Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso
la sede di questa in Roma, via dei Portoghesi, 12 legalmente
domiciliato
Contro la Regione Valle D'aosta, in persona del presidente della
giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale della legge regionale 4 dicembre 2001, n. 37,
approvata dal consiglio regionale il 28 novembre 2001, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 58 del
27 dicembre 2001 e concernente "Disposizioni in materia di personale
del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Modificazioni alla legge
regionale 19 marzo 1999, n. 7".
F a t t o
Con la legge regionale in epigrafe la Regione Valle d'Aosta
intende dare attuazione all'art. 49, commi 1 e 2, della legge
regionale 19 marzo 1999, n. 7, recante l'ordinamento dei servizi
antincendio della Regione stessa.
In particolare, figurano estese anche al personale del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, in posizione di comando presso il
Corpo valdostano dei Vigili del fuoco alla data di entrata in vigore
della nuova legge, le disposizioni previste dal citato art. 49, commi
1 e 2, della legge n. 7/1999, le quali consentono, a domanda, il
trasferimento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
del Comando della Valle d'Aosta nell'organico del personale
professionista del Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco.
Tale personale potra' esercitare l'opzione per il trasferimento
nell'organico del personale professionista del Corpo Valdostano dei
Vigili del fuoco entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della nuova legge regionale.
Vengono altresi' previste modifiche alla legge regionale
n. 7/1999, che concernono modifiche procedurali per l'impiego di
personale presso il Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco e per
l'espletamento di concorsi previsti dalla stessa legge regionale
n. 7/1999.
Solo per completezza si soggiunge che l'art. 19 della legge 16
maggio 1978, n. 196 (attuazione dello Statuto Speciale della Valle
d'Aosta) ha previsto che le funzioni amministrative degli organi
centrali e periferici dello Stato in materia di servizi antincendi
relativi al territorio della Valle d'Aosta si intendono trasferite
alla Regione all'atto della emanazione delle relative norme
legislative, che peraltro si sono succedute nel tempo come segue:
a) legge regionale n. 37/1988, art. 1, che ha previsto che il
personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco operante nel
territorio venga trasferito, ai sensi del citato art. 19 della legge
n. 196/1978, salvo il caso di rinuncia scritta;
b) art. 49 della legge regionale n. 7/1999, che consente il
trasferimento, a domanda, di personale del Corpo Nazionale dei Vigili
del fuoco nell'organico del personale del Corpo Valdostano dei Vigili
del fuoco;
c) legge regionale n. 24/2000, che prevede l'estensione del
diritto di opzione per il trasferimento presso il Corpo Valdostano
dei Vigili del fuoco anche di altre categorie di personale del Corpo
Nazionale dei Vigili del fuoco.
Premessi tali cenni in fatto, avverso l'indicata legge regionale
il Presidente del Consiglio dei ministri, previa intervenuta delibera
del Consiglio dei ministri, con il presente ricorso promuove
questione di legittimita' costituzionale, a norma dell'art. 127,
comma 1, della Costituzione, per i seguenti
M o t i v i
Desta insuperabile perplessita' il disposto dell'art. 1 della
legge regionale de qua, poiche' il previsto trasferimento di
personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nei ruoli
regionali e' formulato senza la previsione del consenso
dell'Amministrazione statale di appartenenza: e dunque la
disposizione che cio' prevede risulta indubitabilmente invasiva della
potesta' legislativa statale, travalicando l'ambito di competenza
riservata all'ente territoriale ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione ed integrando, inoltre, lesione del principio di leale
collaborazione tra Stato e regioni.