IL TRIBUNALE
Nelle cause riunite nn. 496/97 e n. 372/98 instaurate da Li Volsi
Natale nei confronti della S.p.a. Danzas, ha pronunciato la seguente
ordinanza.
Nella causa n. 496/97 Li Volsi Natale conveniva in giudizio la
Danzas S.p.a. con ricorso del 19 marzo 1997 chiedendo la condanna
della convenuta al pagamento delle c.d. "tariffe a forcella" ritenute
obbligatorie e inderogabili dalla legge n. 298 del 1974 e delle
maggiorazioni di tariffa previste dall'art. 8 del decreto
ministeriale del 18 novembre 1982 per le c.d. "spese intermedie",
avendo svolto l'attivita' di autotrasportatore a favore della
convenuta per il periodo dal 1 gennaio 1987 al 31 marzo 1993. La
Danzas S.p.a. costituendosi in giudizio eccepiva l'incompetenza per
territorio e la prescrizione ex art. 2951, comma 1 c.c. delle domande
attoree.
Sempre il Li Volsi in data 18 marzo 1998 ricorreva in via
monitoria avanti al pretore del Lavoro di Prato ottenendo un decreto
ingiuntivo nei confronti della Danzas S.p.a. dell'importo di lire
238.025.589 oltre accessori e spese, a titolo di conguaglio derivante
dall'applicazione della c.d. "tariffa a forcella" per i trasporti
effettuati dal 30 marzo 1993 al 28 agosto 1996. Si opponeva la Danzas
S.p.a. convenendo a giudizio il Li Volsi nella causa n. 372/1998,
assumendo: che il pretore del lavoro di Prato era incompetente
funzionalmente e per territorio in favore rispettivamente del
Tribunale e del pretore del lavoro di Milano e che i contratti di
trasporto erano nulli per difetto della forma prevista dall'art. 4
della legge n. 162 del 1993. Il Li Volsi costituendosi in giudizio
chiedeva la provvisoria esecutorieta' del decreto opposto mentre in
rito chiedeva il rigetto delle eccezioni d'incompetenza. Qualora i
contratti di trasporto fossero stati ritenuti nulli, parte opposta
chiedeva comunque la pronuncia di condanna della opponente S.p.a.
Danzas per lo stesso importo azionato in via monitoria in virtu' del
principio generale in tema di arricchimento indebito.
Nel prosieguo il pretore del lavoro riuniva le due cause negando
altresi' provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Il giudice del lavoro di Prato cosi' decideva la vertenza in data
2 novembre 1999: respingeva le domande di Li Volsi Natale nella causa
496/97 ritenendole prescritte ai sensi dell'art. 2951 c.c. e nella
causa n. 372/98 accoglieva l'opposizione al decreto ingiuntivo che
veniva revocato, rilevando la carenza della forma scritta di tutti i
contratti per i trasporti effettuati nel periodo 30 marzo 1993 - 28
agosto 1996, imposta dall'art. 1 del d.l. 82/1993 conv. in legge
n. 162/1993.
Avverso la decisione proponeva appello Li Volsi Natale eccependo
principalmente l'incostituzionalita' dell'art. 2951 comma 1 c.c. in
relazione alla decorrenza del termine in costanza di rapporto di
lavoro e confutando l'interpretazione del giudice che aveva ritenuto
la nullita' dei contratti di trasporto in mancanza della forma
scritta prevista ad substantiam in quanto, secondo la sua tesi, la
normativa in esame con la comminatoria di invalidita' si prefiggeva
di reprimere il fenomeno dell'abusivismo nel campo dell'autotrasporto
di talche' essa sarebbe dovuta scattare solo in mancanza di tutte le
autorizzazioni amministrative; in tal senso l'appellante richiamava
le decisioni di merito che o riconoscevano negli adempimenti formali
previsti dall'u.c. dell'art. 26 della legge 298 del 1974 degli
adempimenti di tipo amministrativo la cui mancanza non invalidava, il
contratto oppure qualificavano come sanabile la nullita' ivi prevista
a seguito della successiva dimostrazione da parte
dell'autotrasportatore di essere in possesso di tutti i requisiti
formali previsti per l'esecuzione del trasporto. L'appellante
concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata e ribadendo
le conclusioni gia' rassegnate nel corso del giudizio di primo grado.
