Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il
proprio domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma,
    Nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del
presidente  della  giunta  provinciale  per  la  dichiarazione  della
illegittimita'  costituzionale della legge provinciale 18 marzo 2002,
n. 6,   Norme   sulle  comunicazioni  e  provvidenze  in  materia  di
radiodiffusione,  negli  articoli 2.2,  8.3  (B.U. n. 15 del 9 aprile
2002).
    Art. 2.2.
    L'art. 117,  terzo  comma,  Cost.  attribuisce  alla legislazione
concorrente l'ordinamento della comunicazione.
    La  legge  provinciale, nel fissare le sue finalita' nell'art. 1,
richiama  il  sistema  delle  comunicazioni. Nessun elemento testuale
consente  di  vedere  una  piena  coincidenza  tra  comunicazioni, al
plurale,  della  legge provinciale, con il termine usato al singolare
nella  norma  costituzionale, La questione per il momento puo' essere
solo  accennata  per  riprenderla  in  esame  quando  ce  ne fosse la
necessita'.
    La  norma  costituzionale  richiamata  va  coordinata  con quanto
dispone   lo   stesso   art. 117   al   secondo  comma,  lettera  m):
l'ordinamento della comunicazione, comunque inteso, non puo' incidere
sulla   determinazione   dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti  i diritti civili e sociali, attribuita alla legislazione
esclusiva dello Stato.
    Tra  i  diritti civili vanno inclusi anche quelli delle minoranze
linguistiche.
    L'art. 1,  comma  13,  della  legge  31 luglio  1997,  n. 249  ha
previsto   che  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni   e   le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  avrebbe
individuato gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai
componenti dei comitati decentrati.
    Con  deliberazione  del 28 aprile 1999 (art. 1, lettera a), n. 4)
l'Autorita'  ha disposto che il procedimento di nomina veda coinvolto
il  consiglio  regionale,  con  garanzia  del ruolo delle opposizioni
consiliari,  escluso  il  solo  Presidente  che  puo' essere nominato
direttamente dall'esecutivo regionale.
    L'attribuzione  del  potere  regolamentare al Garante si era resa
necessaria  per  assicurare  la  partecipazione delle regioni e delle
province  autonome,  attenendosi al criterio fissato da codesta Corte
con  la  sentenza  n. 21/1999, dove, dopo aver individuato le ragioni
per  le  quali  la  regolamentazione  per  lo  sfruttamento  ottimale
dell'etere  andava  affidata  all'autorita'  centrale,  ha  posto  in
evidenza  la  necessita'  della  partecipazione delle regioni e delle
autonomie speciali.
    La  normativa  statale,  rivolta  espressamente alla garanzia del
ruolo  delle  opposizioni  consiliari nelle procedure di elezione, e,
attraverso di esse, anche alla garanzia delle minoranze linguistiche,
rientra,  dunque, nella sfera normativa dell'art. 117, secondo comma,
lettera  m)  con  la  conseguenza  che  non  puo'  essere  derogata o
modificata dalla legislazione provinciale.
    Se  ne  ha  una  conferma nella legge n. 482/1999 che all'art. 12
attribuisce alla competenza dell'Autorita' "la tutela delle minoranze
linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa".
    In  ogni  caso,  e  per  le stesse ragioni, qualora la si facesse
rientrare  nell'art. 117,  terzo  comma,  Cost., andrebbe considerata
come  normazione  sui  principi  fondamentali ai sensi dell'art. 117,
terzo  comma,  Cost.  in  quanto  rivolta,  per espressa disposizione
dell'art. 1.13  della  legge  n. 249/1997  a  fissare  gli  indirizzi
generali   in  materia  e,  quindi  inderogabile  dalla  legislazione
regionale e provinciale.
    L'art. 2.2  della  legge  provinciale  ha  invece attribuito alla
competenza   della   Giunta   provinciale   anche   la   nomina   del
vicepresidente  del  Comitato,  escludendo il consiglio provinciale e
quindi  lasciando alla scelta dell'organo esecutivo la individuazione
dei gruppi linguistici di appartenenza.
    Art. 8.3.
    E'  previsto  che  le  convenzioni  che  vi sono indicate possano
essere stipulate solo con enti radiotelevisi pubblici.
    Secondo  quanto  dispone  l'art. 3.2  della  legge n. 249/1997 le
concessioni radiotelevisive possono essere rilasciate solo a societa'
per  azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata ed
alle cooperative.
    La   norma   provinciale,  pertanto,  esclude  tutti  i  soggetti
italiani.  In pratica consente la stipulazione delle convenzioni solo
con  i  soggetti esteri indicati nell'art. 10 del d.P.R. n. 691/1973,
articolo che e' richiamato espressamente.
    Va  tenuto  presente,  a  questo  proposito,  che  le convenzioni
possono  avere  come  oggetto  non  solo  la  produzione  ma anche le
trasmissioni di interesse provinciale.
    Limitando  la  sua  applicabilita' agli enti pubblici, dunque, la
norma  provinciale  non  ha  escluso  soltanto tutti gli enti privati
insieme  alla  RAI  S.p.a.,  che  non  e'  ente  pubblico, ma tutti i
concessionari  italiani  riservando  lo spazio televisivo provinciale
solo ad enti esteri.
