Ricorso per la regione Toscana, in persona del Presidente pro
tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1019
del 23 settembre 2002, rappresentato e difeso, per mandato in calce
al presente atto, dagli avvocati Vito Vacchi, Lucia Bora e Fabio
Lorenzoni, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato
in Roma, via del Viminale n. 43 contro il Presidente del Consiglio
dei Ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 13, commi primo, terzo, quarto, quinto,
sesto ed undicesimo della legge 1 agosto 2002 n. 166 "Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti".
Nel supplemento ordinano alla Gazzetta ufficiale n. 181 del 3
agosto 2002 - serie generale e' stata pubblicata la legge
n. 166/2002.
Il presente ricorso riguarda disposizioni contenute nell'art. 13,
che modifica l'art. 1 della leggen. 443/2001, concernente
l'individuazione e la realizzazione delle c.d. "opere strategiche di
interesse nazionale".
La regione Toscana ha gia' impugnato alla Corte costituzionale la
suddetta legge n. 443/2001 (Reg. ric. n. 11/2002), per la violazione
delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite.
Le modifiche introdotte dal legislatore con il citato art. 13 non
superano, a parere della ricorrente amministrazione, le eccezioni di
illegittimita' costituzionale prospettate; di qui la necessita' del
presente ricorso avverso l'art. 13 contro della legge n. 166/2002
che, nelle impugnate disposizioni, e' illegittimo e lesivo
dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta e garantita alla
regione ricorrente per le seguenti ragioni di
D i r i t t o
A) Illegittimita' dell'art. 13, commi terzo, quarto, quinto e
sesto della legge n. 166/2002 per violazione degli artt. 117 e 118
Cost.
A.1) Il terzo comma dell'art. 13 in oggetto modifica il comma
primo dell'art. 1 della legge n. 443/2001, prevedendo che il Governo
individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti
produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a mezzo di
un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con i ministri competenti e le Regioni
interessate, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997. E'
stabilito che al fine di sviluppare la portualita' turistica il
Governo, nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla nautica
da diporto e che l'inserimento nel programma di infrastrutture non
comprese nel piano generale dei trasporti costituisce automatica
integrazione dello stesso. In sede di prima applicazione della legge
e' previsto che il programma sia approvato dal CIPE entro il 31
dicembre 2001. Gli interventi previsti nel programma sono
automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e
negli accordi di programma e sono compresi in una intesa generale
quadro avente validita' pluriennale tra il Governo e ogni singola
regione al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
opere.
Il comma quarto dell'art. 13 in oggetto inserisce il comma 1-bis
all'art. 1 della legge n. 443/2001, stabilendo le indicazioni che
devono essere contenute nel programma che individua le opere cd.
strategiche, il quale e' inserito nel documento di programmazione
economico-finanziaria.
Il quinto comma sostituisce la lettera c) del secondo comma
dell'art. 1 della legge n. 443/2001, prevedendo - come principio e
criterio direttivo per il decreto legislativo governativo - che il
CIPE, integrato dai presidenti delle Regioni e delle province
autonome interessate, ha il compito di valutare le proposte dei
promotori delle opere, di approvare il progetto preliminare e
definitivo, di vigilare sull'esecuzione dei progetti approvati,
adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari,
comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della
valutazione di impatto ambientale istruita dal competente Ministero.
A tal fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le
istruttorie, formula le proposte e assicura il supporto necessario
per l'attivita' del CIPE.
Il sesto comma, nell'introdurre il comma 3-bis all'art. 1 della
legge n. 443/2001, dispone che - in alternativa alle procedure
previste dal secondo comma - il decreto legislativo governativo
potra' stabilire che l'approvazione dei progetti preliminari e
definitivi delle opere strategiche sia disposta con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE
integrato dai presidenti delle Regioni e province autonome
interessate, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari: tale decreto dichiara la
compatibilita' ambientale dell'intervento e la relativa
localizzazione urbanistica, nonche' la pubblica utilita' dell'opera;
lo stesso decreto sostituisce ogni altro permesso, autorizzazione o
approvazione comunque denominati e consente la realizzazione di tutte
le opere ed attivita' previste nel progetto approvato.
Come si ricava dalla sintetica descrizione della normativa
contenuta nelle disposizioni impugnate, la disciplina dettata dal
legislatore statale riguarda le modalita' di individuazione,
programmazione e realizzazione di opere, infrastrutture ed
insediamenti produttivi definiti strategici e di preminente interesse
nazionale.
