IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

    Esaminati gli atti contenuti nel fascicolo processuale n. 73/02 R
g.u.p. a carico del minore H.M., in atti generalizzato, irreperibile,
libero, contumace.
    Imputato  del  reato  di  cui  agli  articoli 624,  624-bis,  625
numeri 2  e  7  c.p.  per  essersi  impossessato,  al  fine di trarne
profitto,  con piu' atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, di
numerosi  monili  in  oro  del  valore  di  lire 5.000.000 circa, che
sottraeva dall'abitazione di Imperio Angelina, nonche' dall'auto FIAT
147  tg. CS 242285, parcheggiata sulla pubblica via, di proprieta' di
Maceri Vincenzo. In Tortora, il 27 luglio 2001.

                            O s s e r v a

    A  seguito  di  richiesta  avanzata  dal p.m.m. sede, di rinvio a
giudizio  del  minore  sopra  generalizzato  per  il  reato di cui in
rubrica,   e'   stata  fissata  l'odierna  udienza  preliminare,  ove
preliminarmente   il   Giudicante  evidenziava  l'incostituzionalita'
dell'art. 32  d.P.R.  n. 448/1988, cosi' come modificato dall'art. 22
della legge n. 63\2001 per le seguenti ragioni.
    L'art. 22  legge  n. 63/2001  ha  sostituito il primo comma dell'
art. 32  d.P.R.  n. 448/1988, introducendo un vero e proprio elemento
negoziale  quale presupposto per la definizione del processo minorile
in  sede  di  udienza  preliminare,  in specie, subordina al consenso
dell'imputato,  da  esprimere  in  limine  litis,  l'emissione  della
sentenza di non luogo a procedere.
    Tale  nuovo  testo  normativo  intende palesemente costituire una
trasposizione  del  principio  costituzionale  sancito  dall'art. 111
comma  5 della Carta costituzionale; tuttavia, appare subito alquanto
singolare  che una regola siffatta sia stata prevista in relazione ai
soli epiloghi favorevoli all'imputato.
    E'  evidente, infatti, che il disposto costituzionale postula una
sorta   di  disponibilita'  del  diritto  al  dibattimento  in  vista
esclusivamente di una probabile pronuncia di colpevolezza, attraverso
il  consenso  manifestabile  dall'imputato  ad  utilizzare  gli  atti
formati  fuori  dal contraddittorio e solo in tale ottica il consenso
del  giudicabile,  o  meglio  la  sua  rinuncia  al  contraddittorio,
costituisce  una  condizione  essenziale  per  una eventuale condanna
anticipata.
    Il  silenzio della norma costituzionale in relazione alle ipotesi
di  proscioglimento  sembra,  invece, autorizzare l'asserzione che il
potere  negoziale  conferito  all'imputato rappresenti unicamente uno
strumento  utile  a  garantire una piena attuazione del principio del
"favor  rei", permettendo all'imputato minorenne di rinunciare ad una
definizione   anticipata   del  processo  nella  prospettiva  di  una
pronuncia dibattimentale appunto piu' favorevole.
    Se   tali   premesse   sono   esatte,   si   deve  convenire  che
l'interpretazione (quantomeno quella letterale) della disposizione in
esame denota un'evidente irrazionalita'.
    Ed  invero,  in  primo  luogo  non  si comprende la "ratio" della
previsione  di  un  consenso  del  giudicabile,  peraltro  minorenne,
finalizzato  alla  declaratoria  di  una  sentenza  di  non  luogo  a
procedere  a  carattere  pienamente  assolutorio ovvero avente tenore
meramente  "dichiarativo" rispetto, ad esempio, ad ipotesi di difetto
di condizione di procedibilita'; in secondo luogo, incomprensibile ed
ancor  piu'  irragionevole appare la situazione, piuttosto frequente,
rappresentata  dalla  definibilita'  del giudizio "in malam partem" a
prescindere  dalla  volonta' dell'imputato o, addirittura, nonostante
il  dissenso di quest'ultimo, come accade nelle ipotesi di condanna a
pena pecuniaria ai sensi dell' art. 32 comma 2 cit.
