IL TRIBUNALE
Sciogliendo la riserva nel procedimento ex art. 700 c.p.c.,
promosso da Di Girolamo Nicolo', rappresentato e difeso dall'avv.
Salvatore Giacalone ed elettivamente domiciliato in Trapani presso lo
studio dell'avv. Dario Guarnotta;
Contro Comune di Trapani, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Laura Montanti ed elettivamente
domiciliato in Trapani presso l'ufficio legale del comune, ha emesso
la seguente ordinanza.
1. - Il ricorrente, dirigente del comune di Trapani, condannato
con sentenza non definitiva della Corte di appello di Palermo a due
anni ed un mese di reclusione per il delitto di cui agli artt. 81
cpv., 110, 477, 61 n. 2 cod. pen, e per il delitto di cui agli
artt. 110, 314 cod. pen., unificati sotto il vincolo della
continuazione, chiede, agendo in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., la
disapplicazione del provvedimento del Sindaco di Trapani in data 14
dicembre 2001, con il quale, ai sensi dell'art. 4, della legge 27
marzo 2001 n. 97, e' stato sospeso dal servizio.
Prospetta questioni di legittimita' costituzionale della
disposizione applicata nei suoi confronti e, previa sospensione del
presente procedimento e rimessione degli atti alla Corte
costituzionale, chiede di essere reintegrato in servizio per il solo
tempo necessario all'espletamento dell'incidente di
costituzionalita'.
Si e' costituito in giudizio il Comune di Trapani, chiedendo il
rigetto del ricorso.
2. - Deve innanzitutto escludersi, contrariamente a quanto
dedotto dal ricorrente, che il provvedimento di sospensione dal
servizio adottato nei confronti del medesimo costituisca una pena
accessoria e quindi, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 27
marzo 2001 n. 97, non sia applicabile ai procedimenti penali, come
nella specie, in corso alla data di entrata in vigore di tale legge.
Le pene accessorie conseguono infatti di diritto alla condanna,
come effetti penali di essa (art. 19 c.p.), mentre la sospensione dal
servizio ha natura cautelare e risponde ad esigenze proprie della
funzione amministrativa e della pubblica amministrazione, presso cui
il soggetto colpito presta servizio.
In sostanza tende ad evitare che l'amministrazione sia esposta al
pregiudizio derivante dalla permanenza dell'impiegato nell'ufficio a
seguito di una condanna, sia pure non definitiva, per taluni reati
predeterminati dal legislatore.
Cosi' delineata la natura della misura in questione, essa, a
norma dell'art, 10, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001, si
applica ai procedimenti penali in corso, a differenza della pena
accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro,
introdotta dal secondo comma della stessa legge, la quale per
espressa previsione non e' applicabile ai procedimenti penali
pendenti.
3. - Ritiene questo giudicante rilevanti, ai fini della decisione
del presente procedimento, e non manifestamente infondate le
questioni di legittimita' costituzionale sollevate dal ricorrente.
L'art. 4, comma 1, della legge 27 marzo 2001 n. 97 dispone che,
nel caso di condanna anche non definitiva, ancorche' sia concessa la
sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti
dall'art, 3, comma 1 - ossia per i delitti previsti dagli articoli
314, primo comma, 317, 318, 319-ter e 320 del codice penale e
dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383 -, i dipendenti
indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.
Tale disposizione, con l'introdurre un meccanismo automatico di
sospensione del dipendente a prescindere da ogni valutazione circa
l'incompatibilita' del mantenimento in servizio del medesimo in
relazione a vicende penali non definite, appare in contrasto con il
principio di presunzione di non colpevolezza dell'imputato sino alla
condanna definitiva (art. 27, comma 2, Cost.) nonche' con i principi
di ragionevolezza, coerenza e proporzionalita' desumibili dall'art. 3
della Costituzione.
La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 4-septies della
legge 19 marzo 1990 n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione
della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosita' sociale), come modificato dall'art. l
della legge 18 gennaio 1992 n. 16, sollevata, tra l'altro, con
riferimento agli artt. 3 e 27, secondo comma, Cost., ha dichiarato
non fondata tale questione, affermando che la natura cautelare della
misura in esame comporta che; ai fini dello scrutinio di legittimita'
costituzionale, non si possa, direttamente, mettere in gioco il
parametro costituito dal principio di presunzione di non colpevolezza
dell'imputato fino alla condanna definitiva. Le misure cautelari,
infatti, operano per definizione prima dell'accertamento definitivo
della colpevolezza in ordine ai reati a cui esse si collegano.
Ha aggiunto la Corte, richiamando una sua precedente pronuncia
(sentenza n. 239 del 1996), che la presunzione di non colpevolezza
potrebbe essere chiamata in causa indirettamente qualora la misura,
per i suoi caratteri di irragionevolezza assoluta o di sproporzione o
di eccesso rispetto alla funzione cautelare, dovesse in realta'
appairire non come una cautela ma come una sorta di sanzione
anticipata, conseguente alla commissione del reato, essendo criterio
costituzionalmente imposto quello secondo cui una misura siffatta,
incidendo su diritti, in tanto si giustifica in quanto sia disposta
in base ad effettive esigenze cautelari e sia congrua e proporzionata
rispetto a queste ultime.
Cosi pure, ha precisato la Corte, i parametri costituiti dal
diritto al lavoro e dai diritti del lavoratore (artt. 4, 35 e 36
della Costituzione) potrebbero venire in considerazione, solo
indirettamente, nel caso in cui risultasse che l'incongruita' della
misura rispetto alle esigenze cautelari (di per se' suscettibili di
condurre, nell'ambito di un bilanciamento non irragionevole, ad una
temporanea compressione di altri diritti) la rendesse tale da
restringere quei diritti senza una ragione giustificatrice
sufficiente.
