IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
Esaminati gli atti contenuti nel fascicolo processuale n. 73/02 R
g.u.p. a carico del minore H.M., in atti generalizzato, irreperibile,
libero, contumace.
Imputato del reato di cui agli articoli 624, 624-bis, 625
numeri 2 e 7 c.p. per essersi impossessato, al fine di trarne
profitto, con piu' atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, di
numerosi monili in oro del valore di lire 5.000.000 circa, che
sottraeva dall'abitazione di Imperio Angelina, nonche' dall'auto FIAT
147 tg. CS 242285, parcheggiata sulla pubblica via, di proprieta' di
Maceri Vincenzo. In Tortora, il 27 luglio 2001.
O s s e r v a
A seguito di richiesta avanzata dal p.m.m. sede, di rinvio a
giudizio del minore sopra generalizzato per il reato di cui in
rubrica, e' stata fissata l'odierna udienza preliminare, ove
preliminarmente il Giudicante evidenziava l'incostituzionalita'
dell'art. 32 d.P.R. n. 448/1988, cosi' come modificato dall'art. 22
della legge n. 63\2001 per le seguenti ragioni.
L'art. 22 legge n. 63/2001 ha sostituito il primo comma dell'
art. 32 d.P.R. n. 448/1988, introducendo un vero e proprio elemento
negoziale quale presupposto per la definizione del processo minorile
in sede di udienza preliminare, in specie, subordina al consenso
dell'imputato, da esprimere in limine litis, l'emissione della
sentenza di non luogo a procedere.
Tale nuovo testo normativo intende palesemente costituire una
trasposizione del principio costituzionale sancito dall'art. 111
comma 5 della Carta costituzionale; tuttavia, appare subito alquanto
singolare che una regola siffatta sia stata prevista in relazione ai
soli epiloghi favorevoli all'imputato.
E' evidente, infatti, che il disposto costituzionale postula una
sorta di disponibilita' del diritto al dibattimento in vista
esclusivamente di una probabile pronuncia di colpevolezza, attraverso
il consenso manifestabile dall'imputato ad utilizzare gli atti
formati fuori dal contraddittorio e solo in tale ottica il consenso
del giudicabile, o meglio la sua rinuncia al contraddittorio,
costituisce una condizione essenziale per una eventuale condanna
anticipata.
Il silenzio della norma costituzionale in relazione alle ipotesi
di proscioglimento sembra, invece, autorizzare l'asserzione che il
potere negoziale conferito all'imputato rappresenti unicamente uno
strumento utile a garantire una piena attuazione del principio del
"favor rei", permettendo all'imputato minorenne di rinunciare ad una
definizione anticipata del processo nella prospettiva di una
pronuncia dibattimentale appunto piu' favorevole.
Se tali premesse sono esatte, si deve convenire che
l'interpretazione (quantomeno quella letterale) della disposizione in
esame denota un'evidente irrazionalita'.
Ed invero, in primo luogo non si comprende la "ratio" della
previsione di un consenso del giudicabile, peraltro minorenne,
finalizzato alla declaratoria di una sentenza di non luogo a
procedere a carattere pienamente assolutorio ovvero avente tenore
meramente "dichiarativo" rispetto, ad esempio, ad ipotesi di difetto
di condizione di procedibilita'; in secondo luogo, incomprensibile ed
ancor piu' irragionevole appare la situazione, piuttosto frequente,
rappresentata dalla definibilita' del giudizio "in malam partem" a
prescindere dalla volonta' dell'imputato o, addirittura, nonostante
il dissenso di quest'ultimo, come accade nelle ipotesi di condanna a
pena pecuniaria ai sensi dell' art. 32 comma 2 cit.
In simili evenienze, infatti, il g.u.p. che non condivida la
richiesta di condanna del p.m.m., deve inevitabilmente rinviare a
giudizio il minore ancorche' appaiano configurabili ipotesi di
proscioglimento nel merito o di improcedibilita'.
In altri termini, la nuova veste dell'art. 32 comma 1 conferisce
al minore il diritto "potestativo" al dibattimento nella prospettiva
di un proscioglimento piu' "garantito" rispetto a quello
prospettabile in udienza preliminare ma, nel contempo, lo espone al
rischio di una condanna in ordina alla quale non puo' vantare alcuna
pretesa.
Entrambe le situazioni sopra richiamate evidenziano poi un
ulteriore profilo di irrazionalita' della nuova disciplina
dell'udienza preliminare minorile nell'ipotesi in cui il minore
manifesti il proprio dissenso alla definizione anticipata del
giudizio: in un caso, infatti, l' udienza si appalesa inutile nella
misura in cui abdica alla duplice funzione di filtro delle
imputazioni azzardate e di verifica della praticabilita' di soluzioni
paraprocessuali a carattere educativo, in favore di un epilogo
automatico rappresentato da un dibattimento il piu' delle volte
altrettanto inutile; nell'altro, la richiesta di condanna del p.m.m.
sfocia in un'inaccettabile limitazione delle alternative decisorie,
precludendo agli epiloghi proscioglitivi previsti dall'art. 129
c.p.p. e differenziando, sotto tale aspetto, il giudizio speciale in
questione dal procedimento per decreto, cui il legislatore minorile
si e' espressamente ispirato, rispetto al quale le cause di non
punibilita' costituiscono vere e proprie condizioni impeditive.
