IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 335 del 2002,
proposto  da  Savaresi  Loris,  rappresentato  e  difeso dagli avv.ti
Gianbattista  Scalvi e Filippo Almici, con domicilio eletto presso il
loro studio, in Brescia, via Aleardi n. 4;
    Contro   il   Prefetto  di  Brescia,  costituitosi  in  giudizio,
rappresentato  e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con
domicilio eletto in Brescia, via S. Caterina n. 6;
    Per  l'annullamento  del  decreto del Prefetto della provincia di
Brescia del 15 gennaio 2002, notificato il 7 marzo 2002, con il quale
e'  stata  decretata  da  revoca  della  patente  di  guida  ai sensi
dell'art.  120  del codice della strada, per la mancanza di requisiti
morali,  nonche'  di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e
conseguente.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto   l'atto  di  costituzione  in  giudizio  della  resistente
Amministrazione;
    Vista  la  propria ord. n. 292/2002 emessa nell'odierna Camera di
consiglio;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designato relatore, per la Camera di consiglio del 7 maggio 2002,
il cons. Sergio Conti;
    Uditi i difensori delle parti;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    Con  ricorso  notificato il 14 aprile 2002 e depositato presso la
segreteria della sezione il 17 aprile 2002, Savaresi Loris impugna il
decreto  del  Prefetto  di  Brescia con il quale e' stata disposta la
revoca  della  patente  di  guida, ai sensi dell'art. 130 del decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n. 285,  per  mancanza  dei requisiti
morali.
    Il Savaresi deduce le seguenti doglianze:
    "Violazione  di  legge,  errata  applicazione  dell'art.  120 del
decreto  legislativo  n. 285  del  1992;  eccesso  di potere sotto il
profilo  della  contraddittorieta', insufficienza ovvero incongruita'
della  motivazione,  incompletezza  dell'istruttoria, inopportunita',
manifesta ingiustizia, travisamento dei fatti".
    L'istante  chiede,  altresi',  la  sospensione  del provvedimento
impugnato,  allegando la sussistenza di un danno grave l'irreparabile
che dal provvedimento gli deriverebbe per la limitazione alla propria
attivita' di riparazione di autoveicoli.
    Si   e'   costituita   in  giudizio  l'intimata  Amministrazione,
chiedendo il rigetto del gravame.
    Con  separata  ordinanza,  pronunziata  nella  stessa  Camera  di
consiglio,   il  Collegio,  valutata  positivamente  la  gravita'  ed
irreparabilita'  del  danno  addotto,  ha accolto provvisoriamente la
domanda  incidentale di sospensione del provvedimento, rinviando ogni
definitiva  pronuncia  in  sede  cautelare  all'esito  del promovendo
giudizio  di  costituzionalita'  dell'art.  120, comma 1, del decreto
legislativo  n. 285  del  1992,  disposizione  della quale deve farsi
applicazione  ai  fini  dell'accertamento,  nella sede cautelare, del
requisito del fumus bonis juris del ricorso.

                            D i r i t t o

    Il  ricorrente  impugna il provvedimento in data 15 gennaio 2001,
ma  notificato  il  7  marzo 2002, con il quale e' stata disposta nei
suoi  confronti  la revoca della patente di guida cat. D per mancanza
dei requisiti morali.
    In  tale  atto,  l'Amministrazione  evidenzia che il Savaresi: 1)
risulta essere stato condannato dalla Corte d'appello di Brescia, con
sentenze   in   data   8 luglio  1983  e  in  data  21 gennaio  1988,
rispettivamente ad anni tre e mesi otto e ad anni sette di reclusione
per  i  reati  di  rapina  e  porto  illegale  di  armi;  2) e' stato
sottoposto  alla  misura  della  liberta'  vigilata  per  mesi 11 con
decreto  del  giudice  di sorveglianza di Brescia in data 15 febbraio
1985;  3)  e' stato assoggettato in data 18 gennaio 1996 ad ordinanza
di  rimpatrio  con  foglio  di via obbligatorio con ingiunzione a non
fare  ritorno nel Comune di Ravenna per anni tre. Inoltre, il decreto
prefettizio  richiama  il  rapporto in data 15 marzo 2000 del Comando
provinciale  dei  Carabinieri  di  Cremona  nel  quale si afferma che
"l'eventuale  uso  del  documento  di  guida  potrebbe  agevolare  la
commissione di reati della stessa natura di quelli emergenti a carico
del Savaresi".
