TRIBUNALE DI MODENA

    1.  - All'esito dell'udienza preliminare dell'8 maggio 2001 per i
reati  di cui all'art. 437 e 589 c.p. il g.u.p. emetteva: a) sentenza
ex  art. 425 c.p.p. a carico di otto (dei nove) imputati per il reato
di  cui all'art. 437 c.p.; b) sentenza ex art. 425 c.p.p. a carico di
quattro  imputati  per il reato di cui all'art. 589 c.p.; c) sentenza
di assoluzione ex artt. 438 e 530 c.p.p. per un imputato in relazione
ad  entrambe  i capi d'accusa; d) decreto che dispone il giudizio per
gli  altri quattro imputati in relazione al reato di cui all'art. 589
c.p.
    All'udienza   dibattimentale  del  7  dicembre  2001  il  giudice
monocratico  emetteva  ordinanza  con la quale dichiarava la nullita'
del  capo  d'imputazione  per  genericita'  ed  indeterminatezza  con
conseguente  nullita'  del  decreto  che ha disposto il giudizio: per
tale  motivo  il  procedimento  regrediva  alla fase GUP e assegnato,
sulla scorta delle vigenti tabelle di organizzazione dell'ufficio, al
medesimo   magistrato   che   aveva   emesso  i  provvedimenti  sopra
evidenziati all'esito dell'udienza preliminare.
    Fissata   nuova   udienza   preliminare   cosi'   come   disposto
nell'ordinanza  del  giudice  dibattimentale, le difese, prima ancora
che il p.m. potesse procedere all'integrazione del capo d'imputazione
al  fine  di  sanare  il  vizio  rilevato  dal  giudice  monocratico,
chiedevano  di  sollevare  questione  di  legittimita' costituzionale
dell'art. 34  c.p.p.  nella  parte  in  cui non prevede che non possa
partecipare  all'udienza  preliminare  il  giudice  che  ha emesso il
decreto   che  dispone  il  giudizio  a  seguito  della  declaratoria
dibattimentale  di  nullita'  della  richiesta di rinvio a giudizio e
degli atti conseguenti.
    2.  -  Posto  che  il  tema  dell'incompatibilita'  e' gia' stato
affrontato  numerosissime  volte  dalla Corte costituzionale, occorre
ora  valutare  la  `tenuta'  dell'istituto  alla  luce  delle recenti
riforme relative alla fase processuale dell'udienza preliminare.
    Ed in particolare va premesso, nell'ormai cospicuo contesto della
giurisprudenza   costituzionale  in  materia,  che  "le  norme  sulla
incompatibilita'   del  giudice  determinata  da  atti  compiuti  nel
procedimento  presidiano  i  valori  costituzionali della terzieta' e
della  imparzialita'  della  giurisdizione, risultando finalizzate ad
evitare  che  la  decisione  sul  merito  della  causa possa essere o
apparire  condizionata  dalla  forza  della prevenzione - ossia dalla
naturale tendenza a confermare una decisione gia' presa o a mantenere
un  atteggiamento  gia'  assunto  -  scaturente da valutazioni cui il
giudice  sia  stato  precedentemente chiamato in ordine alla medesima
rei    giudicando.    Il   secondo   termine   della   relazione   di
incompatibilita'  costituzionalmente rilevante, espressivo della sede
pregiudicata  dall'accennato  effetto  di  condizionamento,  e' stato
identificato  nel  `giudizio'  contenutisticamente inteso, e cioe' in
ogni   sequenza   procedimentale   -   anche   diversa  dal  giudizio
dibattimentale  - la quale collocandosi in una fase diversa da quella
in   cui   si  e'  svolta  l'attivita'  pregiudicante,  implichi  una
valutazione  sul  merito  dell'accusa, e non determinazioni incidenti
sul  semplice svolgimento del processo, ancorche' adottate sulla base
di un apprezzamento delle risultanze processuali" ( Corte cost. sent.
n. 224 del 4 luglio 2001).
    In  tale  ottica,  e  con  particolare  riferimento al termine di
relazione   `giudizio'  la  Corte  aveva  piu'  volte  affermato  che
"nell'udienza  preliminare  il  giudice  e'  chiamato  a svolgere una
delibazione  di carattere processuale circa l'idoneita' della domanda
del  pubblico  ministero  a  determinare  l'apertura  della  fase del
giudizio e a non esprimere valutazioni sul merito del giudizio stesso
e  che, su questa base la questione di costituzionalita' dell'art. 34
c.p.p  ...  e'  gia'  stata  dichiarata  manifestamente  infondata  -
ordinanze  nn. 207/1998 e 367/1997 -" (Corte cost. ord. n. 112 del 22
marzo 2001).