Sembra a questo giudice indispensabile un intervento della
suprema Corte per "avallare" quantomeno la seguente interpretazione:
il diritto dell'imputato al contraddittorio dibattimentale dovrebbe
incontrare il limite invalicabile rappresentato dal rispetto del
principio del "favor innocentiae", alla luce del quale sembra
opportuno imporre, o meglio consentire, al giudicante di emettere una
sentenza di non luogo a procedere nelle ipotesi di proscioglimento
c.d. "pieno", poiche' il dovere di declaratoria immediata costituisce
un principio generale immanente al sistema processuale penale.
Ci si permette di evidenziare che, in tali casi, l'assenza di
pregiudizi sul piano processuale e la correlativa carenza di un
interesse, meritevole di tutela, a proseguire il processo, implica
una fisiologica irrilevanza dell'eventuale dissenso dell'imputato
alla definizione anticipata del giudizio.
Peraltro, la disponibilita' tout court del diritto al
dibattimento in capo all'imputato, sia esso minorenne o maggiorenne,
sembra giustificare piu' di una riserva sulla costituzionalita' della
disposizione in questione alla luce dell'art. 101 comma 2 Cost.
A "fortiori", sembra assolutamente ingiustificata la mancata
previsione di un potere dispositivo dell'imputato con riguardi alla
fattispecie di condanna prevista dall'art. 32 comma 2.
Rafforza il convincimento del collegio in ordine alla
indefettibilita' di un celere intervento della corte la palese
constatazione che la innovazione legislativa e' difficilmente
conciliabile con i fondamentali principi di minima offensivita' e di
destigmatizzazione del minore.
In un sistema in cui si considera "fisiologica" la rinuncia alla
pretesa punitiva nell'ottica dell'educazione del minore, appare
illogica una tutela estrema del diritto al contraddittorio,
un'incomprensibile ipertutela apprestata dal legislatore, al punto
che un semplice dissenso immotivato puo' pregiudicare un risultato
positivo sotto il profilo educativo.
Ulteriori e forti perplessita' derivano poi dalla differenza di
disciplina intercorrente tra la nuova udienza preliminare minorile e
l'omologa fase del rito per gli adulti, in cui la disponibilita'
degli epiloghi non ha cittadinanza.
Di qui un'alternativa ermeneutica che sfocia in ogni caso in un
dubbio sulla legittimita' costituzionale della norma in esame: o la
assoluta disponibilita' del diritto al dibattimento nel rito minorile
rappresenta, come appena detto, un eccesso di tutela delle
prerogative dell'imputato, assai poco razionale in un ordinamento
imperniato sulla funzione educativa e sul principio di minima
offensivita' del processo, o la disciplina dell'udienza preliminare
per gli adulti configura una evidente disparita' di trattamento tra
imputati maggiorenni e imputati minorenni.
Alla luce delle considerazioni che precedono, appare quanto mai
opportuno il consenso della Corte ad una interpretazione che, pur
forzando indubbiamente il dato letterale della norma, consenta di
razionalizzare la disciplina dell'udienza preliminare minorile,
sostenendo che evadono dalla disciplina "negoziale" tutte le ipotesi
di irrilevanza del dissenso ovvero della mancanza del consenso per
"oggettiva" carenza di interesse dell'imputato al dibattimento.
Diversamente opinando, si dovrebbe ammettere che il nuovo dettato
costituzionale pone irrimediabilmente in crisi l'intero sistema delle
decisioni proscioglitive a carattere anticipatorio.
Le considerazioni che precedono sembrano al collegio pienamente
utilizzabili nella fattispecie concreta dell'odierno procedimento il
cui imputato si e' reso irreperibile ed e' stato dichiarato
contumace.
Invero, si ribadisce, il tenore letterale dell' art. 32 prevede
una espressa e specifica richiesta rivolta direttamente all'imputato
e sembra ripudiare forme di consenso presunto o tacito.
Ne deriva che in caso di contumacia o di assenza dell'imputato,
il g.u.p. puo' si' valersi dello strumento previsto dall'art. 31
comma 1 d.P.R. n. 448/1988, disponendo l'accompagnamento coattivo del
minore al fine di effettuare la richiesta di consenso, ma,
l'eventuale ineseguibilita' della misura accompagnatoria per
irreperibilita' dell'imputato o per altre ragioni preclude
ineluttabilmente la definizione anticipata del giudizio.
Ne', d'altro canto, puo' replicarsi che l' irreperibilita' e' una
scelta addebitabile all'imputato poiche', trattandosi di persona
minorenne, il cambio di residenza o di domicilio, senza informare
l'autorita' giudiziaria procedente, potrebbe essere il frutto di una
esclusiva scelta degli esercenti la potesta' genitoriale.
Ecco allora la necessita' di "legittimare" le ipotesi auspicate
da questo collegio di irrilevanza del dissenso o del mancato
consenso, imperniate sulla carenza di interesse dell'imputato a
proseguire il processo.
Se tale linea interpretativa proposta non dovesse trovare
l'indefettibile copertura Costituzionale, si dovrebbe concludere che
l'impossibilita' di assicurare la presenza dell'interessato finirebbe
per "sterilizzare" l'udienza preliminare minorile, essendo ogni
epilogo interdetto in difetto di consenso.
Pertanto appare necessario rimettere gli atti del presente
procedimento penale alla Corte costituzionale affinche' esamini la
legittimita' dell'art. 32, comma 1, d.P.R. n. 448/1988 in relazione
all'art. 3, 111, comma 2, 4 e 5 Cost.