Ricorso per conflitto di attribuzioni tra la Regione Sardegna e
lo Stato proposto dalla Regione Autonoma Sardegna, in persona del suo
presidente pro tempore on.le Mauro Pili, rappresentata e difesa,
giusta deliberazione della giunta regionale n. 32/4 del 26 settembre
2002, in forza di procura speciale in calce al presente ricorso,
dall'avv. Giovanni Contu e presso il suo studio, in Roma, via Massimi
n. 154, elettivamente domiciliata;
Contro lo Stato, rappresentato dal Presidente del Consiglio dei
ministri in carica e la Presidenza del Consiglio dei ministri, in
persona del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, perche'
venga regolata la competenza e perche' codesta ecc.ma Corte voglia:
1) dichiarare che non spetta ne' al Ministero dell'economia e
delle finanze, ne' all'Agenzia del demanio e, per quanto occorrer
possa, che non spettava al Ministero delle finanze, ne'
all'Intendenza di finanza di Cagliari e/o ad altri organi o uffici
periferici dei predetti Ministeri e dell'Agenzia del demanio, di
attribuire, con la convenzione del 10 gennaio 1975, al comune di
Cagliari il godimento dell'immobile denominato "ex caserma Griffa"
meglio descritta in punto di fatto, ne' di attribuire, con le
convenzioni indicate in narrativa, a persone fisiche e giuridiche, il
godimento del compendio immobiliare situato in Cagliari, loc. San
Bartolomeo, identificato nella scheda patrimoniale 331, ne' di
compiere atti di gestione concernenti beni immobili trasferiti al
patrimonio regionale per essere venuta meno la loro connessione con
servizi statali;
2) per l'effetto, annullare:
a) il decreto del direttore dell'Agenzia del demanio in
data 19 luglio 2002, pubblicato in data 6 agosto 2002 sul supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 183, nella parte
in cui inserisce nell'elenco dei beni di proprieta' dello Stato di
cui all'allegato "A" beni immobili di proprieta' della Regione
Sardegna per essere venuta meno la loro connessione con servizi di
competenza statale;
b) nonche' la menzionata convenzione del 10 gennaio 1975,
rep. n. 9058, stipulata tra l'amministrazione finanziaria dello Stato
ed il comune di Cagliari, avente per oggetto la cessione dell'uso ed
il godimento dell'ex caserma denominata "Griffa";
c) nonche' tutte le convenzioni - meglio indicate in
narrativa - aventi ad oggetto il compendio immobiliare situato in
Cagliari, loc. San Bartolomeo, identificato nella scheda patrimoniale
331;
d) nonche' tutti gli altri atti di gestione di cui alla
documentazione depositata e concernenti i beni immobili inseriti
nell'elenco di cui al decreto del direttore dell'Agenzia del demanio
in data 19 luglio 2002, benche' trasferiti al patrimonio regionale
per essere venuta meno la loro connessione con servizi statali;
siccome in contrasto con gli artt. 14 e 6 della legge costituzionale
26 febbraio 1948 n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), nonche' con
le altre norme e principi di rango costituzionale concernenti le
funzioni amministrative attribuite alla Regione Sardegna.
F a t t o
L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito in legge dall'art. 1, legge 23 novembre 2001, n. 410,
prescrive che l'Agenzia del demanio individui, con propri decreti
dirigenziali, i singoli beni facenti parte del patrimonio immobiliare
dello Stato. E cio' al fine di procedere al nordino, gestione e
valorizzazione di tale patrimonio, anche in funzione della
formulazione del conto generale del patrimonio di cui alla legge
3 aprile 1997, n. 94 e al d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279.
In adempimento di tale prescrizione, il direttore dell'Agenzia
del demanio ha adottato il decreto del 19 luglio 2002, pubblicato in
data 6 agosto 2002 sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale,
serie generale, n. 183. Tale decreto dispone:
"art. 1 - Sono di proprieta' dello Stato e appartengono al
patrimonio indisponibile e disponibile i beni immobili individuati
nell'allegato A facente parte integrante del presente decreto".
"art. 2 - Il presente decreto ha effetto dichiarativo della
proprieta' degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della
trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile,
nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto".
Nel menzionato allegato "A", nella parte riguardante la Regione
Sardegna (pag. 550 e seguenti), sono stati inseriti beni che, in
realta', sono di proprieta' della Regione ai sensi dello Statuto
speciale approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 3, il cui art. 14 dispone testualmente quanto segue:
"La regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni
e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli
demaniali, escluso il demanio marittimo. I beni e diritti connessi a
servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo
Stato, finche' duri tale condizione".
