IL TRIBUNALE

    Sciogliendo  la  riserva  nel  procedimento  ex  art. 700 c.p.c.,
promosso  da  Di  Girolamo  Nicolo', rappresentato e difeso dall'avv.
Salvatore Giacalone ed elettivamente domiciliato in Trapani presso lo
studio dell'avv. Dario Guarnotta;
    Contro  Comune  di  Trapani,  in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Laura  Montanti ed elettivamente
domiciliato  in Trapani presso l'ufficio legale del comune, ha emesso
la seguente ordinanza.
    1.  -  Il ricorrente, dirigente del comune di Trapani, condannato
con  sentenza  non definitiva della Corte di appello di Palermo a due
anni  ed  un  mese  di reclusione per il delitto di cui agli artt. 81
cpv.,  110,  477,  61  n. 2  cod.  pen,  e per il delitto di cui agli
artt. 110,   314   cod.   pen.,  unificati  sotto  il  vincolo  della
continuazione, chiede, agendo in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., la
disapplicazione  del  provvedimento del Sindaco di Trapani in data 14
dicembre  2001,  con  il  quale, ai sensi dell'art. 4, della legge 27
marzo 2001 n. 97, e' stato sospeso dal servizio.
    Prospetta   questioni   di   legittimita'   costituzionale  della
disposizione  applicata  nei suoi confronti e, previa sospensione del
presente   procedimento   e   rimessione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale,  chiede di essere reintegrato in servizio per il solo
tempo      necessario      all'espletamento     dell'incidente     di
costituzionalita'.
    Si  e'  costituito in giudizio il Comune di Trapani, chiedendo il
rigetto del ricorso.
    2.  -  Deve  innanzitutto  escludersi,  contrariamente  a  quanto
dedotto  dal  ricorrente,  che  il  provvedimento  di sospensione dal
servizio  adottato  nei  confronti  del medesimo costituisca una pena
accessoria  e  quindi, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 27
marzo  2001  n. 97,  non sia applicabile ai procedimenti penali, come
nella specie, in corso alla data di entrata in vigore di tale legge.
    Le  pene  accessorie conseguono infatti di diritto alla condanna,
come effetti penali di essa (art. 19 c.p.), mentre la sospensione dal
servizio  ha  natura  cautelare  e risponde ad esigenze proprie della
funzione  amministrativa e della pubblica amministrazione, presso cui
il soggetto colpito presta servizio.
    In sostanza tende ad evitare che l'amministrazione sia esposta al
pregiudizio  derivante dalla permanenza dell'impiegato nell'ufficio a
seguito  di  una  condanna, sia pure non definitiva, per taluni reati
predeterminati dal legislatore.
    Cosi'  delineata  la  natura  della  misura in questione, essa, a
norma  dell'art,  10,  comma 1, della citata legge n. 97 del 2001, si
applica  ai  procedimenti  penali  in  corso, a differenza della pena
accessoria  dell'estinzione  del  rapporto  di  impiego  o di lavoro,
introdotta  dal  secondo  comma  della  stessa  legge,  la  quale per
espressa   previsione  non  e'  applicabile  ai  procedimenti  penali
pendenti.
    3. - Ritiene questo giudicante rilevanti, ai fini della decisione
del   presente   procedimento,  e  non  manifestamente  infondate  le
questioni di legittimita' costituzionale sollevate dal ricorrente.
    L'art. 4,  comma  1, della legge 27 marzo 2001 n. 97 dispone che,
nel  caso di condanna anche non definitiva, ancorche' sia concessa la
sospensione  condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti
dall'art,  3,  comma  1 - ossia per i delitti previsti dagli articoli
314,  primo  comma,  317,  318,  319-ter  e  320  del codice penale e
dall'articolo  3  della legge 9 dicembre 1941 n. 1383 -, i dipendenti
indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.
    Tale  disposizione,  con l'introdurre un meccanismo automatico di
sospensione  del  dipendente  a prescindere da ogni valutazione circa
l'incompatibilita'  del  mantenimento  in  servizio  del  medesimo in
relazione  a  vicende penali non definite, appare in contrasto con il
principio  di presunzione di non colpevolezza dell'imputato sino alla
condanna  definitiva (art. 27, comma 2, Cost.) nonche' con i principi
di ragionevolezza, coerenza e proporzionalita' desumibili dall'art. 3
della Costituzione.
