ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel   giudizio   di   legittimita'   costituzionale  dell'art. 1  del
decreto-legge   18 maggio  2001,  n. 179  (Disposizioni  urgenti  per
accelerare  la  definizione  delle  controversie  pendenti davanti ai
Tribunali   amministrativi   regionali,  al  Consiglio  di  giustizia
amministrativa  per  la  Regione  Siciliana ed al Consiglio di Stato,
nonche'  per l'organizzazione della Corte dei conti e dell'Avvocatura
dello   Stato),   promosso   con  ricorso  della  Regione  Siciliana,
notificato  il  13 giugno  2001,  depositato  in  cancelleria  il  18
successivo ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 2001.
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 22 maggio 2002 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
    Ritenuto  che  la  Regione  Siciliana,  con ricorso notificato il
13 giugno 2001 e depositato il successivo 18 giugno, ha sollevato, in
via  principale, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1
del  decreto-legge  18 maggio  2001, n. 179 (Disposizioni urgenti per
accelerare  la  definizione  delle  controversie  pendenti davanti ai
Tribunali   amministrativi   regionali,  al  Consiglio  di  giustizia
amministrativa  per  la  Regione  Siciliana ed al Consiglio di Stato,
nonche'  per l'organizzazione della Corte dei conti e dell'Avvocatura
dello  Stato),  poiche'  a dire della ricorrente Regione, tale norma,
non  prevedendo  la designazione, da parte della Giunta regionale, di
alcuni  tra  i  componenti della Sezione stralcio per il Consiglio di
giustizia  amministrativa  per  la  Regione  Siciliana,  lederebbe le
prerogative statutarie della Regione stessa;
        che  la  ricorrente  Regione deduce la violazione del decreto
legislativo 6 maggio 1948, n. 654, modificato ed integrato dal d.P.R.
5 aprile  1978,  n. 204, recante "Norme per l'esercizio nella Regione
Siciliana   delle   funzioni   spettanti   al  Consiglio  di  Stato",
sottolineando  che,  in  analogia  a  quanto  da  esso  previsto, con
particolare  riferimento  all'art. 2,  ultimo  comma, della normativa
teste'  citata, le disposizioni del decreto-legge impugnato avrebbero
dovuto  prevedere  la  designazione, da parte della Giunta regionale,
della meta' dei componenti della Sezione stralcio per il Consiglio di
giustizia amministrativa;
        che  la Regione deduce un ulteriore profilo di illegittimita'
nella  violazione  dell'art. 21,  terzo  comma,  dello  statuto della
Regione  Siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,
recante   "Approvazione  dello  Statuto  della  Regione  Siciliana"),
poiche'  il  Presidente  della  Regione,  non avendo partecipato alla
seduta  del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2001, nella quale e'
stato approvato il decreto-legge impugnato, non ha potuto evidenziare
il  carattere  di specialita' dell'organo di giustizia amministrativa
siciliana,   con   conseguente  violazione  del  principio  di  leale
collaborazione    che,    secondo    l'orientamento    della    Corte
costituzionale, e' alla base dei rapporti tra Stato e Regioni.
    Considerato   che   il   decreto-legge   18 maggio  2001,  n. 179
(Disposizioni   urgenti   per   accelerare   la   definizione   delle
controversie  pendenti davanti ai Tribunali amministrativi regionali,
al  Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ed
al  Consiglio  di Stato, nonche' per l'organizzazione della Corte dei
conti e dell'Avvocatura dello Stato) non e' stato convertito in legge
entro  il  termine  di  sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come
risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del
19 luglio  2001,  e  che  non risultano essersi prodotti effetti, non
essendo  ne'  iniziata  l'attuazione delle previste sezioni stralcio,
ne' intervenuta sanatoria: non sussistono, quindi, rapporti giuridici
da regolare;
        che    pertanto   deve   essere   dichiarata   la   manifesta
inammissibilita' della questione.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n.87,  e  9,  secondo  comma,  delle  norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.