Ricorso  per  conflitto di attribuzioni tra la Regione Sardegna e
lo Stato proposto dalla Regione Autonoma Sardegna, in persona del suo
presidente  pro  tempore  on.le  Mauro  Pili, rappresentata e difesa,
giusta  deliberazione della giunta regionale n. 32/4 del 26 settembre
2002,  in  forza  di  procura  speciale in calce al presente ricorso,
dall'avv. Giovanni Contu e presso il suo studio, in Roma, via Massimi
n. 154, elettivamente domiciliata;
    Contro  lo  Stato, rappresentato dal Presidente del Consiglio dei
ministri  in  carica  e  la Presidenza del Consiglio dei ministri, in
persona  del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, perche'
venga regolata la competenza e perche' codesta ecc.ma Corte voglia:
        1) dichiarare che non spetta ne' al Ministero dell'economia e
delle  finanze,  ne'  all'Agenzia  del demanio e, per quanto occorrer
possa,   che   non   spettava   al   Ministero   delle  finanze,  ne'
all'Intendenza  di  finanza  di Cagliari e/o ad altri organi o uffici
periferici  dei  predetti  Ministeri  e  dell'Agenzia del demanio, di
attribuire,  con  la  convenzione  del  10 gennaio 1975, al comune di
Cagliari  il  godimento  dell'immobile denominato "ex caserma Griffa"
meglio  descritta  in  punto  di  fatto,  ne'  di  attribuire, con le
convenzioni indicate in narrativa, a persone fisiche e giuridiche, il
godimento  del  compendio  immobiliare  situato in Cagliari, loc. San
Bartolomeo,  identificato  nella  scheda  patrimoniale  331,  ne'  di
compiere  atti  di  gestione  concernenti beni immobili trasferiti al
patrimonio  regionale  per essere venuta meno la loro connessione con
servizi statali;
        2) per l'effetto, annullare:
          a) il  decreto  del  direttore  dell'Agenzia del demanio in
data 19 luglio 2002, pubblicato in data 6 agosto 2002 sul supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 183, nella parte
in  cui  inserisce  nell'elenco dei beni di proprieta' dello Stato di
cui  all'allegato  "A"  beni  immobili  di  proprieta'  della Regione
Sardegna  per  essere  venuta meno la loro connessione con servizi di
competenza statale;
          b) nonche'  la  menzionata convenzione del 10 gennaio 1975,
rep. n. 9058, stipulata tra l'amministrazione finanziaria dello Stato
ed  il comune di Cagliari, avente per oggetto la cessione dell'uso ed
il godimento dell'ex caserma denominata "Griffa";
          c) nonche'  tutte  le  convenzioni  -  meglio  indicate  in
narrativa  -  aventi  ad  oggetto il compendio immobiliare situato in
Cagliari, loc. San Bartolomeo, identificato nella scheda patrimoniale
331;
          d) nonche'  tutti  gli  altri  atti di gestione di cui alla
documentazione  depositata  e  concernenti  i  beni immobili inseriti
nell'elenco  di cui al decreto del direttore dell'Agenzia del demanio
in  data  19 luglio  2002, benche' trasferiti al patrimonio regionale
per essere venuta meno la loro connessione con servizi statali;
siccome  in contrasto con gli artt. 14 e 6 della legge costituzionale
26 febbraio 1948 n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), nonche' con
le  altre  norme  e  principi  di rango costituzionale concernenti le
funzioni amministrative attribuite alla Regione Sardegna.

                              F a t t o

    L'art. 1,  comma 1,  del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito  in  legge  dall'art. 1,  legge  23 novembre 2001, n. 410,
prescrive  che  l'Agenzia  del  demanio individui, con propri decreti
dirigenziali, i singoli beni facenti parte del patrimonio immobiliare
dello  Stato.  E  cio'  al  fine  di procedere al nordino, gestione e
valorizzazione   di   tale   patrimonio,   anche  in  funzione  della
formulazione  del  conto  generale  del  patrimonio di cui alla legge
3 aprile 1997, n. 94 e al d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279.