    Alla  stregua  di  tali  premesse l'atto in questa sede impugnato
conclude nel senso che "l'interessato non riassuma i requisiti morali
per  il  rilascio  o  il mantenimento della patente di guida e che il
possesso  del  documento  potrebbe  agevolare la commissione di reati
della  stessa  natura  di  quelli  emergenti  per  cui  e' gia' stato
condannato"   nonche'   che   "l'applicazione  della  ...  misura  di
prevenzione  ove  non intervenga la riabilitazione, impone l'adozione
del provvedimento di revoca della patente".
    Il  ricorrente  lamenta  che  l'Amministrazione avrebbe affermato
apoditticamente  che  sussiste  la  possibilita'  di  utilizzo  della
patente per la commissione di reati, senza prendere in considerazione
la  circostanza  che  dalla data dell'ultima condanna e' trascorso un
rilevante  lasso  temporale  (piu' di quindici anni) e che l'utilizzo
della  patente  risulta  necessario  per  l'esercizio  della  propria
attivita'   lavorativa   (commercio   e  riparazione  di  autoveicoli
d'epoca).
    Il    provvedimento    prefettizio    costituisce    applicazione
dell'art. 120  del  d.lgs 30 aprile 1992, n. 285, il quale al comma 1
dispone: "La patente di guida e' revocata dal prefetto ai delinquenti
abituali,  professionali  o  per  tendenza e a coloro che sono o sono
stati  sottoposti  a  misure  di sicurezza personali o alle misure di
prevenzione  previste  dalla  legge  27  dicembre 1956, n. 1423, come
sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio
1965,  n. 575,  cosi'  come  successivamente  modificata e integrata,
fatti  salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonche' alle
persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando
l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione
di reati della stessa natura.".
    Peraltro,  su  detta  disposizione, nella parte in cui disciplina
gli  elementi  ostativi  al  possesso  dei  requisiti  morali  per il
rilascio  del  documento  abilitativo  alla  guida di autoveicoli, e'
intervenuta, con piu' pronunce, la Corte costituzionale.
    Infatti,  con  sentenza  14-21  ottobre  1998,  n. 354,  e' stata
dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  del  combinato disposto
degli  articoli 120,  comma  1,  e  130,  comma  1, lettera b), nella
versione  anteriore  alla  modifica  introdotta  dal d.P.R. 19 aprile
1994,  n. 575, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei
confronti  di  coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza
personali.
    Successivamente,  con  la  sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427, la
Corte  ha  dichiarato  l'illegittimita'  del combinato disposto degli
articoli 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), nella parte in cui
prevede  la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che
sono  sottoposti  alla  misura  di  cui all'art. 2, legge 27 dicembre
1956, n. 1423.
    Infine,  con  la  sentenza  5-17  luglio  2001,  n. 251, e' stata
dichiarata  l'illegittimita'  dell'art. 120,  comma  1,  in relazione
all'art. 130,  comma  1,  lettera  b),  nella parte in cui prevede la
revoca   della  patente  nei  confronti  di  coloro  che  sono  stati
sottoposti  alle  misure  di  prevenzione  previste  dalla  legge  27
dicembre  1956,  n. 1423,  come sostituita dalla legge 3 agosto 1988,
n. 327,  nonche'  dalla  legge  31  maggio  1965,  n. 575, cosi' come
successivamente modificata e integrata.
    Alla  luce  di tali pronunce, si pone il problema se possa ancora
sorreggere  l'atto prefettizio il riferimento alle circostanza che il
Savaresi  e'  stato sottoposto a rimpatrio con f.v.o. e alla liberta'
vigilata.