L'art. 117 Cost. attribuisce allo Stato una potesta' legislativa
esclusiva, nei casi tassativamente indicati nel secondo comma, ed una
potesta' concorrente con quella regionale nei casi di cui al terzo
comma della stessa disposizione.
A.2) L'individuazione delle c.d. opere strategiche e la
predeterminazione della procedura per l'approvazione e per la
realizzazione dei progetti concernenti le opere stesse non rientrano
nell' ambito delle competenze attribuite in via esclusiva allo Stato.
In particolare le disposizioni impugnate non possono trovare
fondamento nell'art. 117, secondo comma, lett. e) e lett. m) della
Costituzione che riservano allo Stato la tutela della concorrenza e
la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in
tutto il territorio nazionale. E' infatti evidente che la legge
n. 443/2001 e le modifiche ad essa apportate dall'art. 13 in esame
non hanno affatto lo scopo di proteggere la concorrenza, ne' di
garantire i livelli essenziali delle prestazioni, ma solo quello,
esplicitamente dichiarato nella relazione illustrativa della legge
n. 443/2001, di favorire la realizzazione di opere definite
strategiche, introducendo un regime derogatorio, rispetto a quello
ordinario, per l'individuazione, la progettazione e la realizzazione
delle medesime.
Ne' la norma impugnata e' riconducibile alla materia della tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui alla lettera s) del secondo
comma dell'art. 117 Cost.: infatti tale materia ricomprende la cura e
la protezione di valori diversi e spesso antitetici con l'obiettivo
della legge in questione che, si ripete; e' quello della
realizzazione delle grandi opere strategiche.
La materia che potrebbe legittimare l'intervento legislativo in
esame sarebbe quella dei "lavori pubblici di interesse nazionale": ma
tale materia non e' prevista tra quelle riservate allo Stato dal
nuovo art. 117 Cost. Anzi quest'ultimo ha eliminato ogni riferimento
alla dimensione dell'interesse per stabilire il riparto di
attribuzioni tra Stato e Regioni in materia di lavori pubblici (il
precedente art. 117 invece attribuiva alla competenza regionale solo
i lavori pubblici di interesse regionale) ed ha affidato alla
competenza concorrente materie quali "porti e aeroporti civili",
"grandi reti di frasporto e di navigazione", "produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia": si tratta, con tutta evidenza,
di materie in cui la dimensione nazionale dell'interesse e' implicita
nel loro stesso contenuto e cio' costituisce ulteriore conferma del
fatto che il Costituente non ha voluto prevedere l'interesse
nazionale come un possibile limite alla potesta' legislativa
regionale.
A.3) Escluso quindi che le impugnate disposizioni trovino il loro
fondamento nel secondo comma dell'art. 117 Cost.; si rileva che le
stesse non possono trovare fondamento neppure nel terzo comma della
stessa norma costituzionale.
Infatti le c.d. grandi opere non necessariamente sono collegate
alle materie di cui al terzo comma citato: solo per fare un esempio,
la realizzazione di insediamenti produttivi e' connessa alla materia
dell'industria che rientra nelle piene attribuzioni regionali, ai
sensi dell'art. 117, quarto comma Cost.
Pertanto e' precluso allo Stato disciplinare la programmazione,
l'individuazione e la realizzazione di opere connesse a materie
sottratte al potere legislativo statale.
Tale conclusione trova ulteriore conferma nella considerazione
che, nel sistema delineato dall'art. 117 Cost., la disciplina dei
lavori pubblici e privati di interesse pubblico e degli appalti non
e' ricompresa tra le materie riservate allo Stato, ne' tra quelle
soggette alla legislazione concorrente; con la conseguenza che in
tale materia compete alle Regioni legiferare, con l'unico limite del
rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario.
A.4) Ma - in denegata ipotesi - ove si ritenesse sussistente una
competenza statale a fronte di opere strategiche collegate a materie
contemplate nel terzo comma dell'art. 117 (grandi reti di trasporto e
di navigazione, porti e aeroporti civili, produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia, governo del territorio), tale
competenza dovrebbe essere esercitata solo ed esclusivamente nei
limiti ammessi dal citato art. 117 terzo comma Cost.
