Ricorso della Regione Emilia-Romagna, in persona del presidente
della giunta regionale pro tempore, autorizzato con deliberazione
della giunta regionale n. 807 del 20 maggio 2002 (all. 1),
rappresentata e difesa - come mandato a margine del presente atto -
dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma,
con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via
Confalonieri n. 5.
Contro il presidente del Consiglio dei ministri per la
dichiarazione che non spetta allo Stato, di nominare, in assenza
della prescritta intesa con le Regioni Emilia-Romanga e Toscana, il
presidente dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano,
nonche' per il conseguente annullamento del decreto del ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 22 aprile 2002 (DEC/DCN
286), con il quale, nonostante l'eplicito diniego dell'intesa da
parte delle predette Regioni, viene nominato quale presidente il
dott. Tarcisio Zobbi (doc. 2), per violazione:
degli artt. 117 e 118 della Costituzione;
dell'art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
nonche' dell'art. 2 del d.P.R. 21 maggio 2001;
del principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni,
per i profili e nei modi di seguito illustrati.
L'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano
e' prevista dall'art. 4, comma 2, della legge n. 344 del 1997. Tale
legge, la cui iniziativa e' stata fortemente voluta e sostenuta dalla
Regione Emilia-Romagna, porta a compimento le iniziative di tutela
naturalistica gia' intraprese dalla Regione con l'istituzione dei
Parchi regionali dell'Alto Appennino Reggiano (Parco del gigante), di
cui alla legge regionale n. 11 del 1998, e dell'Alta Val di Parma e
Cedra (Parco dei cento laghi), di cui alla legge regionale n. 46 del
1995.
La specifica storia di questo parco trova un evidente riflesso
nelle procedure che la legge ora citata stabilisce per l'istituzione.
Si dispone infatti che "nelle aree dell'Appennino di significativo o
rilevante interesse naturalistico e ambientale, comprese nei
territori delle province di Reggio Emilia, Parma e Massa Carrara,
previa verifica del consenso dei comuni e delle province interessati,
previa perimetrazione e individuazione della denominazione stabilite,
su proposta del ministro dell'ambiente, di intesa con le Regioni
interessate, e' istituito un parco nazionale". Nel 1997 tale
disciplina formava un diritto speciale rispetto alle procedure
ordinarie, dato che la disposizione generale secondo la quale "la
classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve
naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate
d'intesa con le Regioni" e' stata introdotta nell'art. 2, comma 7,
legge n. 394/1991 per effetto dell'art. 2, comma 23, legge 9 dicembre
1998, n. 426.
In attuazione di tali disposizioni, ed in piena coerenza con il
principio cooperativo che la ispira, si e' proceduto, come bene
risulta delle ampie premesse del decreto istitutivo del 21 maggio
2001, all'istituzione del Parco. Con decreto del ministro
dell'ambiente n. 11399 del 1998 e' stato istituito un comitato di
coordinamento, che ha svolto l'istruttoria tecnica ed ha presentato
una prima proposta di perimetrazione, sulla cui base, dopo alcune
modifiche concordate con i comuni interessati, sono stati acquisiti
prima (ai sensi dell'art. 77, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998) il
parere favorevole della Conferenza unificata, poi le prescritte
intese con le Regioni, espresse per la Toscana con la deliberazione
del consiglio regionale n. 96 del 2001, per la ricorrente Regione
Emilia-Romagna con deliberazione della giunta regionale n. 337 del
2001.
Come l'istituzione del Parco e' stata il frutto dell'azione
congiunta e concordata delle Regioni, dello Stato e dei comuni
interessati, prevista dalla speciale disciplina della legge n. 344
del 1997 e dall'art. 2 legge n. 394/1991, cosi' gli stessi principi
di cooperazione e consenso tra Stato e Regioni dovevano operare in
relazione alla nomina degli organi responsabili, ed in particolare
alla nomina del presidente.
Infatti, l'art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991
chiaramente stabilisce che "il presidente e' nominato con decreto del
ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle Regioni o
delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio
ricada in tutto o in parte il parco nazionale".
L'applicazione di tale disposizione e' poi espressamente
richiamata dal decreto istitutivo del parco, il d.m. del 21 maggio
2001, il quale ricorda che la nomina degli organi del Parco "e'
effettuata secondo le disposizioni e le modalita' previste
dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 24, della legge 9 dicembre
1998, n. 426". Ma e' chiaro che si tratta di un semplice richiamo,
sia perche' - in assenza di normativa speciale - non si poteva
dubitare dell'applicazione delle regole generali sui parchi
nazionali, sia perche' non risulta sul punto alcuna competenza del
decreto istitutivo del Parco.
