ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 35 e 36 della
legge  26 aprile 1974, n. 191 (Prevenzione degli infortuni sul lavoro
nei  servizi  e  negli  impianti  gestiti dall'Azienda autonoma delle
ferrovie  dello  Stato),  promosso  con ordinanza emessa il 18 maggio
2001  dal  Tribunale  di  Milano  nel procedimento penale a carico di
Rizzotti  Silvio,  iscritta  al  n. 640 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, 1a serie
speciale, dell'anno 2001.
    Visti l'atto di costituzione di Rizzotti Silvio, nonche' gli atti
di intervento della Rete ferroviaria italiana s.p.a. e del Presidente
del Consiglio dei ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  23 aprile  2002  il  giudice
relatore Riccardo Chieppa;
    Uditi  gli  avvocati  Massimo Biffa per Rizzotti Silvio, Marcello
Mole'  per  la  Rete  ferroviaria  italiana s.p.a. e l'Avvocato dello
Stato Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
    Ritenuto  che con ordinanza emessa il 18 maggio 2001 il Tribunale
di  Milano - nel corso di un procedimento penale (fase preliminare al
dibattimento)  nei  confronti del direttore pro tempore dell'ASA Rete
delle  ferrovie  dello  Stato  s.p.a.  imputato  del reato di lesioni
personali  cagionate  ad  un  dipendente  - ha sollevato questione di
legittimita' costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge 26 aprile
1974,  n. 191  (Prevenzione  degli infortuni sul lavoro nei servizi e
negli  impianti  gestiti  dall'Azienda  autonoma delle ferrovie dello
Stato),  nella  parte  in  cui attribuiscono la competenza ad emanare
l'atto  di  prescrizione  di  cui all'art. 20 del decreto legislativo
19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria
in materia di lavoro), congiuntamente all'Ispettorato del lavoro e ai
funzionari delle ferrovie stesse;
        che, in via preliminare, il giudice rimettente osserva che la
citata  prescrizione  era  stata impugnata dalla difesa dell'imputato
dinanzi  al  Tribunale  amministrativo  regionale,  assumendo  la sua
illegittimita',  perche'  emanata  dall'organo di vigilanza dell'Asl;
che il giudice amministrativo aveva accolto la richiesta cautelare di
sospensione,  mentre  la  Corte  di  cassazione  (Cass., I sez. pen.,
14 febbraio 2000, n. 1037) - risolvendo il conflitto di giurisdizione
sollevato  in  sede penale dal Tribunale a quo - aveva attribuito, di
converso,  alla prescrizione la natura di atto di polizia giudiziaria
affermando la giurisdizione del Tribunale ordinario di Milano;
        che  sulla  base  di  queste  premesse  il  rimettente faceva
discendere   la  rilevanza  della  questione,  osservando  che  dalla
dichiarazione  di illegittimita' costituzionale della norma censurata
deriverebbe  il  riconoscimento  della relativa competenza ad emanare
l'atto  di  prescrizione  all'Asl, con consequenziale incidenza sulla
sussistenza della condizione di procedibilita';
        che  il  giudice  a quo ha sottolineato la perdurante vigenza
della  legge  n. 191  del  1974, ritenendo che ne' la legge 17 maggio
1985,  n. 210  (Istituzione  dell'ente  "Ferrovie  dello  Stato"), di
privatizzazione  delle ferrovie dello Stato, ne' le leggi 23 dicembre
1978,   n. 833  (Istituzione  del  servizio  sanitario  nazionale)  e
6 dicembre  1978, n. 835 (Delega al Governo ad emanare nuove norme in
materia  di  polizia,  sicurezza  e  regolarita' dell'esercizio delle
ferrovie e di altri servizi di trasporto) avrebbero comportato alcuna
abrogazione espressa o tacita della legge impugnata;
        che,  nel  merito,  il  giudice rimettente ha ritenuto che il
riconoscimento  dei  poteri di vigilanza all'Ispettorato del lavoro e
agli  organi delle ferrovie determinerebbe una limitazione dei poteri
dei  primi  nell'esercizio  delle  funzioni  di  polizia giudiziaria,
attribuendo  ai  secondi  il  ruolo di controllori e controllati, con
conseguente  violazione  degli  artt. 3,  32,  41, 97, 102, 109 e 112
della Costituzione;
        che  in  relazione  all'art. 3  della Costituzione la censura
investe,   innanzi   tutto,   la  intrinseca  irragionevolezza  della
normativa:  la specificita' dei problemi della sicurezza non potrebbe
giustificare l'esistenza di "limiti sostanziali ai poteri pubblici di
prevenzione   e   di  repressione  delle  contravvenzioni,  impedendo
all'unico  organo  di polizia giudiziaria titolato ope legis di poter
intervenire  autonomamente e costringendolo ad operare congiuntamente