    Per  tale  via  non  vi  era  spazio  per ravvisare una ulteriore
ipotesi  di  incompatibilita' ex art. 34 c.p.p. difettando l'elemento
del  `giudizio'  di quelle caratteristiche valutative tali da poterlo
rendere   del  tutto  assimilabile  all'atto  conclusivo  della  fase
dibattimentale.
    Ma, come indicato dalla Corte nella predetta ordinanza n. 112 " a
seguito delle importanti innovazioni introdotte, in particolare dalla
legge  16  dicembre  1999 n. 479, l'udienza preliminare ha subito una
profonda  trasformazione  sul piano sia della quantita' e qualita' di
elementi  valutativi  che vi possono trovare ingresso, sia dei poteri
correlativamente  attribuiti  al  giudice,  ed  infine  per  cio' che
attiene  alla piu' estesa gamma delle decisioni che lo stesso giudice
e' chiamato ad adottare. L'esigenza di completezza delle indagini ...
( art. 421-bis c.p.p. ); l'analogo potere di integrazione concernente
i  mezzi  di  prova  ...  (  art. 422 c.p.p.); le nuove cadenze delle
indagini  difensive, introdotte dalla legge 7 dicembre 2000 n. 397 ed
il conseguente ampliamento del tema decisorio ... sono tutti elementi
di novita' che postulano, all'interno dell'udienza preliminare, da un
lato   un   contraddittorio  piu'  esteso  rispetto  al  passato,  e,
dall'altro,    un   incremento   degli   elementi   valutativi,   cui
necessariamente  corrisponde,  quanto alla determinazione conclusiva,
un  apprezzamento  del  merito  ormai  privo  di  quei  caratteri  di
sommarieta' che prima della riforma erano tipici di una deliberazione
tendenzialmente circoscritta allo stato degli atti".
    Su  tale  base  la Corte prosegue analizzando l'ampliamento della
regola  di giudizio che presiede alla pronuncia della sentenza di non
luogo  procedere: ad essa il giudice puo' pervenire anche nel caso in
cui gli elementi acquisiti "risultano insufficienti, contraddittori o
comunque  non idonei a sostenere l'accusa in giudizio"; con essa puo'
procedere al giudizio di bilanciamento delle circostanze, dove appare
evidente l'aspetto valutativo pieno che precede l'eventuale emissione
della   sentenza   di   improcedibilita';  infine,  il  giudice  puo'
dichiarare  la  non  punibiita' per difetto di imputabilita' (purche'
non  debba  essere  applicata  una misura di sicurezza personale) con
evidente  riferimento  alla  formulazione implicita di un giudizio di
responsabilita'.
    In  tale  ottica, il piu' recente insegnamento della Corte, dando
atto  della  trasformazione  della  regola  di  giudizio che presiede
all'esito  dell'udienza  preliminare  ha  dichiarato (con la sentenza
n. 224   del   4   luglio   2001)  la  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 34  nella  parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla
funzione  di  giudice per l'udienza preliminare del giudice che abbia
pronunciato  o  concorso  a  pronunciare sentenza, poi annullata, nei
confronti  del  medesimo imputato e per il medesimo fatto, precisando
che  "l'alternativa  decisoria  che si offre al giudice quale epilogo
dell'udienza  preliminare  riposa  ...  su una valutazione del merito
dell'accusa  ormai  non  piu'  distinguibile - quanto ad intensita' e
completezza  del  panorama  delibativo  -  da quella propria di altri
momenti  processuali,  gia' ritenuti non solo pregiudicanti, ma anche
pregiudicabili ai fini della insussistenza della incompatibilita'".
    3. - L'importanza della pronuncia sopra richiamata sta nell'avere
fornito argomentazioni decisive a sostegno della tesi, ormai non piu'
in   discussione,   che   il   secondo  termine  della  relazione  di
incompatibilita',  e  cioe'  il  "giudizio", sia da riconoscere anche
alla  fase  processuale  dell'udienza  preliminare  e ai provvedimeni
decisori ad essa conseguenti.
