Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il
proprio domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma,
Nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del
presidente della giunta provinciale per la dichiarazione della
illegittimita' costituzionale della legge provinciale 18 marzo 2002,
n. 6, Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di
radiodiffusione, negli articoli 2.2, 8.3 (B.U. n. 15 del 9 aprile
2002).
Art. 2.2.
L'art. 117, terzo comma, Cost. attribuisce alla legislazione
concorrente l'ordinamento della comunicazione.
La legge provinciale, nel fissare le sue finalita' nell'art. 1,
richiama il sistema delle comunicazioni. Nessun elemento testuale
consente di vedere una piena coincidenza tra comunicazioni, al
plurale, della legge provinciale, con il termine usato al singolare
nella norma costituzionale, La questione per il momento puo' essere
solo accennata per riprenderla in esame quando ce ne fosse la
necessita'.
La norma costituzionale richiamata va coordinata con quanto
dispone lo stesso art. 117 al secondo comma, lettera m):
l'ordinamento della comunicazione, comunque inteso, non puo' incidere
sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, attribuita alla legislazione
esclusiva dello Stato.
Tra i diritti civili vanno inclusi anche quelli delle minoranze
linguistiche.
L'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 ha
previsto che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano avrebbe
individuato gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai
componenti dei comitati decentrati.
Con deliberazione del 28 aprile 1999 (art. 1, lettera a), n. 4)
l'Autorita' ha disposto che il procedimento di nomina veda coinvolto
il consiglio regionale, con garanzia del ruolo delle opposizioni
consiliari, escluso il solo Presidente che puo' essere nominato
direttamente dall'esecutivo regionale.
L'attribuzione del potere regolamentare al Garante si era resa
necessaria per assicurare la partecipazione delle regioni e delle
province autonome, attenendosi al criterio fissato da codesta Corte
con la sentenza n. 21/1999, dove, dopo aver individuato le ragioni
per le quali la regolamentazione per lo sfruttamento ottimale
dell'etere andava affidata all'autorita' centrale, ha posto in
evidenza la necessita' della partecipazione delle regioni e delle
autonomie speciali.
La normativa statale, rivolta espressamente alla garanzia del
ruolo delle opposizioni consiliari nelle procedure di elezione, e,
attraverso di esse, anche alla garanzia delle minoranze linguistiche,
rientra, dunque, nella sfera normativa dell'art. 117, secondo comma,
lettera m) con la conseguenza che non puo' essere derogata o
modificata dalla legislazione provinciale.
Se ne ha una conferma nella legge n. 482/1999 che all'art. 12
attribuisce alla competenza dell'Autorita' "la tutela delle minoranze
linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa".
In ogni caso, e per le stesse ragioni, qualora la si facesse
rientrare nell'art. 117, terzo comma, Cost., andrebbe considerata
come normazione sui principi fondamentali ai sensi dell'art. 117,
terzo comma, Cost. in quanto rivolta, per espressa disposizione
dell'art. 1.13 della legge n. 249/1997 a fissare gli indirizzi
generali in materia e, quindi inderogabile dalla legislazione
regionale e provinciale.
L'art. 2.2 della legge provinciale ha invece attribuito alla
competenza della Giunta provinciale anche la nomina del
vicepresidente del Comitato, escludendo il consiglio provinciale e
quindi lasciando alla scelta dell'organo esecutivo la individuazione
dei gruppi linguistici di appartenenza.
Art. 8.3.
E' previsto che le convenzioni che vi sono indicate possano
essere stipulate solo con enti radiotelevisi pubblici.
Secondo quanto dispone l'art. 3.2 della legge n. 249/1997 le
concessioni radiotelevisive possono essere rilasciate solo a societa'
per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata ed
alle cooperative.
La norma provinciale, pertanto, esclude tutti i soggetti
italiani. In pratica consente la stipulazione delle convenzioni solo
con i soggetti esteri indicati nell'art. 10 del d.P.R. n. 691/1973,
articolo che e' richiamato espressamente.
Va tenuto presente, a questo proposito, che le convenzioni
possono avere come oggetto non solo la produzione ma anche le
trasmissioni di interesse provinciale.
Limitando la sua applicabilita' agli enti pubblici, dunque, la
norma provinciale non ha escluso soltanto tutti gli enti privati
insieme alla RAI S.p.a., che non e' ente pubblico, ma tutti i
concessionari italiani riservando lo spazio televisivo provinciale
solo ad enti esteri.
