ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 1, del
d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato
dall'art. 22 della legge 1 marzo 2001, n. 63, promossi, nell'ambito
di diversi procedimenti penali, dal giudice dell'udienza preliminare
del Tribunale per i minorenni di Trento con ordinanza del 24 ottobre
2001, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i
minorenni di Bari con ordinanza del 4 dicembre 2001 e dal giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di Trento con ordinanza del
26 marzo 2002, rispettivamente iscritte al n. 32, al n. 120 e al
n. 282 del registro ordinanze 2002, e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 5, n. 13 e n. 24, 1a serie speciale,
dell'anno 2002.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2002 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanza del 24 ottobre 2001 (r.o. n. 32 del
2002) il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i
minorenni di Trento ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 10,
24, secondo comma, 31, secondo comma, e 101, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32,
comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni),
come modificato dall'art. 22 della legge 1 marzo 2001, n. 63, nella
parte in cui tale norma, richiedendo il consenso dell'imputato
minorenne per la definizione del procedimento nella fase dell'udienza
preliminare, prevede che, "in caso di assenza o contumacia del
minore, il giudice non possa pronunciare sentenza di non luogo a
procedere nei casi previsti dall'art. 425 del codice di procedura
penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del
fatto";
che identica questione di costituzionalita' e' stata
sollevata, anche in riferimento all'art. 111 Cost., con ordinanza del
26 marzo 2002 (r.o. n. 282 del 2002) da altro giudice dell'udienza
preliminare del Tribunale per i minorenni di Trento;
che in entrambe le ordinanze i rimettenti premettono che gli
elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari "potrebbero
consentire un proscioglimento dell'imputato ex art. 425, comma 3,
cod. proc. pen., non essendo gli stessi idonei a sostenere un'accusa
in giudizio (...) o, quanto meno, potrebbero consentire la
dichiarazione di non luogo a procedere nei confronti del minore per
concessione di perdono giudiziale", non risultando precedenti
ostativi al riconoscimento del beneficio stesso;
che peraltro, mancando il consenso dell'imputato alla
definizione del processo nella fase dell'udienza preliminare (nel
procedimento relativo alla prima delle due ordinanze di rimessione
perche' l'imputato era rimasto contumace, nell'altro perche'
l'imputato l'aveva negato, "pur avendo il difensore concluso con
richiesta di proscioglimento ex art. 425 cod. proc. pen."), la
disposizione impugnata imporrebbe il rinvio a giudizio del minore;
che con ordinanza del 4 dicembre 2001 (r.o. n. 120 del 2002)
il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di
Bari ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 31, 97 e 111
Cost., analoga questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32
del d.P.R. n. 448 del 1988, "nella parte in cui prevede la necessita'
del consenso dell'imputato perche' il giudice dell'udienza
preliminare possa pronunziare "sentenza di non luogo a procedere nei
casi previsti dall'art. 425 del codice di procedura penale ";
che tutti i rimettenti ritengono che la disposizione
denunciata, nonostante sia dettata dall'indubbia esigenza di adeguare
il processo penale minorile ai principi del nuovo art. 111 Cost.,
abbia tradito le esigenze di garanzia che l'avevano ispirata;
che ad avviso dei rimettenti la disciplina censurata,
vietando al giudice dell'udienza preliminare, nel caso manchi o sia
stato negato il consenso dell'imputato alla definizione del processo
in quella fase, di prosciogliere l'imputato non solo per perdono
giudiziale o per irrilevanza del fatto, ma anche ex art. 425 cod.
proc. pen., violerebbe infatti:
l'art. 3 Cost., determinando un'ingiustificata disparita'
di trattamento dell'imputato minorenne rispetto all'adulto, il cui
proscioglimento in udienza preliminare non e' subordinato ad alcun
consenso;
gli articoli 10 e 31, secondo comma (r.o. n. 32 e 282), 3 e
31 (r.o. n. 120) Cost., in quanto, imponendo la prosecuzione del
processo a carico del minorenne nonostante sussistano le condizioni
per il proscioglimento immediato, contrasta con il principio che, a
protezione del minore, ne impone la rapida uscita dal circuito
processuale, conformemente a quanto sancito dalle norme di diritto
internazionale generalmente riconosciute e, in particolare,
dall'art. 20 delle cosiddette regole di Pechino (regole minime
sull'amministrazione della giustizia minorile, adottate
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 40/33
del 29 novembre 1985), dagli articoli 3 e 40 della Convenzione sui
diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989
(ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176) e
dall'art. 4 della Raccomandazione sulle risposte sociali alla
delinquenza minorile, emanata dal Consiglio d'Europa il 17 settembre
1987;
l'art. 97 Cost. (r.o. n. 120), in quanto, subordinando al
consenso immotivato di una parte la possibilita' di definire il
procedimento in udienza preliminare ex art. 425 cod. proc. pen., lede
il buon andamento dell'amministrazione giudiziaria;
l'art. 24, secondo comma, Cost. (r.o. n. 32 e n. 282), in
quanto alla mancata prestazione del consenso consegue la necessita'
di una ulteriore fase di giudizio (quella dibattimentale) che si
risolve, nella sostanza, in un aggravamento del tutto inutile
dell'esercizio del diritto di difesa;
l'art. 101, secondo comma, Cost. (r.o. n. 32 e n. 282),
poiche' il fatto che il giudice non possa emettere sentenza di
proscioglimento se manca il consenso dell'imputato menomerebbe
l'autonomia della funzione giudiziaria;
l'art. 111 Cost. (r.o. n. 120 e n. 282), in quanto
irragionevolmente subordina "la durata del processo all'immotivata
richiesta di parte" (r.o. n. 120, in riferimento agli articoli 3 e
111 Cost.) e priva l'imputato "di un diritto fondamentale del sistema
processuale, penale generale, quale e' quello di vedere riconosciuta
immediatamente la propria innocenza in qualsiasi stato e grado del
procedimento, in caso di mancata espressione del [...] consenso"
(r.o. n. 282, in riferimento al "principio costituzionale del "giusto
processo ");
che nei giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.
Considerato che i rimettenti dubitano della legittimita'
costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988,
n. 448, in quanto tale disposizione vieta al giudice dell'udienza
preliminare di pronunciare, con qualsiasi formula, sentenza di non
luogo a procedere se l'imputato non ha prestato il consenso alla
definizione del procedimento in quella stessa fase;
che, stante la sostanziale identita' delle questioni
sollevate con le tre ordinanze, i giudizi devono essere riuniti;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, con la
sentenza n. 195 del 2002 questa Corte ha dichiarato, in riferimento
agli articoli 3 e 31, secondo comma, Cost., l'illegittimita'
costituzionale della norma censurata, "nella parte in cui, in
mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di
pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un
accertamento di responsabilita'";
che, essendo mutata la disciplina censurata, gli atti devono
essere restituiti ai giudici rimettenti perche' verifichino se le
questioni siano tuttora rilevanti.