Ricorso   del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato presso la quale ha il proprio
domicilio  in  via  dei  Portoghesi  12,  Roma,  nei  confronti della
Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta
provinciale  per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale
della  legge  provinciale  26  luglio  2002,  n. 11, "Disposizioni in
materia  di  tributi e disposizioni in connessione con l'assestamento
del  bilancio  di  previsione  della  Provincia di Bolzano per l'anno
finanziario  2002  e  per  il  triennio 2002-2004 (B.U.R. n. 33 del 6
agosto 2002), negli artt. 2.1, 2.2 e 27.
    Art. 2.1.
    La  norma  ha  sostituito,  modificandolo, il comma 3 dell'art. 8
della  legge  provinciale  18  marzo  2002,  n. 6, gia' impugnato dal
Governo  per  illegittimita'  costituzione  con  ricorso del 7 giugno
2002.
    Tra  le  materie che l'art. 8 dello Statuto, approvato con d.P.R.
n. 670/1972,   attribuisce  alla  legislazione  provinciale,  non  e'
compreso il servizio radiotelevisivo.
    Ai sensi dell'art. 9 le province possono legiferare in materia di
istruzione  elementare  e  secondaria  (n.2),  ma nei limiti indicati
dall'art.5,   vale   a  dire  in  armonia,  tra  gli  altri,  con  la
Costituzione,   con   i  principi  dell'ordinamento  giuridico  della
Repubblica    e    con    le   norme   fondamentali   delle   riforme
economico-sociali.
    Non  rientra  nella  legislazione  provinciale  tutto  quello che
attiene  al  servizio radiotelevisivo. Anche quando fossero coinvolti
interessi  della  istruzione  elementare  e secondaria, la competenza
della  province  investirebbe  solo  i  contenuti culturali, ma non i
mezzi radiotelevisivi da impiegare.
    Se  ne  ha  una conferma nell'art. 7, terzo comma, delle norme di
attuazione   dello   Statuto  (d.P.R.  n. 691/1973)  che  vieta  alla
provincia di Bolzano di impiantare stazioni radiotelevisive destinate
alla  trasmissione  di programmi propri (escludendo, pertanto, che la
Provincia   possa  incidere  sulla  struttura  radiotelevisiva  della
provincia)  e  nell'art. 8  che,  sempre  in materia radiotelevisiva,
prevede  una  commissione  i  cui membri sono designati dal consiglio
regionale  lasciando  alla  provincia  di  Bolzano l'approvazione dei
programmi.
    La  norma  in  esame,  pertanto, e' illegittima sotto un triplice
punto di vista:
        perche'  disciplina  le convenzioni con enti radiotelevisivi,
incidendo  in  questo  modo  su  di  una  materia  estranea  alla sua
legislazione;
        perche'  consente  la stipulazione con tutti gli enti inclusi
nell'art. 10  d.P.R.  n. 691/1973,  con  una norma i cui effetti sono
tutt'altro  che  chiari; va tenuto presente che l'articolo richiamato
menziona  sia  i  concessionari  privati,  i  cui  impianti  non sono
acquisiti   dalla   provincia   (quarto  comma),  sia  gli  organismi
televisivi  esteri  (settimo  comma);  in  questo modo viene lasciata
aperta  la  possibilita'  che le convenzioni siano stipulate solo con
enti  stranieri,  che era l'obiettivo dell'art. 8.3 nella sua stesura
originaria, che per questo e' stato impugnato;
        perche'  anche l'oggetto delle convenzione va al di la' delle
sue  competenze  legislative:  la  produzione  radiotelevisiva, anche
richiamando il "particolare valore e di informazione e ... attualita'
di interesse provinciale", non e' materia, ammesso che cosi' si possa
definire,  che  rientri  ne'  nell'art. 8  ne' nell'art. 9 del d.P.R.
n. 670/1972, gia' richiamato.
    Va  poi posto in evidenza che non sono fissati criteri ne' per la
scelta  dei  contraenti  ne' per la determinazione dei corrispettivi,
cosicche'  la  Provincia, in linea di principio, potrebbe alterare la
concorrenza,  non  solo  nell'ambito  provinciale, anche in favore di
organismi  esteri,  violando  cosi'  la competenza statale attribuita
dall'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.
    Nello  stesso  tempo  non  e'  assicurato il pluralismo garantito
dall'art. 21 della Costituzione perche' non e' previsto alcuna misura
di salvaguardia.
    Il  Comitato  provinciale  per la telecomunicazione (art. 2 della
legge  provinciale  n. 6/2002),  regola, infatti, l'accesso solo alle
trasmissioni  programmate  dalla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo  (art. 24, lettera d), mentre, ammesso che la materia
possa  costituirne  l'oggetto,  non  e'  prevista la comunicazione al
Comitato  per  la inserzione nel progetto programmatico da presentare
all'Autorita' per le garanzie nelle telecomunicazioni (art. 5.1).