Orbene, malgrado il chiaro dettato della norma costituzionale,
ne' il Ministero delle finanze (oggi Ministero dell'economia e delle
finanze), ne' l'Agenzia del demanio hanno mai provveduto a trasferire
alla Regione Sardegna il possesso di quei beni in relazione ai quali
e' cessata la destinazione connessa ai servizi di competenza dello
Stato. Che', anzi, per quanto se ne sa, hanno continuato a gestirli
come se lo Stato ne avesse ancora mantenuto la proprieta' e li hanno
persino inseriti nell'elenco di cui sopra.
In altre parole, nel menzionato decreto dell'Agenzia del demanio
del 19 luglio 2002, contenente, nell'allegato "A", l'elenco dei beni
immobili di proprieta' dello Stato, sono inseriti beni che, in
realta', di proprieta' dello Stato non sono piu', perche' in tale
diritto e' subentrata la Regione Sardegna, ai sensi del menzionato
art. 14 dello Statuto speciale.
Peraltro, l'esame del predetto elenco, nella maggioranza dei
casi, non permette alla Regione Sardegna di individuare quali cespiti
vi figurino impropriamente per essere divenuti di proprieta'
regionale.
Invero, il venir meno della connessione del bene o dei beni con i
servizi statali risulta da documenti non conosciuti, in quanto lo
Stato, in relazione a tali beni, ha stipulato convenzioni e svolto
attivita' di gestione, comportanti "dismissione" di tali beni, senza
informame la regione sarda.
Convenzioni e atti che solo in piccola parte e' stato possibile
rinvenire.
Tra i tanti, quelli riguardanti l'ex caserma "Carlo Alberto",
denominata "Griffa" - scheda 32 - posta nel viale Buoncammino di
Cagliari, distinta in catasto al fg. 18, particella 298, subalterni
da 1 a 24, nonche' particella 299 ed elencata nel menzionato decreto
19 luglio 2002 alle pagg. 579 - 580. Si e' potuto solo oggi appurare
che questo stabile, sin dal 1975, con contratto rep. n. 9058, e'
stato ceduto in godimento al comune di Cagliari, che lo ha destinato
ad "alloggio per sfrattati e senza "tetto". Allo stesso comune e'
stato richiesto il pagamento del canone prima dal Ministero delle
finanze, poi dal Ministero dell'economia e delle finanze e oggi
dall'Agenzia del demanio, organi e uffici statali, che, cosi', hanno,
con atti invasivi della competenza regionale, continuato a gestire un
cespite non piu' dello Stato.
Sempre tra i tanti, lo Stato continua a gestire, continuando,
cosi', ad invadere, cosi', la competenza della Regione Sardegna, il
compendio immobiliare situato in Cagliari, loc. San Bartolomeo,
identificato nella scheda patrimoniale 331, pervenuto allo Stato con
decreto di espropriazione del 1935, atto prot. n. 313 del 18
dicembre 1935.
L'immobile ha cessato di essere connesso a servizi statali a
seguito di contratti stipulati con diverse persone fisiche e
giuridiche, alle quali ne e' stato attribuito il godimento. E
precisamente: Mario Carovanno (atto del 1968), Polisportiva
S. Bartolomeo (atto del 1982), Giuseppe Demontis (atto del 1976),
Maria Leonarda Canu (atto del 1978), comune di Cagliari (atto rep.
n. 9864 del 1989), Yacht Club Cagliari (atto del 1969).
Invero, le predette convenzioni tra Stato, comune e privati hanno
una duplice valenza. Anzitutto, evidenziano che quei beni non sono
piu' connessi con servizi statali e, quindi, sono transitati nel
patrimonio regionale. Nel contempo, costituiscono atti invasivi della
competenza regionale, poiche' lo Stato, che ha perso la proprieta' di
quei beni, non poteva emanare atti e svolgere attivita' di gestione
relativi a beni ormai divenuti di proprieta' della regione. Proprio
questo secondo profilo degli atti e dell'attivita' dello Stato
comporta l'invasione delle competenze regionali e, pertanto, devono
essere annullati.
Cio' detto, si deduce che nella prospettata vicenda si configura
un conflitto di attribuzioni e non, invece, una mera rei vindicatio.
Nella specie, invero, si controverte sul trasferimento di beni
dal demanio o dal patrimonio statale a quello regionale e viene,
quindi, in discussione il trasferimento e, dunque, la spettanza delle
relative funzioni. Il che comporta un evidente conflitto di
attribuzioni tra Stato e Regione.
