IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 21247/00
proposto  da  Giancarlo  Castiglione  e Maria Santoro rappresentati e
difesi  dagli  avv.ti  Mario Sanino e Ruggero Dipace ed elettivamente
domiciliato  presso lo studio Sanino in Roma, viale Parioli n. 180; e
sul  ricorso  n. 814/2001  proposto  dai dottori Anna Maria Giorgione
Imposimato,   Renzo   Liberati,   Filippo   Verso  e  Luciano  Molini
rappresentati  e  difesi  dagli avv.ti Stefano Vinti e Carlo Greco ed
elettivamente  domiciliati  presso  il loro studio in Roma via Emilia
n. 88;
    Contro  la Corte dei conti il Consiglio di Presidenza della Corte
dei conti, la Presidenza del Consiglio, dei ministri - in persona dei
rispettivi  rappresentanti  pro tempore - in giudizio rappresentati e
difesi  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  e  presso  la stessa
domiciliati in Roma via dei Portoghesi 12;
    Nei  confronti, (ric. n. 21247/2000) dei consiglieri Gian Giorgio
Paleologo,  Michele Umberto Francese, Giovanni Rossi, Franco Turina e
Carlo Granatiero;
    Nei  confronti  (ric.  n. 814/2001)  Carlo  Granatiero  e Alberto
Giacomini;
    Per   l'annullamento   (ricc.  nn.  21247/2000  e  814/2001)  del
provvedimento  della Corte dei conti 4 ottobre 2000 n. 58/C/CP con il
quale  veniva  indetta  la  procedura concorsuale per la copertura di
alcuni  posti  di  funzione  ed  in particolare quelli di consigliere
delegato degli uffici di controllo sui ministeri;
        del provvedimento in data 10 novembre 2000 n. 65 con il quale
venivano  designati  i magistrati delegati da preporre agli uffici di
controllo nei ministeri;
        della  deliberazione  della Corte dei conti in data 16 giugno
2000  recante  disposizioni  per  l'organizzazione  delle funzioni di
controllo della Corte dei conti;
        della  delibera  del  Consiglio di Presidenza della Corte dei
conti n. 553 del 2-3 ottobre 2000;
        di  ogni  altro  atto  connesso,  presupposto,  preparatorio,
connesso e conseguenziale;
    E'  altresi' per l'annullamento (ric. 814/2001) del provvedimento
n. 76/C/CP  del  20  novembre  2000  e della successiva deliberazione
715/CP/2000  del  20  dicembre  2000 con cui la dott.ssa Giorgione e'
stata  assegnata  dal 1 gennaio 2001 e per un periodo non inferiore a
due  anni,  alla  sezione  centrale  di  controllo di legittimita' su
atti - ufficio di controllo sui ministeri economico-finanziari;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio della Corte di conti,
del  Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi  alla  pubblica  udienza  del  23 gennaio 2002, relatore il
consigliere  Alberto  Novarese  - l'avv. M. Sanino, C. Greco e l'avv.
dello Stato P. Gentili;

                              F a t t o

   e   D i r i t t o      I  ricorrenti  - magistrati della Corte dei
conti,  alcuni  con  funzioni  di  consigliere delegato, al controllo
sugli  atti  delle  amministrazioni  centrali dello Stato - con i due
gravami in esame hanno impugnato i provvedimenti con i quali la Corte
dei conti, in applicazione dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 30 luglio
1999  n. 286  di attuazione della delega contenuta nell'art. 11 della
legge  15 marzo 1997 n. 59, ha provveduto alla riorganizzazione della
funzione  del  controllo che ha portato ad una riduzione dei posti di
consigliere  delegato  ed ha adottato i provvedimenti concorsuali per
la copertura dei posti.
