IL TRIBUNALE
Letti gli atti del procedimento penale n. 847/2001 Rg Trib.
(n. 6122/99 RGNR) nei confronti di Zampella Carmine in relazione ai
reati di cui agli artt. 337, 635 comma 2, n. 3 e 651 c.p.
P r e m e s s o
Che all'udienza del 5 dicembre 2001 la difesa dell'imputato
poneva una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 459
c.p.p. in relazione agli artt. 3 comma 1, 24 comma 2 e 111 della
Carta costituzionale;
Che, in particolare, a tenore della memoria illustrativa
depositata dalla difesa, la norma de qua, nella sua attuale
formulazione, violerebbe le norme costituzionali sopra nominate la'
dove non prevede, quale adempimento "pregiudiziale" all'esercizio
dell'azione penale sotto forma di richiesta di decreto penale di
condanna, l'invio dell'avviso di conclusione delle indagini previsto
dall'art. 415-bis c.p.p.;
Che l'attuale assetto normativo del procedimento per decreto,
nella misura in cui si connota per essere l'unico modello di
esercizio dell'azione che non prevede "comunicazioni obbligatorie"
all'indagato quale presupposto di validita' dell'azione stessa, si
pone, ad opinione della difesa dell'imputato, in contrasto con le
garanzie costituzionali in tema di uguaglianza, di diritto di difesa
e di "giusto processo";
Cio' premesso, il tribunale
Osserva quanto segue
Il dubbio di legittimita' costituzionale espresso dalla difesa
dell'imputato appare non manifestamente infondato.
Occorre peraltro premettere che la prospettazione delle
argomentazioni relative alla legittimita' costituzionale della norma
sotto il profilo della violazione degli artt. 3 comma 1, e 24 comma
2, Cost. e' stata ripetutamente affrontata dalla Corte
costituzionale, che ha respinto le questioni proposte su un duplice
rilievo:
a) nel procedimento per decreto le garanzie difensive si
esplicano pienamente nella fase dibattimentale, atteso che il
giudizio monitorio si connota quale giudizio speciale a
contraddittorio eventuale e differito;
b) il sistema processuale penale italiano non contempla un
modello processuale "ideale" al quale gli altri modelli debbano
riferirsi, sicche' non hanno alcuna rilevanza questioni imperniate
sul raffronto tra il procedimento monitorio ed altri modelli che
attuano in via anticipata il contraddittorio.
Di qui una prima conclusione di carattere preliminare, secondo la
quale le uniche questioni legittimamente prospettabili risultano
essere quelle che possano fondarsi su aspetti non ancora affrontati
dalla Consulta. In tale ottica, il parametro costituzionale di
riferimento appare quello dell'art. 111, comma 3, prima parte, Cost.,
relativo al diritto alla conoscenza dell'accusa.
Occorre in primo luogo precisare come dal tenore del disposto
costituzionale, che prevede un'informazione "riservata" e "rapida" in
ordine alla natura ed ai motivi dell'accusa e conferisce tale diritto
all'informazione alla "persona accusata di un reato" utilizzando una
formulazione atecnica in luogo della locuzione "imputato", possa
desumersi agevolmente che la sfera di operativita' della garanzia
costituzionale debba essere commisurata sull'intero arco
procedimentale. Inoltre, la tempestivita' della conoscenza
dell'accusa deve essere tale da consentire alla persona accusata di
disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua
difesa.
A tale proposito puo' inoltre essere richiamata la giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di applicazione
dell'art. 6, par 3, lett. a), della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo, che costituisce, come e' noto, l'antecedente normativo
dell'attuale art. 111, comma 3, Cost. La Corte di Strasburgo ha
infatti da tempo chiarito che il proces equitable e' tale quando la
garanzia della conoscenza tempestiva e corretta dell'accusa opera
anche nella fase preparatoria del giudizio.