D i r i t t o
- A -
Le disposizioni contenute nei primi due commi dell'art. 14 dello
Statuto speciale della Regione Sardegna (sopra trascritti) sono state
erroneamente interpretate - o quanto meno applicate - dallo Stato e
dall'Agenzia del demanio.
La menzionata norma di rango costituzionale dispone che la
regione succede, nell'ambito del suo territorio, nei beni e nei
diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare. Questa e' la
regola generale ed e' enunciata nel primo comma.
Il secondo comma del medesimo articolo introduce un'eccezione: la
successione non avviene e i beni restano di proprieta' dello Stato
quando sono utilizzati (connessi) per servizi di competenza statale.
L'eccezione, pero', ha un limite ben preciso: l'utilizzazione
deve essere attuale, di guisa che se tale utilizzo viene a cessare
cade il presupposto della medesima eccezione ed i beni non piu'
utilizzati ricadono nella regola generale e seguono la sorte degli
altri beni statali e, cioe', la loro proprieta' e' trasferita ope
legis alla regione.
La chiara e univoca statuizione dell'art. 14, secondo cui "i
diritti patrimoniali connessi a servizi di competenza statale restano
allo Stato finche' duri tale condizione" non puo' dare luogo a dubbi
interpretativi.
La congiunzione temporale "finche'" attribuisce, infatti, un
sicuro valore dinamico alla norma. Nel senso che transitano nel
patrimonio regionale non solo i beni che, alla data di entrata in
vigore dello Statuto speciale, non erano piu' "connessi" a servizi
statali, ma anche quelli la cui connessione sia venuta meno
successivamente.
Insomma, il senso fatto palese dal significato proprio delle
parole usate dal legislatore (art. 12 disposizioni sulla legge in
generale) porta sicuramente a dare rilievo alla sopravvenienza e,
cioe', al sopravvenuto venir meno della connessione del bene col
servizio statale.
Tale sopravvenienza, si ripete, rappresenta il limite alla
eccezione di cui al secondo comma dell'art. 14 e fa, quindi, rivivere
la regola generale della successione della Regione Sardegna nella
proprieta' dei beni dello Stato.
Ne' a diverse conclusioni puo' portare il disposto dell'art. 39
del d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione dello
statuto speciale, che, cosi' recita: "Per la consegna dei beni dello
Stato che passano alla Regione, da effettuarsi con decorrenza dal 1
gennaio 1950, compresi i redditi che matureranno da tale data, le
Intendenze di finanza di Cagliari, Nuoro, e Sassari, ciascuna per il
territorio di sua competenza, entro tre mesi dalla costituzione della
giunta regionale compileranno:
a) un elenco dei beni immobili di demanio pubblico;
b) un elenco dei beni immobili patrimoniali dello Stato.
(Omissis)
Resteranno allo Stato i beni ad esso pervenuti successivamente
all'entrata in vigore della legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 3".
Lo Stato ha interpretato e applicato dette norme in senso
"statico". Ha, cioe', erroneamente ritenuto che fossero trasferibili
solo quei beni, che, alla data indicata all'ultimo comma del citato
l'art. 39 (1 gennaio 1950), non solo rientrassero nel patrimonio
dello Stato, ma anche che sempre con riferimento a quella data, non
fossero piu' connessi "a servizi di competenza statale".
E' difficile comprendere attraverso quali considerazioni
l'amministrazione finanziaria sia pervenuta all'erroneo convincimento
che la sopravvenuta "dismissione" fosse ininfluente e non comportasse
il trasferimento del bene al patrimonio regionale. E non compete a
noi indagare sulla genesi di tale errore. Tuttavia, si potrebbe
ipotizzare che l'Agenzia del demanio sia stata tratta in errore
dall'ultimo comma del menzionato art. 39.
Tale norma, invero, prevede la propria applicazione soltanto ai
beni che erano di proprieta' dello Stato al momento dell'entrata in
vigore dello statuto speciale e non anche a quelli che lo sono
diventati successivamente.
L'Amministrazione del demanio, probabilmente, ha - erroneamente -
ritenuto che, alla stessa data, dovesse essere anche avvenuta la
"dismissione", che, invece, se si fosse verificata successivamente,
non avrebbe giovato alla regione.
Tale ragionamento non e' affatto condivisibile, perche', come
sopra ampiamente esposto, contrasta col secondo comma dell'art. 14
dello Statuto speciale, a mente del quale e per la sua chiara
lettera, il venir meno della connessione tra il bene ed il servizio
statale comporta, automaticamente, il trasferimento della proprieta'
del bene alla regione sarda.