E' infatti noto che nelle materie a legislazione concorrente il
potere legislativo statale e' limitato alla individuazioni dei
principi regolatori. Ed e' altrettanto noto che tali principi devono
"riguardare il modo di esercizio della potesta' legislativa regionale
e non comportare l'inclusione o l'esclusione di singoli settori della
materia o dall'ambito di essa", dovendosi qualificare come principi
fondamentali "solo i nuclei essenziali del contenuto normativo che
quelle disposizioni esprimono per i principi enunciati o da esse
desumibili" (Corte cost. sentenza n. 482/1995).
La normativa qui contestata, invece, non detta i principi alle
Regioni per disciplinare l'individuazione e la realizzazione delle
c.d. grandi opere, ma detta al Governo i criteri per l'emanando
decreto legislativo, con una disciplina gia' compiuta, dettagliata e
minuziosa che elimina completamente ogni possibilita' di intervento
per un'autonoma normativa da parte delle Regioni.
A.5) Tale illegittima appropriazione da parte dello Stato di
potesta' legislative regionali non puo' trovare legittimazione
costituzionale in nome di un non definito interesse nazionale sotteso
alla realizzazione delle opere in oggetto.
Infatti il nuovo testo costituzionale non prevede l'interesse
nazionale come limite neppure per la potesta' legislativa delle
Regioni (il riferimento all'interesse nazionale non e' piu' contenuto
nell'art. 117 e nel successivo 127), ne' prevede un generale potere
di indirizzo e coordinamento che la giurisprudenza costituzionale,
nel vigore della previgente Titolo V, aveva costruito come risvolto
positivo di quell'interesse.
Non e' quindi costituzionalmente ammissibile reintrodurre limiti
alla potesta' legislativa regionale non espressamente previsti in
Costituzione - ed anzi volutamente esclusi - richiamando la rilevanza
nazionale di un'opera: in tale modo si vanificherebbe la potesta'
legislativa attribuita alle Regioni.
Come chiarito nel corso delle audizioni effettuate nell'ambito
dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle
revisioni del titolo V della Costituzione presso la prima Commissione
permanente del Senato, un generico richiamo all'interesse nazionale
non e' piu' previsto in Costituzione e sarebbe anche difficile
fondarlo in via generale sul principio di unita' di cui all'art. 5
della Cost., anche perche' in tal modo si aprirebbe la strada alle
incarnazioni piu' imprevedibili di tale interesse nazionale che
diventerebbe un grimaldello per intaccare l'autonomia delle Regioni
in tutti i settori, in spregio alla tutela affidata dall'art. 117
Cost. nuovo testo alle attribuzioni delle Regioni stesse (audizione
del prof. Panunzio - seduta del 20 novembre 2002).
Questo non significa che gli interessi di cui puo' essere
portatore lo Stato non trovino tutela; significa solo che non si puo'
far rientrare surrettiziamente un concetto indefinito e generico che
si presta nella sua applicazione a ledere un autonomia che il nuovo
Costituente ha voluto assicurare in misura maggiore che in passato.
La nuova Costituzione assicura la tutela degli interessi
ultraregionali con l'elencazione tassativa contenuta nell'art. 117
secondo comma, e quindi riservando a priori allo Stato determinati
compiti. A tale proposito la dottrina ha lucidamente rilevato: "Va
escluso che le potesta' statali possano essere direttamente dedotte
da principi di ordine generalissimo, quali il carattere unitario
dello Stato, o il concetto di sovranita' o l'interesse nazionale.
Il riparto di attribuzioni previsto dall'art. 117 deve invece
essere inteso come la specifica attuazione che la Costituzione ha
voluto dare a tali principi generali, i quali dunque non possono
essere contrapposti ad esso. Non si puo' dunque affermare che lo
Stato ha potesta' legislativa ordinaria nelle materie dell'art. 117,
secondo comma, e in piu' su tutto cio' che e' di interesse nazionale,
ma si deve affermare che cio' che il Costituente ha ritenuto di
interesse nazionale si manifesta attraverso le materie e i compiti
statali previsti dall'art. 117" (G. Falcon, Modello e transizione nel
nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione" in Le Regioni
n. 6/2001, 1251 ss.; nello stesso senso: C. Pinelli, I limiti
generali alla potesta' legislativa statale e regionale e i rapporti
con l'ordinamento internazionale e con l'ordinamento comunitario in
Foro it. 2001, V, 194 ss..; P. Cavalieri, La nuova autonomia
legislativa delle Regioni, in Foro it. 2001, V, 202). Nel caso in
esame, tuttavia, la ravvisata lesione delle attribuzioni regionali
non puo' essere giustificata con il richiamo al suddetto art. 117,
secondo comma, Cost., per i motivi evidenziati al precedente punto
A.2).