ai  dipendenti  dell'ente controllato"; inoltre non potrebbe, in ogni
caso,   evocarsi   la   specificita'  del  servizio  ferroviario  per
giustificare   gli  speciali  poteri  di  vigilanza,  poiche'  questi
investirebbero  anche  operazioni semplici (es. vigilanza sui servizi
di  ristorazione  o  di  polizia) del tutto identiche a quelle che si
svolgono in qualsiasi altro ambiente di lavoro;
        che le norme censurate - sempre in relazione all'art. 3 della
Costituzione - determinerebbero, altresi', secondo il rimettente, una
ingiustificata  disparita'  di trattamento rispetto ad altre societa'
(quali,  ad  es.,  le Ferrovie Nord s.p.a e l'Azienda che gestisce le
linee  metropolitane)  che esercitano un'attivita' identica in ambito
ferroviario  e  che  non  godrebbero, pero', dei "privilegi" concessi
dalla legge n. 191 del 1974;
        che,  in  relazione alla assunta violazione dell'art. 3 della
Costituzione,  in  combinato  disposto  con  gli  artt. 32 e 41 della
Costituzione,  il  Tribunale  ha evidenziato come l'anomala vigilanza
mista,  limitando i poteri amministrativi e giudiziari, assicurerebbe
una  piu'  ridotta  prevenzione con una inferiore tutela della salute
dei  lavoratori  rispetto  a  quella  garantita  in altri ambienti di
lavoro;
        che,  sempre secondo il Tribunale, l'avvenuta privatizzazione
dell'Ente  ferrovie,  trasformato  in s.p.a., imporrebbe, inoltre, di
seguire una logica tipicamente imprenditoriale nelle scelte aziendali
e cio' potrebbe comportare "un freno all'attivita' di vigilanza degli
Ispettori   del   lavoro   sulla  base  di  scelte  non  propriamente
pubblicistiche";
        che,   in   relazione   agli   artt. 101,  109  e  112  della
Costituzione, il giudice rimettente ha sottolineato che le previsioni
delle  norme  censurate  potrebbero impedire al pubblico ministero di
esercitare  pienamente  ed  autonomamente  i  poteri-doveri  inerenti
all'esercizio  dell'azione  penale;  il conferimento di una eventuale
delega agli Ispettori del lavoro, in qualita' di polizia giudiziaria,
di  emettere  la  prescrizione  di  cui agli artt. 19 ss. del decreto
legislativo  n. 758  del  1994  incontrerebbe  il  limite dell'azione
congiunta con i dipendenti delle ferrovie ("che in ipotesi potrebbero
essere  gli stessi indagati"), con ripercussione anche sui poteri del
giudice  per  le  indagini preliminari in sede di archiviazione e del
giudice  della  fase successiva in sede di verifica della sussistenza
di una condizione di procedibilita';
        che  in  relazione  all'art. 97 della Costituzione il giudice
rimettente  ritiene  che  la  possibilita'  concessa alle ferrovie di
vigilare  sulle  loro  stesse  attivita'  violi  il principio di buon
andamento e di imparzialita', cui dovrebbe essere improntata l'azione
dell'organo di vigilanza;
        che  si  e' costituito l'imputato, chiedendo che la questione
sia  dichiarata  inammissibile  o manifestamente infondata sulla base
del   seguente  ordine  di  motivi:  innanzi  tutto,  in  riferimento
all'assunta violazione degli artt. 101, 109 e 112 della Costituzione,
il giudice rimettente avrebbe omesso di prendere in considerazione il
contenuto   del   decreto  ministeriale  4 febbraio  1980  [Vigilanza
congiunta  (ispettori  del  lavoro  e  organi  ispettivi dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato) sull'applicazione delle norme di
prevenzione  degli  infortuni  negli  impianti  ferroviari];  da tale
decreto - che integra il disposto dell'art. 35 della legge n. 191 del
1974 - si desumerebbe la mancanza in capo agli organi ispettivi delle
ferrovie   dello   Stato   di   qualunque   potere   di   limitazione
dell'attivita'  degli Ispettori del lavoro, i quali conserverebbero -
nei  casi  in  cui  le circostanze lo richiedano - autonomi poteri di
vigilanza   e   di  intervento,  nonche'  di  denuncia  all'autorita'
giudiziaria  di  eventuali  fatti  di  rilevanza  penale;  gli organi
ispettivi   delle   ferrovie,  in  qualita'  di  pubblici  ufficiali,
sarebbero, inoltre, anch'essi obbligati a denunziare fatti penalmente
rilevanti   accertati   nell'espletamento   delle  proprie  funzioni,
incorrendo  in  responsabilita' penale qualora frapponessero ostacoli
nel corso del procedimento ispettivo;
        che,  per  quanto attiene alla dedotta violazione dell'art. 3
della   Costituzione,  la  difesa  dell'imputato  sottolinea  che  la