    In  adempimento  di  tale prescrizione, il direttore dell'Agenzia
del  demanio ha adottato il decreto del 19 luglio 2002, pubblicato in
data 6 agosto 2002 sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale,
serie generale, n. 183. Tale decreto dispone:
        "art.  1  -  Sono di proprieta' dello Stato e appartengono al
patrimonio  indisponibile  e  disponibile i beni immobili individuati
nell'allegato A facente parte integrante del presente decreto".
        "art.  2  - Il presente decreto ha effetto dichiarativo della
proprieta'  degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della
trascrizione  gli  effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile,
nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto".
    Nel  menzionato  allegato "A", nella parte riguardante la Regione
Sardegna  (pag.  550  e  seguenti),  sono stati inseriti beni che, in
realta',  sono  di  proprieta'  della  Regione ai sensi dello Statuto
speciale  approvato  con  la  legge  costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 3, il cui art. 14 dispone testualmente quanto segue:
        "La regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni
e  diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli
demaniali,  escluso il demanio marittimo. I beni e diritti connessi a
servizi  di  competenza  statale  ed  a monopoli fiscali restano allo
Stato, finche' duri tale condizione".
    Orbene,  malgrado  il  chiaro dettato della norma costituzionale,
ne'  il Ministero delle finanze (oggi Ministero dell'economia e delle
finanze), ne' l'Agenzia del demanio hanno mai provveduto a trasferire
alla  Regione Sardegna il possesso di quei beni in relazione ai quali
e'  cessata  la  destinazione connessa ai servizi di competenza dello
Stato.  Che',  anzi, per quanto se ne sa, hanno continuato a gestirli
come  se lo Stato ne avesse ancora mantenuto la proprieta' e li hanno
persino inseriti nell'elenco di cui sopra.
    In  altre parole, nel menzionato decreto dell'Agenzia del demanio
del  19 luglio 2002, contenente, nell'allegato "A", l'elenco dei beni
immobili  di  proprieta'  dello  Stato,  sono  inseriti  beni che, in
realta',  di  proprieta'  dello  Stato non sono piu', perche' in tale
diritto  e'  subentrata  la Regione Sardegna, ai sensi del menzionato
art. 14 dello Statuto speciale.
    Peraltro,  l'esame  del  predetto  elenco,  nella maggioranza dei
casi, non permette alla Regione Sardegna di individuare quali cespiti
vi   figurino   impropriamente  per  essere  divenuti  di  proprieta'
regionale.
    Invero, il venir meno della connessione del bene o dei beni con i
servizi  statali  risulta  da  documenti non conosciuti, in quanto lo
Stato,  in  relazione  a tali beni, ha stipulato convenzioni e svolto
attivita'  di gestione, comportanti "dismissione" di tali beni, senza
informame la regione sarda.
    Convenzioni  e  atti che solo in piccola parte e' stato possibile
rinvenire.
    Tra  i  tanti,  quelli  riguardanti l'ex caserma "Carlo Alberto",
denominata  "Griffa"  -  scheda  32  - posta nel viale Buoncammino di
Cagliari,  distinta  in catasto al fg. 18, particella 298, subalterni
da  1 a 24, nonche' particella 299 ed elencata nel menzionato decreto
19 luglio  2002 alle pagg. 579 - 580. Si e' potuto solo oggi appurare
che  questo  stabile,  sin  dal  1975, con contratto rep. n. 9058, e'
stato  ceduto in godimento al comune di Cagliari, che lo ha destinato
ad  "alloggio  per  sfrattati  e senza "tetto". Allo stesso comune e'
stato  richiesto  il  pagamento  del canone prima dal Ministero delle
finanze,  poi  dal  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e oggi
dall'Agenzia del demanio, organi e uffici statali, che, cosi', hanno,
con atti invasivi della competenza regionale, continuato a gestire un
cespite non piu' dello Stato.
    Sempre  tra  i  tanti,  lo Stato continua a gestire, continuando,
cosi',  ad  invadere, cosi', la competenza della Regione Sardegna, il
compendio  immobiliare  situato  in  Cagliari,  loc.  San Bartolomeo,
identificato  nella scheda patrimoniale 331, pervenuto allo Stato con
decreto  di  espropriazione  del  1935,  atto  prot.  n. 313  del  18
dicembre 1935.