    La  esclusione  non  ha  alcuna base di ragionevolezza poiche' le
prestazioni,  indicate  come oggetto delle convezioni, possono essere
fornite  da  ogni soggetto che ne abbia le capacita' imprenditoriali,
in particolare dalla RAI, che dispone di mezzi e di esperienza tra le
piu'  elevate  in  sede  internazionale.  Ma  viola in forma palese i
principi    fondamentali   desumibili   dall'art. 3.2   della   legge
n. 249/1997  gia'  richiamato  che  ha  voluto  riservare  i  servizi
radiotelevisivi  ad enti a struttura di impresa, destinati ad operare
su   un   mercato   concorrenziale,  capace  di  garantire  anche  il
pluralismo.
    La  norma e' poi in contrasto con l'art. 3 Cost. Non puo' esserci
dubbio   che,   anche   ad   ammettere   che   la   materia   rientri
nell'ordinamento  della comunicazione, tra i principi fondamentali di
cui  all'art. 117,  terzo  comma,  Cost.  rientrino  prima di tutti i
principi fondamentali della Costituzione.
    E' violato, peraltro, anche l'art. 117, secondo comma, lettera e)
poiche'   e'   stato  riservato  ai  soli  enti  stranieri  anche  il
corrispondente mercato televisivo, alterando le normali condizioni di
concorrenza.  Ancora  piu'  evidente  e'  la  violazione dei principi
fondamentali fissati nell'art. 1 della legge n. 28/2000.
    Destinate  come  sono ad operare quando sia coinvolto l'interesse
provinciale,   le  limitazioni  soggettive  alla  stipulazione  delle
convenzioni  sarebbero  applicabili anche in occasione delle elezioni
provinciali  e nei comuni della Provincia cosicche', escludendo tutti
i  soggetti  italiani,  sarebbe gravemente pregiudicata la parita' di
trattamento  e  l'imparzialita'  rispetto a tutti i soggetti politici
durante le campagne elettorali.
    E  non  puo'  esserci  dubbio  che  la  parita'  di  trattamento,
garantita  dall'art. 1  richiamato,  per  gli  interessi  che  tutela
costituisca un principio fondamentale in materia.
    La norma risulta in contrasto anche con l'art. 21 Cost.
    Consentendo  la  stipulazione  delle  convenzioni  con  un numero
limitato di soggetti, senza alcuna base di ragionevolezza viola anche
l'art. 21  Cost.,  poiche'  non  assicura  il  necessario  pluralismo
nell'informazione.
    "L'informazione  attuata  attraverso  i mezzi di comunicazione di
massa  ...  e' attivita' che - per il fatto di collegarsi, nel nostro
sistema,  all'esercizio di una liberta' fondamentale (quale quella di
espressione  del  pensiero)  ed alla presenza di un valore essenziale
per  la  democrazia  (quale  quella del pluralismo) - non puo' essere
collocata  sullo  stesso  piano  delle materie elencate nell'art. 117
Cost.  Nei suoi risvolti attivi e passivi (liberta' di informazione e
diritto  di essere informati) l'informazione esprime, infatti - al di
la'  delle  singole  sfere  di attribuzioni rispettivamente assegnate
allo  Stato  ed  alle  Regioni  -  una  condizione  preliminare e non
sopprimibile  per  l'attuazione  ad  ogni livello, centrale o locale,
della   forma   propria   dello   Stato   democratico"  (Corte  cost.
n. 348/1990).
    "Non  e'  dubitabile  che sussista, e sia implicitamente tutelato
dall'art. 21   Cost.,   un  interesse  generale  della  collettivita'
all'informazione...  di  tal  che  i  grandi  mezzi  di diffusione di
pensiero  (nella piu' lata accezione, comprensiva della notizie) sono
a   buon  diritto  suscettibili  di  essere  considerati  nel  nostro
ordinamento,  come  in  genere  nelle democrazie contemporanee, quali
servizi oggettivamente pubblici e comunque di interesse pubblico.
    Tuttavia,  per quanto l'interesse pubblico all'informazione possa
variamente   articolarsi   e   diversificarsi   territorialmente,  in
relazione  a  certi  tipi  di  notizie  e  commenti,  e'  comunque da
escludersi  in  materia  una  prevalenza dell'interesse regionale che
possa  giustificare...  interventi  legislativi  della  Regione,  non
importa  se  integrativi  o  suppletivi  rispetto  alla  legislazione
statale.  Ne'  quella  prevalenza  potrebbe  ravvisarsi nel carattere
"locale  delle pubblicazioni cui si riferisce. Va considerato inoltre
che  in  tale  materia  confluiscono esigenze diverse... anch'esse da
rapportarsi  al  fondamentale principio di liberta' di manifestazione
del  pensiero.  Il  quale... (cfr. sentenza n. 105 del 1972) "implica
pluralismo  di  fonti  di informazione, libero accesso alla medesime,
assenza di ingiustificati ostacoli legali ... alla circolazione delle
notizie  e  delle idee ; ed implica altresi' esclusione di interventi
dei pubblici poteri suscettibili di tradursi, anche indirettamente, e
contro le intenzioni, in forme di pressione per indirizzare la stampa
verso  obiettivi  predeterminati  di  preferenza"  (Corte cost. sent.
n. 21/1991).
    Non  solo,  dunque,  la  norma  provinciale viola l'art. 21 della
Costituzione,  ma  resta  confermato  che, in quanto incide su di una
materia che attiene alla struttura democratica dello Stato, investe i
diritti  civili  e  sociali  il  cui  livello di tutela rientra nella
legislazione esclusiva dello Stato.
    Anche    l'art. 8.3   della   legge   provinciale   e',   dunque,
costituzionalmente illegittimo.