    Va   considerato   che,   secondo   l'art. 136,  comma  1,  della
Costituzione,  la  norma di cui sia stata dichiarata l'illegittimita'
costituzionale  "cessa  di avere efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione  della  decisione"  e  che  secondo l'art. 30, comma 3,
della  legge  11 marzo 1953, n. 87, essa non puo' "avere applicazione
dal  giorno  successivo  alla pubblicazione della decisione". Da cio'
discende il principio della c.d. "retroattivita'" della dichiarazione
di illegittimita' costituzionale e della sua operativita' anche al di
fuori del giudizio nel quale e' emersa la questione di illegittimita'
costituzionale; principio la cui applicazione incontra un limite solo
negli  effetti  che  la  norma  incostituzionale  abbia nel frattempo
prodotto  in  modo  irrevocabile,  come  avviene in conseguenza della
preclusione  nascente  dal  giudicato  o  del  decorso dei termini di
prescrizione  o  di  decadenza,  ovvero per l'esaurirsi degli effetti
dell'atto o del rapporto (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 1996,
n. 740).
    Tuttavia,  poiche'  nel  processo amministrativo il sindacato del
giudice  e'  circoscritto  ai  motivi  dedotti  nel ricorso, sorge il
problema  se  i  principi anzidetti trovino applicazione quando, come
nella specie; il vizio di illegittimita' costituzionale non sia stato
prospettato nell'atto introduttivo del giudizio.
    Al    quesito    va   data   risposta   positiva   alla   stregua
dell'insegnamento  del  supremo  consesso  amministrativo (cfr. Cons.
Stato,  sez.  V, 6 febbraio 1999, n. 138, e Ad. Plen., 8 aprile 1963,
n. 8), le cui considerazioni e conclusioni il Collegio fa proprie.
    Secondo  l'art. 1  della  legge  costituzionale  9 febbraio 1948,
n. 1,  il  cui disposto e' reiterato dall'art. 23, terzo comma, della
legge   11   marzo   1953,   n. 87,   la  questione  di  legittimita'
costituzionale  puo'  essere  "rilevata  d'ufficio o sollevata da una
delle  parti  nel corso del giudizio". Una formulazione cosi' ampia e
incondizionata  indica  che  il  potere  di  sollevare  d'ufficio  la
questione  compete in eguale misura ad ogni giudice senza limitazione
alcuna,   e   cioe'   non  solo  per  risolvere  dubbi  su  questioni
pregiudiziali  rilevabili d'ufficio, ma anche per risolvere il merito
della  controversia.  Deve  escludersi che l'esercizio in concreto di
tale potere, che ha fonte in una norma costituzionale, trovi ostacolo
nei   principi  di  legge  ordinaria,  secondo  i  quali  il  giudice
amministrativo  decide  solo  sui motivi dedotti dal ricorrente. Vero
e',  invece,  che  l'ambito  dei  poteri  di  cognizione  del giudice
amministrativo  trova  definizione  nel quadro normativo complessivo,
quale definito, in primo luogo, dalle norme di rango costituzionale.
    La conseguenza di tutto cio' e' che il giudice amministrativo ha,
come   qualsiasi   altra  autorita'  giurisdizionale,  il  potere  di
sollevare  di ufficio nel corso del giudizio la questione concernente
la  legittimita' costituzionale della norma sulla cui applicazione si
controverte;  egualmente,  per  ragioni di intrinseca coerenza, ha il
potere  di  trarre  d'ufficio  le  conseguenze,  ivi  compresa quella
dell'annullamento   dell'atto,   dalla   sentenza  della  Corte  che,
risolvendo  l'eccezione  sollevata  in  altro giudizio, ha dichiarato
l'incostituzionalita' della norma.
    D'altra  parte,  va considerato che il giudice, quando si esprime
sul  provvedimento impugnato, e' chiamato, sia pure in modo indiretto
ed  implicito, a fare applicazione della norma nella quale esso trova
legittimazione.  In  cio' trova giustificazione sul piano sostanziale
l'attribuzione  del  potere  di sollevare d'ufficio la questione, ove
sussistano  dubbi  sulla costituzionalita' della norma, o di prendere
atto della incostituzionalita' gia' dichiarata.
