IL TRIBUNALE

    Nelle cause riunite nn. 496/97 e n. 372/98 instaurate da Li Volsi
Natale  nei confronti della S.p.a. Danzas, ha pronunciato la seguente
ordinanza.
    Nella  causa  n. 496/97  Li Volsi Natale conveniva in giudizio la
Danzas  S.p.a.  con  ricorso  del 19 marzo 1997 chiedendo la condanna
della convenuta al pagamento delle c.d. "tariffe a forcella" ritenute
obbligatorie  e  inderogabili  dalla  legge  n. 298  del 1974 e delle
maggiorazioni   di   tariffa   previste   dall'art. 8   del   decreto
ministeriale  del  18  novembre  1982 per le c.d. "spese intermedie",
avendo   svolto  l'attivita'  di  autotrasportatore  a  favore  della
convenuta  per  il  periodo  dal  1 gennaio 1987 al 31 marzo 1993. La
Danzas  S.p.a.  costituendosi in giudizio eccepiva l'incompetenza per
territorio e la prescrizione ex art. 2951, comma 1 c.c. delle domande
attoree.
    Sempre  il  Li  Volsi  in  data  18  marzo  1998 ricorreva in via
monitoria  avanti al pretore del Lavoro di Prato ottenendo un decreto
ingiuntivo  nei  confronti  della  Danzas S.p.a. dell'importo di lire
238.025.589 oltre accessori e spese, a titolo di conguaglio derivante
dall'applicazione  della  c.d.  "tariffa  a forcella" per i trasporti
effettuati dal 30 marzo 1993 al 28 agosto 1996. Si opponeva la Danzas
S.p.a.  convenendo  a  giudizio  il Li Volsi nella causa n. 372/1998,
assumendo:  che  il  pretore  del  lavoro  di  Prato era incompetente
funzionalmente   e  per  territorio  in  favore  rispettivamente  del
Tribunale  e  del  pretore  del lavoro di Milano e che i contratti di
trasporto  erano  nulli  per difetto della forma prevista dall'art. 4
della  legge  n. 162  del 1993. Il Li Volsi costituendosi in giudizio
chiedeva  la  provvisoria esecutorieta' del decreto opposto mentre in
rito  chiedeva  il  rigetto delle eccezioni d'incompetenza. Qualora i
contratti  di  trasporto  fossero stati ritenuti nulli, parte opposta
chiedeva  comunque  la  pronuncia  di condanna della opponente S.p.a.
Danzas  per lo stesso importo azionato in via monitoria in virtu' del
principio generale in tema di arricchimento indebito.
    Nel  prosieguo il pretore del lavoro riuniva le due cause negando
altresi' provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
    Il giudice del lavoro di Prato cosi' decideva la vertenza in data
2 novembre 1999: respingeva le domande di Li Volsi Natale nella causa
496/97  ritenendole  prescritte  ai sensi dell'art. 2951 c.c. e nella
causa  n. 372/98  accoglieva  l'opposizione al decreto ingiuntivo che
veniva  revocato, rilevando la carenza della forma scritta di tutti i
contratti  per  i trasporti effettuati nel periodo 30 marzo 1993 - 28
agosto  1996,  imposta  dall'art. 1  del  d.l. 82/1993 conv. in legge
n. 162/1993.
    Avverso  la decisione proponeva appello Li Volsi Natale eccependo
principalmente  l'incostituzionalita'  dell'art. 2951 comma 1 c.c. in
relazione  alla  decorrenza  del  termine  in costanza di rapporto di
lavoro  e confutando l'interpretazione del giudice che aveva ritenuto
la  nullita'  dei  contratti  di  trasporto  in  mancanza della forma
scritta  prevista  ad  substantiam in quanto, secondo la sua tesi, la
normativa  in  esame con la comminatoria di invalidita' si prefiggeva
di reprimere il fenomeno dell'abusivismo nel campo dell'autotrasporto
di  talche' essa sarebbe dovuta scattare solo in mancanza di tutte le
autorizzazioni  amministrative;  in tal senso l'appellante richiamava
le  decisioni di merito che o riconoscevano negli adempimenti formali
previsti  dall'u.c.  dell'art. 26  della  legge  298  del  1974 degli
adempimenti di tipo amministrativo la cui mancanza non invalidava, il
contratto oppure qualificavano come sanabile la nullita' ivi prevista
a     seguito     della    successiva    dimostrazione    da    parte
dell'autotrasportatore  di  essere  in  possesso di tutti i requisiti
formali   previsti   per  l'esecuzione  del  trasporto.  L'appellante
concludeva  chiedendo la riforma della sentenza impugnata e ribadendo
le conclusioni gia' rassegnate nel corso del giudizio di primo grado.