    In particolare la Corte dei conti con deliberazione del Consiglio
di  Presidenza  16  giugno  2000  ha  approvato  il  regolamento  per
l'organizzazione  delle  funzioni  di controllo e in tale contesto ha
stabilito  (art. 4)  che  il controllo di legittimita' sugli atti del
Governo e delle amministrazioni centrali dello Stato e' esercitato da
magistrati assegnati dal Consiglio di Presidenza ai seguenti uffici:
        ufficio  di controllo sui Ministeri istituzionali (Presidenza
del  Consiglio dei ministri, Ministeri dell'interno, della giustizia,
della difesa, degli affari esteri);
        ufficio  di  controllo  sui  ministeri  economico  finanziari
(finanze  e  tesoro,  nonche'  sugli  atti relativi al trattamento di
quiescenza del personale civile e militare);
        ufficio di controllo sui ministeri delle attivita' produttive
(industria,   commercio   con  l'estero,  comunicazioni  e  politiche
agricole);
        ufficio  di  controllo  sui  ministeri delle infrastrutture e
assetto del territorio (lavori pubblici, trasporto e ambiente);
        ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali (sanita', lavoro, universita', pubblica istruzione
e beni culturali).
    Tale  struttura  organizzativa, a cui corrisponde - logicamente e
in  base  ai  successivi  atti  della Corte - un posto di consigliere
delegato   per  ogni  Ufficio,  viene  a  sostituirsi  a  quella  che
discendeva dagli artt. 17 e 22 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 (testo
unico  delle leggi sulla Corte dei conti) in base ai quali "i decreti
(...)  qualunque  sia  il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia
l'oggetto,   sono   presentati  alla  Corte  perche',  esercitato  il
controllo  di  legittimita',  vi  si  apponga il visto e ne sia fatta
registrazione.  (...)."  "Al  controllo  degli  atti  di ogni singolo
Ministero, e' delegata un consigliere coadiuvato da primi referendari
o referendari preposti agli uffici costituiti da un congruo numero di
funzionari  ed  impiegati.  Un  presidente  di  sezione  ne  coordina
l'azione. (...) ".
    Avverso  i  provvedimenti  impugnati i ricorrenti - che lamentano
una illegittima riduzione della loro attuale posizione funzionale (in
quanto  attualmente  svolgevano  funzioni  di consigliere delegato al
controllo  di  un  Ministero)  o  delle  future  prospettive  (per la
riduzione  dei relativi posti) - hanno dedotto censure concernenti la
violazione  della  normativa e dei principi generali sui controlli di
legittimita'  svolti  dalla  Corte  dei  conti  e  la  violazione dei
principi   a   cui   deve   conformarsi  l'esercizio  del  potere  di
organizzazione e preposizione dei magistrati agli uffici.
    I    ricorrenti   hanno   sollevato,   altresi',   questione   di
costituzionalita'  dell'art. 3,  comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1999,
per profili riconducibili all'eccesso di delega. In ambedue i ricorsi
si  sono  costituiti  la  Corte dei conti, il Consiglio di Presidenza
della  Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei ministri per
resistere.
    Il  gravame  e'  andato  in  decisione all'udienza del 23 gennaio
2002.
    Con  sentenza  parziale  il collegio - riuniti i due ricorsi - ha
respinto il primo gruppo di censure.
    Assume,    quindi,    rilevanza    la   indicata   questione   di
costituzionalita'  che  se  fondata  determinerebbe  l'illegittimita'
derivata dei provvedimenti impugnati.
    Secondo  il collegio la questione sollevata dai ricorrenti non e'
manifestamente  infondata  e  va,  pertanto, sottoposta alla verifica
della Corte costituzionale.
    Con  il  d.lgs.  3  febbraio  1993  n. 29  il  legislatore  -  in
attuazione  della delega conferita dall'art. 2 della legge 23 ottobre
1992   n. 421  -  ha  previsto  l'istituzione  nelle  amministrazioni
pubbliche  di  servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione,
con  il  compito  di verificare, mediante valutazioni comparative dei
costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta
ed  economica  gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' e il
buon andamento dell'azione amministrativa.