Se dunque il diritto alla conoscenza tempestiva ed effettiva dei
termini dell'accusa rappresenta un valore costituzionalizzato,
occorre verificare quali istituti dell'ordinamento processuale penale
siano idonei ad integrare le garanzie previste dalla Carta
costituzionale. Al riguardo, si puo' ritenere, in linea con
l'orientamento assolutamente prevalente della dottrina, che
l'istituto dell'informazione di garanzia non attua il disposto
costituzionale per una serie di ragioni attinenti alla funzione
"fisiologica" che gli e' propria. In primo luogo, l'invio
dell'informazione di garanzia costituisce una mera eventualita'
processuale, essendo legato alla necessita' di compiere atti
garantiti, necessita' che nei casi statisticamente prevalenti neppure
si profila.
In secondo luogo, la struttura dell'atto disciplinato
dall'art. 369 c.p.p. e' quella di un'informazione sull'atto garantito
da compiere e non sulle indagini in corso, ne' tantomeno sul
contenuto dell'accusa, sia pure nello "stato" embrionale in cui la
stessa si trova durante le indagini preliminari. Infine, proprio per
la sua funzione di informazione connessa e condizionata al compimento
di un atto garantito, l'istituto de quo non risponde neppure
all'esigenza di rendere edotto tempestivamente l'indagato. Di qui la
conclusione, cui e' pervenuta da tempo parte della dottrina, secondo
la quale l'informazione di garanzia e' assolutamente inadeguata a
dare attuazione al disposto di cui all'art. 111, comma 3, Cost.
Per contro, e' opinione comune che l'avviso di conclusione delle
indagini previsto dall'art. 415 bis c.p.p. possa essere considerato
l'unico strumento attuativo della garanzia costituzionale, sebbene si
possa nutrire piu' di un dubbio in ordine all'idoneita' di tale
istituto ad integrare il principio della sollecita informazione
sull'accusa, dal momento che tale "adempimento" rappresenta
potenzialmente l'ultimo atto delle indagini preliminari ed interviene
quando il pubblico ministero ha gia' sciolto positivamente il nodo
problematico relativo alla sostenibilita' dell'accusa in giudizio ai
sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.p.
Puo' dunque ritenersi che, pur con le suddette riserve sul piano
della tempestivita' dell'informazione, l'avviso di conclusione delle
indagini, la' dove consente all'indagato di confrontarsi con l'accusa
nella fase investigativa, rappresenta un "passaggio" imprescindibile
sul piano dell'attuazione del diritto dell'indagato di interloquire
sull'esercizio dell'azione penale attraverso il suo apporto
investigativo. Posta tale premessa inerente alle garanzie
costituzionali in tema di diritto alla dialettica investigativa quale
caratteristica connaturale del "giusto processo", si deve convenire
che l'argomento imperniato sull'attuazione successiva del diritto di
difesa attraverso l'opposizione a decreto penale non puo' ritenersi
sufficiente a superare le censure mosse all'attuale assetto normativo
del procedimento per decreto.
Ed infatti, di fronte al disposto costituzionale che postula una
dialettica investigativa propedeutica all'esercizio del diritto al
contraddittorio in dibattimento ed, al contempo, un diritto
dell'indagato di interloquire sulla decisione relativa all'esercizio
dell'azione, evitando di essere sottoposto a procedimento penale, non
sembra rivestire alcuna utilita' la considerazione fondata
sull'attuazione differita del contraddittorio in sede dibattimentale.
E' certamente vero che l'opposizione a decreto penale, avendo natura
di gravame, e' idonea a porre nel nulla la condanna monitoria e ad
instaurare il giudizio, si' da consentire l'esercizio del diritto al
contraddittorio nella sede "naturale", vale a dire nel dibattimento.