La esclusione non ha alcuna base di ragionevolezza poiche' le
prestazioni, indicate come oggetto delle convezioni, possono essere
fornite da ogni soggetto che ne abbia le capacita' imprenditoriali,
in particolare dalla RAI, che dispone di mezzi e di esperienza tra le
piu' elevate in sede internazionale. Ma viola in forma palese i
principi fondamentali desumibili dall'art. 3.2 della legge
n. 249/1997 gia' richiamato che ha voluto riservare i servizi
radiotelevisivi ad enti a struttura di impresa, destinati ad operare
su un mercato concorrenziale, capace di garantire anche il
pluralismo.
La norma e' poi in contrasto con l'art. 3 Cost. Non puo' esserci
dubbio che, anche ad ammettere che la materia rientri
nell'ordinamento della comunicazione, tra i principi fondamentali di
cui all'art. 117, terzo comma, Cost. rientrino prima di tutti i
principi fondamentali della Costituzione.
E' violato, peraltro, anche l'art. 117, secondo comma, lettera e)
poiche' e' stato riservato ai soli enti stranieri anche il
corrispondente mercato televisivo, alterando le normali condizioni di
concorrenza. Ancora piu' evidente e' la violazione dei principi
fondamentali fissati nell'art. 1 della legge n. 28/2000.
Destinate come sono ad operare quando sia coinvolto l'interesse
provinciale, le limitazioni soggettive alla stipulazione delle
convenzioni sarebbero applicabili anche in occasione delle elezioni
provinciali e nei comuni della Provincia cosicche', escludendo tutti
i soggetti italiani, sarebbe gravemente pregiudicata la parita' di
trattamento e l'imparzialita' rispetto a tutti i soggetti politici
durante le campagne elettorali.
E non puo' esserci dubbio che la parita' di trattamento,
garantita dall'art. 1 richiamato, per gli interessi che tutela
costituisca un principio fondamentale in materia.
La norma risulta in contrasto anche con l'art. 21 Cost.
Consentendo la stipulazione delle convenzioni con un numero
limitato di soggetti, senza alcuna base di ragionevolezza viola anche
l'art. 21 Cost., poiche' non assicura il necessario pluralismo
nell'informazione.
"L'informazione attuata attraverso i mezzi di comunicazione di
massa ... e' attivita' che - per il fatto di collegarsi, nel nostro
sistema, all'esercizio di una liberta' fondamentale (quale quella di
espressione del pensiero) ed alla presenza di un valore essenziale
per la democrazia (quale quella del pluralismo) - non puo' essere
collocata sullo stesso piano delle materie elencate nell'art. 117
Cost. Nei suoi risvolti attivi e passivi (liberta' di informazione e
diritto di essere informati) l'informazione esprime, infatti - al di
la' delle singole sfere di attribuzioni rispettivamente assegnate
allo Stato ed alle Regioni - una condizione preliminare e non
sopprimibile per l'attuazione ad ogni livello, centrale o locale,
della forma propria dello Stato democratico" (Corte cost.
n. 348/1990).
"Non e' dubitabile che sussista, e sia implicitamente tutelato
dall'art. 21 Cost., un interesse generale della collettivita'
all'informazione... di tal che i grandi mezzi di diffusione di
pensiero (nella piu' lata accezione, comprensiva della notizie) sono
a buon diritto suscettibili di essere considerati nel nostro
ordinamento, come in genere nelle democrazie contemporanee, quali
servizi oggettivamente pubblici e comunque di interesse pubblico.
Tuttavia, per quanto l'interesse pubblico all'informazione possa
variamente articolarsi e diversificarsi territorialmente, in
relazione a certi tipi di notizie e commenti, e' comunque da
escludersi in materia una prevalenza dell'interesse regionale che
possa giustificare... interventi legislativi della Regione, non
importa se integrativi o suppletivi rispetto alla legislazione
statale. Ne' quella prevalenza potrebbe ravvisarsi nel carattere
"locale delle pubblicazioni cui si riferisce. Va considerato inoltre
che in tale materia confluiscono esigenze diverse... anch'esse da
rapportarsi al fondamentale principio di liberta' di manifestazione
del pensiero. Il quale... (cfr. sentenza n. 105 del 1972) "implica
pluralismo di fonti di informazione, libero accesso alla medesime,
assenza di ingiustificati ostacoli legali ... alla circolazione delle
notizie e delle idee ; ed implica altresi' esclusione di interventi
dei pubblici poteri suscettibili di tradursi, anche indirettamente, e
contro le intenzioni, in forme di pressione per indirizzare la stampa
verso obiettivi predeterminati di preferenza" (Corte cost. sent.
n. 21/1991).
Non solo, dunque, la norma provinciale viola l'art. 21 della
Costituzione, ma resta confermato che, in quanto incide su di una
materia che attiene alla struttura democratica dello Stato, investe i
diritti civili e sociali il cui livello di tutela rientra nella
legislazione esclusiva dello Stato.
Anche l'art. 8.3 della legge provinciale e', dunque,
costituzionalmente illegittimo.