Il ministro dell'ambiente, che ovviamente non era ignaro del
proprio dovere di applicare le procedure cooperative previste
dall'art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, ha espressamente
richiesto l'intesa in data 5 dicembre 2001: benche', anziche' avviare
una procedura rivolta a raggiungerla, esso si sia limitato a chiedere
direttamente l'intesa sulla nomina quale presidente del Parco di uno
specifico candidato, gia' individuato nel dott. Tarcisio Zobbi.
Gia' in data 4 gennaio 2002 la ricorrente Regione, congiuntamente
con la Regione Toscana, trasmetteva una nota (doc. 3) con la quale si
comunicava l'avvenuto insediamento della comunita' del Parco e,
quanto alla nomina del presidente, si chiedeva un incontro urgente al
fine di ricercare l'intesa. La richiesta veniva ribadita a voce il 15
febbraio 2002, nell'occasione di un colloquio tra gli assessori
all'ambiente delle due Regioni e lo stesso ministro, ottenendone un
impegno a convocare l'incontro entro brevissimo tempo. Tuttavia, non
solo nessun incontro veniva convocato, ma gia' il giorno 19 febbraio,
con nota GAB/2002/1982/B07 (doc. 4), il ministro comunicava al
presidente del Senato la candidatura del dott. Zobbi a presidente
dell'ente Parco. Nella nota si affermava (paradossalmente, visto il
recentissimo incontro del 15 febbraio, che si aggiungeva alla nota
del 4 gennaio, e comunque in termini che si e' costretti a dire non
conformi al vero) che "la Regione Toscana e la Regione Emilia-
Romagna non hanno provveduto a fornire alcun riscontro alla richiesta
d'intesa inviata in data rispettivamente 5 e 7 dicembre 2001".
Aggiungeva poi che in ragione di cio' "sembrerebbe potersi ritenere
maturato il silenzio assenso da parte delle Regioni interessate",
dato che "l'articolo 35 comma 7 della ... legge n. 394/1991 fissa in
giorni 45 il termine per l'espressione di pareri da parte delle
Regioni": traendo cosi' da un presupposto errato una conseguenza che
sarebbe stata arbitraria anche se la premessa fosse stata vera.
Avuto notizia di cio', la Regione Emilia-Romagna con nota del 1
marzo 2002 (doc. 5) formalmente esprimeva il diniego dell'intesa
sulla candidatura proposta e reiterava la richiesta di incontro.
Analogo comportamento teneva la Regione Toscana.
Il 12 marzo la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana
congiuntamente ulteriormente comunicavano la loro posizione negativa
ai presidenti delle commissioni della Camera e del Senato chiamate ad
esprimersi sulla proposta del ministro, chiedendone l'intervento e
facendo comunque riserva di tutelare in ogni sede, ove necessario, le
prerogative costituzionali della Regione (doc. 6).
Risulta dunque che la ricorrente Regione ha ricercato con spirito
collaborativo e diligenza tutte le occasioni per raggiungere una
intesa - un'intesa che evidentemente non puo' essere assimilata ad un
dovere di acconsentire senza discussione al desiderio del ministro.
Tuttavia, neppure dopo l'esplicito diniego dell'intesa sul primo
e solo candidato proposto, nessun tentativo di raggiungere l'intesa
veniva svolto dal Ministero dell'ambiente: ne' nel senso, conforme
alla norma, di ricercare un candidato su cui potesse cadere il
consenso di tutti, ne' nel senso di spiegare per quale ragione il
ministro ritenesse indispensabile e senza alternative la nomina del
dott. Zobbi. Anzi, la ricorrente Regione doveva apprendere dalla
stampa che il ministro, del tutto inopinatamente, nonostante
l'esplicito diniego dell'intesa da parte delle Regioni, aveva nel
frattempo con atto del 22 aprile 2002 proceduto alla nomina del dott.
Tarcisio Zobbi quale presidente del Parco.
