ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un
procedimento penale, dal Tribunale di Biella con ordinanza emessa il
giorno 11 ottobre 2000, iscritta al n. 599 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1a
serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Biella ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita'
alla funzione di giudizio del giudice del dibattimento che abbia
rigettato la richiesta di giudizio abbreviato subordinata, a norma
dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., ad una integrazione
probatoria;
che il rimettente premette che, prima dell'apertura del
dibattimento, la difesa degli imputati aveva formulato, ai sensi
degli artt. 438, comma 5, e 555, comma 2, cod. proc. pen., richiesta
di giudizio abbreviato subordinata alla ammissione di una nuova
perizia contabile;
che tale richiesta era stata respinta, in quanto la prova era
stata ritenuta non necessaria ai fini della decisione e incompatibile
con le finalita' di economia processuale del rito;
che il giudice a quo rileva che, avendo dovuto
necessariamente esaminare gli atti del fascicolo del pubblico
ministero per effettuare tale valutazione, e' venuto a trovarsi in
una situazione del tutto analoga a quella del giudice del
dibattimento che, a seguito del rigetto di una richiesta di
applicazione della pena, e' incompatibile alla funzione di giudizio
per effetto della sentenza n. 186 del 1992 della Corte
costituzionale;
che, ad avviso del rimettente, in entrambe le ipotesi il
giudice deve infatti "procedere approfonditamente ad esame e
valutazione degli atti del fascicolo del P.M." ed "entrare nel merito
del processo" nell'un caso per accertare se la richiesta di
integrazione probatoria sia necessaria ai fini della decisione,
nell'altro per valutare la fondatezza della richiesta di applicazione
della pena;
che la mancata previsione della incompatibilita' nella
ipotesi considerata si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione per la diversita' di trattamento cui vengono
assoggettate due situazioni del tutto analoghe e con gli artt. 24 e
111, secondo comma, della Costituzione per violazione del principio
secondo cui il processo si svolge davanti a un giudice terzo e
imparziale;
che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile e
comunque infondata, in base al rilievo che l'incompatibilita' a
partecipare al giudizio e' determinata da una preventiva valutazione
in ordine alla responsabilita' dell'imputato, e non dalla mera
conoscenza degli atti.
Considerato che il rimettente, giudice del dibattimento che nel
corso degli atti preliminari ha respinto la richiesta di giudizio
abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, ritiene di
trovarsi in una situazione di incompatibilita' assimilabile a quella
individuata da questa Corte con la sentenza n. 186 del 1992 in
relazione alla ipotesi del giudice del dibattimento che abbia in
precedenza respinto la richiesta di applicazione della pena, e
pertanto denuncia il contrasto dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale con gli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della
Costituzione, per il diverso trattamento riservato a casi del tutto
analoghi e per la violazione dei principi della terzieta' e
imparzialita' del giudice;
che nel richiamarsi alla sentenza n. 186 del 1992 il giudice
a quo omette di considerare che gia' in quella occasione la Corte ha
messo in rilievo la differenza tra il rigetto della richiesta di
applicazione della pena, che "comporta quanto meno una valutazione
negativa circa l'esistenza delle condizioni legittimanti il
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen." e determina quindi un
pregiudizio per l'imparzialita' del giudice, e la valutazione circa
la definibilita' del giudizio allo stato degli atti (condizione di
ammissibilita' del rito abbreviato alla stregua della disciplina
allora vigente), che si sostanzia in "una decisione di natura
meramente processuale, per cio' stesso inidonea a dar luogo ad un
"pre-giudizio" rispetto alla decisione di merito";
che tali rilievi valgono a maggior ragione in ordine alla
nuova disciplina del giudizio abbreviato introdotta dalla legge
16 dicembre 1999, n. 479, in base alla quale il giudice, a fronte di
una richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione
probatoria, e' chiamato a stabilire soltanto se la prova sia
necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalita' di
economia processuale proprie del procedimento, operando cosi' una
valutazione che non implica alcun giudizio di merito in ordine alla
responsabilita' dell'imputato;
che, quanto alla conoscenza degli atti del fascicolo del
pubblico ministero, nella quale il rimettente individua la causa del
pregiudizio per l'imparzialita' del giudice, questa Corte ha
ripetutamente affermato che tale conoscenza e' ininfluente ai fini
della incompatibilita' con la funzione di giudizio ove non
accompagnata da una valutazione contenutistica, di merito, sui
risultati delle indagini preliminari (v. tra le tante, oltre alla
menzionata sentenza n. 186 del 1992, sentenze n. 131 del 1996, n. 455
del 1994, n. 502 del 1991, nonche' ordinanza n. 152 del 1999);
che, infine, in merito alla censura mossa alla disposizione
impugnata sotto il profilo della violazione dei principi della
terzieta' e imparzialita' del giudice, e' gia' stato osservato che la
nuova formulazione dell'art. 111 della Costituzione "non innova
sostanzialmente rispetto ai principi gia' desumibili dagli a suo
tempo invocati artt. 24 e 3 della Costituzione, quali interpretati
dalla giurisprudenza di questa Corte" (ordinanza n. 112 del 2001; v.
inoltre sentenza n. 283 del 2000 e ordinanza n. 167 del 2001);
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.