ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

    Nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 4 e 9
del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
(Testo  unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione obbligatoria
contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali),
promosso  con  ordinanza  emessa  il 6 novembre 2000 dal Tribunale di
Siena  nel  procedimento  civile  vertente tra la UST-CISL di Siena e
l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro gli infortuni sul
lavoro  (INAIL),  iscritta  al  n. 128  del registro ordinanze 2001 e
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 9, prima
serie speciale, dell'anno 2001.
    Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;
    Udito nell'udienza pubblica del 12 marzo 2002 il giudice relatore
Franco Bile;
    Udito l'avvocato Adriana Pignataro per l'INAIL.

                          Ritenuto in fatto

    1.  - Con ordinanza in data 6 novembre 2000 il Tribunale di Siena
ha  sollevato  -  in  riferimento  agli artt. 2, 3, 18, 38 e 39 della
Costituzione  -  la  questione di costituzionalita' degli artt. 4 e 9
del  d.P.R.  30 giugno  1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali),  nella  parte  in cui, rispettivamente, non
comprendono   i   sindacalisti  tra  le  "persone  assicurate"  e  le
associazioni  sindacali  tra  i  "datori  di lavoro", con particolare
riguardo   ai  lavoratori  chiamati  a  ricoprire  cariche  sindacali
(provinciali o nazionali), collocati in aspettativa non retribuita ai
sensi  dell'art. 31  della  legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla
tutela  della  liberta'  e  dignita'  dei  lavoratori, della liberta'
sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento),  e  svolgenti  attivita'  sindacale con esposizione al
medesimo  rischio  professionale  di  altre  categorie  di lavoratori
specificatamente tutelate.
    L'ordinanza e' stata resa nel corso di un giudizio di opposizione
proposto  da un'organizzazione sindacale contro il decreto ingiuntivo
emesso  nei  suoi confronti, sulla base di un verbale di accertamento
dell'INAIL, per il pagamento di premi assicurativi non corrisposti (e
delle  relative  sanzioni),  relativamente  a lavoratori collocati in
aspettativa  e svolgenti presso la stessa organizzazione un'attivita'
protetta in quanto rischiosa.
    Il  giudice rimettente rileva che l'art. 4 del d.P.R. n. 1124 del
1965   comprende   nell'assicurazione,   in   presenza  di  specifici
requisiti,  lavoratori  subordinati, lavoratori autonomi (artigiani),
soci di cooperative ed altre categorie; e ritiene che non si possa in
via   interpretativa   annoverare  i  sindacalisti  tra  le  "persone
assicurate"  di  cui  al citato articolo, e le associazioni sindacali
tra i "datori di lavoro" di cui all'art. 9.
    Peraltro,  a  suo avviso, la tendenza evolutiva dell'ordinamento,
anche  a  seguito  di  interventi della Corte costituzionale, pone in
dubbio  la  giustizia  e la razionalita' dell'esclusione dalla tutela
dei  lavoratori  chiamati  a ricoprire cariche sindacali, per i quali
non   impropriamente   puo'   parlarsi  di  lavoro  sindacale,  anche
considerando   che   essi   fruiscono   di   un'indennita'  a  carico
dell'organizzazione, commisurata alla retribuzione gia' percepita.
    Circa  la  rilevanza,  il  giudice  osserva  che  nella  specie i
lavoratori in aspettativa per mandato sindacale svolgevano nella sede
provinciale   dell'organizzazione  sindacale  un'attivita',  da  essa
retribuita,  oggettivamente  protetta dalla legge, in quanto facevano
uso  non  occasionale  di  veicoli  a  motore personalmente condotti,
nonche' di personal computers, fotocopiatrici, macchine elettriche ed
elettroniche esistenti presso l'organizzazione.
