IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    In  data  7  aprile  2000  il g.i.p. del Tribunale di Avellino su
richiesta  del  p.m.  pronunciava  decreto  penale  di  condanna  nei
confronti  di Scafuri Antonio, Napolitano Luigi e De Falco Ferdinando
in  relazione  al  reato  di  cui  agli artt. 81 cpv/110/678 c.p. Gli
imputati  proponevano opposizione con atto tempestivamente depositato
nella cancelleria del g.i.p. il quale, in data 9 marzo 2000, emetteve
decreto di citazione a giudizio.
    Dopo  un rinvio determinato dalla astensione degli avvocati della
Camera  penale Irpina (ud: 4 giugno 2001), all'odierna udienza del 22
aprile  2002,  dopo  la  costituzione  delle  parti,  il difensore ha
sollevato  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 459 ss.
c.p.p.  in  relazione agli artt. 3, 24 e 111 della costituzione sotto
il  profilo  della  ritenuta  lesione  del  diritto  di  difesa degli
imputati  causato  dalla  emissione del decreto penale di condanna in
assenza di contraddittorio con il difensore che se informato, avrebbe
potuto contribuire ad orientare le determinazioni del giudicante.
    Ritiene  questo  giudice  che  le  argomentazioni difensive siano
condivisibili,   giacche'  e'  innegabile  che  la  fase  processuale
conseguente  alla  richiesta del p.m. di emissione del decreto penale
di condanna si svolga, innanzi al g.i.p., in assenza di ogni forma di
contraddittorio  e  senza  possibilita'  alcuna,  per  la  difesa, di
interloquire  sulla richiesta avanzata dall'accusa. In sostanza se e'
vero  che  il  g.i.p.,  ai  sensi  dell'art.  459,  comma 3, puo' non
accogliere   la   richiesta   del  p.m.  e  pronunciare  sentenza  di
proscioglimento  ex art. 129 c.p.p. qualora ne ravvisi i presupposti,
e'  pur  vero che mancando un avviso al difensore della richiesta del
p.m.,  si  impedisce  al  difensore stesso di interloquire in merito,
lasciando  alla  sola  discrezionalita'  del giudice la scelta tra il
proscioglimento,  il  non accoglimento della richiesta con successiva
restituzione  degli  atti  al  p.m., o l'eventuale accoglimento della
richiesta di decreto penale di condanna.
    Tale situazione processuale, se poteva conciliarsi con il sistema
normativo  anteriore all'entrata in vigore della legge costituzionale
sul  giusto  processo,  appare,  invece,  in evidente contrasto con i
principi di diritto da ultimo introdotti.
    Infatti  l'art.  111,  comma  3,  della  Costituzione, cosi' come
modificato  dalla  legge costituzionale del 23 novembre 1999 n. 2, ha
chiaramente  inteso  garantire  il rispetto del contraddittorio anche
nella   fase   delle  indagini  preliminari.  Peraltro,  pur  volendo
dissentire da tale interpretazione, la richiesta di decreto penale di
condanna equivale all'esercizio della azione penale (art. 405 c.p.p.)
con  la  conseguenza  che  l'indagato  assume gia' da quel momento la
qualita'  di imputato ed impedirgli di interloquire innanzi al g.i.p.
equivale  a  violare il principio del contraddittorio in una fase che
e' gia' processuale.
    L'imputato  al  quale, nel caso di specie, neppure e' notificato,
per  concorde  orientamento  della  giurisprudenza,  l'avviso  di cui
all'art.  415-bis  c.p.p.,  non  ha, pertanto, altra possibilita' che
quella  di  proporre  opposizione  al  decreto penale di condanna per
accedere ad uno dei riti alternativi consentitigli.
    Se invece, il contraddittorio fosse anticipato innanzi al g.i.p.,
l'imputato  potrebbe avere la possibilita' di evitare l'instaurazione
del giudizio.
    Per  quanto  argomentato, questo giudicante ritiene condivisibile
la posizione difensiva consapevole che l'accoglimento della questione
comporterebbe la nullita' del decreto penale opposto, emesso inaudita
altera parte, con conseguente regressione del procedimento.