- B -
1. - Codesta ecc.ma Corte, con la sentenza n. 383 del 10 ottobre
1991, si e' gia' pronunciata sull'interpretazione del menzionato
art. 14 dello statuto sardo e si e' espressa nel senso favorevole
alla tesi oggi prospettata dalla Regione Sardegna, affermando
testualmente: "... l'art. 14 statuto speciale per la Sardegna (legge
costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3) mentre stabilisce, al comma 1,
che la Regione, nell'ambito del suo territorio, succede allo Stato
nei beni demaniali e, al comma 2, che restano allo Stato i beni e
diritti connessi a servizi di competenza statale, da' rilievo alla
sopravvenienza, in quanto prevede che la detta causa di esclusione
possa cessare, con l'effetto in tal caso che la successione si
realizza, in un momento posteriore all'entrata in vigore dello
statuto".
Ma v'e' di piu'.
Tale interpretazione dell'art. 14 dello Statuto sardo e' stata
assunta come paradigma sicuro per motivare e giustificare la predetta
decisione n. 383/1991, concernente la Regione Valle d'Aosta.
2. - La menzionata sentenza n. 383/1991 e' stata pronunciata a
seguito di un ricorso con il quale la Regione Valle d'Aosta aveva
sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato che,
proprio come nel caso in esame, aveva gestito, invadendo le
competenze di quella Regione, beni transitati nel patrimonio di
quest'ultima, per esser venuta meno la loro destinazione ad un
servizio di interesse nazionale.
Anche in quella fattispecie, era certo che la connessione a
servizi statali era venuta a cessare con la messa in vendita da parte
dell'Amministrazione del bene stesso a privati.
Restava, quindi, da stabilire - come nel nostro caso - se la
cessazione intervenuta successivamente all'entrata in vigore dello
Statuto della Valle d'Aosta avesse effetto nel senso di rendere
inoperante l'esclusione ed operante, invece, il trasferimento, anche
quando la cessazione fosse intervenuta successivamente all'entrata in
vigore dello statuto stesso.
Orbene, codesta ecc.ma Corte si e' pronunziata positivamente
sulla domanda avanzata dalla Regione Valle d'Aosta, malgrado lo
statuto di quest'ultima non prevedesse espressamente - a differenza
di quello sardo - la rilevanza della sopravvenienza della
"dismissione" del bene. Rilevanza che, nello Statuto sardo, e'
univocamente resa palese dalla frase "finche' duri tale condizione".
Intendendosi, evidentemente, che, con il venir meno della connessione
del bene con il servizio statale, la proprieta' del bene stesso si
trasferisce alla Regione Sardegna.
Sul punto, la sentenza n. 383/1991 in esame, e' assistita dalla
seguente motivazione: "Anzitutto il testo della disposizione
statutaria, nell'individuare il requisito positivo e la causa di
esclusione del trasferimento (natura demaniale dei beni e loro
destinazione specifica al fine suindicato) nulla precisa quanto al
tempo in cui essi debbono verificarsi per essere rilevanti al fine
avuto di mira: la qual cosa, in riferimento alla stessa tendenziale
ampiezza dell'autonomia speciale, induce a ritenere compresi nel
trasferimento anche i beni per i quali la causa di esclusione venga a
cessare in un momento successivo all'entrata in vigore dello
statuto".
Se codesta ecc.ma Corte ha deciso in senso favorevole alla Valle
d'Aosta, malgrado lo Statuto di quest'ultima non prevedesse
espressamente - a differenza di quello sardo - la rilevanza della
sopravvenienza, a maggior ragione, una decisione favorevole merita il
presente ricorso, che si fonda su una espressa norma statutaria
(art. 14, secondo comma), gia' interpretata da codesta Corte nel
senso sopra esposto e posta a fondamento della citata sentenza
n. 383/1991.
Tanto piu' che codesta ecc.ma Corte, per pronunziare la decisione
favorevole alla Regione Valle d'Aosta, ha dovuto decidere e superare
numerose eccezioni, che erano state prospettate come ostative
all'accoglimento del ricorso. Infatti, in quel giudizio, la
Presidenza del Consiglio dei ministri aveva sollevato le seguenti
eccezioni:
a) le norme di attuazione dello statuto di quella Regione,
nel riferirsi all'identificazione dei beni del demanio dello Stato
che interessano servizi di carattere nazionale, prevede che
l'identificazione stessa "e' effettuata" entro due anni dall'entrata
in vigore delle predette norme di attuazione;
b) la legge 14 agosto 1971 n. 907, con la quale e'
specificatamente disposto il trasferimento (entro un dato termine e
mediante un dato procedimento) alla Regione Valle d'Aosta di beni
gia' destinati ad un servizio di interesse nazionale.