Resisteva in appello la S.p.a. Danzas chiedendo in sostanza il
rigetto dell'appello proposto.
Il giudizio di appello veniva interrotto a causa del decesso del
Li Volsi e quindi veniva successivamente riassunto dagli eredi
dell'appellante. Nelle more interveniva il d.l. 3 luglio 2001
convertito nella legge n. 334 del 2001 che all'art. 3 prevede:
"L'ultimo comma dell'art. 25 della legge 6 giugno 1974 n. 298 come
qualificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993 n. 82
convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1995 n. 162, si
interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del
contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione
all'Albo e all'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi
possedute dal vettore, nonche' la conseguente nullita' del contratto
privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorieta' della
forma scritta del contratto di trasporto prevista dall'art. 1678 c.c.
ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto
le parti abbiano scelto la forma scritta."
Con successive memorie l'appellata S.p.a. Danzas contestava la
legittimita' costituzionale della norma interpretativa introdotta per
violazione degli art. 24, comma 2, 3,41,101,102 e 104 Cost. e in
subordine chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della
decisione della Consulta in merito alle questioni gia' proposte.
Nel frattempo la Corte con ordinanza del 10 luglio 2002
dichiarava manifestamente inammissibili le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001 n. 256
convertito dalla legge 20 agosto 2001 n. 334, rilevando, in un caso,
l'irrilevanza della questione e, nell'altro, la carenza motivazionale
sulla rilevanza della questione.
Le parti quindi precisavano le conclusioni richiamandosi a quelle
indicate nei rispettivi atti introduttivi del giudizio di secondo
grado.
Premesso che questo Tribunale ritiene infondata la decisione
sull'eccezione di costituzionalita' dell'art. 2951 c.c. mossa
dall'appellante per motivi che verranno esposti in sentenza, la
questione di legittimita' sollevata in merito all'art. 3 del
decreto-legge 3 luglio 2001 n. 256 convertito dalla legge 20 agosto
2001 n. 334, riveste certamente un'importanza decisiva nel contesto
del presente giudizio, perche': Li Volsi Natale nella causa
n. 372/1998 pretende l'importo di lire 238.025.589 oltre accessori e
spese a titolo a titolo di conguaglio derivante dall'applicazione
della c.d. "tariffa a forcella" per i trasporti effettuati dal 30
marzo 1993 al 28 agosto 1996 per conto della Danzas S.p.A.; fonte
dell'obbligazione sono contratti di trasporto conclusi non in forma
scritta, contrariamente a quanto previsto dall'u.c. dell'art. 26
della legge 298 del 1974; la nullita' dei relativi contratti importa
l'inapplicabilita' della c.d. "tariffa a forcella"; l'interpretazione
antentica fornita dall'art. 3 del decreto legge 3 luglio 2001 n. 256
convertito dalla legge 20 agosto 2001 n. 334 salva, invece, la
validita' dei contratti di trasporto in una con l'applicazione delle
predette tariffe.
