comma 2, cod. proc. pen., richiesta
di  giudizio  abbreviato  subordinata  alla  ammissione  di una nuova
perizia contabile;
        che tale richiesta era stata respinta, in quanto la prova era
stata ritenuta non necessaria ai fini della decisione e incompatibile
con le finalita' di economia processuale del rito;
        che   il   giudice   a   quo   rileva   che,   avendo  dovuto
necessariamente   esaminare  gli  atti  del  fascicolo  del  pubblico
ministero  per  effettuare  tale valutazione, e' venuto a trovarsi in
una   situazione   del   tutto  analoga  a  quella  del  giudice  del
dibattimento   che,  a  seguito  del  rigetto  di  una  richiesta  di
applicazione  della  pena, e' incompatibile alla funzione di giudizio
per   effetto   della   sentenza   n. 186   del   1992   della  Corte
costituzionale;
        che,  ad  avviso  del  rimettente,  in entrambe le ipotesi il
giudice   deve   infatti  "procedere  approfonditamente  ad  esame  e
valutazione degli atti del fascicolo del P.M." ed "entrare nel merito
del   processo"  nell'un  caso  per  accertare  se  la  richiesta  di
integrazione  probatoria  sia  necessaria  ai  fini  della decisione,
nell'altro per valutare la fondatezza della richiesta di applicazione
della pena;
        che   la  mancata  previsione  della  incompatibilita'  nella
ipotesi  considerata  si  porrebbe  in  contrasto  con l'art. 3 della
Costituzione   per   la   diversita'   di   trattamento  cui  vengono
assoggettate  due  situazioni del tutto analoghe e con gli artt. 24 e
111,  secondo  comma, della Costituzione per violazione del principio
secondo  cui  il  processo  si  svolge  davanti  a un giudice terzo e
imparziale;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la questione venga dichiarata inammissibile e
comunque  infondata,  in  base  al  rilievo  che l'incompatibilita' a
partecipare  al giudizio e' determinata da una preventiva valutazione
in  ordine  alla  responsabilita'  dell'imputato,  e  non  dalla mera
conoscenza degli atti.
    Considerato  che  il rimettente, giudice del dibattimento che nel
corso  degli  atti  preliminari  ha respinto la richiesta di giudizio
abbreviato  subordinata  ad  una  integrazione probatoria, ritiene di
trovarsi  in una situazione di incompatibilita' assimilabile a quella
individuata  da  questa  Corte  con  la  sentenza  n. 186 del 1992 in
relazione  alla  ipotesi  del  giudice  del dibattimento che abbia in
precedenza  respinto  la  richiesta  di  applicazione  della  pena, e
pertanto  denuncia  il contrasto dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura  penale  con  gli  artt. 3,  24 e 111, secondo comma, della
Costituzione,  per  il diverso trattamento riservato a casi del tutto
analoghi   e  per  la  violazione  dei  principi  della  terzieta'  e
imparzialita' del giudice;
        che  nel richiamarsi alla sentenza n. 186 del 1992 il giudice
a  quo omette di considerare che gia' in quella occasione la Corte ha
messo  in  rilievo  la  differenza  tra il rigetto della richiesta di
applicazione  della  pena,  che "comporta quanto meno una valutazione
negativa   circa   l'esistenza   delle   condizioni  legittimanti  il
proscioglimento  ex  art. 129  cod. proc. pen." e determina quindi un
pregiudizio  per  l'imparzialita' del giudice, e la valutazione circa
la  definibilita'  del  giudizio allo stato degli atti (condizione di
ammissibilita'  del  rito  abbreviato  alla  stregua della disciplina
allora  vigente),  che  si  sostanzia  in  "una  decisione  di natura
meramente  processuale,  per  cio'  stesso inidonea a dar luogo ad un
"pre-giudizio" rispetto alla decisione di merito";
        che  tali  rilievi  valgono  a maggior ragione in ordine alla
nuova  disciplina  del  giudizio  abbreviato  introdotta  dalla legge
16 dicembre  1999, n. 479, in base alla quale il giudice, a fronte di
una  richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione
probatoria,  e'  chiamato  a  stabilire  soltanto  se  la  prova  sia
necessaria  ai fini della decisione e compatibile con le finalita' di
economia  processuale  proprie  del  procedimento, operando cosi' una
valutazione  che  non implica alcun giudizio di merito in ordine alla
responsabilita' dell'imputato;
        che,  quanto  alla  conoscenza  degli  atti del fascicolo del
pubblico  ministero, nella quale il rimettente individua la causa del
pregiudizio   per   l'imparzialita'  del  giudice,  questa  Corte  ha
ripetutamente  affermato  che  tale conoscenza e' ininfluente ai fini
della   incompatibilita'   con   la  funzione  di  giudizio  ove  non
accompagnata  da  una  valutazione  contenutistica,  di  merito,  sui
risultati  delle  indagini  preliminari  (v. tra le tante, oltre alla
menzionata sentenza n. 186 del 1992, sentenze n. 131 del 1996, n. 455
del 1994, n. 502 del 1991, nonche' ordinanza n. 152 del 1999);
        che,  infine,  in merito alla censura mossa alla disposizione
impugnata  sotto  il  profilo  della  violazione  dei  principi della
terzieta' e imparzialita' del giudice, e' gia' stato osservato che la
nuova  formulazione  dell'art. 111  della  Costituzione  "non  innova
sostanzialmente  rispetto  ai  principi  gia'  desumibili dagli a suo
tempo  invocati  artt. 24  e 3 della Costituzione, quali interpretati
dalla  giurisprudenza di questa Corte" (ordinanza n. 112 del 2001; v.
inoltre sentenza n. 283 del 2000 e ordinanza n. 167 del 2001);
        che   la  questione  va  pertanto  dichiarata  manifestamente
infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.