Nelle premesse del provvedimento sono del tutto ignorate le
richieste di incontro ai fini del conseguimento dell'intesa
reiteratamente formulate dalle Regioni e, come se nulla fosse
accaduto dal giorno in cui la richiesta di intesa era stata trasmessa
alla Regione, viene "considerato" che "solamente con le note del 1
marzo 2002 ... il presidente della Regione Toscana e il presidente
della Regione Emilia-Romagna hanno espresso diniego all'intesa sulla
nomina del dott. Tarcisio Zobbi, quale presidente del Parco nazionale
dell'Appennino ToscoEmiliano". Di seguito, senza minimamente
accennare a vicende o fatti che sia prima che dopo quel primo di
marzo abbiano impedito di cercare un contatto per la discussione del
problema, il ministro, "ritenuto necessario e non piu' differibile
procedere alla nomina del presidente dell'Ente Parco nazionale
dell'Appennino ToscoEmiliano, individuato nella persona del dott.
Tarcisio Zobbi", procede senz'altro a tale nomina.
Sennonche', la nomina cosi' effettuata e' assunta in violazione
delle prerogative costituzionali della ricorrente Regione, e'
illegittima ed arbitraria, e deve essere pertanto annullata per le
seguenti ragioni di
D i r i t t o
1. - Violazione delle prerogative costituzionali della Regione
per omessa acquisizione della previa intesa prevista dall'art. 9,
comma 3, della legge n. 394 del 1991.
Il Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e' opera
congiunta, si puo' dire, delle Regioni interessate, che da tempo
hanno promosso iniziative di conservazione anche nella forma del
Parco regionale, e dello Stato, che ha raccolto tali iniziative e ha
dato ad esse la forma maggiore del Parco nazionale.
Prova e sigillo di questa peculiare natura del parco e' la stessa
legge istitutiva che, come esposto in narrativa, con normativa
speciale dispone che alla stessa istituzione del Parco si pervenga su
intesa tra lo Stato e le Regioni, previo consenso degli enti locali
interessati.
Per la nomina del presidente bastava invece la normativa
generale, espressa dall'art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991,
che gia' prevede lo strumento dell'intesa: ad indicare che deve
essere scelto di comune accordo l'organo di vertice di un organismo
che ha in custodia interessi importanti sia nazionali che delle
Regioni, legati alle loro competenze costituzionali in materia di
governo del territorio, di agricoltura, di valorizzazione delle
risorse naturali paesistiche ed ambientali.
Si tratta, come subito si dira', di una intesa "forte", ovvero di
un'intesa che deve essere raggiunta, ed in assenza della quale e'
precluso il provvedere. Nell'affermare cio', tuttavia, la ricorrente
Regione desidera precisare che, come nei punti seguenti verra' pure
argomentato, il provvedimento statale qui impugnato rimarrebbe
lesivo, arbitrario ed illegittimo anche se in denegata ipotesi si
partisse dall'opposta opinione che si tratti invece di una intesa
cosiddetta "debole", cioe' di un'intesa in assenza della quale allo
Stato e' concesso di provvedere unilateralmente, cosi' superando
l'opposizione dell'altra parte.
Tuttavia, nel presente caso deve ad avviso della ricorrente
Regione riconoscersi che si tratta di una intesa che deve
necessariamente essere raggiunta, ed in assenza della quale lo Stato
non puo' addivenire alla nomina.
Cio' risulta intanto dalla stessa lettera della disposizione che
prevede l'intesa, cioe' dall'art. 9, comma 3, della legge n. 394 del
1991, la quale non prevede affatto meccanismi alternativi per la
nomina. Si noti che al contrario quando il legislatore ha voluto
sancire il carattere "debole" dell'intesa lo ha espressamente
stabilito: come e' avvenuto per le intese da raggiungersi in sede di
Conferenza Stato-Regioni, per le quali e' previsto che, "quando una
intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro
trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-Regioni in
cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei
ministri provvede con deliberazione motivata" (art. 3, comma 3,
d.lgs. n. 281 del 1997).
