IL GIUDICE DI PACE Pronuncia la seguente ordinanza. Processo verbale di udienza (art. 130 c.p.c.) della causa portante il numero di ruolo 152/2001 promossa da De Marchi Enzo contro la Prefettura di Vercelli per l'opposizione a verbale di contestazione della Polizia stradale di Vercelli n. 665109 del 31 agosto 2001. In Trino, addi' 12 febbraio 2002, avanti al giudice di pace nella persona dell'avv. Mauro Bolognesi di Novara ed assistito dall'operatore giud. B2 Fabrizio Francese, e' presente l'avv. Francesco Picco per l'opponente. Il giudice da' atto che la Prefettura di Vercelli si e' costituita con comparsa pervenuta in data 11 febbraio 2002. Il ricorrente discute la causa. Osservato in fatto Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689/1981, ritualmente depositato il 30 ottobre 2001 il sig. De Marchi Enzo ha presentato opposizione al verbale elevato dalla Polizia stradale di Vercelli, con il quale gli e' stata contestata la violazione di cui all'art. 141/3 - 8 piu' 15/1 lett. 2 del Codice della strada, perche' a causa della scarsa visibilita' per pioggia non si avvedeva di una pozza d'acqua e perdeva il controllo del veicolo. La Prefettura di Vercelli, costituitasi con comparsa di risposta, ha chiesto il rigetto del ricorso proposto. All'udienza del 12 febbraio 2002 le parti costituite ribadiscono quanto gia' in atti. A questo punto il giudice, rilevato che il ricorrente risulta residente e domiciliato in localita' diversa da quella in cui e' stata commessa la violazione ascrittagli, ritiene che tale circostanza possa avere rilevanza ai fini di sollevare la questione di costituzionalita' di cui all'art. 22 (rectius 22-bis) della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm., in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione italiana. Conseguentemente sospende d'ufficio il giudizio per trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e di cio' prende atto il ricorrente. per le motivazioni in diritto del Giudice di pace di Orbetello sul ricorso proposto da Di Tarsia di Belmonte Francesco Edoardo contro la Prefettura di Grosseto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1a serie speciale n. 6, del 7 febbraio 2001, che qui si intendono interamnte trascritte, e che vengono cosi' sunteggiate: Per effetto dell'art. 98 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, con il quale e' stato introdotto l'art. 22-bis della legge n. 689/1981 e ss.mm., il legislatore ha riattribuito al giudice di pace la competenza in materia di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni di cui all'art. 22. Contro il provvedimento sanzionatorio irrogato dall'autorita' amministrativa, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione entro il termine di 30 gg. dalla notificazione del provvedimento, mediante deposito in cancelleria del ricorso con allegata l'ordinanza notificata. Secondo la prevalente giurisprudenza della suprema Corte, il ricorso deve essere materialmente consegnato al personale dell'ufficio giudiziario, e quindi non puo' formare oggetto di invio per posta o con altre forme di trasmissione, ad esempio via fax (Cass. sez. un. 17 giugno 1988, n. 4120). Nel ricorso l'opponente ove non abbia in loco un suo procuratore per il giudizio de quo, e' obbligato a dichiarare o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ed a presentarsi alla prima udienza, per evitare la convalida del provvedimento opposto (art. 23, comma 5), a differenza dell'ordinario rito civilistico per quanto riguarda la cancellazione della causa dal ruolo (art. 181 c.p.c.). A parere di questo organo giudicante la descritta normativa non sembrerebbe garantire agli "interessati", ove non siano assistiti da un legale, la concreta possibilita' di difendersi, tenuto conto dei gravami procedurali che vengono ad essi imposti per opporsi ad addebiti peraltro di modesta offensivita', con particolare riguardo l'obbligo di adire il giudice del luogo in cui e' stata commessa la presunta violazione, anziche' di quello di residenza del ricorrente. Proprio nel caso all'esame di questo giudice, si e' rilevato come un signore abitante a Trino Vercellese per contestare un'infrazione stradale elevatagli nel comune di Villarboit, debba presentare personalmente nella cancelleria del Giudice di pace di Vercelli il suo ricorso, e quindi, comparire successivamente in udienza, sopportando un notevole costo, sia in termini economici che di tempo, che gli sarebbe risparmiato, se la competenza in materia fosse del giudice del suo luogo di residenza. Tale procedura in effetti, privilegiando il foro dell'"amministrazione repressiva" rende particolarmente difficoltoso al ricorrente esercitare direttamente il suo fondamentale diritto di difesa, ai sensi non solo dell'art. 24 ("tutti possono agire in giudizio"), ma ora, anche, dell'art. 111 - secondo comma della Costituzione (Legge costuzionale 23 novembre 1999, n. 2), per effetto del quale "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale." Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamnete uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 220/2002). 02C0411