    L'immobile  ha  cessato  di  essere  connesso a servizi statali a
seguito   di  contratti  stipulati  con  diverse  persone  fisiche  e
giuridiche,  alle  quali  ne  e'  stato  attribuito  il  godimento. E
precisamente:   Mario   Carovanno   (atto   del  1968),  Polisportiva
S. Bartolomeo  (atto  del  1982),  Giuseppe Demontis (atto del 1976),
Maria  Leonarda  Canu  (atto del 1978), comune di Cagliari (atto rep.
n. 9864 del 1989), Yacht Club Cagliari (atto del 1969).
    Invero, le predette convenzioni tra Stato, comune e privati hanno
una  duplice  valenza.  Anzitutto, evidenziano che quei beni non sono
piu'  connessi  con  servizi  statali  e, quindi, sono transitati nel
patrimonio regionale. Nel contempo, costituiscono atti invasivi della
competenza regionale, poiche' lo Stato, che ha perso la proprieta' di
quei  beni,  non poteva emanare atti e svolgere attivita' di gestione
relativi  a  beni ormai divenuti di proprieta' della regione. Proprio
questo  secondo  profilo  degli  atti  e  dell'attivita'  dello Stato
comporta  l'invasione  delle competenze regionali e, pertanto, devono
essere annullati.
    Cio'  detto, si deduce che nella prospettata vicenda si configura
un conflitto di attribuzioni e non, invece, una mera rei vindicatio.
    Nella  specie,  invero,  si controverte sul trasferimento di beni
dal  demanio  o  dal  patrimonio  statale a quello regionale e viene,
quindi, in discussione il trasferimento e, dunque, la spettanza delle
relative   funzioni.   Il  che  comporta  un  evidente  conflitto  di
attribuzioni tra Stato e Regione.

                            D i r i t t o

                                - A -
    Le  disposizioni contenute nei primi due commi dell'art. 14 dello
Statuto speciale della Regione Sardegna (sopra trascritti) sono state
erroneamente  interpretate  - o quanto meno applicate - dallo Stato e
dall'Agenzia del demanio.
    La  menzionata  norma  di  rango  costituzionale  dispone  che la
regione  succede,  nell'ambito  del  suo  territorio,  nei beni e nei
diritti  patrimoniali dello Stato di natura immobiliare. Questa e' la
regola generale ed e' enunciata nel primo comma.
    Il secondo comma del medesimo articolo introduce un'eccezione: la
successione  non  avviene  e i beni restano di proprieta' dello Stato
quando sono utilizzati (connessi) per servizi di competenza statale.
    L'eccezione,  pero',  ha  un  limite ben preciso: l'utilizzazione
deve  essere  attuale,  di guisa che se tale utilizzo viene a cessare
cade  il  presupposto  della  medesima  eccezione  ed i beni non piu'
utilizzati  ricadono  nella  regola generale e seguono la sorte degli
altri  beni  statali  e,  cioe', la loro proprieta' e' trasferita ope
legis alla regione.
    La  chiara  e  univoca  statuizione  dell'art. 14, secondo cui "i
diritti patrimoniali connessi a servizi di competenza statale restano
allo  Stato finche' duri tale condizione" non puo' dare luogo a dubbi
interpretativi.
    La  congiunzione  temporale  "finche'"  attribuisce,  infatti, un
sicuro  valore  dinamico  alla  norma.  Nel  senso che transitano nel
patrimonio  regionale  non  solo  i beni che, alla data di entrata in
vigore  dello  Statuto  speciale, non erano piu' "connessi" a servizi
statali,   ma  anche  quelli  la  cui  connessione  sia  venuta  meno
successivamente.
    Insomma,  il  senso  fatto  palese  dal significato proprio delle
parole  usate  dal  legislatore  (art. 12 disposizioni sulla legge in
generale)  porta  sicuramente  a  dare rilievo alla sopravvenienza e,
cioe',  al  sopravvenuto  venir  meno  della connessione del bene col
servizio statale.
    Tale  sopravvenienza,  si  ripete,  rappresenta  il  limite  alla
eccezione di cui al secondo comma dell'art. 14 e fa, quindi, rivivere
la  regola  generale  della  successione della Regione Sardegna nella
proprieta' dei beni dello Stato.
