ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, n. 2 (recte:
comma   2),  della  legge  11 maggio  1990,  n. 108  (Disciplina  dei
licenziamenti   individuali),   promosso   con  ordinanza  emessa  il
27 luglio  2001  dal  Tribunale  di  Fermo  nel  procedimento  civile
vertente  tra  la  Cassa  di  risparmio  di  Fermo  e Pomanti Giulia,
iscritta  al  n. 798  del  registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 40,  1a  serie  speciale,
dell'anno 2001.
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 10 aprile 2002 il giudice
relatore Francesco Amirante.
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Fermo,  con  ordinanza  in data
27 luglio 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 4,  n. 2  (recte:  comma  2),  della  legge 11 maggio 1990,
n. 108  (Disciplina  dei licenziamenti individuali), "per la parte in
cui  dichiara  che  le  disposizioni  di  cui all'art. 18 della legge
20 maggio  1970,  n. 300  `nei  confronti  dei  prestatori  di lavoro
ultrasessantenni'   (recte:  `non  si  applicano  nei  confronti  dei
prestatori di lavoro ultrasessantenni)";
        che  il  remittente,  senza  neppure  indicare  l'oggetto del
giudizio  a  quo  e  senza  alcuna  altra  motivazione,  si limita ad
affermare  che  la disposizione impugnata verrebbe "a creare di fatto
una  disparita'  di  trattamento  del  lavoro dell'uomo nei confronti
della donna";
    Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva
di  qualsiasi  descrizione  della  fattispecie  sub iudice nonche' di
motivazione  in  ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a
quo,  e'  imprecisa  nella  stessa  individuazione dell'oggetto della
questione e contiene una motivazione in ordine alla sua non manifesta
infondatezza assolutamente insufficiente;
        che  una  simile ordinanza e' inidonea a dare valido ingresso
al  giudizio  di  legittimita' costituzionale (ex plurimis: ordinanze
nn. 43 del 2002, 43 del 2001, 139 del 2000);
        che,   pertanto,   la   questione   deve   essere  dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.