ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  relativo  al mancato
adeguamento  della legislazione della Provincia autonoma di Trento in
materia   di   commercio   ai   principi   fondamentali   di  riforma
economico-sociale  desumibili  dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e,
piu'  precisamente:  (a) degli artt. 20, 21, 23, commi 2 e 3, 34, 54,
55  e  56  della legge della Provincia autonoma di Trento 22 dicembre
1983,  n. 46  (Disciplina  del  settore  commerciale  della Provincia
autonoma  di  Trento);  (b)  dell'art. 21 della legge della Provincia
autonoma  di Trento 3 settembre 1993, n. 23 (Disposizioni concernenti
l'autorizzazione   e   la  variazione  di  spese  previste  da  leggi
provinciali   e   altre   disposizioni  finanziarie  assunte  per  la
formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della
Provincia  autonoma  di  Trento);  (c) dell'art. 21 della legge della
Provincia  autonoma  di  Trento  9 settembre 1996, n. 8 (Disposizioni
concernenti  l'autorizzazione  e  la  variazione di spese previste da
leggi  provinciali  e  altre  disposizioni finanziarie assunte per la
formazione  dell'assestamento del bilancio annuale 1996 e pluriennale
1996-1998 della Provincia autonoma di Trento); (d) dell'art. 37 della
legge della Provincia autonoma di Trento 7 luglio 1997, n. 10 (Misure
per  la  razionalizzazione  della  finanza  provinciale);  (e)  degli
artt. 29,  30  e  31  della  legge della Provincia autonoma di Trento
11 settembre  1998,  n. 10  (Misure  collegate con l'assestamento del
bilancio  per  l'anno  1998), promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio  dei  ministri, notificato il 23 luglio 1999, depositato in
Cancelleria il 28 successivo e iscritto al n. 26 del registro ricorsi
1999.
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  12 febbraio  2002  il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
    Uditi   l'avvocato  dello  Stato  Ignazio  F.  Caramazza  per  il
Presidente  del  Consiglio dei ministri e l'avvocato Andrea Manzi per
la Provincia autonoma di Trento.
    Ritenuto   che   con  ricorso  notificato  il  23 luglio  1999  e
depositato  il  successivo  28 luglio il Presidente del Consiglio dei
ministri  ha  sollevato,  a norma dell'art. 2 del decreto legislativo
16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per
il  Trentino-Alto  Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi
statali  e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale
di    indirizzo   e   coordinamento),   questione   di   legittimita'
costituzionale  di  numerose  disposizioni  della  legislazione della
Provincia autonoma di Trento in materia di commercio, e precisamente:
(a)  degli artt. 20, 21, 23, commi 2 e 3, 34, 54, 55 e 56 della legge
provinciale   22 dicembre   1983,   n. 46   (Disciplina  del  settore
commerciale  della  Provincia  autonoma  di Trento); (b) dell'art. 21
della   legge   provinciale  3 settembre  1993,  n. 23  (Disposizioni
concernenti  l'autorizzazione  e  la  variazione di spese previste da
leggi  provinciali  e  altre  disposizioni finanziarie assunte per la
formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della
Provincia   autonoma   di   Trento);  (c)  dell'art. 21  della  legge
provinciale   9 settembre   1996,   n. 8   (Disposizioni  concernenti
l'autorizzazione   e   la  variazione  di  spese  previste  da  leggi
provinciali   e   altre   disposizioni  finanziarie  assunte  per  la
formazione  dell'assestamento del bilancio annuale 1996 e pluriennale
1996-1998 della Provincia autonoma di Trento); (d) dell'art. 37 della
legge    provinciale    7 luglio   1997,   n. 10   (Misure   per   la
razionalizzazione  della finanza provinciale); (e) degli artt. 29, 30
e  31  della  legge  provinciale  11 settembre  1998,  n. 10  (Misure
collegate   con   l'assestamento   del  bilancio  per  l'anno  1998),
censurando le suddette disposizioni in riferimento agli artt. 4, 5, 9
e  97  dello  Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto Adige (d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670);
        che,  sulla  premessa secondo cui le disposizioni statali che
riordinano  la  disciplina  del  settore  del commercio devono essere
considerate  norme  fondamentali  di  riforma  economico-sociale, cui
anche  le  Regioni  a  statuto speciale (e le Province autonome) sono
tenute  a  conformare  la  propria legislazione, il ricorrente svolge
numerose   specifiche   censure   di   merito  delle  sopra  elencate
disposizioni  normative dettate dalla Provincia autonoma di Trento in
materia  di  commercio,  perche' non adeguate, nei termini prescritti
dall'art. 2  del  decreto  legislativo  n. 266  del 1992, ai principi
introdotti  in materia di commercio dagli artt. 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12
e  13  del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della
disciplina  relativa  al settore del commercio, a norma dell'articolo
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);
        che si e' costituita nel giudizio cosi' promosso la Provincia
autonoma   di   Trento,  chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato
inammissibile o, nel merito, infondato;
        che in data 8 febbraio 2002 l'Avvocatura generale dello Stato
ha   depositato   atto   con  il  quale,  rilevata  l'approvazione  e
promulgazione,   con   la   legge  provinciale  8 maggio  2000,  n. 4
(Disciplina  dell'attivita'  commerciale  in Provincia di Trento), di
una  nuova  normativa  adottata  al  dichiarato  fine  di adeguare la
legislazione   provinciale   ai  principi  posti  dalla  legislazione
statale,  su  conforme deliberazione del 25 gennaio del Consiglio dei
ministri, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
        che  la  difesa  della  Provincia autonoma di Trento ha a sua
volta depositato atto di accettazione della rinuncia, contestualmente
allegando  la conforme deliberazione del 1 febbraio 2002 della Giunta
provinciale di Trento.
    Considerato che, a norma dell'art. 25 delle norme integrative per
i  giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso,
seguita   dalla  relativa  accettazione  della  controparte,  produce
l'effetto di estinguere il processo.