    Ne'  a  diverse conclusioni puo' portare il disposto dell'art. 39
del  d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione dello
statuto  speciale, che, cosi' recita: "Per la consegna dei beni dello
Stato  che  passano alla Regione, da effettuarsi con decorrenza dal 1
gennaio  1950,  compresi  i  redditi che matureranno da tale data, le
Intendenze  di finanza di Cagliari, Nuoro, e Sassari, ciascuna per il
territorio di sua competenza, entro tre mesi dalla costituzione della
giunta regionale compileranno:
        a) un elenco dei beni immobili di demanio pubblico;
        b) un elenco dei beni immobili patrimoniali dello Stato.
(Omissis)
    Resteranno  allo  Stato  i beni ad esso pervenuti successivamente
all'entrata  in  vigore  della legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 3".
    Lo  Stato  ha  interpretato  e  applicato  dette  norme  in senso
"statico".  Ha, cioe', erroneamente ritenuto che fossero trasferibili
solo  quei  beni, che, alla data indicata all'ultimo comma del citato
l'art. 39  (1  gennaio  1950),  non  solo rientrassero nel patrimonio
dello  Stato,  ma anche che sempre con riferimento a quella data, non
fossero piu' connessi "a servizi di competenza statale".
    E'   difficile   comprendere   attraverso   quali  considerazioni
l'amministrazione finanziaria sia pervenuta all'erroneo convincimento
che la sopravvenuta "dismissione" fosse ininfluente e non comportasse
il  trasferimento  del  bene al patrimonio regionale. E non compete a
noi  indagare  sulla  genesi  di  tale  errore. Tuttavia, si potrebbe
ipotizzare  che  l'Agenzia  del  demanio  sia  stata tratta in errore
dall'ultimo comma del menzionato art. 39.
    Tale  norma,  invero, prevede la propria applicazione soltanto ai
beni  che  erano di proprieta' dello Stato al momento dell'entrata in
vigore  dello  statuto  speciale  e  non  anche  a quelli che lo sono
diventati successivamente.
    L'Amministrazione del demanio, probabilmente, ha - erroneamente -
ritenuto  che,  alla  stessa  data,  dovesse essere anche avvenuta la
"dismissione",  che,  invece, se si fosse verificata successivamente,
non avrebbe giovato alla regione.
    Tale  ragionamento  non  e'  affatto condivisibile, perche', come
sopra  ampiamente  esposto,  contrasta col secondo comma dell'art. 14
dello  Statuto  speciale,  a  mente  del  quale  e  per la sua chiara
lettera,  il  venir meno della connessione tra il bene ed il servizio
statale  comporta, automaticamente, il trasferimento della proprieta'
del bene alla regione sarda.
                                - B -
    1.  - Codesta ecc.ma Corte, con la sentenza n. 383 del 10 ottobre
1991,  si  e'  gia'  pronunciata  sull'interpretazione del menzionato
art. 14  dello  statuto  sardo  e si e' espressa nel senso favorevole
alla   tesi  oggi  prospettata  dalla  Regione  Sardegna,  affermando
testualmente:  "... l'art. 14 statuto speciale per la Sardegna (legge
costituzionale  26 febbraio 1948 n. 3) mentre stabilisce, al comma 1,
che  la  Regione,  nell'ambito del suo territorio, succede allo Stato
nei  beni  demaniali  e,  al comma 2, che restano allo Stato i beni e
diritti  connessi  a  servizi di competenza statale, da' rilievo alla
sopravvenienza,  in  quanto  prevede che la detta causa di esclusione
possa  cessare,  con  l'effetto  in  tal  caso  che la successione si
realizza,  in  un  momento  posteriore  all'entrata  in  vigore dello
statuto".
    Ma v'e' di piu'.
    Tale  interpretazione  dell'art. 14  dello Statuto sardo e' stata
assunta come paradigma sicuro per motivare e giustificare la predetta
decisione n. 383/1991, concernente la Regione Valle d'Aosta.
    2. - La  menzionata  sentenza  n. 383/1991 e' stata pronunciata a
seguito  di  un  ricorso  con il quale la Regione Valle d'Aosta aveva
sollevato  conflitto  di  attribuzione nei confronti dello Stato che,
proprio   come  nel  caso  in  esame,  aveva  gestito,  invadendo  le
competenze  di  quella  Regione,  beni  transitati  nel patrimonio di
quest'ultima,  per  esser  venuta  meno  la  loro  destinazione ad un
servizio di interesse nazionale.