Cosi' come non e' previsto un meccanismo sostitutivo dell'intesa,
ugualmente non e' previsto un termine preciso entro il quale essa
debba essere raggiunta. Si noti, a questo proposito, che nel
tentativo di dare un qualsivoglia fondamento alla omissione
dell'intesa l'atto di nomina qui impugnato richiama nelle proprie
premese "l'articolo 35 comma 7 della legge 394 del 1991", il quale
"fissa in giorni 45 il termine per l'espressione dei pareri da parte
delle Regioni". Ma tale richiamo, lungi dal sostenere la legittimita'
del provvedimento ministeriale, ne sottolinea invece l'arbitrarieta'
e l'illegittimita'. E' palese, infatti, che la disposizione dettata
per i pareri, cioe' per le ipotesi in cui nel procedimento di
formazione di un atto e' prevista la partecipazione delle Regioni,
non puo' essere applicata ad una fattispecie in cui e' invece
richiesta l'intesa, che non e' atto di mera partecipazione, ma di
consenso e di condivisione della decisione. Cio' senza dire che, per
vero, neppure per i pareri e' poi detto che decorsi i quarantacinque
giorni senza che il parere sia stato reso e' stabilito che il
provvedimento possa essere ugualmente assunto (si noti che non trova
qui neppure applicazione la regola stabilita dall'art. 16 della legge
n. 241 del 1990 per gli "organi consultivi delle pubbliche
amministrazioni", tra i quali non possono certo annoverarsi le
Regioni, che partecipano al provvedimento in funzione di tutela degli
interessi da esse portati, e non in funzione di mero ausilio
all'autorita' decidente).
L'art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991 richiede invece
incondizionatamente l'intesa delle due Regioni interessate: come e'
anche logico, dato che, per struttura e funzione, essa corrisponde
pienamente a cio' che nei rapporti tra organi statali - di norma tra
diversi Ministri - e' usualmente chiamato concerto. Si tratta in
definitiva di una nomina concertata, e l'uso del termine intesa e'
rivolto, come ben noto, a sottolineare che in questo caso la
concertazione avviene tra enti soggettivamente diversi, e non tra le
amministrazioni dello Stato.
Non vi e' in questi casi alcun interesse a priori giuridicamente
preminente, ma interessi pari ordinati, che devono conciliarsi
nell'intesa. Ne' si puo' ipotizzare per casi di questo genere (come
invece ipotizza l'art. 3 del d.lgs. 281 del 1997 sopra citato per le
diverse ipotesi che esso considera) che l'intesa risulti impossibile.
Qui infatti non si tratta di una specifica decisione da assumere,
come ad esempio la realizzazione di una determinata opera pubblica,
sulla quale le valutazioni e le posizioni possono essere e permanere
inconciliabili: quanto alla nomina, invece, e' evidente che se le
parti ispirano il proprio comportamento al principio di leale
cooperazione, esse dovranno necessariamente giungere a convenire sui
requisiti richiesti alla persona del nominando, e conseguentemente su
una candidatura che corrisponda a tali requisiti.
In questo caso, tuttavia, il percorso di individuazione del
candidato su cui si formi il consenso non e' neppure iniziato: tutto
cio' che e' accaduto e' che il ministro ha "proposto" un nome
intendendo su tale proposta riscuotere il consenso delle Regioni
interessate come se si trattasse di un atto dovuto. E di fronte alle
piu' che ovvie perplessita', alle richieste di incontro ed infine al
diniego dell'intesa ha provveduto direttamente alla nomina, in
spregio e violazione di ogni regola e principio, ed in particolare,
per quanto riguarda il presente motivo, della stessa necessita'
dell'intesa, stabilita, in attuazione delle prerogative
costituzionali delle ricorrenti Regioni, dall'art. 9, comma 3, della
legge n. 394 del 1991.
L'avere proceduto alla nomina in assenza dell'intesa rappresenta
dunque una evidente trasgressione della legge, esattamente allo
stesso modo che se il ministro avesse provveduto in assenza del
prescritto concerto con altri ministri. Si vorrebbe qui dire che la
violazione e', in questo caso, addirittura piu' grave: perche' i
diversi ministri da "concertare" rappresentano distinte articolazioni
di interessi, ma non rappresentano autonomie costituzionali
singolarmente garantite.
D'altronde, codesta stessa Corte costituzionale ha precisato che
"lo strumento dell'intesa ..., si sostanzia in una paritaria
codeterminazione del contenuto dell'atto sottoposto ad intesa, da
realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso reiterate
trattative [corsivo nostro] volte a superare le divergenze che
ostacolino il raggiungimento di un accordo", che neppure l'assenza di
espressi termini e meccanismi sostituivi dell'intesa (la' dove essi
siano necessari) "puo', d'altro canto, giustificare, in assenza di
tali termini e di tali meccanismi, un declassamento dell'attivita' di
codeterminazione connessa all'intesa in una mera attivita' consultiva
non vincolante" (sent. n. 351/1991).