Ed appunto in relazione ai parametri cui la Corte ha fatto
riferimento solo indirettamente che la sollevata questione di
illegittimita' costituzionale appare fondata.
La norma impugnata infatti esclude automaticamente la permanenza
dell'impiegato nell'ufficio in presenza di una condanna non
definitiva anche nell'ipotesi in cui, in relazione ai fatti per i
quali il medesimo e' stato condannato, l'amministrazione non sia
esposta ad un pregiudizio per effetto di detta permanenza e non sia
in concreto pregiudicata la sua credibilita' presso il pubblico o
incrinato il rapporto di fiducia dei cittadini verso l'istituzione
(nella specie il ricorrente, assolto in primo grado, e' stato
successivamente condannato in appello, perche', in missione con la
propria autovettura, a seguito di un guasto al radiatore dell'acqua,
ha fatto eseguire sull'autovettura, con denaro dell'amministrazione
comunale, altre riparazioni non riconducibii a tale guasto, per un
importo complessivo di L. 1.479.671, comprese le spese effettivamente
occorrenti).
E' appena il caso di osservare che con la indicata sentenza
n. 206 del 1999 la Corte costituzionale, nel dichiarare infondata la
questione di legittimita' costituzionale, ha osservato che non si
puo' negare al legislatore nell'esercizio di una non irragionevole
discrezionalita', la facolta' di identificare ipotesi circoscritte
nelle quali l'esigenza cautelare che fonda la sospensione e'
apprezzata in via generale ed astratta dalla stessa legge.
Ma in quella circostanza la Corte costituzionale ha circoscritto
l'esame alla compatibilita' dell'art. 15, comma 4-septies, della
legge n. 55 del 1990 in relazione al rinvio a giudizio per
determinati delitti di criminalita' organizzata (associazione per
delinquere di stampo, associazione finalizzata al traffico illecito
di sostanze stupefacenti e altri delitti connessi a detto traffico,
nonche' al traffico di armi, favoreggiamento personale o reale in
relazione a taluno dei predetti reati), ipotesi queste del tutto
diverse da quella in esame, per la quale non pare possa essere
preclusa all'amministrazione, in ossequio ai precetti costituzionali
sopra menzionati, la possibilita' di valutare i particolari profili
che ogni singolo caso presenta e di adottare nel caso concreto i
provvedimenti idonei a salvaguardare l'amministrazione stessa, anche
attraverso misure cautelari meno gravose e comunque efficaci.
Come ha infatti osservato la Corte costituzionale con la
richiamata pronuncia, la misura deve risultare congrua rispetto
all'effettivita' e alla consistenza dell'esigenza cautelare che la
fonda, in rapporto alla gravita' dell'accusa, al nesso di questa con
le funzioni pubbliche svolte dall'impiegato, alla natura delle
funzioni medesime, nonche' al bilanciamento con l'eventuale interesse
dell'amministrazione a continuare ad avvalersi dell'opera
dell'impiegato nonostante la sua condanna non definitiva.
4. - Appare infine rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma l, della
legge n. 97 del 2001, nella parte in cui prevede che le disposizioni
in essa contenute si applichino ai procedimenti penali in corso alla
data di entrata in vigore di tale legge.
Nell'introdurre la misura cautelare dell'automatica sospensione
dal servizio (anche) nei procedimenti pendenti la norma appare porsi
in contrasto con il canone di ragionevolezza che deve ispirare la
discrezionalita' legislativa e con il principio di affidamento dei
cittadini nella normativa giuridica preesistente.
Ed infatti il dipendente che, vigenti le precedenti disposizioni,
anziche' accedere al patteggiamento - che, secondo la giurisprudenza
della S.C., non aveva efficacia di giudicato nel giudizio
disciplinare, dovendo nell'ambito di tale giudizio l'accertamento dei
fatti a lui addebitati avvenire in modo autonomo - abbia invece
affrontato il giudizio, si trova ora ad essere soggetto, in caso di
sentenza di condanna non definitiva, alla sospensione automatica del
servizio, sanzione questa non applicabile sotto la precedente
disciplina nemmeno in esito alla definizione anticipata del processo
con sentenza di condanna definitiva.
Va quindi disposta la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, previa sospensione del presente procedimento.
Va infine accolta l'istanza di sospensione del provvedimento
impugnato sino alla pronuncia della Corte costituzionale
sull'incidente di costituzionalita', in relazione al pregiudizio
grave ed irreparabile conseguente all'allontanamento del ricorrente
dal servizio (cfr., per analoghi provvedimenti di sospensione nelle
more della pronuncia della Corte, ordinanze del Tribunale
amministrativo regionale della Campania n. 699 del 13 giugno 2001,
n. 778 del 4 luglio 2001, n. 949 dell'8 agosto 2001 nonche' ordinanza
del Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna n. 935 del
20 giugno 2001).
Ed invero, una prolungata assenza dal servizio non solo
arrecherebbe al ricorrente pregiudizi non reintegrabili sul piano
economico, ma, in relazione ai reati per i quali e' stato (non
definitivamente) condannato, al nesso di questi con le funzioni
pubbliche da lui svolte nonche' al bilanciamento con l'eventuale
interesse dell'amministrazione a continuare ad avvalersi della sua
opera, comporterebbe una irragionevole compromissione del suo diritto
al lavoro, costituzionalmente protetto, con effetti non meno
pregiudizievoli.