ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 17, secondo
comma,   della   legge   30 dicembre   1971,  n. 1204  (Tutela  delle
lavoratrici  madri),  promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 2001
dal  Tribunale  di  Brescia  nel procedimento civile vertente tra Del
Barbi  Marilena  e la Casa albergo per anziani "Serlini", iscritta al
n. 652  del  registro  ordinanze  2001  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 36, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 10 aprile 2002 il giudice
relatore Francesco Amirante.
    Ritenuto   che,   nel   corso   di  una  controversia  di  natura
previdenziale   finalizzata   all'accertamento   del   diritto   alla
corresponsione dell'indennita' di maternita', il Tribunale di Brescia
ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento
agli  artt. 3,  31  e  37  della  Costituzione, dell'art. 17, secondo
comma,   della   legge   30 dicembre   1971,  n. 1204  (Tutela  delle
lavoratrici  madri),  nella  parte in cui non esclude dal computo dei
sessanta giorni ivi previsti il periodo di aspettativa non retribuita
che  la  lavoratrice ha trascorso per poter prestare assistenza ad un
figlio minore portatore di handicap;
        che  nel  caso  sottoposto  al  giudizio  del  remittente  la
lavoratrice ricorrente si trovava, nel momento in cui aveva inizio il
periodo  di  astensione  obbligatoria,  assente  da  piu' di sessanta
giorni,  in  quanto ammessa a godere di un'aspettativa non retribuita
(ai   sensi  dell'art. 26  del  d.P.R.  3 agosto  1990,  n. 333)  per
assistere   un   altro   proprio   figlio, maggiore   dei  tre  anni,
riconosciuto portatore di handicap;
        che  la  norma  impugnata,  non  suscettibile  sul  punto  di
interpretazione estensiva, imporrebbe il rigetto della domanda;
        che  tuttavia  questa Corte, con la sentenza n. 106 del 1980,
ha  gia'  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale della medesima
norma  nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni
immediatamente  antecedenti  all'inizio  del  periodo  di  astensione
obbligatoria  dal  lavoro l'assenza facoltativa non retribuita di cui
la  lavoratrice  gestante  abbia  fruito in seguito ad una precedente
maternita';
        che  le  argomentazioni  utilizzate  dalla  Corte  in  quella
pronuncia  appaiono  peraltro al remittente valide anche nel giudizio
in  corso,  nel  quale  l'astensione  della  lavoratrice  da  piu' di
sessanta  giorni  e'  stata determinata da esigenze riconducibili pur
sempre alla tutela della maternita', perche' anche l'assistenza di un
figlio  minore portatore di handicap rientra nel quadro di protezione
che l'art. 37 Cost. riconosce alla madre ed al bambino.
    Considerato che il Tribunale di Brescia dubita della legittimita'
costituzionale,   in   riferimento   agli  artt. 3,  31  e  37  della
Costituzione,  dell'art. 17,  secondo  comma, della legge 30 dicembre
1971,  n. 1204,  norma  che  e' stata abrogata dall'art. 86, comma 2,
lettera  a),  del  decreto  legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il cui
art. 24  riproduce,  sia  pure  con significative modifiche, il testo
della norma precedente;
        che tale abrogazione e' efficace fin dalla data di entrata in
vigore  del  suddetto  d.lgs.  n. 151  del  2001,  avvenuta il giorno
successivo  a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del
26 aprile 2001;
        che la norma ormai vigente contenuta nel citato art. 24 - che
il  Tribunale  di  Brescia  era  tenuto  a conoscere al momento della
remissione  della  presente  questione  (disposta  con  ordinanza del
28 maggio  2001) - prevede espressamente (al comma 3) che nel computo
dei  sessanta  giorni  di  assenza  dal lavoro non si tenga conto del
periodo di congedo parentale "o di congedo per la malattia del figlio
fruito per una precedente maternita'";
        che,  trattandosi  di  norma  contenuta  in  un  testo  unico
precedente rispetto alla remissione della questione, di tale norma il
giudice  a quo, avrebbe dovuto tenere conto, dimostrando di conoscere
il  mutato  quadro  legislativo e fornendo adeguata motivazione sulla
persistente  rilevanza  di  un  dubbio di legittimita' costituzionale
relativo ad una norma abrogata (v. ordinanze n. 148 e n. 28 del 2001,
n. 590 del 2000 e n. 162 del 1999);
        che  l'ordinanza di remissione, invece, e' totalmente carente
di  motivazione  sotto questo profilo preliminare, il che comporta la
manifesta inammissibilita' della sollevata questione.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.