    In  simili  evenienze,  infatti,  il  g.u.p. che non condivida la
richiesta  di  condanna  del  p.m.m., deve inevitabilmente rinviare a
giudizio  il  minore  ancorche'  appaiano  configurabili  ipotesi  di
proscioglimento nel merito o di improcedibilita'.
    In  altri termini, la nuova veste dell'art. 32 comma 1 conferisce
al  minore il diritto "potestativo" al dibattimento nella prospettiva
di   un   proscioglimento   piu'   "garantito"   rispetto   a  quello
prospettabile  in  udienza preliminare ma, nel contempo, lo espone al
rischio  di una condanna in ordina alla quale non puo' vantare alcuna
pretesa.
    Entrambe  le  situazioni  sopra  richiamate  evidenziano  poi  un
ulteriore   profilo   di   irrazionalita'   della   nuova  disciplina
dell'udienza  preliminare  minorile  nell'ipotesi  in  cui  il minore
manifesti   il  proprio  dissenso  alla  definizione  anticipata  del
giudizio:  in  un caso, infatti, l' udienza si appalesa inutile nella
misura   in   cui  abdica  alla  duplice  funzione  di  filtro  delle
imputazioni azzardate e di verifica della praticabilita' di soluzioni
paraprocessuali  a  carattere  educativo,  in  favore  di  un epilogo
automatico  rappresentato  da  un  dibattimento  il  piu' delle volte
altrettanto  inutile; nell'altro, la richiesta di condanna del p.m.m.
sfocia  in  un'inaccettabile limitazione delle alternative decisorie,
precludendo   agli  epiloghi  proscioglitivi  previsti  dall'art. 129
c.p.p.  e differenziando, sotto tale aspetto, il giudizio speciale in
questione  dal  procedimento per decreto, cui il legislatore minorile
si  e'  espressamente  ispirato,  rispetto  al  quale le cause di non
punibilita' costituiscono vere e proprie condizioni impeditive.
    Sembra  a  questo  giudice  indispensabile  un  intervento  della
suprema  Corte per "avallare" quantomeno la seguente interpretazione:
il  diritto  dell'imputato al contraddittorio dibattimentale dovrebbe
incontrare  il  limite  invalicabile  rappresentato  dal rispetto del
principio  del  "favor  innocentiae",  alla  luce  del  quale  sembra
opportuno imporre, o meglio consentire, al giudicante di emettere una
sentenza  di  non  luogo a procedere nelle ipotesi di proscioglimento
c.d. "pieno", poiche' il dovere di declaratoria immediata costituisce
un principio generale immanente al sistema processuale penale.
    Ci  si  permette  di  evidenziare che, in tali casi, l'assenza di
pregiudizi  sul  piano  processuale  e  la  correlativa carenza di un
interesse,  meritevole  di  tutela, a proseguire il processo, implica
una  fisiologica  irrilevanza  dell'eventuale  dissenso dell'imputato
alla definizione anticipata del giudizio.
    Peraltro,   la   disponibilita'   tout   court   del  diritto  al
dibattimento  in capo all'imputato, sia esso minorenne o maggiorenne,
sembra giustificare piu' di una riserva sulla costituzionalita' della
disposizione in questione alla luce dell'art. 101 comma 2 Cost.
    A  "fortiori",  sembra  assolutamente  ingiustificata  la mancata
previsione  di  un potere dispositivo dell'imputato con riguardi alla
fattispecie di condanna prevista dall'art. 32 comma 2.
    Rafforza   il   convincimento   del   collegio   in  ordine  alla
indefettibilita'  di  un  celere  intervento  della  corte  la palese
constatazione   che   la  innovazione  legislativa  e'  difficilmente
conciliabile  con i fondamentali principi di minima offensivita' e di
destigmatizzazione del minore.
    In  un sistema in cui si considera "fisiologica" la rinuncia alla
pretesa  punitiva  nell'ottica  dell'educazione  del  minore,  appare
illogica   una   tutela   estrema  del  diritto  al  contraddittorio,
un'incomprensibile  ipertutela  apprestata  dal legislatore, al punto
che  un  semplice  dissenso immotivato puo' pregiudicare un risultato
positivo sotto il profilo educativo.