    Anche  in  quella  fattispecie,  era  certo  che la connessione a
servizi statali era venuta a cessare con la messa in vendita da parte
dell'Amministrazione del bene stesso a privati.
    Restava,  quindi,  da  stabilire  -  come nel nostro caso - se la
cessazione  intervenuta  successivamente  all'entrata in vigore dello
Statuto  della  Valle  d'Aosta  avesse  effetto  nel senso di rendere
inoperante  l'esclusione ed operante, invece, il trasferimento, anche
quando la cessazione fosse intervenuta successivamente all'entrata in
vigore dello statuto stesso.
    Orbene,  codesta  ecc.ma  Corte  si  e' pronunziata positivamente
sulla  domanda  avanzata  dalla  Regione  Valle  d'Aosta, malgrado lo
statuto  di  quest'ultima non prevedesse espressamente - a differenza
di   quello   sardo   -   la  rilevanza  della  sopravvenienza  della
"dismissione"  del  bene.  Rilevanza  che,  nello  Statuto  sardo, e'
univocamente  resa palese dalla frase "finche' duri tale condizione".
Intendendosi, evidentemente, che, con il venir meno della connessione
del  bene  con  il servizio statale, la proprieta' del bene stesso si
trasferisce alla Regione Sardegna.
    Sul  punto,  la sentenza n. 383/1991 in esame, e' assistita dalla
seguente   motivazione:   "Anzitutto   il  testo  della  disposizione
statutaria,  nell'individuare  il  requisito  positivo  e la causa di
esclusione  del  trasferimento  (natura  demaniale  dei  beni  e loro
destinazione  specifica  al  fine suindicato) nulla precisa quanto al
tempo  in  cui  essi debbono verificarsi per essere rilevanti al fine
avuto  di  mira: la qual cosa, in riferimento alla stessa tendenziale
ampiezza  dell'autonomia  speciale,  induce  a  ritenere compresi nel
trasferimento anche i beni per i quali la causa di esclusione venga a
cessare   in  un  momento  successivo  all'entrata  in  vigore  dello
statuto".
    Se  codesta ecc.ma Corte ha deciso in senso favorevole alla Valle
d'Aosta,   malgrado   lo   Statuto  di  quest'ultima  non  prevedesse
espressamente  -  a  differenza  di quello sardo - la rilevanza della
sopravvenienza, a maggior ragione, una decisione favorevole merita il
presente  ricorso,  che  si  fonda  su  una espressa norma statutaria
(art. 14,  secondo  comma),  gia'  interpretata  da codesta Corte nel
senso  sopra  esposto  e  posta  a  fondamento  della citata sentenza
n. 383/1991.
    Tanto piu' che codesta ecc.ma Corte, per pronunziare la decisione
favorevole  alla Regione Valle d'Aosta, ha dovuto decidere e superare
numerose   eccezioni,  che  erano  state  prospettate  come  ostative
all'accoglimento   del   ricorso.   Infatti,  in  quel  giudizio,  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri aveva sollevato le seguenti
eccezioni:
        a)  le  norme  di attuazione dello statuto di quella Regione,
nel  riferirsi  all'identificazione  dei beni del demanio dello Stato
che   interessano   servizi   di  carattere  nazionale,  prevede  che
l'identificazione  stessa "e' effettuata" entro due anni dall'entrata
in vigore delle predette norme di attuazione;
        b) la   legge   14 agosto   1971  n. 907,  con  la  quale  e'
specificatamente  disposto  il trasferimento (entro un dato termine e
mediante  un  dato  procedimento)  alla Regione Valle d'Aosta di beni
gia' destinati ad un servizio di interesse nazionale.
    Con  riferimento  alla  Regione  Sardegna,  invece,  non  esiste,
nessuna  disposizione  normativa che possa configurarsi come ostativa
al  trasferimento  dei  beni  statali  alla regione stessa, quando la
"dismissione" avvenga in data successiva alla entrata in vigore dello
Statuto sardo.
