ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 538, comma
secondo,  del  codice  di  procedura  civile,  promosso con ordinanza
emessa  il  14 dicembre  2000  dal  giudice onorario del Tribunale di
Lanciano,  sezione  distaccata di Atessa, nel procedimento civile Eco
Italia  S.r.l.  contro  Di  Paolo  Antonio,  iscritta  al  n. 376 del
registro  ordinanze  2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 21, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 marzo 2002 il giudice
relatore Francesco Amirante.
    Ritenuto  che  il  giudice  onorario  del  Tribunale di Lanciano,
sezione  distaccata  di  Atessa,  con ordinanza emessa il 20 dicembre
2000,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 24,  4 e 35 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 538,
comma secondo, cod. proc. civ.;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato  che  ha  chiesto,  anche  in memoria depositata in prossimita'
della   camera   di   consiglio,  che  la  questione  sia  dichiarata
inammissibile e non fondata.
    Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva
di  qualsiasi  descrizione  della  fattispecie  sub iudice nonche' di
motivazione sia in ordine alla rilevanza delle questione nel giudizio
a quo, sia in ordine alla sua non manifesta infondatezza, limitandosi
il  rimettente  a richiamare genericamente un'altra propria ordinanza
di  rimessione relativa alla medesima questione, peraltro trasmessa a
questa  Corte  dopo  l'ordinanza  introduttiva del presente giudizio,
senza neppure precisare l'oggetto della questione;
        che  una  simile ordinanza e' inidonea a dare valido ingresso
al  giudizio  di  legittimita' costituzionale (ex plurimis: ordinanze
n. 43 del 2001, nn. 396 e 139 del 2000);
        che,   pertanto,   la   questione   deve   essere  dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  secondo  comma,  delle  norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.