ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 1, del
d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul
processo  penale  a  carico  di  imputati minorenni), come modificato
dall'art. 22  della  legge 1 marzo 2001, n. 63, promossi, nell'ambito
di  diversi procedimenti penali, dal giudice dell'udienza preliminare
del  Tribunale per i minorenni di Trento con ordinanza del 24 ottobre
2001,  dal  giudice  dell'udienza  preliminare  del  Tribunale  per i
minorenni  di  Bari  con  ordinanza del 4 dicembre 2001 e dal giudice
dell'udienza  preliminare  del  Tribunale di Trento con ordinanza del
26 marzo  2002,  rispettivamente  iscritte  al  n. 32, al n. 120 e al
n. 282  del  registro  ordinanze  2002,  e  pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  n. 5, n. 13 e n. 24, 1a serie speciale,
dell'anno 2002.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 ottobre 2002 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  con  ordinanza del 24 ottobre 2001 (r.o. n. 32 del
2002)  il  giudice  dell'udienza  preliminare  del  Tribunale  per  i
minorenni di Trento ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 10,
24,  secondo  comma,  31,  secondo comma, e 101, secondo comma, della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32,
comma  1,  del  d.P.R.  22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle
disposizioni  sul  processo  penale  a carico di imputati minorenni),
come  modificato  dall'art. 22 della legge 1 marzo 2001, n. 63, nella
parte  in  cui  tale  norma,  richiedendo  il  consenso dell'imputato
minorenne per la definizione del procedimento nella fase dell'udienza
preliminare,  prevede  che,  "in  caso  di  assenza  o contumacia del
minore,  il  giudice  non  possa  pronunciare sentenza di non luogo a
procedere  nei  casi  previsti  dall'art. 425 del codice di procedura
penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del
fatto";
        che   identica   questione   di  costituzionalita'  e'  stata
sollevata, anche in riferimento all'art. 111 Cost., con ordinanza del
26 marzo  2002  (r.o.  n. 282 del 2002) da altro giudice dell'udienza
preliminare del Tribunale per i minorenni di Trento;
        che  in entrambe le ordinanze i rimettenti premettono che gli
elementi  acquisiti  nel corso delle indagini preliminari "potrebbero
consentire  un  proscioglimento  dell'imputato  ex art. 425, comma 3,
cod.  proc. pen., non essendo gli stessi idonei a sostenere un'accusa
in   giudizio   (...)   o,  quanto  meno,  potrebbero  consentire  la
dichiarazione  di  non luogo a procedere nei confronti del minore per
concessione   di   perdono  giudiziale",  non  risultando  precedenti
ostativi al riconoscimento del beneficio stesso;
        che   peraltro,   mancando  il  consenso  dell'imputato  alla
definizione  del  processo  nella  fase dell'udienza preliminare (nel
procedimento  relativo  alla  prima delle due ordinanze di rimessione
perche'   l'imputato   era   rimasto  contumace,  nell'altro  perche'
l'imputato  l'aveva  negato,  "pur  avendo  il difensore concluso con
richiesta  di  proscioglimento  ex  art. 425  cod.  proc.  pen."), la
disposizione impugnata imporrebbe il rinvio a giudizio del minore;
        che  con ordinanza del 4 dicembre 2001 (r.o. n. 120 del 2002)
il  giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di
Bari  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  articoli 3, 31, 97 e 111
Cost.,  analoga questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32
del d.P.R. n. 448 del 1988, "nella parte in cui prevede la necessita'
del   consenso   dell'imputato   perche'   il   giudice  dell'udienza
preliminare  possa pronunziare "sentenza di non luogo a procedere nei
casi previsti dall'art. 425 del codice di procedura penale ";
        che   tutti   i  rimettenti  ritengono  che  la  disposizione
denunciata, nonostante sia dettata dall'indubbia esigenza di adeguare
il  processo  penale  minorile  ai principi del nuovo art. 111 Cost.,
abbia tradito le esigenze di garanzia che l'avevano ispirata;
        che   ad  avviso  dei  rimettenti  la  disciplina  censurata,
vietando  al  giudice dell'udienza preliminare, nel caso manchi o sia
stato  negato il consenso dell'imputato alla definizione del processo
in  quella  fase,  di  prosciogliere  l'imputato non solo per perdono
giudiziale  o  per  irrilevanza  del fatto, ma anche ex art. 425 cod.