    La  Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 15, comma 4-septies della
legge  19  marzo  1990  n. 55  (Nuove disposizioni per la prevenzione
della  delinquenza  di  tipo  mafioso  e  di  altre  gravi  forme  di
manifestazione di pericolosita' sociale), come modificato dall'art. l
della  legge  18  gennaio  1992  n. 16,  sollevata,  tra l'altro, con
riferimento  agli  artt. 3  e 27, secondo comma, Cost., ha dichiarato
non  fondata tale questione, affermando che la natura cautelare della
misura in esame comporta che; ai fini dello scrutinio di legittimita'
costituzionale,  non  si  possa,  direttamente,  mettere  in gioco il
parametro costituito dal principio di presunzione di non colpevolezza
dell'imputato  fino  alla  condanna  definitiva. Le misure cautelari,
infatti,  operano  per definizione prima dell'accertamento definitivo
della colpevolezza in ordine ai reati a cui esse si collegano.
    Ha  aggiunto  la  Corte, richiamando una sua precedente pronuncia
(sentenza  n. 239  del  1996), che la presunzione di non colpevolezza
potrebbe  essere  chiamata in causa indirettamente qualora la misura,
per i suoi caratteri di irragionevolezza assoluta o di sproporzione o
di  eccesso  rispetto  alla  funzione  cautelare,  dovesse in realta'
appairire  non  come  una  cautela  ma  come  una  sorta  di sanzione
anticipata,  conseguente alla commissione del reato, essendo criterio
costituzionalmente  imposto  quello  secondo cui una misura siffatta,
incidendo  su  diritti, in tanto si giustifica in quanto sia disposta
in base ad effettive esigenze cautelari e sia congrua e proporzionata
rispetto a queste ultime.
    Cosi  pure,  ha  precisato  la  Corte, i parametri costituiti dal
diritto  al  lavoro  e  dai  diritti del lavoratore (artt. 4, 35 e 36
della   Costituzione)   potrebbero  venire  in  considerazione,  solo
indirettamente,  nel  caso in cui risultasse che l'incongruita' della
misura  rispetto  alle esigenze cautelari (di per se' suscettibili di
condurre,  nell'ambito  di un bilanciamento non irragionevole, ad una
temporanea  compressione  di  altri  diritti)  la  rendesse  tale  da
restringere   quei   diritti   senza   una   ragione  giustificatrice
sufficiente.
    Ed  appunto  in  relazione  ai  parametri  cui  la Corte ha fatto
riferimento   solo  indirettamente  che  la  sollevata  questione  di
illegittimita' costituzionale appare fondata.
    La  norma impugnata infatti esclude automaticamente la permanenza
dell'impiegato   nell'ufficio   in   presenza  di  una  condanna  non
definitiva  anche  nell'ipotesi  in  cui, in relazione ai fatti per i
quali  il  medesimo  e'  stato  condannato, l'amministrazione non sia
esposta  ad  un pregiudizio per effetto di detta permanenza e non sia
in  concreto  pregiudicata  la  sua credibilita' presso il pubblico o
incrinato  il  rapporto  di fiducia dei cittadini verso l'istituzione
(nella  specie  il  ricorrente,  assolto  in  primo  grado,  e' stato
successivamente  condannato  in  appello, perche', in missione con la
propria  autovettura, a seguito di un guasto al radiatore dell'acqua,
ha  fatto  eseguire sull'autovettura, con denaro dell'amministrazione
comunale,  altre  riparazioni  non riconducibii a tale guasto, per un
importo complessivo di L. 1.479.671, comprese le spese effettivamente
occorrenti).
    E'  appena  il  caso  di  osservare  che con la indicata sentenza
n. 206  del 1999 la Corte costituzionale, nel dichiarare infondata la
questione  di  legittimita'  costituzionale,  ha osservato che non si
puo'  negare  al  legislatore nell'esercizio di una non irragionevole
discrezionalita',  la  facolta'  di identificare ipotesi circoscritte
nelle   quali  l'esigenza  cautelare  che  fonda  la  sospensione  e'
apprezzata in via generale ed astratta dalla stessa legge.