    Ed allora, poiche' l'art. 34 c.p.p., "dettando la regola primaria
in  tema  d incompatibilita' del giudice determinata da atti compiuti
nel procedimento, delinea una incompatibilita' di tipo verticale - in
senso  tanto  ascendente  che discendente - escludendo che il giudice
che  ha pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in un grado del
procedimento, possa esercitare funzione di giudice negli altri gradi,
ovver  partecipare  al  giudizio  di  rinvio dopo l'annullamento o al
giudizio   di  revisione"  (sent.  224/01  cit.)  a  tale  previsione
normativa  ritiene questo giudice sia estranea la fattispecie che qui
interessa,  ossia  quella  del  giudice  che,  avendo  pronunciato il
decreto  che dispone il giudizio, sia chiamato ad esercitare funzioni
di giudice dell'udienza preliminare nel medesimo processo per effetto
di  una  vicenda  regressiva  consequenziale  alla  dichiarazione  di
nullita'  della  richiesta  di  rinvio a giudizio e di tutti gli atti
successivi.
    Invero,   e'   un   dato   ormai  acquisito  che  le  ipotesi  di
incompatibilita'  abbiano  carattere tassativo e, in tale ottica, non
possono  applicarsi  in  via  analogica  a  casi  diversi  da  quelli
considerati  nella  norma e individuati dalle ben note sentenze della
Corte costituzionale sull'art. 34 c.p.p.
    La  situazione  di  fatto  che sottende alla fattispecie in esame
comporta  la  tendenziale e fisiologica inclinazione del giudicante a
uniformarsi  al  proprio  precedente,  innestandosi  in  un substrato
decisorio  che  perde  le  connotazioni  di  semplice  delibazione ed
acquista   caratteri   tali   da   implicare   un   vero   e  proprio
"pre-giudizio": e' di tutta evidenza che la celebrazione dell'udienza
preliminare  a carico dei quattro imputati gia' "rinviati a giudizio"
finirebbe  per  risolversi  in  una  reiterazione  processuale di una
statuizione  in realta' gia' formulata in partenza, eludendo di fatto
il diritto dell'imputato a vedersi giudicato da un soggetto "terzo ed
imparziale".
    Inoltre,   al   di  la'  del  concreto  contenuto  che  l'udienza
preliminare  potra'  assumere, e' proprio, la valutazione in astratto
dei  poteri  del giudice preposto a tale fase che determina, a parere
del   remittente,   un  vulnus  significativo  del  predetto  diritto
dell'imputato.
    Ed  e' qui che risulterebbe violato il disposto di cui al secondo
comma dell'art. 111 Cost.
    E' pur vero che tale questione e' stata posta in termini analoghi
da  altri  giudici  e  in  relazione  ad  essa  e'  stata pronunciata
l'ordinanza  n. 112  del  22  marzo  2001  con  la  quale la Corte ha
dichiarato   la   manifesta   infondatezza  della  questione,  ma  e'
altrettanto vero che la stessa Corte non ha potuto valutare i termini
della  questione  alla  luce  della  nuova  realta'  normativa che ha
radicalmente  modificato  l'udienza preliminare, poiche' nella stessa
ordinanza si da' atto di come "le innovazioni nel frattempo apportate
...  non  erano  ancora  operanti  nel  momento  in cui i giudici per
l'udienza preliminare si erano pronunciati disponendo il giudizio con
i decreti poi annullati".
    4.  -  D'altronde,  ed  infine,  il caso in esame non puo' essere
risolto   attraverso   l'applicazione   delle  norme  in  materia  di
astensione e ricusazione.
    Anche  qui  e' la Corte che ha piu' volte chiarito come " benche'
le  varie  figure  di  incompatibilita'  previste dall'art. 34 c.p.p.
siano  destinate  a  risolversi  in altrettante cause di astensione e
ricusazione, il tratto caratteristico che le accomuna, distinguendole
da  queste,  sta nella loro vocazione ad essere assunte, ad ulteriore
garanzia contro il rischio del pregiudizio del giudice, come criterio
di    organizzazione   preventiva   dell'esercizio   delle   funzioni
giurisdizionali,  cosicche'  il  principio  di indipendenza abbia uno
svolgimento fisiologico e si atteggi, nel sistema processuale penale,
prima  ancora che come diritto delle parti ad un giudice terzo o come
diritto-dovere  del  giudice  a vedere assicurata la sua posizione di
terzieta',    come   modo   d'essere   della   giurisdizione.   Nella
giurisprudenza  costituzionale  e'  peraltro chiaro che l'esigenza di
una  preventiva  organizzazione  della  terzieta'  del  giudice  come
emanazione  del  principio  del  giusto  processo  e' ragionevolmente
assunta  solo se riferita, di regola, ad un medesimo procedimento e a
funzioni  tipiche  definibili  in  astratto  e  non anche al concreto
contenuto   degli  atti  nei  quali  tali  funzioni  si  estrinsecano
(sentenze  nn. 306,  307  e 308 del 1997): altrimenti, nella varieta'
delle  relazioni  che possono instaurarsi tra procedimenti distinti e
nella  molteplicita' dei contenuti che gli atti di giurisdizione sono
in   essi   suscettibili   di   assumere,   l'intera   materia  delle
incompatibilita'  verrebbe  dispersa in una casistica senza fine, si'
da  rendere vano ogni tentativo di realizzare quella terzieta' in via
preventiva  sul  piano organizzativo" (Corte cost. sent. n. 241 del 9
giugno 1999).