    Pertanto,   il  decreto  prefettizio  in  questa  sede  impugnato
risulta,  in applicazione dei suddetti principi, validamente sorretto
solamente  dal  richiamo all'intervenuta condanna del Savaresi a pena
detentiva  superiore  ai tre anni, in applicazione della disposizione
posta dall'art. 120 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
    Cio'  giustifica  la  rilevanza  della  questione di legittimita'
costituzionale  che  il Collegio ritiene di dover sollevare d'ufficio
avverso  il  cit. art. 120, nella parte in cui prevede che la patente
venga  revocata  ai  soggetti condannati a pena non inferiore ad anni
tre,  ove  l'utilizzazione  del documento di guida possa agevolare la
commissione di reati della stessa natura.
    Va  chiarito  che  non puo' costituire ostacolo alla proposizione
della   questione  di  legittimita'  costituzionale  la  sopravvenuta
sostituzione  dell'originaria  disposizione  di rango legislativo con
altra di contenuto corrispondente ma di rango secondario.
    Occorre  premettere  che  il Governo, con l'art. 2 della legge 24
dicembre   1993,   n. 537,   era   stato   autorizzato,   a  fini  di
semplificazione  e snellimento, ad adottare norme di regolamentazione
di un elenco di procedimenti amministrativi, da operarsi alla stregua
di  indicati  criteri  e principi guida (comma settimo), prevedendosi
che le norme - anche di legge - regolatrici dei medesimi procedimenti
fossero  abrogate  con  effetto  dalla  data di entrata in vigore dei
regolamenti in questione (ottavo comma).
    In  particolare,  in  attuazione  del  soprarichiamato art. 2, e'
stato  emanato il d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 - regolamento recante
la disciplina di procedimenti per il rilascio e la duplicazione della
patente  di  guida  di  veicoli  -  con il quale si e' proceduto, fra
l'altro,  alla riscrittura dell'art. 120 del codice della strada, che
risulta   -   per  la  parte  concernente  le  condizioni  soggettive
comportanti  la  revoca  della  patente  di  guida  - sostanzialmente
riproduttivo della vecchia disciplina.
    Peraltro,  come e' stato osservato (cfr. Tribunale amministrativo
regionale   Reggio   Calabria   ord.   26 gennaio   2000,   Tribunale
amministrativo  regionale Brescia, ord. 4 settembre 2000, n. 682), il
d.P.R.  non  poteva  operare, a tenore della legge abilitante, alcuna
innovazione di carattere sostanziale, essendo rivolto solo a disporre
in  materia  di  procedimento, con la conseguenza che l'aver disposto
fuori   dell'ambito   consentito  dalla  delega  regolamentate  rende
inoperante  - nella parte sostanziale che qui interessa - la clausola
abrogativa  delle  norme,  anche  di  legge,  anteriori.  Pertanto la
disposizione  di carattere sostanziale della cui costituzionalita' la
sezione  dubita,  al  di  la'  della formale sostituzione dell'intera
norma  da  parte  del  regolamento,  continua a rivestire i caratteri
della  legge,  secondo  l'originaria fonte che ha introdotto il testo
del codice della strada e su di essa puo' esercitarsi il controllo di
costituzionalita'  (cfr. sul punto la sentenza n. 251 del 5/17 luglio
2001 della Corte costituzionale).
    La  questione  di costituzionalita' che si solleva per violazione
dell'art. 76   Cost.,   oltre   che   rilevante,   appare  anche  non
manifestamente    infondata,    in    relazione    alla   consolidata
giurisprudenza   costituzionale   formatasi   al  riguardo  (cfr.  le
decisioni  nn. 305  del  24 luglio 1996; 354 del 21 ottobre 1998; 427
del 18 ottobre 2000 e 251 del 17 luglio 2001).
    Infatti,  con  l'art. 1,  comma  1,  della  legge 13 giugno 1991,
n. 190,  il Governo e' stato delegato ad adottare disposizioni aventi
valore  di  legge  intese  a  "rivedere e riordinare" la legislazione
vigente  in  materia  di  circolazione  stradale.  La  lettera t) del
successivo  art. 2  prevedeva,  in  particolare,  il  "riesame  della
disciplina  ...  della  revoca  della  patente  di  guida,  anche con
riferimento  ai  soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale"
nonche' a misure di prevenzione.
    La  legge di delegazione ha identificato direttamente, quale base
di   partenza   dell'attivita'   delegata,  il  codice  della  strada
previgente,  le  cui  disposizioni, pero' - in mancanza di principi e
criteri  direttivi  idonei  a circoscrivere le scelte direzionali del
Governo  -  non  potevano  essere  legittimamente modificate da norme
dell'esecutivo  del  tutto innovative rispetto al sistema legislativo
previdente.