    Resisteva  in  appello  la S.p.a. Danzas chiedendo in sostanza il
rigetto dell'appello proposto.
    Il  giudizio di appello veniva interrotto a causa del decesso del
Li  Volsi  e  quindi  veniva  successivamente  riassunto  dagli eredi
dell'appellante.  Nelle  more  interveniva  il  d.l.  3  luglio  2001
convertito  nella  legge  n. 334  del  2001  che  all'art. 3 prevede:
"L'ultimo  comma  dell'art. 25  della legge 6 giugno 1974 n. 298 come
qualificato   dall'art. 1  del  decreto-legge  29  marzo  1993  n. 82
convertito  con  modificazioni  nella legge 27 maggio 1995 n. 162, si
interpreta  nel  senso  che  la  prevista annotazione sulla copia del
contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione
all'Albo  e  all'autorizzazione  al trasporto di cose per conto terzi
possedute  dal vettore, nonche' la conseguente nullita' del contratto
privo  di  tali  annotazioni,  non comportano l'obbligatorieta' della
forma scritta del contratto di trasporto prevista dall'art. 1678 c.c.
ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto
le parti abbiano scelto la forma scritta."
    Con  successive  memorie  l'appellata S.p.a. Danzas contestava la
legittimita' costituzionale della norma interpretativa introdotta per
violazione  degli  art.  24,  comma  2, 3,41,101,102 e 104 Cost. e in
subordine  chiedeva  la  sospensione  del  giudizio  in  attesa della
decisione della Consulta in merito alle questioni gia' proposte.
    Nel   frattempo  la  Corte  con  ordinanza  del  10  luglio  2002
dichiarava  manifestamente inammissibili le questioni di legittimita'
costituzionale  dell'art. 3  del  decreto-legge  3 luglio 2001 n. 256
convertito  dalla legge 20 agosto 2001 n. 334, rilevando, in un caso,
l'irrilevanza della questione e, nell'altro, la carenza motivazionale
sulla rilevanza della questione.
    Le parti quindi precisavano le conclusioni richiamandosi a quelle
indicate  nei  rispettivi  atti  introduttivi del giudizio di secondo
grado.
    Premesso  che  questo  Tribunale  ritiene  infondata la decisione
sull'eccezione   di   costituzionalita'  dell'art.  2951  c.c.  mossa
dall'appellante  per  motivi  che  verranno  esposti  in sentenza, la
questione   di   legittimita'  sollevata  in  merito  all'art. 3  del
decreto-legge  3  luglio 2001 n. 256 convertito dalla legge 20 agosto
2001  n. 334,  riveste certamente un'importanza decisiva nel contesto
del   presente   giudizio,  perche':  Li  Volsi  Natale  nella  causa
n. 372/1998  pretende l'importo di lire 238.025.589 oltre accessori e
spese  a  titolo  a  titolo di conguaglio derivante dall'applicazione
della  c.d.  "tariffa  a  forcella" per i trasporti effettuati dal 30
marzo  1993  al  28  agosto 1996 per conto della Danzas S.p.A.; fonte
dell'obbligazione  sono  contratti di trasporto conclusi non in forma
scritta,  contrariamente  a  quanto  previsto  dall'u.c. dell'art. 26
della  legge 298 del 1974; la nullita' dei relativi contratti importa
l'inapplicabilita' della c.d. "tariffa a forcella"; l'interpretazione
antentica  fornita dall'art. 3 del decreto legge 3 luglio 2001 n. 256
convertito  dalla  legge  20  agosto  2001  n. 334  salva, invece, la
validita'  dei contratti di trasporto in una con l'applicazione delle
predette tariffe.
