IL GIUDICE DI PACE

    Designato  per  la  trattazione  del procedimento tra la Edil Sav
S.r.l.  ed  il  Comune di Savignano sul Rubicone iscritta al n. 239/S
dell'anno 2002;
    Letti  gli  atti  e sciogliendo la riserva formulata il 28 maggio
2002   per  decidere  in  ordine  alla  eccezione  di  illegittimita'
costituzionale sollevata dalla difesa della Edil Sav S.r.l.

                            O s s e r v a

    Le  sezioni  unite  della  Corte  di cassazione, con ordinanza 21
giugno  2001 hanno ritenuto non manifestamente infondata la questione
di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 34  commi 1 e 2, e 35,
comma 1 del d.lgs. n. 80 del 1998, in riferimento agli artt. 76 e 77,
comma 1, lett. g), della legge n. 59 del 1997.
    Infatti,  il  combinato  disposto  dei citati articoli del d.lgs.
n. 80  del 1998 non si limita, in attuazione della menzionata delega,
ad   estendere   alle   controversie   aventi   diritti  patrimoniali
conseguenziali  ivi  comprese  quelle  relative  al  risarcimento del
danno,  la  giurisdizione  generale di legittimita' od esclusiva gia'
spettante  al  giudice  amministrativo  in  materia  di  edilizia  ed
urbanistica ma istituisce una nuova figura di giurisdizione esclusiva
e  piena,  che abbraccia l'intero ambito delle controversie aventi ad
oggetto  atti,  provvedimenti  e comportamenti, delle amministrazioni
pubbliche   in   materia   urbanistica   ed   edilizia   (cfr.  Corte
costituzionale   n. 292   del   2000  quanto  alla  dichiarazione  di
incostituzionalita'   dell'art. 33  del  d.lgs.  n. 80  del  1998  in
relazione alla materia dei servizi pubblici).
    L'art. 11  della  legge delega al Governo n. 59 del 15 marzo 1997
al comma 4 lettera g), espressamente conferisce la competenza a: "...
infine,  la  contestuale  estensione  della giurisdizione del giudice
amministrativo   alle   controversie   avente   ad   oggetto  diritti
patrimoniali   conseguenziali,   ivi   comprese  quelle  relative  al
risarcimento  del  danno,  in  materia  edilizia,  urbanistica  e dei
servizi   pubblici,   prevedendo   altresi'   un  regime  processuale
transitorio per i procedimenti pendenti".
    La  Corte  costituzionale  si  e'  gia' pronunciata sul punto con
sentenza n. 292 del 17 luglio 2000, ritenendo: "e' costituzionalmente
illegittimo,  per  violazione dell'art. 76 Costituzione, in relazione
all'art. 11  comma  4 lettera g) legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al
Governo  per  conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali   per   la   riforma  della  P.A.  e  per  la  semplificazione
amministrativa),  l'art. 33  comma  1 d.l. 31 marzo 1998 n. 80 (nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11 comma 4 lettera g) legge n. 59/1997), nella parte in cui
istituisce  una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in
materia  di pubblici servizi, anziche' limitarsi ad estendere in tale
materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie
aventi ad oggetto diritti patrimoniali e conseguenziali, ivi comprese
quelle relative al risarcimento del danno in quanto l'art. 11 comma 4
lettera  g)  legge  n. 59 del 1997 non consentiva l'ampliamento della
giurisdizione dell'intero ambito della materia dei servizi pubblici".
    Nel caso in esame la vertenza puo' configurare l'applicazione del
richiamato  art. 34  del  citato  d.lgs.  trattandosi di controversia
avente  per oggetto atti, provvedimenti e comportamenti della P.A. in
materia  urbanistica  e  tale  materia e' devoluta alla giurisdizione
esclusiva  del  giudice  amministrativo (come gia' ritenuto da questo
giudice, che in tal senso si e' gia' pronunciato in data 5 marzo 2002
con  ordinanza  emessa  nel precedente procedimento cautelare, e come
reiteratamente  eccepito  e  sostenuto  dal  comune  di Savignano sul
Rubicone)  anche  per  aspetti  cautelari, trattandosi di demolire un
capannone abusivo, in forza di pregressi provvedimenti amministrativi
ritenuti definitivi.
    Si  ritiene, quindi, la non manifesta infondatezza della proposta
questione   di   legittimita'   costituzionale  e  la  rilevanza  nel
procedimento   che   non  puo'  essere  deciso  (circa  la  materiale
demolizione)   indipendentemente  dalla  risoluzione  della  suddetta
questione.