    La disciplina dei controlli esterni svolti dalla Corte dei conti,
il cui nucleo fondamentale risaliva al citato r.d. n. 1214 del 1934 e
alla  legge n. 259 del 1958, e' stata innovata dalla legge 14 gennaio
1994  n. 20  nell'ottica  della  riduzione  dell'area  del  controllo
preventivo   di  legittimita'  sugli  atti  e  dell'introduzione  del
controllo successivo sulla gestione.
    L'art. 4  della  citata  legge  ha conferito alla Corte autonomia
organizzativa  e  finanziaria  disponendo  che  "la  Corte  dei conti
delibera  con  regolamento  le norme concernenti l'organizzazione, il
funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese".
    La  legge 15 marzo 1997 n. 59, all'art. 11, comma 1, lett. c) ha,
poi,  delegato  il  Governo  a emanare uno o piu' decreti legislativi
diretti  a  riordinare  e  potenziare i meccanismi e gli strumenti di
monitoraggio  e  di  valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle pubbliche amministrazioni.
    In  esecuzione della citata disposizione il Governo ha emanato il
d.lgs.  n. 286 del 1999 il quale, oltre a recare una nuova disciplina
dei  controlli  interni,  all'art. 3,  commi  1  e  2,  ha  stabilito
rispettivamente  che  "e' abrogato l'art. 8 della legge 21 marzo 1958
n. 259"  e  che  "al  fine  anche  di adeguare l'organizzazione delle
strutture di controllo della Corte dei conti al sistema dei controlli
interni  disciplinato  dalle  disposizioni  del  presente decreto, il
numero,  la composizione e la sede degli organi della Corte dei conti
adibiti  a  compiti  di  controllo preventivo su atti o successivo su
pubbliche  gestioni e degli organi di supporto sono determinati dalla
Corte  stessa,  anche  in  deroga a previgenti disposizioni di legge,
fermo  restando,  per  le  assunzioni  di  personale, quanto previsto
dall'art.  39,  comma  1,  della  legge  27  dicembre  1997,  n. 449,
nell'esercizio  dei  poteri di autonomia finanziaria, organizzativa e
contabile  ad  essa conferiti dall'art. 4 della legge 14 gennaio 1994
n. 29".
    Sul  primo comma di tale articolo che aveva soppresso la facolta'
della  Corte  dei  conti di formulare in qualsiasi momento rilievi ai
ministri  vigilanti  su  atti e vicende concernenti la gestione degli
enti  pubblici  sottoposti al controllo in base alla legge n. 259 del
1958  -  e'  intervenuta di recente la Corte costituzionale che lo ha
espunto sul rilievo sostanziale che "nulla nella legge (...) consente
di  ritenere che la delega ch'essa dispone comprenda la riforma della
disciplina  dei controlli sugli enti cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria".
    "Dove  la  legge determina l'oggetto della delega (art. 11, primo
comma,  lett.  c)  si  tratta  di  forme  di controllo attinenti alle
"amministrazioni  pubbliche"  e in questa formula non puo' certamente
ritenersi  compresa la categoria degli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria (...).
    L'estraneita'  della  materia  del  controllo  sugli  enti  (...)
risulta  confermata dai principi e dai criteri direttivi, previsti in
materia  dell'art. 17  stessa legge. Dopo aver stabilito - per quanto
qui  interessa  -  che  il governo si atterra' ai principi desumibili
dall'art. 3,  comma 6 - legge n. 20 del 1994 cioe' alla legge e a una
disposizione   della  legge  che  si  riferiscono  esclusivamente  al
controllo  sulle  amministrazioni,  nelle  lettere  successive a), f)
prevede   l'emanazione   di  una  serie  di  disposizioni  rivolte  a
potenziare  l'informazione  e  il  controllo  interno  di gestione; a
istituire  forme di valutazione dei risultati, con la possibilita' di
interventi    sanzionatori;   a   predisporre   indicatori   relativi
all'efficienza  e  al  buon  andamento;  a  collegare  l'esito  della
valutazione   all'allocazione   delle   risorse;   a  costituire  una
banca-dati  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri;  a
predisporre forme di indennizzo a favore dei soggetti interessati, in
caso  di  inadempimento, o di ritardo nelle prestazioni dovute: tutte
previsioni   che,   all'evidenza,   non  possono  che  riguardare  le
"amministrazioni"  in senso proprio e che risulterebbero incongrue se
riferite  indifferenziatamente alla categoria degli enti cui lo Stato
contribuisce  in  via  ordinaria, enti che non fanno di per se' parte
della pubblica amministrazione e costituiscono un genus che comprende
le piu' svariate tipologie".