    Ritiene questo Tribunale, inoltre, che la questione sollevata sia
pure  non manifestamente infondata in relazione alla violazione delle
seguenti disposizioni costituzionali:
        art. 3 Cost.: la norma impugnata introduce una ingiustificata
disparita'  di  trattamento  tra coloro che concludono verbalmente un
contratto  di  trasporto rispetto a coloro che decidono di concludere
il  contratto  in forma scritta in quanto la comminatoria di nullita'
per  mancato  adempimento  alle  prescrizioni  formali  indicate  non
consentirebbe  l'applicazione  della c.d. "tariffa a forcella" mentre
detta  tariffa  risulterebbe sempre applicabile nel caso di contratto
concluso  verbalmente.  Parimenti censurabile, sotto il profilo della
violazione  del  principio  di  uguaglianza,  alla luce dello spirito
della  normativa  del 1993 ispirata alla repressione del fenomeno del
trasporto  abusivo,  la circostanza che verrebbero penalizzati coloro
che, dando una veste formale al proprio rapporto e permettendo in tal
modo  la  propria  identificazione,  consentono  una repressione piu'
efficace   del  fenomeno  del  trasporto  abusivo,  rispetto  a  chi,
concludendo  verbalmente  il  contratto,  puo' restare nell'anonimato
piu'  totale.  Trattasi,  in  definitiva, di una norma - l'art. 3 del
decreto  legge  3 luglio 2001 n. 256 convertito dalla legge 20 agosto
2001 n. 334 - che "istiga" all'abusivismo;
        art.   41   Cost.:  per  la  facile  elusione  delle  tariffe
obbligatorie che conseguirebbe alla redazione di un contratto scritto
reso  nullo  grazie  alla  mancata annotazione dei dati relativi all'
iscrizione dell'albo;
        art. 77 Cost.: a distanza di otto anni dall'entrata in vigore
dall'art. 1 del d.l. 29 marzo 1993 n. 82 che ha integrato le norma di
cui  all'art. 26  della  legge  n. 298  del 1974 rubricata "esercizio
abusivo  dell'autotrasporto"  il  legislatore  ha  ritenuto  di dover
interpretare  "autenticamente"  la  norma  adottando  uno strumento -
quello  di  cui  al comma 2 dell'art. 77 della Corte costituzionale -
previsto   espressamente   "in  casi  straordinari  di  necessita'  e
urgenza".  Ebbene,  appare  evidente,  secondo  l'opinione  di questo
Tribunale,  che  a  cotanta  distanza di tempo non sussistevano - ne'
potevano  sussistere - i presupposti di necessita' e urgenza previsti
dalla  norma  anzidetta  anche considerando che la giurisprudenza non
aveva     registrato     particolari     oscillazioni    in    merito
all'interpretazione da dare all'art. 26 citato. Ne' la questione puo'
dirsi  superata  dalla  avvenuta conversione in legge dato che in tal
modo si finirebbe per avallare un sistema di legiferazione antitetico
ai  principi  costituzionali, lasciando inalterato il nodo principale
della   questione:   che   si  possa  ragionevolmente  reinterpretare
autenticamente  una  norma  a  tanti anni dalla sua entrata in vigore
modificando  la  regolamentazione  di  tutti  i rapporti pendenti "in
barba"  al  principio generale secondo il quale "la legge non dispone
che per l'avvenire" (art. 11 prel.);
        artt.  24,  101 secondo comma, 102 primo comma, 104 Cost.: di
dubbia   legittimita'  costituzionale  appare  inoltre  il  fatto  di
attribuire  efficacia  retroattiva  alla  norma di cui all'art. 3 del
decreto-legge  3  luglio 2001 n. 256 convertito dalla legge 20 agosto
2001  n. 334;  efficacia dipendente dal fatto di avere qualificato la
norma  come  di  "interpretazione autentica". La Corte costituzionale
(vedi  per  tutte  la  sentenza  n. 311  del  1995) in considerazione
dell'incidenza di siffatte norme sulla definizione delle controversie
in  corso  mediante  la  sovrapposizione d'imperio di una particolare
interpretazione  -  cosi'  sovvertendo  il  principio  che riserva al
potere  giudiziario  la  funzione giurisdizionale (tra cui rientra il
compito di interpretare la legge) - e a salvaguardia del principio di
certezza  dei rapporti giuridici, ha circoscritto la possibilita' per
il  legislatore di adottare norme di "interpretazione autentica" alle
ipotesi  nelle  quali occorre: a) chiarire il significato delle norme
preesistenti;  b)  imporre  una  delle  possibili  varianti  di senso
compatibili  col tenore letterale, sia al fine di eliminare eventuali
incertezze interpretative (sentenze nn. 163 del 1991 e 413 del 1998),
sia per rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con
la  linea di politica del diritto perseguita da legislatore (sentenze
nn. 397  e  6  del  1994;  424  e 402 del 1993; 455 e 454 del 1992 ed
altre).   Questo   Collegio,  nel  caso  in  esame,  non  ravvisa  la
sussistenza di nessuno dei presupposti che si sono illustrati: a) non
c'era bisogno di precisare il significato della norma dell'art. 1 del
d.l  29  marzo  1993  n. 82  che, nella sua dizione letterale, appare
chiara;  b) il tenore della norma non dava adito a possibili varianti
di senso (le sporadiche pronunce di merito di opposto avviso sembrano
infatti  essersi  ispirate  ad  una  interpretazione de iure condendo
della  norma che, proprio a causa della sua rigidita' - e chiarezza !