    Alla   luce  di  tale  premessa  e'  evidente  che  gli  istituti
dell'astensione  e  della  ricusazione  si  ricollegano  al  concreto
pregiudizio  discendente  da un'attivita' posta in essere dal giudice
in  quello o in altro processo, e comportano una valutazione caso per
caso    della    effettiva    efficacia    pregiudicante    dell'atto
giurisdizionale; l'incompatibilita', invece, opera in via generale ed
astratta  per  effetto dell'attivita' svolta all'interno del medesimo
procedimento  ed  in  relazione  a  funzioni  tipiche  definibili  in
astratto.
    D'altronde,  anche  l'estensione  dell'area  di  applicazione del
meccanismo   di   ricusazione   ad  alcuni  casi  di  astensione  non
espressamente  previsti  dal  codice di rito e che si riallacciano ad
attivita' valutative espresse dal giudice in altro procedimento anche
non  penale  (Corte cost. sent. 6 luglio 2000 n. 283) non comporta, a
parere del remittente, uno spostamento dei termini del problema posto
in  precedenza,  poiche'  le fattispecie sottese alle questioni poste
all'attenzione della Corte riguardavano il contenuto di atti (decreti
e   atti  relativi  a  procedimenti  di  applicazione  di  misure  di
prevenzione)  di  altri  procedimenti, anche non penali e soprattutto
relativi  non  a  funzioni  tipiche  definibili  in  astratto,  ma al
concreto  contenuto  in  cui  tali  funzioni si estrinsecano. In tali
casi,  in cui puo' risultare compromessa l'imparzialita' del giudice,
la Corte ha ritenuto di apprestare la necessaria tutela del principio
del   giusto   processo   attraverso   il   ricorso   agli   istituti
dell'astensione e della ricusazione.
    E  forse,  facendo  leva  su  tale  interpretazione  ormai  quasi
consolidata  della Corte, appare possibile risolvere, in concreto, il
problema relativo alla circostanza, tutta peculiare e non sussimibile
in  regola  generale, della contestuale pronuncia, con il decreto che
dispone  il giudizio poi annullato, della sentenza ex art. 425 c.p.p.
a  carico di tutti gli imputati per il reato di cui all'art. 437 c.p.
e  di  quattro  degli otto imputati per il reato di cui all'art. 589,
nonche'  sentenza  assolutoria  di abbreviato per uno degli imputati.
Qui  l'insegnamento  della  Corte  avrebbe  potuto portare a valutare
l'applicazione  degli  istituiti  dell'astensione e ricusazione cosi'
come  delineati  alla  luce  delle  decisioni  gia' richiamate (ed in
particolare ord. n. 113/2000 e sopratutto sent. n. 113/2001).
    Non  cosi'  nel  caso  che il remittente ritiene di sottoporre al
vaglio della Corte, dove si ritiene che la funzione gia' svolta abbia
effetto   pregiudicante   a  prescindere  dallo  specifico  contenuto
dell'atto   o  dalle  modalita'  concrete  con  cui  la  funzione  e'
esercitata.
    Tale considerazione sembra del tutto sufficiente ad escludere nel
caso   descritto   in   premessa   il  ricorso  alle  norme  relative
all'astensione  e  alla ricusazione poiche' il giudice ha manifestato
il   proprio  convincimento  all'interno  del  medesimo  procedimento
mediante  un  atto  e  con  l'esercizio  di  una  funzione  a  cui il
legislatore   attribuisce   effetti  pregiudicanti  nel  senso  sopra
illustrato:  per  tale  motivo,  ritenendo il remittente non prevista
questa  causa di incompatibilita', appare necessario adire il giudice
delle leggi.