normativa  impugnata  si giustificherebbe per l'assoluta specificita'
del  settore  ferroviario,  essendo  inconferente  l'osservazione del
giudice  rimettente  secondo cui tale normativa si estenderebbe anche
alle attivita' "che semplicemente si svolgono in ambito ferroviario";
cio'  in  quanto  l'infortunio dal quale e' scaturito il procedimento
penale   e'   sicuramente   avvenuto   nell'esercizio  dell'attivita'
ferroviaria  e, anche a voler prescindere da questo dato, la norma da
censurare  sarebbe dovuta essere l'art. 1, secondo comma, della legge
n. 104  del 1974 (la quale, tra l'altro, non avrebbe comunque "alcuna
portata  estensiva  dell'attivita'  di  vigilanza  rispetto  a quelle
stesse   attivita'  proprie  dell'esercizio  ferroviario  o  ad  esso
strettamente connesse");
        che  la  difesa  dell'imputato  rileva,  inoltre  - sempre in
riferimento  all'art. 3  della Costituzione - che il regime normativo
censurato   non   determinerebbe  alcuna  disparita'  di  trattamento
rispetto  ad  altre  attivita'  implicanti  cognizioni  tecniche  non
rappresentando una normativa di favore e caratterizzandosi, comunque,
per   la  necessita'  di  "mantenere  la  continuita'  di  una  lunga
esperienza e tradizione professionale nel settore dei trasporti";
        che,  sempre secondo la difesa dell'interveniente privato, le
disposizioni  impugnate  non  limiterebbero  in  alcun modo la tutela
nell'ambiente di lavoro assicurando, al contrario, un maggiore e piu'
efficace  controllo  mediante  il  contributo  tecnico  fornito dagli
organi   ispettivi  interni;  per  quanto  riguarda  l'art. 97  della
Costituzione,  i dubbi di legittimita' costituzionale si fonderebbero
esclusivamente  sull'erroneo  presupposto che le ferrovie dello Stato
siano  munite  di  uno specifico potere di influenzare in loro favore
l'attivita'  degli  Ispettori  del lavoro; che in ordine alle censure
mosse  nei  confronti  dell'art. 36  della  legge  n. 191  del  1974,
l'interveniente  privato  sottolinea  che  tale  norma  -  riservando
effettivamente  alle ferrovie dello Stato il potere di verifica sulla
sicurezza  tecnica  e  personale,  affidando al direttore generale il
potere  di  determinare le modalita' per esercitare tale potere - non
escluderebbe  di  per  se'  il  controllo esterno degli Ispettori del
lavoro;
        che e' intervenuta davanti a questa Corte la Rete ferroviaria
italiana   s.p.a.   chiedendo   che   la   questione  sia  dichiarata
inammissibile  o  infondata,  con  riserva  di illustrare le relative
ragioni in successivi atti difensivi;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
rilevando, innanzi tutto, che la scelta attuata dalle norme censurate
di  attribuire  ad  un organo composito i poteri di vigilanza sarebbe
giustificata   da   ragioni  tecniche  e  organizzative  del  sistema
ferroviario  che  impongono necessariamente il possesso di conoscenze
specialistiche;  che, inoltre, da una analisi complessiva del sistema
-  che  tenga  conto  anche  delle disposizioni contenute nel decreto
ministeriale  del  4 febbraio  1980 - emergerebbe l'inconsistenza dei
timori prospettati dall'ordinanza di rimessione;
        che,  in  particolare,  -  secondo la difesa dello Stato - si
devono distinguere, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo
i   poteri   di  vigilanza  amministrativa  dai  compiti  di  polizia
giudiziaria;  solo la prescrizione, si aggiunge, "rientra nell'ambito
della   attivita'   di  polizia  giudiziaria  ma,  al  momento  della
prescrizione,  l'attivita'  dell'organo misto di vigilanza si e' gia'
esaurita   essendosi   conclusa  la  funzione  di  accertamento";  il
riconoscimento  della esclusiva dipendenza degli Ispettori del lavoro
dall'Autorita'  giudiziaria  nello svolgimento dei compiti di polizia
giudiziaria  sembra ricondurre, conclude l'Avvocatura, la fattispecie
in   esame   alla   disciplina  contenuta  nell'art. 22  del  decreto
legislativo   19 dicembre   1994,   n. 758,  facendo  dubitare  della
rilevanza ed ammissibilita' della questione sollevata;
        che   con   un   ampia   memoria   depositata  nell'imminenza
dell'udienza pubblica la difesa della Rete ferroviaria italiana s.p.a
insiste perche' la questione di legittimita' costituzionale sollevata
sia   dichiarata   inammissibile   o,  in  subordine,  manifestamente
infondata, sulla base di una serie di argomentazioni.