    In  particolare,  poiche'  le disposizioni del nuovo codice della
strada  sulla  revoca  della  patente "alle persone condannate a pena
detentiva,  non  inferiore  a  tre  anni,  quando l'utilizzazione del
documento  di  guida  possa  agevolare  la commissione di reati della
stessa natura" (art. 120, comma 2, nella sua versione originaria, del
d.lgs.  30  aprile  1992,  n. 285:  requisiti  morali per ottenere il
rilascio   della  patente  di  guida)  non  trovano  riscontro  nella
legislazione  previgente (articoli 82, primo comma, e 91, tredicesimo
comma, numero 2, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), risulta evidente
che  la citata disposizione dell'art. 120, in relazione al successivo
art. 130,  comma 1,  lettera  b), del d.lgs. n. 285 del 1992, viene a
violare  l'art. 2,  lettera  t), della legge n. 190 del 1991 e quindi
l'art. 76  della  Costituzione,  introducendo  una  nuova disciplina,
quando  il  Governo  era  stato  delegato "ad operare un mero riesame
della  disciplina  della  revoca  della patente di guida", che "ha da
essere  intesa  in un senso minimale, che non consente di per se', in
mancanza  di  specifiche disposizioni abilitanti, l'adozione di norme
che  sono  sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo
preesistente"  (cfr.,  da  ultimo,  la sentenza del 5/17 luglio 2001,
n. 251 della Corte costituzionale).
    Ed  in  relazione  proprio a tali caratteri della delega e' stata
dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  della  disposizione ora
impugnata  nei  confronti delle persone che erano state sottoposte in
passato  a  misura  di  sicurezza  personale  (sentenza n. 354 del 21
ottobre  1998)  o  a  misure di prevenzione, disciplinate dalle leggi
n. 1423/1956 e n. 575/1965, ma che non risultavano in atto sottoposte
a  tali  misure  (citata  sentenza  n. 251  del  2001),  dato che gli
articoli 82,  primo  comma, e 91, tredicesimo comma, del codice della
strada  previgente  non  prevedevano  la  revoca  della  patente  nei
confronti  di  coloro che fossero stati sottoposti a pregresse misure
di  sicurezza  personale  o  di  prevenzione, e che non erano piu' in
corso di applicazione.
    Parimenti,  con riferimento alla fattispecie in esame, nel codice
della  strada di cui t.u. 15 giugno 1959, n. 393, non era prevista la
revoca  della  patente "alle persone condannate a pena detentiva, non
inferiore  a  tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida
possa agevolare la commissione di reati della stessa natura".
    Oltre  che per il contrasto con la legge di delega, in violazione
dell'art. 76  della  Costituzione, il Collegio ritiene sussista anche
questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 120 in relazione
ai principi posti dall'art. 4 della Costituzione.
    La  previsione  della  revoca della patente di guida si configura
come misura capace di porre una irragionevole limitazione all'accesso
al lavoro.
    Invero  va osservato che le limitazioni che la legge puo' porre a
tutela  di  altri  interessi  aventi protezione costituzionale, nella
specie  la  sicurezza  della  collettivita',  non possono giungere al
punto di determinare la pratica soppressione o comunque la gravissima
compromissione del diritto individuale.
    E del resto la mobilita' attraverso il mezzo privato costituisce,
per  un  rilevante numero di attivita' lavorative (specie nell'ambito
artigianale)   elemento   imprescindibile,   cosi'   che   la  misura
interdittiva  risulta  capace  di  precludere,  per  ampi settori, ai
soggetti  che siano stati condannati a pena detentiva non inferiore a
tre  anni, la possibilita' di esercitare il diritto-dovere al lavoro,
sancito dall'art. 4 della Costituzione.
    In   tal   modo   viene,   oltretutto,  resa  piu'  difficile  la
possibilita',   per   tali   soggetti,   di   operare   un  effettivo
reinserimento   nella  societa'  dopo  aver  scontato  la  pena,  con
sostanziale  vanificazione  della finalita' riabilitativa del sistema
penale.