    Ma  in quella circostanza la Corte costituzionale ha circoscritto
l'esame  alla  compatibilita'  dell'art. 15,  comma  4-septies, della
legge   n. 55  del  1990  in  relazione  al  rinvio  a  giudizio  per
determinati  delitti  di  criminalita'  organizzata (associazione per
delinquere  di  stampo, associazione finalizzata al traffico illecito
di  sostanze  stupefacenti e altri delitti connessi a detto traffico,
nonche'  al  traffico  di  armi, favoreggiamento personale o reale in
relazione  a  taluno  dei  predetti  reati), ipotesi queste del tutto
diverse  da  quella  in  esame,  per  la  quale non pare possa essere
preclusa  all'amministrazione, in ossequio ai precetti costituzionali
sopra  menzionati,  la possibilita' di valutare i particolari profili
che  ogni  singolo  caso  presenta  e di adottare nel caso concreto i
provvedimenti  idonei a salvaguardare l'amministrazione stessa, anche
attraverso misure cautelari meno gravose e comunque efficaci.
    Come   ha  infatti  osservato  la  Corte  costituzionale  con  la
richiamata  pronuncia,  la  misura  deve  risultare  congrua rispetto
all'effettivita'  e  alla  consistenza dell'esigenza cautelare che la
fonda,  in rapporto alla gravita' dell'accusa, al nesso di questa con
le  funzioni  pubbliche  svolte  dall'impiegato,  alla  natura  delle
funzioni medesime, nonche' al bilanciamento con l'eventuale interesse
dell'amministrazione    a    continuare   ad   avvalersi   dell'opera
dell'impiegato nonostante la sua condanna non definitiva.
    4. - Appare  infine  rilevante  e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma l, della
legge  n. 97 del 2001, nella parte in cui prevede che le disposizioni
in  essa contenute si applichino ai procedimenti penali in corso alla
data di entrata in vigore di tale legge.
    Nell'introdurre  la  misura cautelare dell'automatica sospensione
dal  servizio (anche) nei procedimenti pendenti la norma appare porsi
in  contrasto  con  il  canone di ragionevolezza che deve ispirare la
discrezionalita'  legislativa  e  con il principio di affidamento dei
cittadini nella normativa giuridica preesistente.
    Ed infatti il dipendente che, vigenti le precedenti disposizioni,
anziche'  accedere al patteggiamento - che, secondo la giurisprudenza
della   S.C.,   non   aveva   efficacia  di  giudicato  nel  giudizio
disciplinare, dovendo nell'ambito di tale giudizio l'accertamento dei
fatti  a  lui  addebitati  avvenire  in  modo autonomo - abbia invece
affrontato  il  giudizio, si trova ora ad essere soggetto, in caso di
sentenza  di condanna non definitiva, alla sospensione automatica del
servizio,   sanzione  questa  non  applicabile  sotto  la  precedente
disciplina  nemmeno in esito alla definizione anticipata del processo
con sentenza di condanna definitiva.
    Va   quindi  disposta  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale, previa sospensione del presente procedimento.
    Va  infine  accolta  l'istanza  di  sospensione del provvedimento
impugnato    sino   alla   pronuncia   della   Corte   costituzionale
sull'incidente  di  costituzionalita',  in  relazione  al pregiudizio
grave  ed  irreparabile conseguente all'allontanamento del ricorrente
dal  servizio  (cfr., per analoghi provvedimenti di sospensione nelle
more   della   pronuncia   della   Corte,   ordinanze  del  Tribunale
amministrativo  regionale  della  Campania n. 699 del 13 giugno 2001,
n. 778 del 4 luglio 2001, n. 949 dell'8 agosto 2001 nonche' ordinanza
del Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna n. 935 del
20 giugno 2001).
    Ed   invero,   una  prolungata  assenza  dal  servizio  non  solo
arrecherebbe  al  ricorrente  pregiudizi  non reintegrabili sul piano
economico,  ma,  in  relazione  ai  reati  per  i quali e' stato (non
definitivamente)  condannato,  al  nesso  di  questi  con le funzioni
pubbliche  da  lui  svolte  nonche'  al bilanciamento con l'eventuale
interesse  dell'amministrazione  a  continuare ad avvalersi della sua
opera, comporterebbe una irragionevole compromissione del suo diritto
al   lavoro,   costituzionalmente  protetto,  con  effetti  non  meno
pregiudizievoli.