    3. - D'altra   parte,   non  possono  trarsi  decisivi  argomenti
dall'interpretazione   contraria  seguita  da  questa  Corte  con  la
sentenza  n. 31/1959  relativamente  all'art. 82  dello Statuto della
Regione  Sicilia.  Invero  tale  norma,  concernente  anche  essa  il
trasferimento  dei  beni  demaniali  dello Stato alla Regione, assume
espressamente  come  criterio  di individuazione dei beni oggetto del
trasferimento  l'esistenza  delle  situazioni  considerate al momento
dell'entrata    in    vigore   dello   statuto,   mostrando,   cosi',
esplicitamente  di  non dar rilievo alla sopravvenienza (quanto sopra
e'  stato  espressamente  chiarito  da  codesta Corte con la sentenza
n. 383/1991).
                                - C -
    Per quanto possa aver rilievo davanti a codesta sovrana Corte, si
rammenta  che sulla questione che forma oggetto del presente ricorso,
si  e'  gia' pronunziato il Consiglio di Stato in sede consultiva con
il  parere della III sezione del 12 febbraio 1985 n. 158, espresso su
un quesito formulato dal Ministero della difesa.
    Quell'organo  consultivo - in estrema sintesi - si e' pronunziato
nel  senso che l'art. 14 secondo comma dello Statuto Sardo stabilisce
che  i beni immobili connessi a servizi di competenza statale restano
allo  Stato  soltanto  finche'  duri  tale  condizione, riconoscendo,
cosi',  allo  Stato  la  facolta'  di uso e non anche di disposizione
degli immobili stessi.
    Piu'  in  dettaglio,  il  Consiglio  di  Stato svolge argomenti e
perviene  a  conclusioni  del  tutto  identiche  a  quelle  a  cui e'
pervenuta codesta ecc.ma Corte con la sentenza n. 383/1991.
    Espone, invero, che l'art. 14 dello Statuto sardo ha affermato il
principio  dell'appanenenza  alla  regione  di tutti i beni e diritti
patrimoniali  dello  Stato  di  natura  immobiliare, nonche' dei beni
demaniali   escluso   il   demanio   marittimo,   ed  ha  sancito  il
trasferimento per successione ope legis della proprieta' di tali beni
alla Regione Sardegna.
    Osserva  correttamente  lo  stesso Consiglio di Stato che l'unica
deroga  a  tale  principio  e' quella contenuta nel secondo comma del
menzionato  art. 14,  il  quale  esenta  dal  trasferimento  i beni e
diritti  connessi  a  servizi  di competenza statale, finche' permane
tale condizione. E rileva che la ragione della esenzione va ricercata
nella  utilizzazione  immediata e diretta del bene o del servizio per
l'assolvimento   nella   regione   di   competenza  statale,  con  la
conseguenza  che  requisito  necessario per impedire il trasferimento
alla  regione del bene o del diritto e' la connessione con servizi di
competenza  statale,  e  con  l'ulteriore  conseguenza dell'immediato
trasferimento per successione ope legis non appena il requisito della
connessione viene meno.
                                - D -
    Da  tutto quanto sopra esposto, e' evidente che, nella vicenda in
esame,  dalla  quale  emerge  che  lo  Stato  dispone e gestisce beni
immobili  che  sono transitati nel patrimonio regionale, si configura
un  conflitto  di  attribuzione,  ai  sensi  degli artt. 134, secondo
periodo,  della  Costituzione  e  39 e ss. della legge 11 marzo 1953,
n. 87.
    Invero,  quando  si  controverte,  come nel caso di specie, della
pertinenza di un bene al demanio regionale anziche' a quello statale,
viene  immediatamente  in  discussione  la  spettanza  e,  cioe',  il
trasferimento  o no dallo Stato alle Regioni, delle relative funzioni
in attuazione della normativa che concerne il trasferimento stesso.
    In tale senso, si e' pronunziata codesta ecc.ma Corte con la piu'
volte  menzionata  sentenza  n. 383/1991  e,  prima  ancora,  con  la
sentenza  n. 31/1959, relativamente a un caso in cui si discuteva del
trasferimento  di  un bene dello Stato al patrimonio della regione ai
sensi dell'art. 32 dello statuto della Regione Sicilia.
    E  tanto  deve  ritenersi  parimenti nel caso presente, in cui si
discute  del  trasferimento  di  beni  immobiliari  dallo  Stato alla
Regione ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Regione Sardegna.