proc. pen., violerebbe infatti:
          l'art. 3  Cost.,  determinando un'ingiustificata disparita'
di  trattamento  dell'imputato  minorenne rispetto all'adulto, il cui
proscioglimento  in  udienza  preliminare non e' subordinato ad alcun
consenso;
          gli articoli 10 e 31, secondo comma (r.o. n. 32 e 282), 3 e
31  (r.o.  n. 120)  Cost.,  in  quanto, imponendo la prosecuzione del
processo  a  carico del minorenne nonostante sussistano le condizioni
per  il  proscioglimento immediato, contrasta con il principio che, a
protezione  del  minore,  ne  impone  la  rapida  uscita dal circuito
processuale,  conformemente  a  quanto sancito dalle norme di diritto
internazionale   generalmente   riconosciute   e,   in   particolare,
dall'art. 20  delle  cosiddette  regole  di  Pechino  (regole  minime
sull'amministrazione     della     giustizia    minorile,    adottate
dall'Assemblea  generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 40/33
del  29 novembre  1985),  dagli articoli 3 e 40 della Convenzione sui
diritti   del   fanciullo  fatta  a  New  York  il  20 novembre  1989
(ratificata  e  resa  esecutiva  con  legge 27 maggio 1991, n. 176) e
dall'art. 4   della   Raccomandazione  sulle  risposte  sociali  alla
delinquenza  minorile, emanata dal Consiglio d'Europa il 17 settembre
1987;
          l'art. 97  Cost.  (r.o. n. 120), in quanto, subordinando al
consenso  immotivato  di  una  parte  la  possibilita' di definire il
procedimento in udienza preliminare ex art. 425 cod. proc. pen., lede
il buon andamento dell'amministrazione giudiziaria;
          l'art. 24,  secondo  comma, Cost. (r.o. n. 32 e n. 282), in
quanto  alla  mancata prestazione del consenso consegue la necessita'
di  una  ulteriore  fase  di  giudizio (quella dibattimentale) che si
risolve,  nella  sostanza,  in  un  aggravamento  del  tutto  inutile
dell'esercizio del diritto di difesa;
          l'art. 101,  secondo  comma,  Cost.  (r.o. n. 32 e n. 282),
poiche'  il  fatto  che  il  giudice  non  possa emettere sentenza di
proscioglimento   se  manca  il  consenso  dell'imputato  menomerebbe
l'autonomia della funzione giudiziaria;
          l'art. 111   Cost.   (r.o.  n. 120  e  n. 282),  in  quanto
irragionevolmente  subordina  "la  durata del processo all'immotivata
richiesta  di  parte"  (r.o. n. 120, in riferimento agli articoli 3 e
111 Cost.) e priva l'imputato "di un diritto fondamentale del sistema
processuale,  penale generale, quale e' quello di vedere riconosciuta
immediatamente  la  propria  innocenza in qualsiasi stato e grado del
procedimento,  in  caso  di  mancata  espressione del [...] consenso"
(r.o. n. 282, in riferimento al "principio costituzionale del "giusto
processo ");
        che  nei  giudizi  e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.
    Considerato   che   i   rimettenti  dubitano  della  legittimita'
costituzionale  dell'art. 32,  comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988,
n. 448,  in  quanto  tale  disposizione vieta al giudice dell'udienza
preliminare  di  pronunciare,  con qualsiasi formula, sentenza di non
luogo  a  procedere  se  l'imputato  non ha prestato il consenso alla
definizione del procedimento in quella stessa fase;
        che,   stante   la   sostanziale  identita'  delle  questioni
sollevate con le tre ordinanze, i giudizi devono essere riuniti;
        che,  successivamente  alle  ordinanze  di rimessione, con la
sentenza  n. 195  del 2002 questa Corte ha dichiarato, in riferimento
agli   articoli 3   e  31,  secondo  comma,  Cost.,  l'illegittimita'
costituzionale  della  norma  censurata,  "nella  parte  in  cui,  in
mancanza   del   consenso   dell'imputato,  preclude  al  giudice  di
pronunciare  sentenza  di non luogo a procedere che non presuppone un
accertamento di responsabilita'";
        che,  essendo mutata la disciplina censurata, gli atti devono
essere  restituiti  ai  giudici  rimettenti perche' verifichino se le
questioni siano tuttora rilevanti.