LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1259/01 depositato
il 9 novembre 2001, avverso avviso di liquidazione n.
SENT.R.G.238/C/01 registro; contro Agenzia entrate ufficio Pordenone
proposto dal ricorrente: Comelli Simona, via V. Alfieri n. 14/6 -
33080 Porcia (PN), difeso da: Pili avv. Maria Antonia - viale Liberta
n. 2 - 33170 Pordenone;
Premette in fatto che con sentenza 18 aprile 2001 del Tribunale
di Pordenone veniva accolta la domanda di Simona Comelli proposta a
norma dell'art. 148 cod. civile nei confronti di Eliko Joao Godardo
che subiva cosi' condanna a corrisponderle mensili L. 350.000 per
concorso al mantenimento del figlio Eliko Julien da lui riconosciuto
ed affidato alla madre.
In sede di registrazione di detta sentenza il locale Ufficio
delle Entrate capitalizzando l'assegno fino al compimento del
diciottesimo anno di eta' del minore liquidava l'imposta di registro
e di bollo in complessive L. 2.004.000 e notificava relativo avviso.
Contro questo ha proposto ricorso la Comelli negando di dover
pagare alcunche'.
Secondo la ricorrente nell'insieme delle norme disciplinanti i
rapporti genitori-figli sarebbe rinvenibile un principio di esenzione
fiscale per gli atti giudiziari ad essi attinenti. In subordine
afferma che sarebbe illegittimo l'art. 8 della parte I della Tariffa
allegata al d.P.R. n. 131/1986 perche' violerebbe gli artt. 3 e 30
della Costituzione.
Cio' premesso si deve in primo luogo escludere la sussistenza del
ritenuto principio.
Se infatti risponde al vero che il sopra richiamato articolo 8
della Tariffa prevedeva l'agevolazione della tassazione in misura
fissa per gli atti giudiziari nelle procedure di divorzio e di
separazione, norma non piu' in vigore in seguito all'applicazione
dell'art. 19 legge 6 marzo 1987, n. 74, efficace per intervento della
Consulta anche nei procedimenti di separazione, che prevede la totale
esenzione, e se questa riguarda anche gli atti relativi alle
procedure di adozione ed affiliazione (art. 82 legge 4 maggio 1983,
n. 184), non si puo' sottacere che si tratta di norme di eccezione
alla regola di cui al ripetuto art. 8, lett. b della Tariffa per il
quale scontano la tassa di registro del 3% i provvedimenti giudiziari
recanti condanna al pagamento di somme.
Si deve quindi esaminare il rilievo di illegittimita'
costituzionale.
Non vi e' dubbio innanzitutto che le esenzioni sopra richiamate
valgano anche per i provvedimenti giudiziari aventi ad oggetto
condanna al pagamento di assegni di mantenimento in favore dei figli.
In secondo luogo non e' dato di comprendere perche' non siano esenti
i provvedimenti del medesimo contenuto e della stessa funzione
adottati al di fuori di procedimenti di separazione e divorzio. E'
privo di ragionevolezza, come lo sarebbe privilegiare in proposito la
posizione dei figli legittimi su quella dei figli naturali stante il
principio affermato dall'art. 30 della Costituzione, sostenere che le
esenzioni in questione sono intese ad agevolare e sveltire le
procedure ai cui atti sono letteralmente limitate. Loro funzione non
puo' non essere infatti quella di evitare ostacoli di carattere
tributario alla miglior disciplina di rapporti, quali quelli fondati
sui doveri dei genitori che, di rilievo pubblico, vengono in linea di
massima in considerazione nei procedimenti di separazione e divorzio.
La maggior frequenza non puo' ovviamente andare a discapito della
sostanza.
Poiche' nella specie la norma sulla cui base si fonda la pretesa
oggetto del ricorso e' l'art. 8, lettera b, della tariffa e' in
ordine a questa che ha rilevanza la questione in esame sotto il
profilo di un'irragionevole disparita' di trattamento.