Di qui la piena illegittimita' del provvedimento di nomina e la
palese violazione, come detto, delle prerogative costituzionali della
ricorrente Regione.
2. - In subordine. Palese violazione del principio di leale
cooperazione per avere omesso qualunque tentativo di raggiungere
l'intesa.
Come sopra esposto, non vi e' stato da parte del ministro il
benche' minimo tentativo di giungere all'intesa. La stessa
successione degli eventi mostra che le Regioni hanno tentato, senza
riuscirvi, di trovare una sede di dialogo al fine di pervenire
all'intesa, mentre il ministro al contrario ha ignorato tali
richieste e considerato la propria proposta quale una sorta di
diktat, da realizzare con o senza il consenso delle Regioni. Le note
con cui il ministro ha proposto alle Regioni la nomina del dott.
Zobbi e' del 5 dicembre per l'Emilia-Romagna, del 7 dicembre per la
Toscana. Meno di trenta giorni (il 4 gennaio) dopo le due Regioni
hanno richiesto un incontro al fine di ricercare l'intesa. Non
essendovi stata risposta, esse hanno ribadito la stessa richiesta a
voce il 15 febbraio 2002. Incurante di tali richieste, il giorno 19
febbraio il ministro comunicava al Parlamento la candidatura del
dott. Zobbi, affermando che sulla proposta si era formato un presunto
silenzio assenso delle Regioni interessate!
Avuto notizia di cio', la Regione Emilia-Romagna con nota del 1
marzo 2002 (doc. 5) formalmente esprimeva il diniego dell'intesa
sulla candidatura proposta e al tempo stesso reiterava la richiesta
di incontro, finalizzato al conseguimento dell'intesa. Analogo
comportamento teneva la Regione Toscana.
Dal formale diniego dell'intesa e dalla nuova richiesta di
incontro il ministro lasciava passare oltre cinquanta giorni senza
nulla fare e senza assumere alcuna iniziativa volta a superare la
situazione di stallo, dallo stesso provocata: ma il 22 aprile esso
riteneva necessario e non piu' differibile" procedere alla nomina,
come di seguito procedeva con l'atto impugnato.
Non potrebbe risultare piu' evidente che, mentre le Regioni hanno
adempiuto al dovere costituzionale di cooperazione con atti rivolti
al risultato imposto dalla Costituzione e dalla legge, il ministro lo
ha sistematicamente violato, tenendo un comportamento ostruzionistico
esattamente contrario al suo dovere di verificare insieme con le
Regioni le ragioni del dissenso sulla proposta e la possibilita' di
soluzioni alternative su cui potesse formarsi, come richiesto dalle
norme, il consenso sia del ministro che delle due Regioni
interessate.
Si sono sopra esposte le ragioni per le quali non e' fondata la
tesi secondo cui la Costituzione e la legge attuativa non impongono
in modo assoluto l'intesa, ma consentono al ministro la nomina quando
essa si rivelasse impossibile: ma se anche lo fosse, risulta evidente
nella vicenda che il ministro ha violato il suo dovere di
cooperazione, intendendo la proposta come un atto imperativo cui
soltanto prestare ossequio e non procedendo neppure ad un congiunto
esame della questione. Risulta dunque palese che il provvedimento
sarebbe in ogni caso stato assunto in violazione del principio di
leale cooperazione tra Stato e Regioni: il che lo vizierebbe
inesorabilmente.
Di qui, in ogni modo, l'illegittimita' e arbitrarieta'
costituzionale della nomina.
3. - In ulteriore subordine. Inammissibilita' costituzionale ed
arbitrarieta' di un atto semplicemente ministeriale di superamento
del contrasto.
Come sopra esposto, non esiste nell'ordinamento alcuna norma
attributiva del potere di nominare il presidente del Parco in assenza
dell'intesa con le Regioni interessate.
Non essendovi tale norme, qualunque atto di esercizio di un
simile potere sarebbe illegittimo e incostituzionale. Tuttavia,
risulta anche evidente che, se un simile potere potesse essere
previsto, esso non potrebbe essere previsto semplicemente come potere
ministeriale.