    Sembra,  peraltro,  al  collegio che a tali disposizioni non solo
sia  estraneo ogni riferimento ai controlli sugli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria, ma anche ogni riferimento ai controlli
esterni,  cioe'  ai  controlli  svolti  dalla  Corte  dei conti sulle
amministrazioni   pubbliche,   essendo   tali   disposizioni  dirette
unicamente  a  riformare  la  disciplina  dei  controlli interni gia'
prevista dall'art. 20 del d.lgs. n. 29 del 1993.
    Un esplicito riferimento all'art. 20 del d.lgs. n. 29 del 1993 e'
contenuto  nella relazione al disegno di legge che prevedeva all'art.
11  lett.  c)  "la  previsione  di  strumenti  di  verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati".
    Nessun  riferimento  ad un ampliamento della previsione nel senso
di  affidare  al  Governo  anche  la  possibilita' di intervenire sui
controlli esterni svolti dalla Corte dei conti e sulla organizzazione
di  quest'ultima  e' dato rinvenire nei successivi lavori preparatori
ne'  e'  desumibile  dalle modifiche che il testo ha subito nel corso
dell'iter  parlamentare  ("riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti  di  valutazione  dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche") fino alla
definizione del testo finale ("riordinare e potenziare i meccanismi e
gli  strumenti  di  monitoraggio  e  di  valutazione  dei  costi, dei
rendimenti    e    dei    risultati   dell'attivita'   svolta   dalle
amministrazioni pubbliche").
    Anche  i  principi  e  i  criteri direttivi per l'esercizio della
delega, ai sensi dell'art. 76 Cost. contenuti nel successivo art. 17,
si  riferiscono  ai  controlli interni delle amministrazioni e non ai
controlli  esterni  della Corte sugli atti e sulla gestione di queste
ultime,  dimostrando  che la riforma di detti controlli era del tutto
estranea al contenuto della delega.
    Al  riguardo  il  richiamo,  contenuto  nell'art. 12, ai principi
desumibili  dall'art. 3,  comma 6, della legge 14 gennaio 1994 n. 20,
sembra  dettato  al fine di coordinare i controlli interni con quelli
svolti  dalla  Corte  dei  conti  e non viceversa, e comunque un tale
riferimento    sarebbe    sicuramente    incongruo    e    inadeguato
all'intendimento  di attribuire al Governo il potere di innovare alla
normativa  primaria  in  materia di controlli della Corte dei conti e
della relativa organizzazione.
    Non sembra al collegio, quindi, che spettasse al Governo adottare
l'art. 3, comma 2, del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 286, e conferire alla
Corte  dei  conti  un potere regolamentare concernente il "numero, la
composizione  e  la sede degli organi della Corte dei conti adibiti a
compiti  di  controllo  preventivo  su atti o successivo su pubbliche
amministrazioni"  "anche  in  deroga  a  previgenti  disposizioni  di
legge", al fine di definire e ampliare il potere di organizzazione di
cui la Corte dispone ai sensi dell'art. 4 della legge n. 20 del 1994.
    In  conclusione,  nei  sensi  sopra  indicati,  va  sollevata  la
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 3, comma 2, del
d.lgs.   n. 286   del   1999   per   contrasto  con  l'art. 76  della
Costituzione.
    Va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale,
con  conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 21 della
legge  11  marzo  1953  n. 87,  per  la  pronuncia sella legittimita'
costituzionale della suindicata norma.