A.6) Le impugnate disposizioni si presentano lesive anche
dell'art. 118 primo comma Cost. L'effettivo rispetto dei criteri di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza impone che ogni
scelta legislativa di allocazione delle funzioni sia previamente
supportata dall'analisi e dalla verifica del livello di governo che
maggiormente risponda ai tre criteri costituzionalizzati dalla norma:
che si tratti infatti di criteri e di parametri elastici,
utilizzabili quindi con un margine di discrezionalita', e' indubbio,
ma e' altrettanto indubbio che i motivi della scelta e quindi
dell'esercizio in concreto ditale potere discrezionale devono essere
estrinsecati e resi conoscibili - il che non avviene nel caso in
esame - pena, altrimenti, una violazione delle attribuzioni
costituzionali riservate agli enti regionali e locali.
Ma la violazione dell'art. 118 Cost., con riferimento alle
attribuzioni regionali, sussiste anche per un ulteriore e consistente
motivo.
L'art. 118 e' chiaro nel determinare le regole ed i principi che
devono presiedere alla distribuzione delle finzioni amministrative,
ma non disciplina quale sia la fonte cui e' rimessa tale
distribuzione.
In merito deve osservarsi che il profilo relativo alla disciplina
della materia non e' scindibile da quello relativo all'allocazione
delle funzioni, con la conseguenza che spetta alle Regioni intestare
le funzioni nelle materie in cui e' loro riconosciuta la potesta'
legislativa regionale sia esclusiva che concorrente (in tal caso nel
rispetto dei principi regolatori dettati dalla legge statale).
La validita' ditale conclusione e' stata riconosciuta dalla
dottrina che si e' occupata del problema, la quale ha evidenziato che
l'art. 118 non contiene un riparto di funzioni legislative ulteriore
rispetto a quello gia' stabilito dall'art. 117 e, in merito alla
possibilita' per lo Stato di attribuire funzioni amministrative a se
stesso, ha rilevato che tale "conferimento di funzioni allo Stato,
previsto dal primo comma dell'art. 118, in relazione ai tre principi
indicati, dovra' essere disposto con legge statale, e va anch'esso
inteso nel quadro del riparto di competenze legislative come
stabilito dall'art. 117. Esso dovra' avvenire per il tramite delle
materie o per il tramite dei compiti in relazione ai quali lo Stato
ha potesta' legislativa esclusiva" (G. Falcon, Modello e transizione
nel nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione in Le
Regioni n. 6/2001, pag. 1260) e, ancora, va escluso che "un titolo di
legittimazione di potesta' legislativa statale sia il principio
espresso dall'art. 118 di conferimento delle funzioni amministrative
secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione ed
adeguatezza. Questo testo va a mio avviso letto all'interno del
riparto di potesta' legislative per materia, nel quale il legislatore
costituente non ha voluto aggiungere come compito statale a se'
stante (come pure sarebbe stato semplice fare) l'individuazione di
funzioni amministrative statali in materia regionale: queste vi
potranno essere indubbiamente, ma sulla base delle clausole di
competenza di cui all'art. 117, secondo comma, e delle relative
implicazioni, e non sulla base di un generico potere di
individuazione di funzioni statali basate su astratte considerazioni
di interesse nazionale. Cio' a maggior ragione se si considera che
l'oggetto proprio della competenza regionale e' in primo luogo la
disciplina dei rapporti amministrativi". (G. Falcon, citato pag.
1253).