Ma e' altrettanto indubitabile che l'operativita' "differita" delle
garanzie del contraddittorio nel procedimento per decreto impone
all'imputato un duplice sacrificio: quello di dover "subire" il
dibattimento sul piano dei costi e, soprattutto, dei "tempi" di
attuazione delle proprie pretese difensive, con ripercussioni
negative in ambiti non strettamente processuali (si pensi alle
sospensioni cautelari disciplinari, il cui presupposto e'
rappresentato dal mero rinvio a giudizio e la cui revocabilita' e'
condizionata all'esito della decisione di primo grado); quello di
giungere al dibattimento senza aver potuto avviare tempestivamente le
proprie investigazioni difensive.
Senza contare che in alcuni casi le investigazioni potrebbero
essere irrimediabilmente compromesse proprio a causa della ritardata
informazione relativa all'esistenza di un procedimento penale a
carico dell'indagato. Orbene, tale secondo aspetto negativo evidenzia
la lacuna normativa che connota l'attuale struttura del procedimento
per decreto, nel quale alla privazione del diritto dell'indagato di
interloquire sulla necessita' del processo si somma la perdita di
chances investigative necessarie alla piena attuazione del diritto
alla prova in sede dibattimentale.
Se le considerazioni che precedono sono esatte, si deve convenire
che il confronto dialettico fra accusa e difesa in funzione
propedeutica all'esercizio dell'azione penale rappresenta un valore
protetto dall'art. 111, comma 3, Cost. e deve essere garantito in
ogni ambito processuale che succeda all'esercizio dell'azione. In
tale ottica, l'estensione dell'applicabilita' dell'istituto previsto
dall'art. 415-bis c.p.p. funge da condizione minima per
l'operativita' della garanzia costituzionale.
La violazione del parametro costituzionale di cui all'art. 111,
comma 3, Cost. involge, in guisa di veri e propri corollari del
principio di tempestiva informazione, anche i principi di difesa e di
uguaglianza-ragionevolezza. Sotto il primo profilo, infatti, si deve
ritenere che la mancanza di una tempestiva informazione in ordine
all'accusa si riverbera negativamente sull'effettiva esplicazione del
diritto di difesa in una duplice prospettiva. In primo luogo,
impedisce alla difesa dell'indagato di interloquire sulla decisione
relativa all'esercizio dell'azione mediante un confronto meramente
argomentativo ovvero attraverso l'allegazione di elementi
investigativi raccolti dal difensore. In secondo luogo, sottopone la
difesa al rischio, derivante dal ritardo "informativo" connaturale
all'adozione di un modello processuale imperniato sull'esplicazione
"ritardata" delle garanzie difensive, di vedere pregiudicata la
ricerca di fonti di prova da utilizzare in dibattimento per la piena
attuazione del diritto alla formazione della prova.
Quanto al rispetto del principio di uguaglianza-ragionevolezza,
la previsione di un modello costituzionale di processo fondato sulla
tempestivita' della conoscenza dell'accusa, in funzione prodromica
all'esercizio dell'azione penale, appare inconciliabile con una forma
di procedimento fondata sull'attuazione differita delle garanzie
difensive. Una forma di procedimento che non si connota come mera
differenziazione strutturale "interna" ad un sistema che salvaguardia
le peculiarita' processuali essenziali (si richiama in tal senso
l'ordinanza n. 326/1999 della Corte costituzionale), atteso che si
pone in antitesi con il modello processuale "minimo" delineato
dall'art. 111 Cost. Posta tale premessa, si deve concludere che
nell'attuale assetto normativo, l'esercizio dell'azione in forma di
procedimento per decreto sfocia in un'inevitabile disparita' di
trattamento tra soggetti imputati ai sensi dell'art. 459 c.p.p. e
soggetti che beneficiano del diritto all'informazione sull'accusa
previsto dall'art. 415-bis c.p.p.
Mette conto sottolineare, con riguardo al tema della rilevanza
della questione costituzionale proposta, che l'attuale assetto del
procedimento per decreto ha pregiudicato il diritto dell'odierno
imputato Zampella Carmine di interloquire sulla fondatezza
dell'esercizio dell'azione e di evitare l'odierno dibattimento, che,
per le ragioni sopra evidenziate, rappresenta un "costo" non
necessario a carico dell'imputato.