    Circa  poi  la  non  manifesta  infondatezza  della questione, la
mancanza di tutela assicurativa di tali lavoratori e' considerata dal
rimettente  in contrasto con l'art. 3 Cost., per la disuguaglianza di
trattamento  a  fronte  della  tutela  accordata  ad altri lavoratori
prestanti  la  propria  attivita'  in pari condizioni di rischio; con
l'art. 2  Cost.,  per  la lesione del diritto dell'individuo al pieno
svolgimento  della  propria  personalita'  nella forma dell'attivita'
sindacale,   e   per  la  possibilita'  che  l'assenza  di  copertura
assicurativa  ostacoli la scelta di impegno sindacale del lavoratore,
con  ulteriore  violazione  degli  artt. 18 e 39 Cost; con l'art. 38,
comma  2,  Cost.,  che  garantisce  alla  generalizzata categoria dei
lavoratori  i  mezzi  adeguati alle proprie esigenze di vita anche in
caso di infortunio.
    2.   -  L'INAIL  ha  presentato  una  memoria  a  sostegno  della
dichiarazione  di fondatezza della questione, ove la normativa di cui
agli  artt. 4  e  9  del  d.P.R. n. 1124 del 1965 non possa ritenersi
estensibile  in via interpretativa anche alla fattispecie in esame. A
suo  avviso,  l'attivita' dei lavoratori chiamati a ricoprire cariche
sindacali  a  tempo  pieno  prestata  sotto  le  direttive  e  per le
finalita'    dell'organizzazione    sindacale   (configurabile   come
associazione  privata  non  riconosciuta)  riveste  i caratteri della
collaborazione  continuativa,  onde  i  sindacalisti devono ritenersi
associati  che  agiscono  per  l'associazione,  come  tali coperti da
garanzia assicurativa in presenza di rischio tutelato.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Tribunale  di  Siena solleva questione di legittimita'
costituzionale  degli  artt. 4 e 9 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
(Testo  unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione obbligatoria
contro  gli  infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella
parte in cui non comprendono tra le "persone assicurate" ed i "datori
di  lavoro"  rispettivamente,  i  lavoratori  in  aspettativa perche'
chiamati a ricoprire cariche sindacali (nazionali e provinciali) e le
organizzazioni  sindacali,  nell'ipotesi di svolgimento, da parte dei
primi, di attivita' comportante esposizione a rischio professionale.
    2. - La questione e' fondata.
    Nel  sistema di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965 il godimento della
tutela  assicurativa  contro  gli  infortuni sul lavoro e le malattie
professionali   e'   condizionato   all'esistenza   congiunta  di  un
presupposto  soggettivo  e  di  uno oggettivo. Sotto il primo profilo
sono   assicurati   i   soggetti  compresi  in  una  delle  categorie
specificamente  enumerate  dall'art. 4;  sotto  il secondo i soggetti
cosi'  individuati  devono  svolgere una delle attivita', protette in
quanto  ritenute  pericolose,  indicate  dall'art. 1. I datori tenuti
alla  contribuzione  sono  poi  individuati dall'art. 9 in quelli che
esercitano  le  attivita' di cui all'art. 1 ed occupano le persone di
cui all'art. 4.
    Su   tale   sistema   la   Corte  costituzionale  e'  intervenuta
ripetutamente,   affermando  il  principio  secondo  cui  presupposto
esclusivo   per  la  configurabilita'  dell'obbligo  assicurativo  e'
l'esposizione  al  rischio,  e  ricavandone la tendenziale estensione
della  garanzia  a tutti i soggetti che, per ragioni di lavoro intese
in senso ampio, siano esposti ad un rischio obiettivamente riferibile
alle  lavorazioni  protette  (sentenza n. 98 del 1990), a prescindere
dal  titolo  o  dal  regime  giuridico  del lavoro prestato (sentenze
n. 476 del 1987, n. 160 del 1990 e n. 332 del 1992).