    Considerato   che   preliminarmente  deve  essere  dichiarata  la
inammissibilita'  dell'intervento  della  Rete  ferroviaria  italiana
s.p.a.,  che  non  risulta essere parte nel giudizio a quo davanti al
Tribunale di Milano;
        che l'ordinanza che ha sollevato la questione di legittimita'
costituzionale si basa sull'erroneo presupposto che gli artt. 35 e 36
della  legge  26 aprile 1974, n. 191 (Prevenzione degli infortuni sul
lavoro  nei  servizi  e  negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato), attribuirebbero la competenza ad emanare
l'atto  di  prescrizione  di  cui all'art. 20 del decreto legislativo
19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria
in materia di lavoro), congiuntamente all'Ispettorato del lavoro e ai
funzionari delle ferrovie dello Stato s.p.a. (ora soggetti diversi);
        che  la "prescrizione" viene emessa, normalmente senza alcuna
discrezionalita',  dall'organo  cui sono affidati compiti contestuali
di prevenzione e repressione delle violazioni comportanti conseguenze
rilevanti sul piano penale;
        che, detto atto di prescrizione, qualunque sia la natura e la
funzione  semplice o composita dello stesso - come ogni provvedimento
emanato  nell'esercizio  delle  funzioni  di polizia giudiziaria, che
costituisca notizia di reato inerente a contravvenzione (nella specie
in  materia  di  lavoro  e  di  prevenzione infortuni) a cui segue la
verifica  dell'adempimento  con  la  finalita'  di eliminazione della
contravvenzione  accertata  e  di  archiviazione  (artt. 20  e 24 del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758; art. 1, numero 2, della
legge  6 dicembre  1993,  n. 499,  recante  "Delega al Governo per la
riforma  dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro"), resta al
di  fuori  delle speciali norme relative alle verifiche, ai controlli
dello  stato  di  sicurezza degli impianti e alla vigilanza congiunta
sulla  applicazione  delle  norme  di prevenzione degli infortuni nei
servizi  ed  impianti gia' dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato quale contemplata dalla legge 26 aprile 1974, n. 191;
        che,  sulle  predette  attivita'  di  prescrizione e verifica
affidate  agli  esercenti funzioni di polizia giudiziaria, gli organi
ispettivi  delle  ex  ferrovie  dello Stato non hanno alcun potere di
influire  o  di  porre  limitazioni all'attivita' degli Ispettori del
lavoro  (ed  enti  cui  la legge ha eventualmente affidato i relativi
compiti),  essendo  essi stessi obbligati a sporgere denuncia qualora
accertino autonomamente violazioni penalmente rilevanti;
        che,   infatti,   la   competenza   di   vigilanza  congiunta
sull'applicazione delle norme in materia di infortuni, prevista dalle
predette  norme  del  1974,  attiene  alla fase dei controlli e delle
verifiche;   ma   una   volta  accertata  l'inosservanza  costituente
contravvenzione  sanzionata  penalmente,  scatta l'autonoma specifica
procedura   preordinata  alla  estinzione  del  reato,  conseguibile,
all'interno  della  fase  delle  indagini  preliminari,  da parte del
soggetto  responsabile  attraverso  il  duplice adempimento sia della
prescrizione,  impartita  dall'organo  preposto  alla  vigilanza  che
esercita  funzioni  di polizia giudiziaria, sia del pagamento in sede
amministrativa di una speciale oblazione (artt. da 20 a 24 del d.lgs.
19 dicembre  1994,  n. 758;  ordinanze  n. 415  del  1998; n. 121 del
1998);
        che  il legislatore con dette norme si e' proposto il duplice
obiettivo  di  favorire  l'effettiva osservanza delle disposizioni di
prevenzione  e  di  protezione  in  tema di sicurezza e di igiene del
lavoro  -  materia  in  cui  l'interesse  alla regolarizzazione delle
violazioni  e  alla  conseguente  tutela dei lavoratori e' prevalente
rispetto  alla  concreta  applicazione  della  sanzione penale - e di
attuare   una  consistente  deflazione  processuale,  attraverso  una
specifica  procedura  di  prescrizione  e di verifica di adempimento,
finalizzata  all'archiviazione  per  estinzione del reato, in modo da
evitare  l'esercizio  dell'azione  penale (ordinanze n. 205 del 1999;
n. 415 del 1998);
        che,  pertanto,  la  questione  sollevata  e'  manifestamente
infondata  sotto  i  vari  profili  denunciati,  in quanto difetta il
presupposto  dell'esercizio  congiunto  di  funzioni con i funzionari
delle ex ferrovie dello Stato.