Ritiene questo Tribunale, inoltre, che la questione sollevata sia
pure non manifestamente infondata in relazione alla violazione delle
seguenti disposizioni costituzionali:
art. 3 Cost.: la norma impugnata introduce una ingiustificata
disparita' di trattamento tra coloro che concludono verbalmente un
contratto di trasporto rispetto a coloro che decidono di concludere
il contratto in forma scritta in quanto la comminatoria di nullita'
per mancato adempimento alle prescrizioni formali indicate non
consentirebbe l'applicazione della c.d. "tariffa a forcella" mentre
detta tariffa risulterebbe sempre applicabile nel caso di contratto
concluso verbalmente. Parimenti censurabile, sotto il profilo della
violazione del principio di uguaglianza, alla luce dello spirito
della normativa del 1993 ispirata alla repressione del fenomeno del
trasporto abusivo, la circostanza che verrebbero penalizzati coloro
che, dando una veste formale al proprio rapporto e permettendo in tal
modo la propria identificazione, consentono una repressione piu'
efficace del fenomeno del trasporto abusivo, rispetto a chi,
concludendo verbalmente il contratto, puo' restare nell'anonimato
piu' totale. Trattasi, in definitiva, di una norma - l'art. 3 del
decreto legge 3 luglio 2001 n. 256 convertito dalla legge 20 agosto
2001 n. 334 - che "istiga" all'abusivismo;
art. 41 Cost.: per la facile elusione delle tariffe
obbligatorie che conseguirebbe alla redazione di un contratto scritto
reso nullo grazie alla mancata annotazione dei dati relativi all'
iscrizione dell'albo;
art. 77 Cost.: a distanza di otto anni dall'entrata in vigore
dall'art. 1 del d.l. 29 marzo 1993 n. 82 che ha integrato le norma di
cui all'art. 26 della legge n. 298 del 1974 rubricata "esercizio
abusivo dell'autotrasporto" il legislatore ha ritenuto di dover
interpretare "autenticamente" la norma adottando uno strumento -
quello di cui al comma 2 dell'art. 77 della Corte costituzionale -
previsto espressamente "in casi straordinari di necessita' e
urgenza". Ebbene, appare evidente, secondo l'opinione di questo
Tribunale, che a cotanta distanza di tempo non sussistevano - ne'
potevano sussistere - i presupposti di necessita' e urgenza previsti
dalla norma anzidetta anche considerando che la giurisprudenza non
aveva registrato particolari oscillazioni in merito
all'interpretazione da dare all'art. 26 citato. Ne' la questione puo'
dirsi superata dalla avvenuta conversione in legge dato che in tal
modo si finirebbe per avallare un sistema di legiferazione antitetico
ai principi costituzionali, lasciando inalterato il nodo principale
della questione: che si possa ragionevolmente reinterpretare
autenticamente una norma a tanti anni dalla sua entrata in vigore
modificando la regolamentazione di tutti i rapporti pendenti "in
barba" al principio generale secondo il quale "la legge non dispone
che per l'avvenire" (art. 11 prel.);
artt. 24, 101 secondo comma, 102 primo comma, 104 Cost.: di
dubbia legittimita' costituzionale appare inoltre il fatto di
attribuire efficacia retroattiva alla norma di cui all'art. 3 del
decreto-legge 3 luglio 2001 n. 256 convertito dalla legge 20 agosto
2001 n. 334; efficacia dipendente dal fatto di avere qualificato la
norma come di "interpretazione autentica". La Corte costituzionale
(vedi per tutte la sentenza n. 311 del 1995) in considerazione
dell'incidenza di siffatte norme sulla definizione delle controversie
in corso mediante la sovrapposizione d'imperio di una particolare
interpretazione - cosi' sovvertendo il principio che riserva al
potere giudiziario la funzione giurisdizionale (tra cui rientra il
compito di interpretare la legge) - e a salvaguardia del principio di
certezza dei rapporti giuridici, ha circoscritto la possibilita' per
il legislatore di adottare norme di "interpretazione autentica" alle
ipotesi nelle quali occorre: a) chiarire il significato delle norme
preesistenti; b) imporre una delle possibili varianti di senso
compatibili col tenore letterale, sia al fine di eliminare eventuali
incertezze interpretative (sentenze nn. 163 del 1991 e 413 del 1998),
sia per rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con
la linea di politica del diritto perseguita da legislatore (sentenze
nn. 397 e 6 del 1994; 424 e 402 del 1993; 455 e 454 del 1992 ed
altre). Questo Collegio, nel caso in esame, non ravvisa la
sussistenza di nessuno dei presupposti che si sono illustrati: a) non
c'era bisogno di precisare il significato della norma dell'art. 1 del
d.l 29 marzo 1993 n. 82 che, nella sua dizione letterale, appare
chiara; b) il tenore della norma non dava adito a possibili varianti
di senso (le sporadiche pronunce di merito di opposto avviso sembrano
infatti essersi ispirate ad una interpretazione de iure condendo
della norma che, proprio a causa della sua rigidita' - e chiarezza !