Con riferimento alla Regione Sardegna, invece, non esiste,
nessuna disposizione normativa che possa configurarsi come ostativa
al trasferimento dei beni statali alla regione stessa, quando la
"dismissione" avvenga in data successiva alla entrata in vigore dello
Statuto sardo.
3. - D'altra parte, non possono trarsi decisivi argomenti
dall'interpretazione contraria seguita da questa Corte con la
sentenza n. 31/1959 relativamente all'art. 82 dello Statuto della
Regione Sicilia. Invero tale norma, concernente anche essa il
trasferimento dei beni demaniali dello Stato alla Regione, assume
espressamente come criterio di individuazione dei beni oggetto del
trasferimento l'esistenza delle situazioni considerate al momento
dell'entrata in vigore dello statuto, mostrando, cosi',
esplicitamente di non dar rilievo alla sopravvenienza (quanto sopra
e' stato espressamente chiarito da codesta Corte con la sentenza
n. 383/1991).
- C -
Per quanto possa aver rilievo davanti a codesta sovrana Corte, si
rammenta che sulla questione che forma oggetto del presente ricorso,
si e' gia' pronunziato il Consiglio di Stato in sede consultiva con
il parere della III sezione del 12 febbraio 1985 n. 158, espresso su
un quesito formulato dal Ministero della difesa.
Quell'organo consultivo - in estrema sintesi - si e' pronunziato
nel senso che l'art. 14 secondo comma dello Statuto Sardo stabilisce
che i beni immobili connessi a servizi di competenza statale restano
allo Stato soltanto finche' duri tale condizione, riconoscendo,
cosi', allo Stato la facolta' di uso e non anche di disposizione
degli immobili stessi.
Piu' in dettaglio, il Consiglio di Stato svolge argomenti e
perviene a conclusioni del tutto identiche a quelle a cui e'
pervenuta codesta ecc.ma Corte con la sentenza n. 383/1991.
Espone, invero, che l'art. 14 dello Statuto sardo ha affermato il
principio dell'appanenenza alla regione di tutti i beni e diritti
patrimoniali dello Stato di natura immobiliare, nonche' dei beni
demaniali escluso il demanio marittimo, ed ha sancito il
trasferimento per successione ope legis della proprieta' di tali beni
alla Regione Sardegna.
Osserva correttamente lo stesso Consiglio di Stato che l'unica
deroga a tale principio e' quella contenuta nel secondo comma del
menzionato art. 14, il quale esenta dal trasferimento i beni e
diritti connessi a servizi di competenza statale, finche' permane
tale condizione. E rileva che la ragione della esenzione va ricercata
nella utilizzazione immediata e diretta del bene o del servizio per
l'assolvimento nella regione di competenza statale, con la
conseguenza che requisito necessario per impedire il trasferimento
alla regione del bene o del diritto e' la connessione con servizi di
competenza statale, e con l'ulteriore conseguenza dell'immediato
trasferimento per successione ope legis non appena il requisito della
connessione viene meno.
- D -
Da tutto quanto sopra esposto, e' evidente che, nella vicenda in
esame, dalla quale emerge che lo Stato dispone e gestisce beni
immobili che sono transitati nel patrimonio regionale, si configura
un conflitto di attribuzione, ai sensi degli artt. 134, secondo
periodo, della Costituzione e 39 e ss. della legge 11 marzo 1953,
n. 87.
Invero, quando si controverte, come nel caso di specie, della
pertinenza di un bene al demanio regionale anziche' a quello statale,
viene immediatamente in discussione la spettanza e, cioe', il
trasferimento o no dallo Stato alle Regioni, delle relative funzioni
in attuazione della normativa che concerne il trasferimento stesso.
In tale senso, si e' pronunziata codesta ecc.ma Corte con la piu'
volte menzionata sentenza n. 383/1991 e, prima ancora, con la
sentenza n. 31/1959, relativamente a un caso in cui si discuteva del
trasferimento di un bene dello Stato al patrimonio della regione ai
sensi dell'art. 32 dello statuto della Regione Sicilia.
E tanto deve ritenersi parimenti nel caso presente, in cui si
discute del trasferimento di beni immobiliari dallo Stato alla
Regione ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Regione Sardegna.