Sempre nello stesso senso e' stato ancora affermato che
"costituendo la allocazione delle funzioni una componente della
disciplina delle materie cui esse attengono, la fonte della
distribuzione non puo' che essere la legge che quelle materie e'
deputata a regolare. Sicche', fermo rimanendo che l'individuazione
delle funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane e' comunque rimessa alla legislazione statale in forza
della previsione di cui alla lettera p) del secondo comma
dell'art. 117, per il resto la legge statale ovvero la legge
regionale, secondo le rispettive competenze, provvederanno ad
intestare le competenze in applicazione delle regole e principi di
cui all'art. 118, 1o comma." (A. Corpaci Revisione del Titolo V della
parte seconda della Costituzione e sistema amministrativi, in Le
Regioni n. 6/2001, pag. 1311); e, ancora che "Ritenere che il
legislatore statale possa attribuire esso stesso a se medesimo e alla
propria amministrazione competenze e funzioni anche nelle materie
assegnate comunque al legislatore regionale (quelle di competenza
concorrente) o addirittura ad esso riservate (quelle di competenza
esclusiva) eventualmente motivando questa convinzione in nome di un
principio di difesa dell'unita' complessiva, collegato magari anche
al dettato stesso dell'art. 118 secondo comma la' dove parla di
"esigenze di carattere unitario", significherebbe radicare una nuova,
vastissima competenza di carattere "trasversale" del legislatore
statale. Competenza di carattere trasversale che sarebbe analoga ad
alcune delle competenze previste nel secondo comma dell'art. 117, ad
esempio in materia di "determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale" ma che in questo caso
avrebbe la duplice caratteristica di essere ricavata "implicitamente"
dal sistema (e non esplicitamente ricompresa nell'elenco delle
competenze esclusive dello Stato, dove, invece, e significativamente,
e' contenuta la competenza in materia di definizione dei poteri
fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane), e di essere
di carattere davvero vastissimo e potenzialmente espandibile in ogni
settore e in ogni contesto" (F. Pizzetti, Le nuove esigenze di
governance in un sistema policentrico "esploso", in Le Regioni
n. 6/2001, pag. 1180, ss e nota n. 37).
Risulta percio' che l'art. 118, primo comma, e le esigenze di
esercizio unitario ivi richiamate non possono costituire un titolo
autonomo legittimante l'intervento del legislatore statale, come
avviene nel caso in esame con le contestate disposizione. L'art. 118,
primo comma, si ripete, e' norma che fissa i criteri per
l'allocazione delle funzioni, ma non disciplina le fonti deputate ad
allocare le stesse, e pertanto non rappresenta il presupposto su cui
fondare variazioni e spostamenti rispetto alla titolarita' della
potesta' legislativa, come stabilita dall'art. 117.
A.7) Non e' sfuggito alla ricorrente amministrazione che con la
modifica apportata dai terzo comma dell'art. 13 in oggetto il
legislatore nazionale ha introdotto il principio per cui
l'individuazione delle grandi opere avviene d'intesa con le Regioni
interessate e con la conferenza unificata, anziche' sulla base del
loro parere, come era nel testo originario della legge n. 443/2001.
Tale previsione, tuttavia, non e' sufficiente a superare i
profili di illegittimita' costituzionale sopra denunciati, perche'
l'intesa non puo' costituire un meccanismo attraverso il quale lo
Stato si appropria di potesta' legislative ad esso non riservate
dalla Costituzione.
Cio' tanto piu' perche' la disposizione qui impugnata,
nell'introdurre l'intesa, non prevede alcun meccanismo a garanzia che
tale intesa non sia poi di fatto recessiva rispetto al potere statale
di provvedere ugualmente a fronte del motivato dissenso regionale.
Piu' precisamente, non si garantisce che la introdotta intesa sia una
reale forma di coordinamento paritario che pone i soggetti
partecipanti sullo stesso piano in relazione alla decisione da
adottare e cio' lede il principio della leale cooperazione che, in
considerazione dell'incidenza della individuazione delle grandi opere
con le attribuzioni costituzionalmente affidate alle Regioni,
imporrebbe invece una effettiva codeterminazione del contenuto
dell'atto.
A.8) Parimenti, le disposizioni contenute ai commi 5 e 6, nel
dettare i criteri al Governo per il decreto legislativo che deve
disciplinare le modalita' di approvazione dei progetti preliminari e
definitivi delle opere "strategiche", non garantiscono in alcun modo
il rispetto delle attribuzioni regionali.
Si prevede infatti che tali progetti siano approvati dal CIPE
integrato dai presidenti delle Regioni o, in alternativa, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del
CIPE integrato dai Presidenti delle Regioni, sentita la Conferenza
unificata, previo parere delle commissioni parlamentari competenti.