- poteva portare, in taluni casi, a soluzioni inique; mentre la
pronuncia di legittimita' della Sezione Lavoro, sentenza del 7 maggio
2002, propone una lettura dall'u.c. dell'art. 26 della legge n. 298
del 1974 quantomeno "originale", laddove esclude che la disposizione
prescriva espressamente il requisito della forma scritta per la
conclusione del contratto di autotrasporto, con cio' andando di
contrario avviso ad un orientamento della Suprema Corte fortemente
consolidato); c) non puo' dirsi infine che il legislatore del 2001
sia intervenuto per rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali
divergenti con la linea di politica del diritto perseguita da
legislatore. Al contrario, nella relazione al disegno di legge per la
conversione del D.L 29 marzo 1983 n. 82, con riferimento all'art. 1,
si evidenzia che: "L'art. 1 e' necessitato dalla circostanza che nel
settore vi sono numerosissimi trasportatori abusivi e cio' nonostante
i controlli sull'iscrizione albo e sul sistema autorizzativi messi in
opera dalle amministrazioni deputate allo scopo" e non vi e' dubbio
che la giurisprudenza di legittimita' e di merito nella sua
stragrande maggioranza, ritenendo la forma scritta del contratto di
autotrasporto prevista a pena di nullita', interpretasse la norme
nella maniera piu' aderente allo spirito dei suoi relatori nel senso
di ostacolare piu' efficacemente l'abusivismo nello specifico
settore. Quindi, preso atto che la norma sospettata di
incostituzionalita' segna un mutamento della politica legislativa, il
legislatore non poteva adottare il mezzo dell'interpretazione
autentica avendo di fatto introdotto una disciplina innovativa. Come
la Consulta ha deciso con sentenza n. 525 del 2000 a proposito di
altra norma di interpretazione autentica avente efficacia
retroattiva, sembra essersi configurato una vera e propria violazione
del principio dell'affidamento dei consociati nella certezza
dell'ordinamento giuridico; cosi' testualmente la sentenza: "E'
costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost.,
l'art. 21, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, nella parte
in cui ha disposto, con efficacia retroattiva, che l'art. 38, comma
2, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, si interpreti nel senso che le
sentenze emesse dalle commissioni tributarie regionali debbano essere
notificate ai sensi dell'art. 11, comma secondo, del r.d. 30 ottobre
1933, n. 1611 (e cioe' presso l'avvocatura distrettuale dello Stato).
La disposizione censurata e' infatti norma di interpretazione
autentica con efficacia retroattiva, e l'efficacia retroattiva della
legge di interpretazione autentica e' soggetta tra gli altri, al
limite del rispetto principio dell'affidamento dei consociati nella
certezza dell'ordinamento giuridico, principio che trova applicazione
anche in materia processuale, e che nel calo di specie deve ritenersi
violato in conseguenza della non prevedibilita' della soluzione
interpretativa adottata dal legislatore, rispetto a quelle
affermatesi nella prassi."
Ravvisando quindi non manifestamente infondata la questione della
legittimita' costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 3 luglio
2001 n. 256 convertito dalla legge 20 agosto 2001 n. 334 per
violazione delle disposizioni citate, il giudizio spetta alla Corte
costituzionale ai sensi degli artt. 134 Cost. e 22 legge 11 marzo
1953.
Il processo in corso deve essere pertanto sospeso.