    In   applicazione   di  questo  principio,  la  Corte  ha  inciso
sull'art. 9,  ampliando  la nozione di "datore di lavoro" tenuto agli
adempimenti  contributivi,  in particolare escludendo che il soggetto
ad   essi  obbligato  sia  necessariamente  colui  che  determina  le
condizioni di rischio (sentenza n. 98 del 1990).
    Ed   ha   anche   esteso   la   portata   dell'art. 4,  ritenendo
ingiustificata  l'esclusione,  dall'elenco  delle persone assicurate,
dei   prestatori   di  attivita'  lavorative  operanti  nelle  stesse
condizioni  di  rischio  di altre categorie protette (sentenze n. 476
del 1987, n. 137 del 1989, n. 332 del 1992).
    Ne  risulta  un  sistema  che,  comprendendo  tra  i  beneficiari
dell'obbligo  assicurativo  di  cui  all'art. 4 non solo i lavoratori
operanti  in regime di subordinazione, ma anche (a seguito dei citati
interventi  di  questa  Corte) i collaboratori di imprese familiari e
gli  associati  in  partecipazione, soddisfa l'esigenza della massima
estensione   della   tutela   contro  gli  infortuni  e  le  malattie
occasionate da attivita' di lavoro.
    Parallelamente  l'evoluzione  legislativa  ha allargato il novero
delle categorie protette, prevedendo, oltre la copertura assicurativa
degli  infortuni  in  ambito  domestico  (legge  n. 493  del  1999) -
l'obbligo   assicurativo  per  i  lavoratori  parasubordinati  e  gli
sportivi professionisti (legge n. 38 del 2000, artt. 5 e 6).
    3.  -  In tale prospettiva deve essere valutata l'attivita' che i
lavoratori  in  aspettativa  ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300
del   1970   svolgono  -  sotto  le  direttive  e  per  le  finalita'
dell'organizzazione   sindacale,   presso   cui   ricoprono   cariche
provinciali   o   nazionali   -   con   esposizione   ad  un  rischio
obiettivamente  riferibile  alle lavorazioni protette dall'art. 1 del
d.P.R. n. 1124 del 1965.
    Alla   stregua   della   ricordata   giurisprudenza,  la  mancata
inclusione  di  questi  soggetti tra i beneficiari dell'assicurazione
contro  gli  infortuni  sul  lavoro e le malattie professionali viola
l'art. 3, primo comma, Cost.
    4.  -  L'illegittimita'  di  tale  mancata  inclusione  comporta,
specularmente,  l'illegittimita'  dell'esclusione dell'organizzazione
sindacale  dai  soggetti, indicati dall'art. 9 del d.P.R. n. 1124 del
1965,   da   considerare  datori  di  lavoro  e  quindi  tenuti  alla
contribuzione assicurativa.
    La  gia'  rilevata  esigenza  di  tutelare  il  lavoro attraverso
l'estensione  dell'assicurazione  obbligatoria  comporta  infatti  la
svalutazione  del  titolo  o  del  regime  giuridico in base al quale
l'attivita'  sia espletata, tanto da rendere irrilevante la questione
circa la definizione della natura del rapporto in virtu' del quale il
lavoratore  in  aspettativa agisca nell'interesse dell'organizzazione
sindacale,  essendo sufficiente riscontrare il suo assoggettamento ad
un rischio professionale identico a quello di categorie protette.
    5. - Deve    pertanto    essere    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale  degli artt. 4 e 9 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,
nella  parte  in  cui  non  prevedono, tra i beneficiari della tutela
assicurativa   contro   gli   infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali  e  tra  gli  obbligati  alle  relative  contribuzioni,
rispettivamente,  i  lavoratori  in  aspettativa  perche'  chiamati a
ricoprire   cariche   sindacali   (provinciali   e  nazionali)  e  le
organizzazioni   sindacali   per  conto  delle  quali  essi  svolgano
attivita' previste dall'art. 1 del medesimo testo unico.
    Rimangono  assorbite  le  altre  ragioni  di  censura dedotte dal
rimettente.