In sostanza, quindi, sull'approvazione dei progetti il ruolo
delle Regioni e' solo quello di esprimere un parere tramite il
proprio Presidente che integra il CIPE e cio' appare particolarmente
lesivo delle attribuzioni regionali, considerando che l'approvazione
di detti progetti determina la localizzazione urbanistica dell'opera,
la compatibilita' ambientale della medesima e sostituisce ogni altro
permesso ed autorizzazione comunque denominati.
Vi e' quindi una forte incidenza sul governo del territorio che
e' materia di competenza concorrente Stato - Regioni: l'impugnata
normativa non lascia alcuno spazio alla legislazione regionale a
fronte dello speciale regime derogatorio introdotto per
l'approvazione dei progetti delle opere in questione; interferisce
sulla legislazione regionale gia' vigente che disciplina i
procedimenti di approvazione dei progetti delle opere pubbliche,
prevedendo le necessarie verifiche di natura urbanistica,
idrogeologica e di difesa del suolo (la regione Toscana, in
particolare ha attribuito tali funzioni amministrative ai comuni e
alle province); esautora del tutto le attribuzioni regionali in
merito alla valutazione di impatto ambientale delle opere, con un
consistente passo indietro rispetto ai compiti che fino ad oggi le
Regioni hanno svolto in merito. A tale proposito si rileva che, come
sopra esposto, il terzo comma dell'impugnata norma prevede che anche
le strutture dedicate alla nautica da diporto possono essere inserite
nel programma delle infrastrutture strategiche; tale inserimento
comporta che la valutazione di impatto ambientale sulle stesse verra'
effettuata con la procedura prevista dal quinto comma dell'art. 13 e
quindi dal Ministero competente. Cosi' disponendo anche i porti
turistici vengono sottratti alla valutazione di impatto ambientale
della Regione, con evidente lesione delle attribuzioni regionali in
materia di porti e di valorizzazione dei beni ambientali.
A.9) In conclusione, viene introdotto un regime derogatorio sia
per la individuazione che per la realizzazione delle opere in
questione che non lascia spazio per alcun tipo di autonomo intervento
legislativo regionale nelle materie di competenza e che limita
fortemente anche l'esercizio delle funzioni amministrative delle
Regioni e degli enti locali nelle materie stesse. Ne consegue che le
Regioni saranno costrette a subire la localizzazione delle opere
determinata dallo Stato (perche' la legge non garantisce che il
dissenso regionale sulle localizzazione delle stesse costituisca
motivo per individuare una localizzazione concordata con
l'amministrazione regionale), nonche' a dare un mero parere sugli
aspetti di compatibilita' ambientale ed idrogeologica, che comunque
puo' benissimo essere disatteso dal CIPE ovvero dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri che sostituisce a tutti gli
effetti ogni atto autorizzatorio normalmente necessario in base alla
procedura ordinaria.
Le eccepite illegittimita' non sono superate dalla frase
contenuta nel terzo comma dell'art. 13, per cui il Governo,
nell'emanare il decreto delegato, dovrebbe agire "nel rispetto delle
attribuzioni costituzionali delle Regioni". Si tratta infatti di
un'espressione vaga e generica e non si comprende come potrebbe il
Governo rispettare detta indicazione, visto che la normativa della
legge delega e' gia' essa stessa fortemente lesiva delle attribuzioni
regionali. Il Governo dovra' attenersi ai criteri posti dalla legge
in questione, con inevitabile lesione delle attribuzioni regionali,
perche', a monte, sono i principi della delega a non rispettare le
attribuzioni delle Regioni.
Da tutte le argomentazioni esposte discende con evidenza la
illegittimita' costituzionale delle disposizioni impugnate, per
violazione degli artt. 117 e 118 cost.
B) Illegittimita' costituzionale dell'art. 13, commi primo ed
undicesimo per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.
Il primo ed undicesimo comma della norma impugnata prevedono
specifici stanziamenti per la progettazione e la realizazione delle
opere strategiche individuate dal CIPE; il comma undicesimo.
Le disposizioni sono incostituzionali perche' fanno riferimento
al programma predisposto dal CIPE che, come esaminato al precedente
punto, e' elaborato in spregio alle competenze regionali.
Dette disposizioni incidono altresi' sull' autonomia finanziaria
delle Regioni che l'art. 119 Cost. garantisce in relazione al
reperimento delle risorse per la realizzazione delle infrastrutture
la cui decisione rientra nella competenza regionale.