-  poteva  portare,  in  taluni  casi,  a soluzioni inique; mentre la
pronuncia di legittimita' della Sezione Lavoro, sentenza del 7 maggio
2002,  propone  una lettura dall'u.c. dell'art. 26 della legge n. 298
del  1974 quantomeno "originale", laddove esclude che la disposizione
prescriva  espressamente  il  requisito  della  forma  scritta per la
conclusione  del  contratto  di  autotrasporto,  con  cio' andando di
contrario  avviso  ad  un orientamento della Suprema Corte fortemente
consolidato);  c)  non  puo' dirsi infine che il legislatore del 2001
sia  intervenuto  per  rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali
divergenti  con  la  linea  di  politica  del  diritto  perseguita da
legislatore. Al contrario, nella relazione al disegno di legge per la
conversione  del D.L 29 marzo 1983 n. 82, con riferimento all'art. 1,
si  evidenzia che: "L'art. 1 e' necessitato dalla circostanza che nel
settore vi sono numerosissimi trasportatori abusivi e cio' nonostante
i controlli sull'iscrizione albo e sul sistema autorizzativi messi in
opera  dalle  amministrazioni deputate allo scopo" e non vi e' dubbio
che   la  giurisprudenza  di  legittimita'  e  di  merito  nella  sua
stragrande  maggioranza,  ritenendo la forma scritta del contratto di
autotrasporto  prevista  a  pena  di nullita', interpretasse la norme
nella  maniera piu' aderente allo spirito dei suoi relatori nel senso
di   ostacolare   piu'  efficacemente  l'abusivismo  nello  specifico
settore.   Quindi,   preso   atto   che   la   norma   sospettata  di
incostituzionalita' segna un mutamento della politica legislativa, il
legislatore   non   poteva  adottare  il  mezzo  dell'interpretazione
autentica  avendo di fatto introdotto una disciplina innovativa. Come
la  Consulta  ha  deciso  con sentenza n. 525 del 2000 a proposito di
altra   norma   di   interpretazione   autentica   avente   efficacia
retroattiva, sembra essersi configurato una vera e propria violazione
del   principio   dell'affidamento   dei  consociati  nella  certezza
dell'ordinamento  giuridico;  cosi'  testualmente  la  sentenza:  "E'
costituzionalmente  illegittimo,  per  contrasto  con l'art. 3 Cost.,
l'art. 21,  comma  1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, nella parte
in  cui  ha disposto, con efficacia retroattiva, che l'art. 38, comma
2, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, si interpreti nel senso che le
sentenze emesse dalle commissioni tributarie regionali debbano essere
notificate  ai sensi dell'art. 11, comma secondo, del r.d. 30 ottobre
1933, n. 1611 (e cioe' presso l'avvocatura distrettuale dello Stato).
La   disposizione  censurata  e'  infatti  norma  di  interpretazione
autentica  con efficacia retroattiva, e l'efficacia retroattiva della
legge  di  interpretazione  autentica  e'  soggetta tra gli altri, al
limite  del  rispetto principio dell'affidamento dei consociati nella
certezza dell'ordinamento giuridico, principio che trova applicazione
anche in materia processuale, e che nel calo di specie deve ritenersi
violato  in  conseguenza  della  non  prevedibilita'  della soluzione
interpretativa   adottata   dal   legislatore,   rispetto   a  quelle
affermatesi nella prassi."
    Ravvisando quindi non manifestamente infondata la questione della
legittimita'  costituzionale  dell'art.  3 del decreto-legge 3 luglio
2001  n. 256  convertito  dalla  legge  20  agosto  2001  n. 334  per
violazione  delle  disposizioni citate, il giudizio spetta alla Corte
costituzionale  ai  sensi  degli  artt. 134 Cost. e 22 legge 11 marzo
1953.
    Il processo in corso deve essere pertanto sospeso.