    "Nel  consentire  alla Provincia, per mezzo delle convenzioni, di
produrre   programmi   radiotelevisivi  non  e'  stato  garantito  il
pluralismo,  che  trova  la sua garanzia nell'art. 21 Cost., sotto un
duplice  punto  di  vista:  perche' non sono individuati i criteri di
scelta  dei con traenti e perche' non e' predisposta nessuna garanzia
nella  predisposizione dei programmi. Non e' dubitabile che sussista,
e  sia  implicitamente  tutelato  dall'art. 21  Cost.,  un  interesse
generale della collettivita' all'informazione ... di tal che i grandi
mezzi   di   diffusione  di  pensiero  (nella  piu'  lata  accezione,
comprensiva della notizie) sono a buon diritto suscettibili di essere
considerati  nel  nostro ordinamento, come in genere nelle democrazie
contemporanee,  quali  servizi  oggettivamente pubblici e comunque di
interesse pubblico.
    Tuttavia,  per quanto l'interesse pubblico all'informazione possa
variamente   articolarsi   e   diversificarsi   territorialmente,  in
relazione  a  certi  tipi  di  notizie  e  commenti,  e'  comunque da
escludersi  in  materia  una  prevalenza dell'interesse regionale che
possa  giustificare  ...  interventi  legislativi  della Regione, non
importa  se  integrativi  o  suppletivi  rispetto  alla  legislazione
statale.
    Ne'  quella  prevalenza potrebbe ravvisarsi nel carattere "locale
delle pubblicazioni cui si riferisce.
    Va  considerato inoltre che in tale materia confluiscono esigenze
diverse  ...  anch'esse  da  rapportarsi al fondamentale principio di
liberta'  di manifestazione del pensiero. Il quale ... (cfr. sentenza
n. 105 del 1972) "implica pluralismo di fonti di informazione, libero
accesso  alla  medesime,  assenza  di ingiustificati ostacoli legali,
alla  circolazione  delle  notizie e delle idee ; ed implica altresi'
esclusione   di   interventi  dei  pubblici  poteri  suscettibili  di
tradursi,  anche  indirettamente, e contro le intenzioni, in forme di
pressione per indirizzare la stampa verso obiettivi predeterminati di
preferenza' (Corte costituzione sent. n. 21/1991).
    Non  solo,  dunque,  la  norma  provinciale viola l'art. 21 della
Cost.,  ma  resta  confermato che, in quanto incide su di una materia
che attiene alla struttura democratica dello Stato, investe i diritti
civili  e sociali il cui livello di tutela rientra nella legislazione
esclusiva dello Stato. L'art. 8.3 della legge provinciale e', dunque,
costituzionalmente illegittimo.
    Art. 2.2.
    La  norma  ha  inserito  l'art. 7-bis  nella legge provinciale 18
marzo 2002. n. 6 che disciplina il piano provinciale di settore delle
infrastrutture  delle  comunicazioni.  Il  piano  individua  le  reti
principali  di  comunicazione  ed  i siti degli impianti trasmittenti
delle eminenti pubbliche e private e dei servizi di comunicazione del
servizio pubblico.
    La materia, per le ragioni esposte, e' preclusa alla legislazione
provinciale  sia  dall'art. 117,  secondo comma, Cost. che dalle nome
dello Statuto regionale gia' richiamate.
    La  ragione  di questa preclusione sta nella evidente esigenza di
pianificazione che investe le infrastrutture delle comunicazioni.
    Ed  e'  appunto  in  termini  di piano che si esprime la legge 31
luglio 1997, n. 249 quando ha assegnato all'Autorita' per le garanzie
nelle telecomunicazioni la competenza in materia (art. 1.6).
    Art. 27.
    La  norma  ha aggiunto un comma, dopo il 23-quinquies, alla legge
provinciale  6  settembre  1973, n. 62 che esime chi presta i servizi
pubblici  essenziali  e  le  organizzazioni di soccorso da molteplici
adempimenti  in  materia  di  raccolta,  trasporto  e smaltimento dei
rifiuti.
    Come  noto, in materia sono intervenute le direttive 91/156/CEE e
91/689/CEE, attuate attraverso il d.lgs. n. 22/1997.
    Secondo  quanto  dispone  la  normativa comunitaria, si tratta di
normativa  a  tutela  dell'ambiente  che,  come  tale,  rientra nella
legislazione dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s) Cost.).
    La  materia  e' pertanto sottratta alla legislazione provinciale,
sia  per  il  primato  della normativa comunitaria, non derogabile da
nessuna  normativa nazionale, sia ai sensi dell'art. 4 dello Statuto,
sia  ai  sensi  dell'art. 17, primo comma, della Cost., anche a voler
trascurare  che  l'art. 1.3  del  d.lgs.  n. 22/1997 ha dichiarato le
disposizioni  di  principio  che  vi  sono contenute norme di riforma
economico-  sociale  che la Provincia e' tenuta ad osservare ai sensi
dell'art. 4 dello Statuto.