In ogni caso, cioe', il conflitto tra il ministro e le Regioni
interessate sull'individuazione del presidente non puo' concepirsi
come conflitto risolvibile semplicemente con un atto imperativo con
il quale il ministro impone la propria soluzione, perche' cio'
contraddirebbe in ogni caso con la pari dignita' costituzionale degli
interessi portati dalle Regioni interessate, con il principio di
leale cooperazione, con lo stesso principio di buon andamento
dell'amministrazione espresso dall'art. 97 Cost.: essendo evidente
che il riconoscimento di un simile potere priverebbe il ministro di
ogni reale interesse al raggiungimento dell'intesa. Non si
comprenderebbe infatti per quale ragione il ministro dovrebbe
confrontare la propria posizione con quella delle Regioni e per il
raggiungimento dell'intesa essere disponibile a cedere qualcosa di
essa, in un atteggiamento di reciproca cooperazione istituzionale, se
potesse semplicemente con un gesto unilaterale imporre la propria
volonta'.
Ma e' al tempo stesso evidente che una simile ipotetica posizione
di autorita' del ministro in relazione alle Regioni interessate
contraddice il concetto stesso di cooperazione e di intesa.
Se dunque si potesse immaginare una procedura amministrativa di
superamento della mancata intesa, ed un corrispondente potere di
nomina, bisognerebbe evidentemente immaginarlo in capo al Consiglio
dei ministri, sulla base di una procedura contraddittoria, e non
certamente come potere di "autotutela" del ministro. Fermo dunque che
anche di tale potere del Consiglio dei ministri non vi e' traccia
nell'ordinamento per il caso qui in questione, risulta evidente
tuttavia che in ogni modo risulterebbe arbitrario ed illegittimo
l'atto ministeriale qui impugnato.
4. - In ulteriore subordine. Assoluto difetto di motivazione
sulle ragioni per cui non e' stato possibile raggiungere l'intesa.
Il provvedimento di nomina qui contestato omette qualunque
motivazione rivolto a spiegare:
le ragioni per le quali non sia stato possibile convocare
l'incontro richiesto dai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e
Toscana;
le ragioni per le quali dopo il primo marzo 2002, venuto a
conoscenza del diniego dell'intesa, il ministro nulla abbia fatto per
superare la posizione di stallo;
le ragioni per le quali il ministro ritiene che l'unico
possibile candidato alla posizione di presidente del Parco potesse
essere il dott. Zobbi, ad esclusione di qualunque altra possibile
soluzione.
Per vero, la nomina omette persino di illustrare per quale
ragione il dott. Zobbi fosse un buon candidato in assoluto: ma cio'
che qui conta e' l'assoluto difetto di motivazione sulle ragione che
hanno indotto il ministro a non prendere in alcuna considerazione le
istanze delle Regioni.
Risulta evidente, ad avviso della Regione, che non costituisce
certo motivazione del provvedimento, sotto gli aspetti considerati,
l'avere "ritenuto necessario e non piu' differibile procedere alla
nomina del presidente dell'Ente parco nazionale ..., individuato
nella persona del dott. Tarcisio Zobbi".
Infatti, mentre il tempo intercorso senza che si raggiungesse
l'intesa puo' essere imputato soltanto all'inerzia del ministro
nell'adempiere agli essenziali doveri costituzionali di cooperazione,
nessuna ragione e' allegata ne' di tale inerzia, ne' della presunta
necessita' di individuare il titolare della funzione esattamente nel
dott. Zobbi, nonostante l'opposizione delle Regioni interessate.
Tali ragioni non vengono enunciate, ad avviso della ricorrente
Regione, semplicemente perche' non esistono, mentre cio' che esiste
e' soltanto la singolare pretesa del ministro che il requisito
dell'intesa si traduca in una mera acquiescenza o obbedienza delle
Regioni alle indicazioni e ai desideri del ministro stesso.
E' evidente, pero', che tale non e' il senso costituzionale e
normativo dell'intesa. Si e' gia' sopra osservato come in realta'
l'intesa in questione sia corrispondente ad un concerto tra Ministri,
o addirittura piu' forte di esso, data la diversa titolarita'
costituzionale degli interessi; e come, inoltre, se pure fosse
possibile un atto "sostitutivo" dell'intesa, questo non potrebbe
certo essere compiuto dallo stesso ministro, ma dovrebbe essere
compiuto quanto meno dal Consiglio dei ministri. Dunque se pure in
denegata ipotesi si volesse ritenere che la mancanza di intesa possa
essere supplita con un atto unilaterale, e che in aggiunta tale atto
unilaterale possa essere compiuto dal ministro responsabile della
mancata intesa, cio' non potrebbe certo accadere senza idonea
motivazione sulle ragioni della mancata intesa e sul merito.