    Ulteriori  e  forti perplessita' derivano poi dalla differenza di
disciplina  intercorrente tra la nuova udienza preliminare minorile e
l'omologa  fase  del  rito  per  gli adulti, in cui la disponibilita'
degli epiloghi non ha cittadinanza.
    Di  qui  un'alternativa ermeneutica che sfocia in ogni caso in un
dubbio  sulla  legittimita' costituzionale della norma in esame: o la
assoluta disponibilita' del diritto al dibattimento nel rito minorile
rappresenta,   come   appena   detto,  un  eccesso  di  tutela  delle
prerogative  dell'imputato,  assai  poco  razionale in un ordinamento
imperniato  sulla  funzione  educativa  e  sul  principio  di  minima
offensivita'  del  processo, o la disciplina dell'udienza preliminare
per  gli  adulti configura una evidente disparita' di trattamento tra
imputati maggiorenni e imputati minorenni.
    Alla  luce  delle considerazioni che precedono, appare quanto mai
opportuno  il  consenso  della  Corte ad una interpretazione che, pur
forzando  indubbiamente  il  dato  letterale della norma, consenta di
razionalizzare   la  disciplina  dell'udienza  preliminare  minorile,
sostenendo  che evadono dalla disciplina "negoziale" tutte le ipotesi
di  irrilevanza  del  dissenso ovvero della mancanza del consenso per
"oggettiva" carenza di interesse dell'imputato al dibattimento.
    Diversamente opinando, si dovrebbe ammettere che il nuovo dettato
costituzionale pone irrimediabilmente in crisi l'intero sistema delle
decisioni proscioglitive a carattere anticipatorio.
    Le  considerazioni  che precedono sembrano al collegio pienamente
utilizzabili  nella fattispecie concreta dell'odierno procedimento il
cui   imputato  si  e'  reso  irreperibile  ed  e'  stato  dichiarato
contumace.
    Invero,  si  ribadisce, il tenore letterale dell' art. 32 prevede
una  espressa e specifica richiesta rivolta direttamente all'imputato
e sembra ripudiare forme di consenso presunto o tacito.
    Ne  deriva  che in caso di contumacia o di assenza dell'imputato,
il  g.u.p.  puo'  si'  valersi  dello strumento previsto dall'art. 31
comma 1 d.P.R. n. 448/1988, disponendo l'accompagnamento coattivo del
minore   al   fine  di  effettuare  la  richiesta  di  consenso,  ma,
l'eventuale   ineseguibilita'   della   misura   accompagnatoria  per
irreperibilita'   dell'imputato   o   per   altre   ragioni  preclude
ineluttabilmente la definizione anticipata del giudizio.
    Ne', d'altro canto, puo' replicarsi che l' irreperibilita' e' una
scelta  addebitabile  all'imputato  poiche',  trattandosi  di persona
minorenne,  il  cambio  di  residenza o di domicilio, senza informare
l'autorita'  giudiziaria procedente, potrebbe essere il frutto di una
esclusiva scelta degli esercenti la potesta' genitoriale.
    Ecco  allora  la necessita' di "legittimare" le ipotesi auspicate
da  questo  collegio  di  irrilevanza  del  dissenso  o  del  mancato
consenso,  imperniate  sulla  carenza  di  interesse  dell'imputato a
proseguire il processo.
    Se   tale  linea  interpretativa  proposta  non  dovesse  trovare
l'indefettibile  copertura Costituzionale, si dovrebbe concludere che
l'impossibilita' di assicurare la presenza dell'interessato finirebbe
per  "sterilizzare"  l'udienza  preliminare  minorile,  essendo  ogni
epilogo interdetto in difetto di consenso.
    Pertanto  appare  necessario  rimettere  gli  atti  del  presente
procedimento  penale  alla  Corte costituzionale affinche' esamini la
legittimita'  dell'art. 32,  comma 1, d.P.R. n. 448/1988 in relazione
all'art. 3, 111, comma 2, 4 e 5 Cost.